CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2023, n. 4939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4939 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OL NO nato a [...] il [...] OL IA nato a [...] il [...] RI AR GR nato a [...] il [...] OL TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2021 del TRIB. LIBERTA di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da OL NO e l'annullamento con rinvio per le posizioni di OL IA, RI AR GR e OL TO. sentiti l'avv. PALUMBO COSIMO del foro di TORINO in difesa di OL IA e in sostituzione dell'avv. MALABAILA CLAUDIA del foro di ASTI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di RI AR GR e l'avv. CRISTINA CODA in sostituzione dell'avv. GATTI DAVIDE del foro di ASTI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di OL TO che chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4939 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/10/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Asti, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da IO SS, FL IA AZ, IO ON e IO RI avverso l'ordi- nanza del G.I.P. del Tribunale di Asti del 26 novembre 2021, con cui era stata disposto il sequestro preventivo di vari beni ritenuti nella disponibilità di IO SS e formalmente intestati a soggetti diversi, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 61, n. 2, 512 bis cod. pen. (capo A - tentativo di attribuzione fittizia di immobile a Valinotto Gianluca), 110, 73, 80, comma 2 (capo B - coltivazione di 283 piante di marijuana), 110, 624, 625, nn. 2, 5, 7, cod. pen. (capo C - furto di energia elettrica), 512 bis cod. pen. (capo D - autovettura attribuita fittiziamente a FL IA AZ) e 512 bis cod. pen. (capo E - immobile attribuito fittiziamente a IO ON). La richiesta di applicazione della misura si basava sul presupposto che, all'esito del processo, potesse essere disposta la confisca obbligatoria diretta sui beni di pro- prietà di IO ON e FL IA AZ in ordine ai reati di cui ai capi D) ed E); il P.M. rilevava che, in ogni caso, i suddetti beni potevano essere considerati passibili di confisca cd. "allargata" ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.. Il G.I.P. acco- glieva la richiesta di sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza del fumus con riferimento ai reati di cui ai capi D) ed E), apparendo carente la prova dell'intenzione di IO SS di sottrarre i beni sequestrati mediante un'intestazione fittizia a terzi. Egli, infatti, risultava gravato da precedenti penali tutti risalenti nel tempo. Il Tribu- nale di Cuneo, peraltro, con pronunzia del 21 febbraio 2018, aveva rigettato la ri- chiesta di emettere a carico di IO SS una misura di prevenzione patri- moniale relativamente ad un bene di sua proprietà per mancanza del requisito della pericolosità sociale. Tale elemento appariva particolarmente significativo nel proce- dimento de quo, occorrendo un accertamento ancor più analitico in ordine alla sussi- stenza del reato previsto dall'art. 512 bis cod. pen.. I reati contestati ai capi D) ed E) erano stati commessi in epoca successiva alla pronunzia del Tribunale di Cuneo, che aveva riconosciuto l'assenza di pericolosità sociale. Con riferimento ai reati di cui ai capi A) e B) IO SS non risultava estraneo alla condotta di intestazione fittizia di immobili;
in ordine ai reati di cui ai capi D) ed E) era esclusa la sussistenza del fumus, per cui i beni appartenenti a IO ON e a FL IA AZ non potevano formare oggetto di confisca diretta ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. Sussisteva il fumus in relazione al reato di cui al capo A), in quanto IO SS aveva intestato l'immobile sito in frazione Madonna dei Cavalli n. 28 rimasto nella sua piena disponibilità e in seguito affidato 3 ad altri indagati, per adibirlo a luogo di coltivazione di cannabis. Il reato, tuttavia, era stato contestato nella forma tentata, per cui non poteva essere posto a fondamento di un provvedimento di confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen.. In relazione al reato di cui al capo B) sono stati riconosciuti i presupposti per disporre il sequestro ex art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce di plurimi elementi indiziari. I beni sequestrati apparivano solo formalmente di proprietà di soggetti diversi, ma IO SS ne aveva la piena disponibilità; si trattava di beni di valore ictu ocu/i sproporzionato rispetto ai redditi da lui dichiarati. 2. IO SS, FL IA AZ, IO ON e IO RI, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza del Tri- bunale del riesame. 