Sentenza 20 maggio 2015
Massime • 1
In sede di riesame, il tribunale non ha il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento esclusivo della misura da parte del primo giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio, il provvedimento con il quale il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo di somme di denaro, emesso in funzione della loro confisca diretta, facendo riferimento alla diversa finalità di sequestro strumentale alla confisca per equivalente, pure richiamata nella richiesta iniziale del pubblico ministero ma esclusa dal g.i.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2015, n. 24986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24986 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/05/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1136
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 13312/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE AT N. IL 17/12/1986;
DA KI N. IL 16/09/1971;
avverso l'ordinanza n. 1/2015 TRIB. LIBERTÀ di NOVARA, del 04/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;
sentite le conclusioni del PG Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha chiesto il rigetto;
Udito il difensore Avv. PARIS Ignazio - BERGAMO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 febbraio 2015 il Tribunale di Novara ha rigettato la richiesta di riesame presentata da AD KI - in qualità di legale rappresentante di EGO Costruzioni S.r.l. - e BA AT (quest'ultimo figlio di BA IZ) avverso decreto del 1 dicembre 2014 con cui il gip dello stesso Tribunale aveva disposto sequestro preventivo diretto del profitto derivato da reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, fino all'ammontare di Euro 1.211.546,77, ritenuto nella disponibilità dell'indagato per i suddetti reati, BA IZ, che li avrebbe commessi nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di EGO Costruzioni S.r.l., società di cui nelle more era divenuto legale rappresentante AD KI e di cui era dipendente BA AT.
2. Ha presentato ricorso il difensore di AD KI, sulla base di due motivi: il primo motivo denuncia violazione di legge per avere il Tribunale disposto il sequestro preventivo per equivalente, anziché il sequestro preventivo diretto come aveva fatto il gip nel provvedimento genetico impugnato;
il secondo motivo denuncia ancora violazione di legge, in relazione alla sussistenza del periculum in mora, mancando prove sulla disponibilità dei beni da parte dell'indagato e arrecando il sequestro un danno grave e irreparabile al ricorrente.
Ha presentato ricorso pure il difensore di BA AT, sulla base di due motivi analoghi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Il primo motivo, che, come si è visto, coincide nel contenuto in entrambi i ricorsi, trova reale riscontro nella ordinanza impugnata. Osserva il Tribunale che il gip nel suo decreto ha autorizzato il sequestro "limitatamente alle somme costituenti profitto diretto dei reati fiscali in contestazione", non essendovi motivo per ritenere assente il profitto nelle casse sociali della S.r.l. per la quale aveva operato l'indagato. Il gip, pertanto, ha respinto la richiesta subordinata del PM di disporre sequestro preventivo per equivalente. Il Tribunale, peraltro, ritiene che non vi sia "alcun dato, neppure di tipo logico-indiziario, che colleghi le somme di denaro sottoposte al vincolo reale, formalmente riconducibili a soggetti diversi dall'indagato, ai reati tributari contestati", somme sequestrate su conti correnti sui quali tuttavia l'indagato "risulta avere la piena e illimitata disponibilità". Ma, avendo il gip disposto sequestro solo in riferimento alla confisca diretta del profitto e non anche in relazione alla confisca per equivalente, il suo decreto - afferma il Tribunale -"necessita di una integrazione in parte qua, dal momento che gli atti di esecuzione del sequestro, intervenuti successivamente all'emissione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, non hanno permesso di individuare nelle casse della società EGO i beni costituenti il profitto" dei reati fiscali de quibus. Dunque "la motivazione del provvedimento genetico deve essere integrata alla luce delle acquisizioni sopravvenute", nel senso di abilitare al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente;
e ciò, sempre secondo il Tribunale, è legittimo ai sensi del settimo comma dell'art. 324 c.p.p., il quale richiama l'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 "che appunto prevedono la possibilità di confermare il provvedimento cautelare per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono".
Ciò in considerazione della funzione interamente devolutiva dell'istanza di riesame, che consente al Tribunale ex art. 324 c.p.p. di valutare "l'intero compendio probatorio", il quale può discostarsi da quello che era a disposizione del gip al momento dell'emissione del provvedimento ablatorio originario. Tale impostazione sarebbe confermata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che avrebbe riconosciuto al Tribunale del riesame il potere di modificare e integrare la struttura logica del provvedimento nei termini meglio rispondenti allo scopo manifestato e legittimamente perseguito dall'organo di accusa. Pertanto il Tribunale dichiara di confermare il sequestro, intendendolo però cò me "sequestro strumentale alla confisca per equivalente".
3.2 Il Tribunale ha interpretato in modo non condivisibile l'art. 309 c.p.p., comma 9, di cui l'art. 324 c.p.p., comma 7, estende l'applicazione al riesame delle cautele reali.
