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Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
Commentario • 1
- 1. La natura non necessariamente patrimoniale del profitto nel delitto di ricettazionehttps://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 14604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14604 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GL CO nato a [...] il [...] SE NO nato a [...] il [...] MA MA nato a [...] il [...] GR RO nato a [...] il [...] ES RO nato a [...] il [...] IN PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita di tutti i ricorsi. uditi i difensori L'avvocato CACIA NO del foro di MESSINA in difesa di: ES RO e sostituto per delega orale dell'avvocato TROVATO ALESSANDRO del foro di MESSINA in difesa di: SE NO, si è riportato ai motivi dei ricorsi anche per gli Penale Sent. Sez. 2 Num. 14604 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 22/12/2022 avvocati oggi sostituiti, chiedendone l'accoglimento. L'avvocato BILLE' ALESSANDRO del foro di MESSINA in difesa d : GR RO, e sostituto processuale dell'avvocato PICCIOLO CINZIA del foro di MESSINA in difesa di: GL CO, si è riportato ai motivi del ricorso anche per l'avvocato oggi sostituito, chiedendone l'accoglinnento. L'avvocato CILIBERTI ANTONIO del foro di SALERNO in difesa di: IN PE si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. IA IC, TT NI, MA IO, SS MO, ES SA e IN PP hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata il 10/1/2022 dalla Corte di Appello di Messina che, pur riformando parzialmente la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale cittadino il 28/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità emesso - tra gli altri - anche nei confronti dei predetti in relazione ad una pluralità di reati di ricettazione di sostanze anabolizzanti. 2. Il ricorso proposto da IA IC si articola in sette motivi di impugnazione: 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge - art. 648 cod. pen- con lesione del principio di legalità, tassatività e "frammentarietà del diritto penale", nonché degli artt. 13 e 25 Cost., per essersi ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 648 cod. pen. pur in assenza di un reato presupposto di carattere patrimoniale, mentre il reato di ricettazione è finalizzato a tutelare non già la salute delle persone quanto il patrimonio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per il difetto di dolo specifico, costituito dalla finalità di procurare a sé o ad altri un profitto che, ad avviso del ricorrente può avere solo natura patrimoniale. 2.3. Vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita degli anabolizzanti, assumendo il ricorrente che questi sarebbero stati acquistati a Malta, dove il commercio di tali sostanze sarebbe legittimo. 2.4. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod, pen. e delle attenuanti generiche, pur non essendo il IA - contrariamente a quanto si assume in sentenza - titolare della palestra A.SD. Body Elegance, ove si svolgeva la sua attività. 2.5. Vizio di motivazione in relazione all'assoluzione dei coimputati che, a dire del ricorrente, avevano una posizione più grave e compromessa di quella del IA. 2.6. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. 2.7. Vizio di motivazione in ordine alla natura dopante delle sostanze sequestrate, pur nel difetto di verifica in tal senso da parte di consulenti tecnici della Procura. 1 3. Il ricorso proposto nell'interesse di TT NI si fonda su un motivo unico, con quale vengono dedotte la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente, pur essendo i reati presupposti posti a presidio non già del patrimonio, bensì della regolarità delle competizioni sportive e della salute. Le censure del ricorrente richiamano - nella sostanza - quelle di cui al primo motivo di ricorso del IA. 4. Il ricorso di SS MO si articola su due motivi di impugr azione: 4.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 648 cod. pen. e dell'art. 586 bis cod.pen. dovendosi ritenere inaccettabile dilatare la portata del primo fino a farvi rientrare anche l'assuntore non sportivo di anabolizzanti. 4.2. Mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello con i quali si era contestato il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. 5.11 ricorso proposto nell'interesse di ES SA è fondato su tre motivi di impugnazione: 5.1. Violazione di legge per essersi qualificato il fatto ai sensi dell'art. 586 bis cod. pen., non avendo considerato la Corte territoriale il fatto che - a dire del ricorrente - egli era solo un atleta che partecipava a competizioni sportive. 5.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen.; - 5.3. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - 6. IN PP ha proposto ricorso per cassazione fondatc su un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 9 d.l. n. 376/2000 per il difetto del carattere continuativo e sistematico della vendita di anabolizzanti. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di MA IO, infine, si fonda su quattro motivi di impugnazione: 7.1. Nella rubrica del primo motivo l'MA ha dedotto cumulativamente una serie di vizi (erronea valutazione del reato di ricettazione, mancanza dolo specifico, motivazione illogica e travisamento della prova) in realtà poi argomentando sulla closimetria della pena che si assume incongrua 7.2. Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza di motivazione ed omesso apprezzamento di prove favore del ricorrente ed 11 travisamento delle prove: difetterebbero, a dire del ricorrente, elementi su cui fondare l'assunto delle relazior i di servizio secondo cui alcune sostanze sarebbero state trovate in possesso dell'MA, inoltre si evidenziano il numero esiguo di conversazioni intercettate in un anno con il SS (una), e con il IN (quattro). 7.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alle sostanze attribuitegli, in quanto nemmeno sottoposte a perizia volta ad accertarne il principio attivo. 2 7.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge per l'insussistenza del dolo specifico di ricettazione, non essendo nemmeno emerso che l'MA partecipasse a gare o fosse atleta professionista. 8. Il P.G. con memoria scritta del 30/11/2022 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi indicati in premessa sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. I primi due motivi del ricorso proposto da IA IC ed il ricorso proposto nell'interesse di IO NI, sovrapponibile ai primi, sono manifestamente infondati, atteso che il disposto dell'art. 648 cod. pen. è inequivocabile nell'indicare quale reato presupposto del delitto di ricettazione "qualsiasi delitto" e non già i soli delitti contro il patrimonio ("...acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.."), sicché legittimamente la sentenza impugnata ha individuato il delitto presupposto dei reati contestati in quello di cui all'art. 9 I. 376/2000 nelle diverse configurazioni previste dai commi 1 e 7 della norma (oggi commi 1 e 7 dell'art. 586-bis cod. pen.). 2.1. Quanto al dolo specifico necessario per la configurazione del reato, deve ritenersi consolidato l'insegnamento di questa Corte di Cassazione, la quale occorre dare seguito, secondo cui il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (così Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016 Rv. 266516, in una fattispecie proprio in tema di acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare;
Sez. 2 n. 45071 del 14/10/2021, Rv. 282508). 2.2. Il terzo ed il sesto motivo del ricorso del IA sono inammissibili perché prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, riv. 207944). Peraltro, l'assunto secondo cui i gli anabolizzanti di cui si tratta sarebbero stati acquistati a Malta è meramente assertivo ed anche aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata laddove questa (pag. 14) riferisce che, per quel che concerne le sostanze di cui al capo n. 19), il IA ebbe a ricevere le sostanze dopanti dal coimputato SS, tramite di IC al quale le stesse erano state materialmente consegnate. 3 Quanto alla doglianza secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di esplicitare i motivi per cui non ha riconosciuto la fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., deve rilevarsi che si tratta di prospettazione implicitamente disattesa dalla ricostruzione dei fatti secondo cui il IA era titolare di una palestra e, come riferito anche dal coimputato MA IO nei suoi interrogatori, era solito predisporre piani di allenamento che prevedevano l'assunzione delle sostanze di cui si tratta. 2.3. Attengono al merito della decisione impugnata le censure del IA in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, congruamente giustificato da _ motivazioni che, pur dando conto dell'incensuratezza del ricorrente, hanno evidenziato il possibile rilevante danno alla salute che le sostanze possono recare agli assuntori, al di là del valore economico dei prodotti illeciti sequestrati, e l'attività professionale di allenatore svolta dal ricorrente nella palestra che la sentenza riferisce da lui gestita, circostanza negata nel ricorso senza che sia stato addotto né documentato alcun travisamento della prova. 2.4. Inammissibile per la sua manifesta infondatezza è anche il quinto motivo di ricorso del IA, atteso che la pronuncia di assoluzione dei coimputati IN e AB non si fonda su una diversa interpretazione dei fatti, bensì sulla ritenuta assenza di prove del coinvolgimento di costoro nei reati. 