3. OL IA (un motivo di impugnazione) 3.1. Violazione degli artt. 240 bis ed 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990. Si sostiene la tesi dell'insussistenza del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. in relazione all'immobile sito in Priocca (CN), via IO 46/B e dell'incauta commi- stione degli istituti della confisca obbligatoria e della confisca allargata operata dal G.I.P.. L'art. 240 bis cod. pen. era inapplicabile alla fattispecie, non potendosi rica- vare il requisito dell'intestazione fittizia e dell'effettiva disponibilità da parte di IO SS del predetto immobile. Il Tribunale del riesame, esorbitando dai propri poteri, ha trasformato il decreto di sequestro in un nuovo decreto di sequestro, basato su presupposti giuridici diffe- renti e su valutazioni nuove. Infatti, ha erroneamente disposto il sequestro ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 cioè per una finalità diversa da quella indicata dal G.I.P.. Il G.I.P. non aveva mai citato tale disposizione nell'ordinanza impugnata. La cautela reale può essere confermata sulla base di una motivazione diversa, ma non può essere mutata in una diversa cautela, salvo che la richiesta di riesame pro- venga dal P.M. ed abbia contenuto in tal senso. Mancava, peraltro, il requisito della ragionevolezza temporale tra le date di ac- quisto dell'immobile di v. IO (9 gennaio 2015) e di commissione del reato di cui al capo B) (21 novembre 2020). Il Tribunale del riesame non ha dimostrato la ritenuta interposizione fittizia e ha confermato il provvedimento di sequestro esclusivamente in base all'asserita dispo- nibilità da parte di IO SS dell'alloggio del figlio RI. t da parte di IO SS evidenziati dal Tribunale del riesame, dovevano es- In ordine agli elementi sintomatici della disponibilità dell'immobile di v. IO sere valutare diversamente plurime risultanze processuali in relazione alla richiesta 4 dell'assegno di euro 24.000 da parte del padre del ricorrente, all'analisi dei CUD re- lativi agli anni 2008-2012 e al contenuto delle dichiarazioni rese dal RE (affittua- rio dell'alloggio di via IO). Con riferimento all'art. 240 bis cod. pen., emergeva la carenza di pertinenzialità tra l'immobile ed il reato contestato a IO Massimi- nano: IO RI aveva acquistato l'immobile di via IO il 9 gennaio 2015. Peraltro, con provvedimento del 21 febbraio 2018, il Tribunale di Cuneo aveva re- spinto la proposta della Procura della repubblica di Asti di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale presentata nei confronti di IO SS in rela- zione ad un immobile sito in Magliani Alfieri, v. Cane n. 3, in base ad argomentazioni analoghe a quelle contenute nel decreto di sequestro preventivo. 4. RI AR GR (un motivo di impugnazione) 4.1. Violazione di legge. Si deduce che il Tribunale del riesame ha disposto il sequestro dell'autovettura di proprietà della Fiori° non a titolo di confisca diretta ex art. 240 cod. pen. in rela- zione al reato di cui al capo D), bensì ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990. In ordine al reato di cui al capo B), la partecipazione di IO SS alla vicenda criminosa non era stata dimostrata. Inoltre, le piante sequestrate risultavano ancora in fase vegetativa, non completamente maturate e prive di inflorescenze, per cui era impossibile stabilire la quantità di sostanza estraibile e il tenore del principio attivo ad azione stupefacente, Delta-9-THC, al termine del loro ciclo biologico. Il reato, per- tanto, poteva essere riqualificato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.. Quanto al veicolo sequestrato, la mera disponibilità dello stesso in capo a IO SS non integrava il reato ex art. 512 bis cod. pen. di cui al capo D). 5. OL TO (un motivo di impugnazione) 5.1. Violazione dell'art. 240 bis cod. pen.. Si deduce l'insussistenza del reato di intestazione fittizia dell'immobile sito in Priocca (CN), v. Pino n. 21 di cui al capo E). Si trattava di acquisto effettuato il 24 gennaio 2019 per la cifra di euro trentamila. L'elemento valutato dal Tribunale del riesame per desumere la natura fittizia dell'intestazione, consistente nella circostanza dell'essersi presentato IO SS, zio di IO ON, presso l'agenzia immobiliare quale soggetto interessato all'acquisto di un immobile, era meramente indiziario. Il prezzo di acquisto era congruo rispetto alla pur ridotta capacità reddi- tuale di IO ON. Erroneamente non è stata valutata l'assenza del requisito della ragionevolezza temporale, trattandosi di bene acquistato nel gennaio 2019, mentre il reato ipotizzato a carico di IO SS era stato commesso il 21 novembre 2020. 