Sentenza 13 dicembre 2016
Massime • 1
È nulla, per difetto di emissione del decreto di irreperibilità, la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani del difensore di fiducia sul presupposto dello stato di latitanza dell'imputato dichiarato in un altro procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2016, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2016 |
Testo completo
02675-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/12/2016 Composta da: Sent. n. sez.1970 -Presidente - DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.39962/2015 ANDREA TRONCI PIERLUIGI DI STEFANO MASSIMO RI RA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS GE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/04/2015 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. CIRO ANGELILLIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Аб RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di conferma della sentenza del Tribunale di Catanzaro, di condanna di LO SS alla pena complessiva di mesi sette di reclusione per il reato continuato di cui all'art. 385 cod. pen., il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia, emessa il 15.04.2015 dalla Corte di appello di Catanzaro, sulla scorta dei seguenti profili di censura: a) nullità della sentenza impugnata per difetto di emissione del decreto di irreperibilità, nonché per la mancata notifica del decreto di citazione diretta a giudizio con il relativo rito, essendo stata disposta la notifica anzidetta direttamente a mani del difensore, sulla scorta di una comunicazione della p.g. con la quale si rappresentava lo stato di latitanza dell'imputato in relazione ad altro procedimento: donde la eccepita violazione dell'art. 159 cod. proc. pen., non senza rilevare la ontologica diversità degli "istituti giuridici" della latitanza e della irreperibilità; b) violazione di legge e vizio di motivazione, sia per essere stata disposta la condanna del SS per una pluralità di fatti di evasione, a fronte di un solo presunto episodio - quello del 16.07.2008 - oggetto di accertamento in sede d'istruttoria dibattimentale;
sia, a monte, per la ritenuta erroneità del presupposto a base della censurata statuizione di condanna, atteso che il pianerottolo su cui il prevenuto fu visto costituisce pertinenza esclusiva della sua abitazione, non rientrando affatto fra gli spazi condominiali;
c) ancora, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della recidiva, nonostante che la doverosa contestazione di detta circostanza non comporti alcun automatismo, quanto alla sua concreta applicazione, e che "all'interno della sentenza emessa dalla Corte non vi è traccia della motivazione in base alla quale lo stesso Giudicante ha ritenuto operante l'aggravante ad effetto speciale"; d) ulteriore violazione di legge e vizio di motivazione, "in relazione agli artt. 81, 133 e 62 bis c.p.", nella parte in cui la sentenza impugnata: • "non contiene alcun riferimento ai singoli criteri elencati dall'art. 133 c.p.", rifugiandosi nell'adozione di formule stereotipate, di fatto elusive dell'obbligo di motivazione, nonché in spregio alla finalità costituzionale di rieducazione della pena;
omette di considerare adeguatamente "le modalità della condotta e l'intensità del dolo", "segni inequivocabili che all'imputato possono essere 245 concesse le circostanze generiche, con prevalenza delle stesse rispetto all'aggravante contestata"; applica un aumento illegittimo a titolo di continuazione, pur in presenza • -si ripete - di un solo episodio oggetto di accertamento, a nulla valendo il riferimento compiuto ad "una informativa del 29.05.2008", trattandosi di atto inutilizzabile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo ed assorbente motivo di ricorso è fondato e va pertanto accolto, 1. con ogni conseguente statuizione.
2. E' pacifico che, nella presente vicenda processuale, la notifica del decreto di citazione a giudizio diretta innanzi al Tribunale di Catanzaro è avvenuta a mani del difensore di fiducia del SS, ancorché lo stesso non fosse stato dichiarato irreperibile. Evidente, dunque, è la violazione dell'art. 159 cod. proc. pen., ad escludere la quale non sono pertinenti le argomentazioni svolte dal giudice d'appello, per le ragioni di seguito esposte.
