Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2015, n. 24986
CASS
Sentenza 20 maggio 2015

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In sede di riesame, il tribunale non ha il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento esclusivo della misura da parte del primo giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio, il provvedimento con il quale il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo di somme di denaro, emesso in funzione della loro confisca diretta, facendo riferimento alla diversa finalità di sequestro strumentale alla confisca per equivalente, pure richiamata nella richiesta iniziale del pubblico ministero ma esclusa dal g.i.p.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2015, n. 24986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24986
    Data del deposito : 20 maggio 2015

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