5 6. OL NO (un motivo di impugnazione) 6.1. Violazione degli art. 240 e 240 bis cod. pen.. Si deduce che il G.I.P. aveva disposto il sequestro dei beni di proprietà di IO ON e di FL IA AZ (capi D ed E) nonché su un immobile di IO RI (reato non contestato in quanto prescritto), ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. Difettavano i presupposti per disporre la confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen., non essendo stati dimostrati il fumus commissi delicti, la partecipazione del ricorrente alla vicenda criminosa e l'ingente quantità dello stupefacente. Il reato, per- tanto, poteva essere riqualificato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente inapplicabilità dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990. In relazione al sequestro preventivo dell'immobile sito in Priocca, v. IO, di proprietà di IO RI, la confisca non era ipotizzabile, essendosi prescritto il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.. Infine, la disponibilità dell'autovettura da parte di FL IA AZ non dimostrava la sussistenza del reato ipotizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IO RI è fondato, mentre i ricorsi proposti dagli altri indagati sono inammissibili. 1.1. Premettendo che IO RI condensa in un unico motivo di ricorso plurime doglianze, va rilevato che, con una prima censura IO RI deduce che il Tribunale del riesame, a differenza del G.I.P. - ed in assenza di impugnazione del P.M. sul punto - ha disposto il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. La misura cautelare, pertanto, sarebbe stata confermata dal Tribunale del riesame in ragione della sussistenza di una finalità diversa, in relazione a cose delle quali il condannato non poteva giustificare la provenienza, e non a beni costituenti il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. Secondo il ricorrente, ne sarebbe derivata una menomazione del diritto di difesa, in quanto in sede di riesame cautelare non era stato posto in condizioni di interloquire su tale novum dell'accusa. Ebbene, effettivamente il Tribunale non ha il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal P.M. in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, moti- vando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento esclusivo della misura da parte del primo giudice, in quanto così sostanzialmente adotterebbe un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al con- traddittorio dell'interessato (Sez. 3, n. 24986 del 20/05/2015, Plebani, Rv. 264098; Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748). Nella fattispecie in esame, tuttavia, la menomazione ipotizzata dalla difesa non si è verificata, in quanto il P.M. aveva formulato la richiesta di misura cautelare reale, 6 richiamando entrambe le tipologie di sequestro. Il G.I.P., inoltre, aveva illustrato am- piamente le ragioni per le quali assoggettare i beni a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240 cod. pen., ma, sia pur sinteticamente, nella parte finale del provvedimento aveva affer- mato che si versava nell'ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen., istituto che consente di sottrarre al patrimonio del reo la disponi- bilità dei beni dei quali non possa giustificare la provenienza e sproporzionati rispetto al reddito percepito. Il ricorrente, quindi, avrebbe potuto adeguatamente replicare e confrontarsi an- che in relazione a tale ulteriore estensione della tipologia di sequestro, per cui le sue prerogative difensive sono state rispettate. 1.2. La seconda doglianza, con cui si deduce l'assenza del presupposto del se- questro costituito dalla ragionevolezza temporale, è fondata. Va ricordato che, in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu ocu/i estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988). La motivazione del Tribunale del riesame, quanto all'accertamento del rispetto del perimetro temporale in cui devono ricadere gli incrementi patrimoniali suscettibili di apprensione attraverso il sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen., è carente o, al più, meramente apparente. Il provvedimento impugnato ha totalmente disapplicato il suindicato principio alla fattispecie in esame, non fornendo bigun dato valutativo né considerazioni di carat- tere logico, utili per affermare la ragionevolezza dell'ablazione (o per escludere la rilevanza del periodo di tempo intercorso tra l'epoca di acquisto dell'immobile di v. IO (9 gennaio 2015) e la data di realizzazione del reato di cui al capo B) (21 novembre 2020). 2. Il ricorso proposto da IO SS è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Al riguardo, va ricordato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cau- telare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato 7 tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va indivi- duato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005, in motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione al rie- same reale trova fondamento nella lettura sistematica delle disposizioni settoriali sulle impugnazioni cautelari reali di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. e di quelle generali sull'interesse all'impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753-04). In linea con tale consolidato indirizzo deve rilevarsi che il sequestro è stato ine- quivocabilmente disposto in relazione a beni di proprietà esclusiva di terzi e IO SS non deduce l'esistenza di un proprio specifico interesse a proporre im- pugnazione. 