L'art. 309, comma 9, conferisce al giudice del riesame il potere di "annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati" ovvero di "confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso". Emerge chiaramente da questo dettato normativo che l'ipotesi di conferma del provvedimento include l'esercizio di un potere da parte del giudice di riesame che attiene al contenuto della motivazione ("ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione", appunto). Alla motivazione, allora, si confina il potere del giudice, che non si estende, invece, al provvedimento in sè, salvo il caso in cui sia annullato: la cautela reale può essere confermata sulla base di una motivazione diversa da quella adottata nel provvedimento genetico, ma non può essere mutata in una diversa cautela - nel settore reale non sussiste la gradualità tipologica delle misure propria invece delle cautele de libertate -, a meno che, ovviamente, la richiesta di riesame non provenga dal PM e non abbia contenuto in tal senso.
Il Tribunale del riesame, dunque, a seguito di istanza di riesame proposta dall'indagato o da terzi interessati, o annulla o conferma, in quest'ultimo caso anche per motivi diversi;
invece non trasforma, sostituendo a una misura un'altra, e ciò neanche nel caso in cui l'altra misura sia stata oggetto di richiesta del PM al gip. Ritenere il contrario conduce a una lesione del diritto di difesa, perché costituisce una sorta di "terza via" che impedisce, con il suo contenuto a sorpresa, al ricorrente di difendersi dalla nuova cautela;
e comunque, non esistendo come già si è rilevato una forma cautelare più mite, id est più favorevole al privato, ne lede il diritto di difesa pure sotto il profilo della ablazione del grado di impugnazione, poiché avverso la cautela disposta dal Tribunale di riesame non sussisterebbe alcun gravame di merito.
È coerente con la scelta di concedere all'interessato un gravame di merito avverso le cautele reali circoscrivere il potere del Tribunale alla rideterminazione motivazionale dei fondamenti della cautela, poiché, appunto, se la devoluzione al Tribunale gli conferisse - in caso di ricorso della parte privata - anche il potere di disporre per la prima volta, pur se in accoglimento di originaria richiesta del PM al gip, una cautela reale, questo comporterebbe la non impugnabilità nel merito della cautela stessa, quale illogico e lesivo rischio insito nel proporre il ricorso, da parte del privato interessato, avverso la cautela disposta dal gip.
3.3 La giurisprudenza di questa Suprema Corte non conferma, d'altronde, la devoluzione nel caso di specie quale totale convogliamento al Tribunale del riesame di tutto quello che era stato il potere del gip, come si sostiene invece nell'ordinanza impugnata. Quest'ultima si sforza a sostenere la sua impostazione invocando S.U. 29 maggio 2008 n. 25932, il cui insegnamento, però, è nel senso della legittimità, in sede di riesame del sequestro preventivo, della "decisione con la quale il tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il Tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l'atto di impulso del P.M. e, dall'altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall'organo di accusa" (conformi Cass. sez. 2^, 7 marzo 2007 n. 11940, Lamiranda, non massimata, nonché Cass. sez. 1^, 11 gennaio 1999 n. 244, che già riconosceva, appunto, al Tribunale del riesame il potere di integrare una motivazione che altrimenti non potrebbe sorreggere il provvedimento disposto).
È evidente che una cosa è - e, come insegna la giurisprudenza appena citata, lo è legittimamente - effettuare un'operazione integrativa della motivazione con cui confermare il provvedimento originariamente emesso dal gip, un'altra - quella che attua il Tribunale nel caso in esame - mutare il provvedimento stesso, magari anche lasciando intatta la motivazione di quello del gip. Il riferimento alle esigenze della pubblica accusa, e quindi alla valutazione dell'atto d'impulso del PM, devolve infatti, come illustrano le citate Sezioni Unite, il potere di adeguare la motivazione in modo più efficace e più consono allo scopo legittimamente perseguito dal PM, perché null'altro che la motivazione può essere "la struttura logica" cui le Sezioni Unite rimandano, e quindi non un mezzo cautelare diverso, pur se originariamente incluso nell'atto d'impulso del PM.
3.4 Più affine dell'arresto delle Sezioni Unite richiamato nell'ordinanza impugnata alla posizione in essa assunta dal Tribunale è, semmai, Cass. sez. 2^, 26 febbraio 2007 n. 12910 che, pur non senza ambiguità, apre al Tribunale la facoltà di modificare non solo la motivazione, ma anche il titolo. Nel caso di specie, infatti, questa Suprema Corte rigettava il ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, a fronte di un sequestro preventivo finalizzato a confisca disposto dal gip ex art. 321 c.p.p., comma 2, aveva "corretto" il sequestro preventivo fondandolo sull'art. 321 c.p.p., comma 1, anch'esso originariamente richiesto dal PM (che non era la parte che aveva proposto l'istanza di riesame).