3. Il ragionamento della Corte calabrese s'incentra sulla circostanza fondamentale che, all'epoca, il SS era stato dichiarato latitante, seppur in seno ad altro procedimento, da ciò discendendo, per un verso, l'impossibilità di procedere alla notifica nel rispetto delle forme previste dall'art. 157 cod. pen., e, per altro verso, la superfluità dell'effettuazione di ulteriori ricerche. Con il rilievo finale dell'avvenuta notifica dell'atto che qui rileva a mani del difensore, ossia con le medesime modalità previste dall'art. 159 cod. pen., di cui si lamenta il mancato rispetto. Conferma di tale impostazione viene ravvisata nella sentenza n. 28996/2001 di questa Corte, secondo cui "In tema di notificazione con il rito degli irreperibili, risulta correttamente eseguita la notifica della sentenza secondo le forme dell'art. 159 del cod. proc. pen. allorché l'imputato si è volontariamente sottratto alla possibilità di ricevere le comunicazioni per essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto in altro procedimento, così che, in caso di mancata impugnazione della sentenza, il giudicato si è regolarmente formato e non è ammissibile la domanda di restituzione in termini presentata al giudice dell'esecuzione per far valere le nullità verificatesi nel giudizio di merito" (così Sez. 1, sent. n. 28996 del 28.06.2001, Rv. 219690).
4. Come anticipato, trattasi di impostazione non corretta. 3 Fuor di dubbio è la differenza esistente fra le dichiarazioni di latitanza ed irreperibilità, valendo in proposito l'insegnamento di questa Suprema Corte con cui: si pone in rilievo come le ricerche funzionali alla declaratoria dello stato di latitanza, pur dovendo essere esaustive, non necessariamente devono avvenire nei luoghi indicati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità (cfr. Sez. Un., sent. n. 18822 del 27.03.2014, Avram, Rv. 258792); si evidenzia che l'una e l'altra dichiarazione devono comunque essere frutto di apprezzamento dell'attività di ricerca da parte del giudice, al di fuori di qualsivoglia automatismo (cfr. Sez. 6, sent. n. 41762 del 15.10.2009, Rv. 245023, con riferimento sia alla dichiarazione dello stato di latitanza, sia in parte motiva a quella di irreperibilità); si sottolinea che, diversamente da quanto previsto in tema di irreperibilità, "Le_notificazioni all'imputato latitante devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia o d'ufficio sino a quando non sia stata processualmente accertata la cessazione della latitanza, senza che sia necessaria la rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o grado" (così Sez. 1, sent. n. 29503 dell'01.03.2013, Rv. 256107).
5. L'applicazione degli anzidetti principi non può che far risaltare, nel caso di specie, l'assenza del decreto di irreperibilità, certo non surrogabile dal provvedimento adottato ex post dal g.o.t. all'udienza del 19.02.2013, per di più sulla base di un verbale di vane ricerche dei Carabinieri della stazione di Satriano risalente al 20.09.2011 (pur essendovene in atti altro più recente, datato 06.02.2012). Né è a dire che possa condurre a diversa conclusione il richiamo operato dal giudice territoriale alla citata sentenza n. 28996/01 di questa Corte, in realtà non pertinente, avendo riguardo ad una vicenda in nessun modo sovrapponibile alla presente. Invero, nel caso sottoposto al vaglio del giudice di legittimità nel 2001, inerente ad un incidente di esecuzione, la lettura del relativo provvedimento consente di comprendere che, in quel caso, si era fatto luogo a rituale notifica dell'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art. 159 cod. pen., previa regolare emissione del decreto di irreperibilità, a nulla rilevando che all'epoca il prevenuto fosse evaso dagli arresti domiciliari in funzione della pure sollecitata restituzione in termini per la proposizione dell'impugnazione, essendosi il prevenuto sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. 4Аб
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella emessa l'11.07.2014 dal Tribunale di Catanzaro, al quale rimette gli atti per la celebrazione di nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 13.12.2016 Il Consigliere est. Il Presidente Andradrovci DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GEN 2017 IL DICAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DI FUCCHIO O N S 510