3. I ricorsi proposti da FL IA AZ e IO ON sono inammissibili per carenza di legittimazione a ricorrere. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui è inam- missibile il ricorso per Cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissi- bilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difen- sore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014, Guagliardi, Rv. 259429). I difensori delle due ricorrenti hanno presentato i rispettivi ricorsi, senza munirsi della necessaria procura speciale e da ciò consegue il difetto di legittimazione a pre- sentare ricorso. 3.1. Al riguardo, va altresì precisato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di effetto estensivo dell'impugnazione in ma- teria cautelare, la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti non preclude l'estensione degli effetti favorevoli della decisione allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati (Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Iraci, Rv. 280844) e quando i motivi dell'imputato non ricorrente non siano di natura esclu- sivamente personale (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814-02). Nella fattispecie, tuttavia, non può prodursi un effetto estensivo del yproposto da IO RI, in quanto la tematica del distacco temporale tra l'epoca di acquisto 8 dell'immobile di v. IO e la data di realizzazione del reato di cui al capo B) è strettamente personale ed è collegata al singolo bene in questione. 4. Per tali ragioni, restando assorbite le ulteriori doglianze prospettate da IO RI, l'ordinanza impugnata va annullata nei suoi confronti con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Asti, occorrendo un adeguato approfondimento in ordine alla tipologia del disposto sequestro e alle analisi delle tesi difensive accolte da questa Corte. I ricorsi di IO SS, FL IA AZ e IO ON vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di IO RI e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Asti, Sezione del riesame. Dichiara inammissibili i ricorsi di IO SS, FL IA AZ e Col- FI ON e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022.
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da OL NO e l'annullamento con rinvio per le posizioni di OL IA, RI AR GR e OL TO. sentiti l'avv. PALUMBO COSIMO del foro di TORINO in difesa di OL IA e in sostituzione dell'avv. MALABAILA CLAUDIA del foro di ASTI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di RI AR GR e l'avv. CRISTINA CODA in sostituzione dell'avv. GATTI DAVIDE del foro di ASTI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di OL TO che chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4939 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/10/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Asti, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da IO SS, FL IA AZ, IO ON e IO RI avverso l'ordi- nanza del G.I.P. del Tribunale di Asti del 26 novembre 2021, con cui era stata disposto il sequestro preventivo di vari beni ritenuti nella disponibilità di IO SS e formalmente intestati a soggetti diversi, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 61, n. 2, 512 bis cod. pen. (capo A - tentativo di attribuzione fittizia di immobile a Valinotto Gianluca), 110, 73, 80, comma 2 (capo B - coltivazione di 283 piante di marijuana), 110, 624, 625, nn. 2, 5, 7, cod. pen. (capo C - furto di energia elettrica), 512 bis cod. pen. (capo D - autovettura attribuita fittiziamente a FL IA AZ) e 512 bis cod. pen. (capo E - immobile attribuito fittiziamente a IO ON). La richiesta di applicazione della misura si basava sul presupposto che, all'esito del processo, potesse essere disposta la confisca obbligatoria diretta sui beni di pro- prietà di IO ON e FL IA AZ in ordine ai reati di cui ai capi D) ed E); il P.M. rilevava che, in ogni caso, i suddetti beni potevano essere considerati passibili di confisca cd. "allargata" ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.. Il G.I.P. acco- glieva la richiesta di sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza del fumus con riferimento ai reati di cui ai capi D) ed E), apparendo carente la prova dell'intenzione di IO SS di sottrarre i beni sequestrati mediante un'intestazione fittizia a terzi. Egli, infatti, risultava gravato da precedenti penali tutti risalenti nel tempo. Il Tribu- nale di Cuneo, peraltro, con pronunzia del 21 febbraio 2018, aveva rigettato la ri- chiesta di emettere a carico di IO SS una misura di prevenzione patri- moniale relativamente ad un bene di sua proprietà per mancanza del requisito della pericolosità sociale. Tale elemento appariva particolarmente significativo nel proce- dimento de quo, occorrendo un accertamento ancor più analitico in ordine alla sussi- stenza del reato previsto dall'art. 512 bis cod. pen.. I reati contestati ai capi D) ed E) erano stati commessi in epoca successiva alla pronunzia del Tribunale di Cuneo, che aveva riconosciuto l'assenza di pericolosità sociale. Con riferimento ai reati di cui ai capi A) e B) IO SS non risultava estraneo alla condotta di intestazione fittizia di immobili;
in ordine ai reati di cui ai capi D) ed E) era esclusa la sussistenza del fumus, per cui i beni appartenenti a IO ON e a FL IA AZ non potevano formare oggetto di confisca diretta ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. Sussisteva il fumus in relazione al reato di cui al capo A), in quanto IO SS aveva intestato l'immobile sito in frazione Madonna dei Cavalli n. 28 rimasto nella sua piena disponibilità e in seguito affidato 3 ad altri indagati, per adibirlo a luogo di coltivazione di cannabis. Il reato, tuttavia, era stato contestato nella forma tentata, per cui non poteva essere posto a fondamento di un provvedimento di confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen.. In relazione al reato di cui al capo B) sono stati riconosciuti i presupposti per disporre il sequestro ex art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce di plurimi elementi indiziari. I beni sequestrati apparivano solo formalmente di proprietà di soggetti diversi, ma IO SS ne aveva la piena disponibilità; si trattava di beni di valore ictu ocu/i sproporzionato rispetto ai redditi da lui dichiarati. 2. IO SS, FL IA AZ, IO ON e IO RI, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza del Tri- bunale del riesame. 3. OL IA (un motivo di impugnazione) 3.1. Violazione degli artt. 240 bis ed 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990. Si sostiene la tesi dell'insussistenza del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. in relazione all'immobile sito in Priocca (CN), via IO 46/B e dell'incauta commi- stione degli istituti della confisca obbligatoria e della confisca allargata operata dal G.I.P.. L'art. 240 bis cod. pen. era inapplicabile alla fattispecie, non potendosi rica- vare il requisito dell'intestazione fittizia e dell'effettiva disponibilità da parte di IO SS del predetto immobile. Il Tribunale del riesame, esorbitando dai propri poteri, ha trasformato il decreto di sequestro in un nuovo decreto di sequestro, basato su presupposti giuridici diffe- renti e su valutazioni nuove. Infatti, ha erroneamente disposto il sequestro ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 cioè per una finalità diversa da quella indicata dal G.I.P.. Il G.I.P. non aveva mai citato tale disposizione nell'ordinanza impugnata. La cautela reale può essere confermata sulla base di una motivazione diversa, ma non può essere mutata in una diversa cautela, salvo che la richiesta di riesame pro- venga dal P.M. ed abbia contenuto in tal senso. Mancava, peraltro, il requisito della ragionevolezza temporale tra le date di ac- quisto dell'immobile di v. IO (9 gennaio 2015) e di commissione del reato di cui al capo B) (21 novembre 2020). Il Tribunale del riesame non ha dimostrato la ritenuta interposizione fittizia e ha confermato il provvedimento di sequestro esclusivamente in base all'asserita dispo- nibilità da parte di IO SS dell'alloggio del figlio RI. t da parte di IO SS evidenziati dal Tribunale del riesame, dovevano es- In ordine agli elementi sintomatici della disponibilità dell'immobile di v. IO sere valutare diversamente plurime risultanze processuali in relazione alla richiesta 4 dell'assegno di euro 24.000 da parte del padre del ricorrente, all'analisi dei CUD re- lativi agli anni 2008-2012 e al contenuto delle dichiarazioni rese dal RE (affittua- rio dell'alloggio di via IO). Con riferimento all'art. 240 bis cod. pen., emergeva la carenza di pertinenzialità tra l'immobile ed il reato contestato a IO Massimi- nano: IO RI aveva acquistato l'immobile di via IO il 9 gennaio 2015. Peraltro, con provvedimento del 21 febbraio 2018, il Tribunale di Cuneo aveva re- spinto la proposta della Procura della repubblica di Asti di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale presentata nei confronti di IO SS in rela- zione ad un immobile sito in Magliani Alfieri, v. Cane n. 3, in base ad argomentazioni analoghe a quelle contenute nel decreto di sequestro preventivo. 