Nella motivazione di tale arresto, dinanzi alle argomentazioni del ricorrente secondo le quali il Tribunale, appunto, può modificare le ragioni che sostengono la cautela, ma non mutare il titolo perché ciò porterebbe a un provvedimento diverso, la Suprema Corte, rilevando che il PM aveva chiesto al gip il sequestro preventivo ai sensi di entrambi i commi dell'art. 321, deduce dalla natura devolutiva del riesame l'identità dei poteri del giudice del riesame con i poteri del giudice del provvedimento genetico. Affermando altresì che le diverse finalità del sequestro preventivo si correlano tra loro sul piano funzionale, per cui, pur essendo previsto separatamente nei primi due commi dell'art. 321, il sequestro preventivo deve essere oggetto di una configurazione unitaria, giunge poi a dichiarare che non rileva tanto la mutatio di funzione del sequestro, che sarebbe sempre quella preventiva, quanto la "possibilità concreta" che l'interessato abbia avuto di interloquire. La domanda che esprime l'azione cautelare del PM, allora, "individua l'area entro la quale è affidato al giudice il compito di "configurare" in concreto lo specifico provvedimento di cautela", per cui "una volta soddisfatte, quindi, le garanzie difensive che il contraddittorio deve comunque assicurare, il giudice del riesame può ben confermare il provvedimento di sequestro", anche se legittimato da pericoli diversi da quelli evocati dal primo giudice a fondamento della misura. Pertanto, il sindacato del giudice del riesame non sarebbe circoscritto al profilo motivazionale, ma inteso a verificare anche le cause legittimanti della misura, il che per detta pronuncia significa poterne mutarne il tipo. La motivazione, appena sintetizzata nella parte che qui interessa, dell'arresto suddetto non appare convincente, perché è intrinsecamente consapevole, a ben guardare, dell'anomalia dell'intervento del giudice del riesame che aveva, nel caso di specie, cambiato la cautela.
Tenta infatti la pronuncia di superare le difficoltà interpretative da un lato negando la mutatio (attraverso la pretesa configurabilità unitaria delle cautele di cui all'art. 321 c.p.p., avvicendate in quella ipotesi, le quali in realtà hanno presupposti diversi, il che significa natura differente), dall'altro - andando oltre il primo argomento, che non si correla con i presupposti normativi degli istituti ed è altresì formalistico perché non tiene in considerazione il diritto di difesa - affrontando la questione del contraddittorio e sostenendo che, in sostanza, l'impulso del PM gode di una sorta di ultrattività dinanzi al giudice del riesame anche se il gip non ha accolto ogni richiesta del PM e il PM non ha impugnato, ultrattività che è sinonimo di devoluzione assoluta, legittimata quest'ultima proprio dal contraddittorio.
Ma sul contraddittorio la prospettazione cade, perché si attesta su un piano generico, senza riuscire a determinare con quali modalità possano essere soddisfatte le garanzie difensive nel caso in cui la cautela venga disposta per la prima volta dal giudice del riesame. E proprio su questo - che è l'"inciampo" in cui è incorso anche il Tribunale di Novara nella ordinanza impugnata - Cass. sez. 2^, 26 febbraio 2007 n. 12910 rimane pronuncia isolata, poiché una giurisprudenza di legittimità sostanzialmente costante, in casi analoghi a quelli esaminati dal suddetto arresto, ha ritenuto illegittima l'ordinanza del giudice del riesame che muti il titolo - per quanto originariamente sia stato richiesto anche quello dal PM - a seguito di richiesta di riesame proposta dalla parte privata, perché ciò si traduce in una violazione del contraddittorio (da ultimo v. Cass. sez. 6^, 12 luglio 2012 n. 30109: "È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere -ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato"; conformi Cass. sez. 1^, 3 giugno 2010 n. 23908 e Cass. sez. 2^, 9 febbraio 2006 n. 6727). La misura del potere del giudice nel caso concreto, invero, non deriva soltanto dalla richiesta del PM, ma, parimenti, dal diritto di difesa della parte privata: illegittima è perciò la decisione che, per accogliere l'azione cautelare, comprime e riduce le facoltà attraverso le quali è esercitatole il diritto di difesa. Non vi è pertanto alcun motivo per discostarsi dall'appena richiamato orientamento, che, conformemente a quanto si è osservato più sopra, inibisce al giudice del riesame la mutatio del titolo cautelare. Ciò comporta l'accoglimento della prima doglianza di entrambi i ricorsi, con conseguente annullamento - assorbita la seconda censura dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Novara, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Novara. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015