2.5. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo del ricorsc del IA, atteso che la censura secondo cui difetterebbe la motivazione in ordine alla natura dopante delle sostanze sequestrate, pur nel difetto di verifica in tal senso da parte di consulenti tecnici della Procura, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 3. Sono inammissibili anche i motivi di ricorso presentati sia da SS MO che da ES SA e volti a sostenere l'insussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per essere i ricorrenti meri atleti assuntori delle sostanze anabolizzanti. Si tratta, infatti, innanzitutto di prospettazioni aspecifiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, laddove questa ha evidenziato che le indagini hanno avuto origine proprio da un ingente sequestro di sostanze dopanti a carico del SS, indicato come gestore di una palestra, aduso a rifornire i suoi atleti, così come anche il ES era trainer e legale rappresentante di una palestra ll'American Gynn, risultato rifornire anche il coimputato MA (capo 12) ed anche i suoi atleti, alla luce degli ingenti quantitativi acquistati e successivamente sequestrati. Peraltro, per completezza di esposizione, si richiama quanto esposto al § 2.1. in ordine alla sussistenza del reato anche in caso di acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare (cfr. Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016 Rv. 266516). 4. Si richiama quanto esposto al § 2.3. per evidenziare la manifesta infondatezza delle censure proposte anche del SS in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata 4 di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., giustificato dalla sentenza impugnata in relazione a tutti gli imputati, senza incorrere in vizio logici, con riferimento al valore economico delle sostanze sequestrate ed al possibile rilevante danno alla salute che le stesse possono arrecare. 5. Inammissibili sono anche le censure del ricorso del ES in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza vizi logici giustificati il primo dalla pericolosità del commercio delle sostanze dopanti ed entrambi dall'attività di personal trainer svolta professionalmente dal ricorrente. 6. Anche il ricorso proposto da IN PP è manifestamente infondato, non rilevando l'asserita mancanza di sistematicità e continuatività del commercio di sostanze dopanti da parte del predetto, atteso che questi non risponde del delitto di cui all'art. 9 d.l. n. 376/2000 che, invece, per quanto sopra esposto può integrare il reato presupposto della ricettazione. Quanto all'asserita destinazione delle sostanze all'esclusivo uso personale, il ricorso non si confronta con i rilievi della sentenza impugnata secondo cui la stessa sarebbe smentita dal sequestro di sostanze che il predetto stava per trasportare in Sicilia al fine di consegnarle a terzi. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di MA IO è inammissibile, in quanto fondato su motivi non consentiti: 7.1. Il primo motivo è inammissibile non solo per la mancata corrispondenza tra la rubrica (riferita ad erronea valutazione del reato di ricettazione, mancanza dolo specifico, motivazione illogica e travisamento della prova) e le argomentazioni di seguito svolte, con le quali ha argomentato sulla dosimetria della pena che si assume incongrua: la graduazione della pena, peraltro, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale giustificato il lieve scostamento della pena base dal minimo edittale con la natura dei beni oggetto di ricettazione, pericolosi per la salute. 7.2. Il secondo motivo è inammissibile perché prospetta, nella sostanza censure di merito, peraltro senza confrontarsi con le argomentazioni di cui alle pagg. 13 e 14 della sentenza, laddove si/évidenziato che le intercettazioni telefoniche e le indagini riferite dal teste Sturiale hanno evidenziato che l'MA prescriveva ai suoi interlocutori l'uso di sostanze dopanti, era solito acquistare tali sostanze da persone di Palermo ben individuate in sentenza ed ha anche ammesso, in sede di interrogatorio, di aver effettuato ordini ad intermediari, per conto del SS, per anabolizzanti che poi venivano ceduti ad atleti che si allenavano in palestra, ricevendo per la sua collaborazione 500 euro mensili. 7.3. Anche la censura secondo cui difetterebbe la motivazione in ordine alla natura dopante delle sostanze sequestrate, nemmeno sottoposte a perizia volta ad accertarne il 5 principio attivo, è inammissibile, in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 7.4. Quanto all'ultimo motivo del ricorso dell'MA, volto a sostenere l'insussistenza del dolo specifico di ricettazione, si rinvia a quanto esposto supra sub § 2.1. in ordine alla natura anche non patrimoniale del profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, ed alla giurisprudenza ivi richiamata. 8. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita di tutti i ricorsi. uditi i difensori L'avvocato CACIA NO del foro di MESSINA in difesa di: ES RO e sostituto per delega orale dell'avvocato TROVATO ALESSANDRO del foro di MESSINA in difesa di: SE NO, si è riportato ai motivi dei ricorsi anche per gli Penale Sent. Sez. 2 Num. 14604 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 22/12/2022 avvocati oggi sostituiti, chiedendone l'accoglimento. L'avvocato BILLE' ALESSANDRO del foro di MESSINA in difesa d : GR RO, e sostituto processuale dell'avvocato PICCIOLO CINZIA del foro di MESSINA in difesa di: GL CO, si è riportato ai motivi del ricorso anche per l'avvocato oggi sostituito, chiedendone l'accoglinnento. L'avvocato CILIBERTI ANTONIO del foro di SALERNO in difesa di: IN PE si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. IA IC, TT NI, MA IO, SS MO, ES SA e IN PP hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata il 10/1/2022 dalla Corte di Appello di Messina che, pur riformando parzialmente la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale cittadino il 28/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità emesso - tra gli altri - anche nei confronti dei predetti in relazione ad una pluralità di reati di ricettazione di sostanze anabolizzanti. 2. Il ricorso proposto da IA IC si articola in sette motivi di impugnazione: 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge - art. 648 cod. pen- con lesione del principio di legalità, tassatività e "frammentarietà del diritto penale", nonché degli artt. 13 e 25 Cost., per essersi ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 648 cod. pen. pur in assenza di un reato presupposto di carattere patrimoniale, mentre il reato di ricettazione è finalizzato a tutelare non già la salute delle persone quanto il patrimonio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per il difetto di dolo specifico, costituito dalla finalità di procurare a sé o ad altri un profitto che, ad avviso del ricorrente può avere solo natura patrimoniale. 2.3. Vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita degli anabolizzanti, assumendo il ricorrente che questi sarebbero stati acquistati a Malta, dove il commercio di tali sostanze sarebbe legittimo. 2.4. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod, pen. e delle attenuanti generiche, pur non essendo il IA - contrariamente a quanto si assume in sentenza - titolare della palestra A.SD. Body Elegance, ove si svolgeva la sua attività. 2.5. Vizio di motivazione in relazione all'assoluzione dei coimputati che, a dire del ricorrente, avevano una posizione più grave e compromessa di quella del IA. 2.6. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. 2.7. Vizio di motivazione in ordine alla natura dopante delle sostanze sequestrate, pur nel difetto di verifica in tal senso da parte di consulenti tecnici della Procura. 1 3. Il ricorso proposto nell'interesse di TT NI si fonda su un motivo unico, con quale vengono dedotte la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente, pur essendo i reati presupposti posti a presidio non già del patrimonio, bensì della regolarità delle competizioni sportive e della salute. Le censure del ricorrente richiamano - nella sostanza - quelle di cui al primo motivo di ricorso del IA. 4. Il ricorso di SS MO si articola su due motivi di impugr azione: 4.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 648 cod. pen. e dell'art. 586 bis cod.pen. dovendosi ritenere inaccettabile dilatare la portata del primo fino a farvi rientrare anche l'assuntore non sportivo di anabolizzanti. 4.2. Mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello con i quali si era contestato il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. 5.11 ricorso proposto nell'interesse di ES SA è fondato su tre motivi di impugnazione: 5.1. Violazione di legge per essersi qualificato il fatto ai sensi dell'art. 586 bis cod. pen., non avendo considerato la Corte territoriale il fatto che - a dire del ricorrente - egli era solo un atleta che partecipava a competizioni sportive. 5.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen.; - 5.3. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - 6. IN PP ha proposto ricorso per cassazione fondatc su un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 9 d.l. n. 376/2000 per il difetto del carattere continuativo e sistematico della vendita di anabolizzanti. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di MA IO, infine, si fonda su quattro motivi di impugnazione: 7.1. Nella rubrica del primo motivo l'MA ha dedotto cumulativamente una serie di vizi (erronea valutazione del reato di ricettazione, mancanza dolo specifico, motivazione illogica e travisamento della prova) in realtà poi argomentando sulla closimetria della pena che si assume incongrua 7.2. Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza di motivazione ed omesso apprezzamento di prove favore del ricorrente ed 11 travisamento delle prove: difetterebbero, a dire del ricorrente, elementi su cui fondare l'assunto delle relazior i di servizio secondo cui alcune sostanze sarebbero state trovate in possesso dell'MA, inoltre si evidenziano il numero esiguo di conversazioni intercettate in un anno con il SS (una), e con il IN (quattro). 7.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alle sostanze attribuitegli, in quanto nemmeno sottoposte a perizia volta ad accertarne il principio attivo. 2 7.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge per l'insussistenza del dolo specifico di ricettazione, non essendo nemmeno emerso che l'MA partecipasse a gare o fosse atleta professionista. 8. Il P.G. con memoria scritta del 30/11/2022 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi indicati in premessa sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. I primi due motivi del ricorso proposto da IA IC ed il ricorso proposto nell'interesse di IO NI, sovrapponibile ai primi, sono manifestamente infondati, atteso che il disposto dell'art. 648 cod. pen. è inequivocabile nell'indicare quale reato presupposto del delitto di ricettazione "qualsiasi delitto" e non già i soli delitti contro il patrimonio ("...acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.."), sicché legittimamente la sentenza impugnata ha individuato il delitto presupposto dei reati contestati in quello di cui all'art. 9 I. 376/2000 nelle diverse configurazioni previste dai commi 1 e 7 della norma (oggi commi 1 e 7 dell'art. 586-bis cod. pen.). 2.1. Quanto al dolo specifico necessario per la configurazione del reato, deve ritenersi consolidato l'insegnamento di questa Corte di Cassazione, la quale occorre dare seguito, secondo cui il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (così Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016 Rv. 266516, in una fattispecie proprio in tema di acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare;
Sez. 2 n. 45071 del 14/10/2021, Rv. 282508). 2.2. Il terzo ed il sesto motivo del ricorso del IA sono inammissibili perché prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, riv. 207944). Peraltro, l'assunto secondo cui i gli anabolizzanti di cui si tratta sarebbero stati acquistati a Malta è meramente assertivo ed anche aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata laddove questa (pag. 14) riferisce che, per quel che concerne le sostanze di cui al capo n. 19), il IA ebbe a ricevere le sostanze dopanti dal coimputato SS, tramite di IC al quale le stesse erano state materialmente consegnate. 3 Quanto alla doglianza secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di esplicitare i motivi per cui non ha riconosciuto la fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., deve rilevarsi che si tratta di prospettazione implicitamente disattesa dalla ricostruzione dei fatti secondo cui il IA era titolare di una palestra e, come riferito anche dal coimputato MA IO nei suoi interrogatori, era solito predisporre piani di allenamento che prevedevano l'assunzione delle sostanze di cui si tratta. 2.3. Attengono al merito della decisione impugnata le censure del IA in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, congruamente giustificato da _ motivazioni che, pur dando conto dell'incensuratezza del ricorrente, hanno evidenziato il possibile rilevante danno alla salute che le sostanze possono recare agli assuntori, al di là del valore economico dei prodotti illeciti sequestrati, e l'attività professionale di allenatore svolta dal ricorrente nella palestra che la sentenza riferisce da lui gestita, circostanza negata nel ricorso senza che sia stato addotto né documentato alcun travisamento della prova. 2.4. Inammissibile per la sua manifesta infondatezza è anche il quinto motivo di ricorso del IA, atteso che la pronuncia di assoluzione dei coimputati IN e AB non si fonda su una diversa interpretazione dei fatti, bensì sulla ritenuta assenza di prove del coinvolgimento di costoro nei reati. 2.5. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo del ricorsc del IA, atteso che la censura secondo cui difetterebbe la motivazione in ordine alla natura dopante delle sostanze sequestrate, pur nel difetto di verifica in tal senso da parte di consulenti tecnici della Procura, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 3. Sono inammissibili anche i motivi di ricorso presentati sia da SS MO che da ES SA e volti a sostenere l'insussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per essere i ricorrenti meri atleti assuntori delle sostanze anabolizzanti. Si tratta, infatti, innanzitutto di prospettazioni aspecifiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, laddove questa ha evidenziato che le indagini hanno avuto origine proprio da un ingente sequestro di sostanze dopanti a carico del SS, indicato come gestore di una palestra, aduso a rifornire i suoi atleti, così come anche il ES era trainer e legale rappresentante di una palestra ll'American Gynn, risultato rifornire anche il coimputato MA (capo 12) ed anche i suoi atleti, alla luce degli ingenti quantitativi acquistati e successivamente sequestrati. Peraltro, per completezza di esposizione, si richiama quanto esposto al § 2.1. in ordine alla sussistenza del reato anche in caso di acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare (cfr. Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016 Rv. 266516). 4. Si richiama quanto esposto al § 2.3. per evidenziare la manifesta infondatezza delle censure proposte anche del SS in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata 4 di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., giustificato dalla sentenza impugnata in relazione a tutti gli imputati, senza incorrere in vizio logici, con riferimento al valore economico delle sostanze sequestrate ed al possibile rilevante danno alla salute che le stesse possono arrecare. 5. Inammissibili sono anche le censure del ricorso del ES in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza vizi logici giustificati il primo dalla pericolosità del commercio delle sostanze dopanti ed entrambi dall'attività di personal trainer svolta professionalmente dal ricorrente. 6. Anche il ricorso proposto da IN PP è manifestamente infondato, non rilevando l'asserita mancanza di sistematicità e continuatività del commercio di sostanze dopanti da parte del predetto, atteso che questi non risponde del delitto di cui all'art. 9 d.l. n. 376/2000 che, invece, per quanto sopra esposto può integrare il reato presupposto della ricettazione. Quanto all'asserita destinazione delle sostanze all'esclusivo uso personale, il ricorso non si confronta con i rilievi della sentenza impugnata secondo cui la stessa sarebbe smentita dal sequestro di sostanze che il predetto stava per trasportare in Sicilia al fine di consegnarle a terzi. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di MA IO è inammissibile, in quanto fondato su motivi non consentiti: 7.1. Il primo motivo è inammissibile non solo per la mancata corrispondenza tra la rubrica (riferita ad erronea valutazione del reato di ricettazione, mancanza dolo specifico, motivazione illogica e travisamento della prova) e le argomentazioni di seguito svolte, con le quali ha argomentato sulla dosimetria della pena che si assume incongrua: la graduazione della pena, peraltro, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale giustificato il lieve scostamento della pena base dal minimo edittale con la natura dei beni oggetto di ricettazione, pericolosi per la salute. 7.2. Il secondo motivo è inammissibile perché prospetta, nella sostanza censure di merito, peraltro senza confrontarsi con le argomentazioni di cui alle pagg. 13 e 14 della sentenza, laddove si/évidenziato che le intercettazioni telefoniche e le indagini riferite dal teste Sturiale hanno evidenziato che l'MA prescriveva ai suoi interlocutori l'uso di sostanze dopanti, era solito acquistare tali sostanze da persone di Palermo ben individuate in sentenza ed ha anche ammesso, in sede di interrogatorio, di aver effettuato ordini ad intermediari, per conto del SS, per anabolizzanti che poi venivano ceduti ad atleti che si allenavano in palestra, ricevendo per la sua collaborazione 500 euro mensili. 7.3. Anche la censura secondo cui difetterebbe la motivazione in ordine alla natura dopante delle sostanze sequestrate, nemmeno sottoposte a perizia volta ad accertarne il 5 principio attivo, è inammissibile, in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 7.4. Quanto all'ultimo motivo del ricorso dell'MA, volto a sostenere l'insussistenza del dolo specifico di ricettazione, si rinvia a quanto esposto supra sub § 2.1. in ordine alla natura anche non patrimoniale del profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, ed alla giurisprudenza ivi richiamata. 8. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore