Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2016, n. 54186
CASS
Sentenza 22 settembre 2016

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È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato.

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  • 1Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivo
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Cassazione penale sez. VI, 28/02/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 14/04/2023), n.15852
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza dell'8 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 22 settembre) ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip e relativo alla somma di Euro 39.850 in contanti, eseguito il 6 luglio 2022 presso l'abitazione di C.U., indagato per i delitti di cui agli artt. 319 e 321 c.p.. 2. In particolare, secondo la contestazione provvisoria, il predetto avrebbe corrotto T.P. - ingegnere e responsabile dell'Ufficio tecnico settore ambiente e territorio del Comune di Pedimonte Matese nonché consulente esterno della Green Impresit s.r.l. in riferimento ad una gara pubblica di appalto e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2016, n. 54186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54186
Data del deposito : 22 settembre 2016

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