Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato.
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- 1. Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Cassazione penale sez. VI, 28/02/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 14/04/2023), n.15852Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza dell'8 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 22 settembre) ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip e relativo alla somma di Euro 39.850 in contanti, eseguito il 6 luglio 2022 presso l'abitazione di C.U., indagato per i delitti di cui agli artt. 319 e 321 c.p.. 2. In particolare, secondo la contestazione provvisoria, il predetto avrebbe corrotto T.P. - ingegnere e responsabile dell'Ufficio tecnico settore ambiente e territorio del Comune di Pedimonte Matese nonché consulente esterno della Green Impresit s.r.l. in riferimento ad una gara pubblica di appalto e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2016, n. 54186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54186 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
54 1 8 6/ 1 6 Ле REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. OL Antonio Bruno Presidente Udienza c.c. 22.9.2016 Consigliere Sentenza n. 1161 Dott. Grazia Lapalorcia Dott. Alfredo Guardiano Consigliere Registro generale n. 15609/2016 Consigliere Dott. OL Micheli Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : IN AO, nato a [...], il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Parma del 16.2.2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Pasquale Fimiani, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo e le pronunce consequenziali;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Parma, rigettando la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. avanzata da OR OL, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo impugnato per varie ipotesi di bancarotta distrattiva, così tutte riqualificate anche le ipotesi di bancarotta per operazioni dolose originariamente contestate ai sensi dell'art. 223, 2 comma, I. fall.. Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, come primo motivo, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b e c, c.p.p., la mancanza del presupposto giuridico del sequestro preventivo sotto il profilo della libera disponibilità del bene sequestrato e del periculum in mora e la omessa motivazione sul medesimo punto. Deduce il ricorrente che il sequestro preventivo genetico, benché formalmente confermato, era stato di fatto trasformato dal Tribunale del riesame in un 1 sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. ; che pertanto era stato illegittimamente modificato il titolo della misura, che, originariamente concessa come sequestro preventivo impeditivo ai sensi del primo comma dell'art. 321, 1 comma, c.p.p., era stata trasformata in sequestro finalizzata alla confisca ai sensi del secondo comma dell'art. 321 c.p.p., con conseguente omessa motivazione in ordine al periculum in mora e alla libera disponibilità dei beni, e cioè in ordine ai presupposti invece richiesti per la misura originariamente richiesta;
che, comunque, sulla base del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, c.p.p., la misura reale impugnata può essere confermata sulla base di argomentazioni diverse da parte del giudice cui è devoluta l'impugnazione della misura genetica, ma la predetta cautela non può essere trasformata in una misura che si fonda su presupposti diversi.
1.2 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b, c.p.p., erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussistenza del requisito della libera disponibilità e del periculum in mora su beni già oggetto di provvedimento di sequestro in sede civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato.
2.1 E' stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita com'è nel suo potere ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato ( Cass., Sez. 6, n. 30109 del 12/07/2012 - dep. 23/07/2012, Minuzzo, Rv. 252998 ; Sez. 3, n. 24986 del 20/05/2015 - dep. 16/06/2015, Plebani e altro, Rv. 264098).
2.2 Ciò posto, osserva la Corte come nel caso di specie il sequestro preventivo genetico, benché formalmente confermato, è stato di fatto trasformato dal Tribunale del riesame in un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p.. Ne consegue che deve ritenersi illegittimamente modificato il titolo della misura, che, originariamente concessa come sequestro preventivo impeditivo ai sensi del primo comma dell'art. 321, 1 comma, c.p.p., è stata poi modulata come sequestro finalizzato alla confisca, ai sensi del secondo comma dell'art. 321 c.p.p., con conseguente omessa motivazione in ordine al periculum in mora e alla libera disponibilità dei beni, e cioè in ordine ai presupposti invece richiesti per la misura concessa.
3. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Parma per un nuovo esame che dovrà tenere conto del principio di diritto sopra riaffermato.
4. Il secondo motivo di doglianza è assorbito. 2
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Così deciso in Roma, il 22.09.2016 Il Consigliere estensore Roberto Amatore But Sater DEPOSITATA IN CANCELLERIA e 20 DIC 2016 p p IL PUNZIONARIO GIUDICIARIO June Parma per nuovo esame. Il Presidente OL Antonio Bruno До ркво