4. RI AR GR (un motivo di impugnazione) 4.1. Violazione di legge. Si deduce che il Tribunale del riesame ha disposto il sequestro dell'autovettura di proprietà della Fiori° non a titolo di confisca diretta ex art. 240 cod. pen. in rela- zione al reato di cui al capo D), bensì ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990. In ordine al reato di cui al capo B), la partecipazione di IO SS alla vicenda criminosa non era stata dimostrata. Inoltre, le piante sequestrate risultavano ancora in fase vegetativa, non completamente maturate e prive di inflorescenze, per cui era impossibile stabilire la quantità di sostanza estraibile e il tenore del principio attivo ad azione stupefacente, Delta-9-THC, al termine del loro ciclo biologico. Il reato, per- tanto, poteva essere riqualificato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.. Quanto al veicolo sequestrato, la mera disponibilità dello stesso in capo a IO SS non integrava il reato ex art. 512 bis cod. pen. di cui al capo D). 5. OL TO (un motivo di impugnazione) 5.1. Violazione dell'art. 240 bis cod. pen.. Si deduce l'insussistenza del reato di intestazione fittizia dell'immobile sito in Priocca (CN), v. Pino n. 21 di cui al capo E). Si trattava di acquisto effettuato il 24 gennaio 2019 per la cifra di euro trentamila. L'elemento valutato dal Tribunale del riesame per desumere la natura fittizia dell'intestazione, consistente nella circostanza dell'essersi presentato IO SS, zio di IO ON, presso l'agenzia immobiliare quale soggetto interessato all'acquisto di un immobile, era meramente indiziario. Il prezzo di acquisto era congruo rispetto alla pur ridotta capacità reddi- tuale di IO ON. Erroneamente non è stata valutata l'assenza del requisito della ragionevolezza temporale, trattandosi di bene acquistato nel gennaio 2019, mentre il reato ipotizzato a carico di IO SS era stato commesso il 21 novembre 2020. 5 6. OL NO (un motivo di impugnazione) 6.1. Violazione degli art. 240 e 240 bis cod. pen.. Si deduce che il G.I.P. aveva disposto il sequestro dei beni di proprietà di IO ON e di FL IA AZ (capi D ed E) nonché su un immobile di IO RI (reato non contestato in quanto prescritto), ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. Difettavano i presupposti per disporre la confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen., non essendo stati dimostrati il fumus commissi delicti, la partecipazione del ricorrente alla vicenda criminosa e l'ingente quantità dello stupefacente. Il reato, per- tanto, poteva essere riqualificato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente inapplicabilità dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990. In relazione al sequestro preventivo dell'immobile sito in Priocca, v. IO, di proprietà di IO RI, la confisca non era ipotizzabile, essendosi prescritto il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.. Infine, la disponibilità dell'autovettura da parte di FL IA AZ non dimostrava la sussistenza del reato ipotizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IO RI è fondato, mentre i ricorsi proposti dagli altri indagati sono inammissibili. 1.1. Premettendo che IO RI condensa in un unico motivo di ricorso plurime doglianze, va rilevato che, con una prima censura IO RI deduce che il Tribunale del riesame, a differenza del G.I.P. - ed in assenza di impugnazione del P.M. sul punto - ha disposto il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. La misura cautelare, pertanto, sarebbe stata confermata dal Tribunale del riesame in ragione della sussistenza di una finalità diversa, in relazione a cose delle quali il condannato non poteva giustificare la provenienza, e non a beni costituenti il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. Secondo il ricorrente, ne sarebbe derivata una menomazione del diritto di difesa, in quanto in sede di riesame cautelare non era stato posto in condizioni di interloquire su tale novum dell'accusa. Ebbene, effettivamente il Tribunale non ha il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal P.M. in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, moti- vando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento esclusivo della misura da parte del primo giudice, in quanto così sostanzialmente adotterebbe un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al con- traddittorio dell'interessato (Sez. 3, n. 24986 del 20/05/2015, Plebani, Rv. 264098; Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748). Nella fattispecie in esame, tuttavia, la menomazione ipotizzata dalla difesa non si è verificata, in quanto il P.M. aveva formulato la richiesta di misura cautelare reale, 6 richiamando entrambe le tipologie di sequestro. Il G.I.P., inoltre, aveva illustrato am- piamente le ragioni per le quali assoggettare i beni a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240 cod. pen., ma, sia pur sinteticamente, nella parte finale del provvedimento aveva affer- mato che si versava nell'ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen., istituto che consente di sottrarre al patrimonio del reo la disponi- bilità dei beni dei quali non possa giustificare la provenienza e sproporzionati rispetto al reddito percepito. Il ricorrente, quindi, avrebbe potuto adeguatamente replicare e confrontarsi an- che in relazione a tale ulteriore estensione della tipologia di sequestro, per cui le sue prerogative difensive sono state rispettate. 1.2. La seconda doglianza, con cui si deduce l'assenza del presupposto del se- questro costituito dalla ragionevolezza temporale, è fondata. Va ricordato che, in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu ocu/i estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988). La motivazione del Tribunale del riesame, quanto all'accertamento del rispetto del perimetro temporale in cui devono ricadere gli incrementi patrimoniali suscettibili di apprensione attraverso il sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen., è carente o, al più, meramente apparente. Il provvedimento impugnato ha totalmente disapplicato il suindicato principio alla fattispecie in esame, non fornendo bigun dato valutativo né considerazioni di carat- tere logico, utili per affermare la ragionevolezza dell'ablazione (o per escludere la rilevanza del periodo di tempo intercorso tra l'epoca di acquisto dell'immobile di v. IO (9 gennaio 2015) e la data di realizzazione del reato di cui al capo B) (21 novembre 2020). 2. Il ricorso proposto da IO SS è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Al riguardo, va ricordato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cau- telare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato 7 tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va indivi- duato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005, in motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione al rie- same reale trova fondamento nella lettura sistematica delle disposizioni settoriali sulle impugnazioni cautelari reali di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. e di quelle generali sull'interesse all'impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753-04). In linea con tale consolidato indirizzo deve rilevarsi che il sequestro è stato ine- quivocabilmente disposto in relazione a beni di proprietà esclusiva di terzi e IO SS non deduce l'esistenza di un proprio specifico interesse a proporre im- pugnazione. 3. I ricorsi proposti da FL IA AZ e IO ON sono inammissibili per carenza di legittimazione a ricorrere. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui è inam- missibile il ricorso per Cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissi- bilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difen- sore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014, Guagliardi, Rv. 259429). I difensori delle due ricorrenti hanno presentato i rispettivi ricorsi, senza munirsi della necessaria procura speciale e da ciò consegue il difetto di legittimazione a pre- sentare ricorso. 3.1. Al riguardo, va altresì precisato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di effetto estensivo dell'impugnazione in ma- teria cautelare, la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti non preclude l'estensione degli effetti favorevoli della decisione allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati (Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Iraci, Rv. 280844) e quando i motivi dell'imputato non ricorrente non siano di natura esclu- sivamente personale (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814-02). Nella fattispecie, tuttavia, non può prodursi un effetto estensivo del yproposto da IO RI, in quanto la tematica del distacco temporale tra l'epoca di acquisto 8 dell'immobile di v. IO e la data di realizzazione del reato di cui al capo B) è strettamente personale ed è collegata al singolo bene in questione. 4. Per tali ragioni, restando assorbite le ulteriori doglianze prospettate da IO RI, l'ordinanza impugnata va annullata nei suoi confronti con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Asti, occorrendo un adeguato approfondimento in ordine alla tipologia del disposto sequestro e alle analisi delle tesi difensive accolte da questa Corte. I ricorsi di IO SS, FL IA AZ e IO ON vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di IO RI e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Asti, Sezione del riesame. Dichiara inammissibili i ricorsi di IO SS, FL IA AZ e Col- FI ON e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022.