Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
A N A LI A T I A C I I L D E , IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S.U. B 0 REFU O L 1 A L . S O S T B A R I T A ' , D L A 7 L A S E 5 T E S P D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S . O I Oggetto I P N S N IMPIEGO PUBBLICO IN N M I G E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 UNIVERSITA' DEGLI STUDI;
S Q A 7 SEZIONI UNITE CIVILI I A D GIURISDIZIONE A 8 D E 1 E O T , 1 T posta N 0 T E I 2 S E L R _ L I G 1 D E G R.G.N. 16736/99 D -CANTILLO Primo Presidente f.f. Dott. Michele E L 20179/99 Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione Cron.14604 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere- Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROSELLI - Rel. Consigliere Dott. Federico Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti L. SENTENZA 10 MAG. 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI LUISS GUIDO CARLI, in persona del legale rappresentante RE 3000 CANCELLERIA pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio degli avvocati LUCIA SCOGNAMIGLIO, BRUNO BISCOTTO, che la rappresentano e CG513313 difendono, giusta delega a margine del ricorso;
CORTE SI 2000 - ricorrente Rilasciata copia legale 1148 with contro al Sig. per diritti L. il 1 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE NE NA RI, elettivamente domiciliata in ROMA, Rilasciata copia legate CAMA D' al Sig. VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato per diritti 27 GIU 2001 DOMENICO D'AMATI, che la rappresenta e difende, giusta IL CANCELLERE delega in calce al controricorso;
- controricorrente LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI - LUISS GUIDO CARLI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata come sopra;
ricorrente
contro
NE NA RI, elettivamente domiciliata come sopra;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 95989/98 del Tribunale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli avvocati Bruno BISCOTTO, Domenico D'AMATI; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO, che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo e accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 20 maggio 1998 al Pretore di Roma, NN IA ON esponeva di avere compiuto prestazioni lavorative, quale insegnante inglese, in favore della Libera di lingua internazionale degli studi sociali università (LUISS) ed in tutti gli anni accademici a partire dal 1990. Le prestazioni erano consistite non solo nell'insegnamento ma anche nella partecipazione alla commissione degli esami di profitto, secondo un calendario elaborato Facoltà di dalla I corsi erano organizzati giurisprudenza. dall'Istituto di lingue moderne, costituito presso detta Facoltà e presso quelle di scienze politiche e di economia, sotto la supervisione di una direttrice e con una coordinatrice, che predisponeva orari ed aule di lezione ed alla quale l'insegnante doveva riferire circa l'andamento della didattica ed in particolare sulle necessità, frequenza e grado di preparazione dei singoli studenti. La retribuzione era fissa e continuativa, ossia pagata in tre rate annue posticipate. Tutto ciò dimostrava, ad avviso della ricorrente, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre la denominazione di "prestazione d'opera intellettuale", contenuta nei contratti rinnovati annualmente, corrispondeva soltanto ad un intento simulatorio della datrice di lavoro. Ciò esposto, la ricorrente chiedeva che il Pretore dichiarasse essersi svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, condannasse l'Università a pagarle le differenze necessarie a parificare la retribuzione, ex art. 36 Cost., a quella del professore universitario licenziamento associato e dichiarasse nullo un intimato il 25 febbraio 1998, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro. La LUISS, costituitasi, ha proposto due ricorsi di egual contenuto a queste Sezioni unite, il 10 settembre (n.notificati al la controparte 16736 del 1999) ed il 25 ottobre 1999 (n. 20179 del 1999), sostenendo l'appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa e chiedendo perciò il regolamento preventivo di giurisdizione. La ON controricorre. Memorie utrinque. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di inammissibilità del ricorso n. 16736 del 1999, sollevata dalla controricorrente, non è fondata giacché la genericità della formula 4 non toglie che la procura al difensore, in quanto apposta in margine al ricorso per cassazione, sia non ad altri attida riferire a questo e processuali, con la conseguente conformità all'art. 365 cod. proc. civ. Entrambi i ricorsi sono stati proposti tempestivamente, ossia prima che la causa fosse stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, primo comma, cod. proc. civ.), e perciò sono ammissibili. L'unicità della causa induce a riunirli ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ. Tesi dell'Università ricorrente è che l'azione in giudizio della prestatrice di lavoro si fonda su un rapporto di subordinazione con ente pubblico non economico ed a tempo indeterminato, caratterizzato asseritamente da mansioni corrispondenti a quelle del professore associato. Trattandosi di questioni retributive anteriori al 30 giugno 1998 (cfr. art. d.lgs. n. 80 del 1998), la45, comma 17, dovrebbe perciò essere decisa dal controversia giudice amministrativo in sede esclusiva. La tesi opposta della controricorrente è di avere dedotto in giudizio un rapporto di lavoro subordinato di diritto privato ai sensi dell'art. 25 d. P.R. 11 luglio 1980 n. 382, relativo ai 5 "professori а contratto", oppure ai sensi del successivo art. 28, relativo ai "lettori di madre lingua straniera". Altro motivo che induce a ritenere la natura privata del rapporto in discussione è, secondo la controricorrente, imprenditoriale della l'attività sostanzialmente LUISS, che dovrebbe indurre a considerarla come ente pubblico economico. E' fondata la tesi della ricorrente. Le università libere disciplinate dal t.u. 31 agosto 1933 n. 1592 e dalla 1. 29 luglio 1991 n. 243, per sonoi fini che perseguono, per i controlli a cui assoggettate e per i finanziamenti pubblici di cui sono destinatarie, sono enti pubblici non economici e come tali debbono essere considerati anche nelle controversie di lavoro (Cass. Sez. un. 8 gennaio 1975 n. 26, 8 febbraio 1993 n. 1548, 5 marzo 1996 5759, 23 novembre 2000 n. 1733, 10 giugno 1998 n. n. 1202). orientamento più che Ad abbandonare tale ventennale di queste Sezioni unite non può indurre il contrario precedente, reso nella materia previdenziale da Sez. lav. 15 dicembre 1999 n. in14129 e richiamato dalla controricorrente memoria, che ha considerato la Libera università 6 internazionale di studi sociali come ente privato, riconoscendo bensì non potersi qualificare le università libere se non in base ad "indici sintomatici", ma ritenendo poi come decisivi i criteri enunciati per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) dalla sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1988 n. 396. Gli indici sintomatici valorizzati da queste Sezioni unite e sopra richiamati non possono essere contrastati da criteri adoperati per "particolari enti pubblici", quali le Ipab, dotati di "assoluta tipicità" (così Corte cost. nella sentenza cit.) e disciplinati da una legge talmente risalente (1. 17 luglio 1890 n. 6972) da rivelarsi ormai inadeguata all'art. 38, ultimo comma, Cost. Il ristretto e specifico ambito d'operatività della detta della Corte costituzionale ne esclude pronuncia l'interpretazione analogica o estensiva. E' poi pacifico che nelle controversie vertenti tra privati ed enti pubblici la giurisdizione si determina alla stregua del petitum sostanziale, ossia verificando ciò che sia stato effettivamente domandato dall'attore e senza aver riguardo alle mere prospettazioni (Sez. un. 10 maggio 1993 n. 5337, 15 luglio 1993 n. 7832, 5 dicembre 1995 n. 7 12523, 10 marzo 1998 n. 2643, 10 giugno 1998 n. 5762, 8 luglio 1998 n. 6626). E infine costante affermazione di queste Sezioni unite che debba considerarsi come rapporto di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione amministrativa esclusiva se reso nel regime anteriore al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, quello con l'università, se la prestazione lavorativa dedotta in causa sia diretta al conseguimento dei suoi fini caso in cui istituzionali, ciò che si verifica nel attività l'attore sostenga di avere svolto didattica e di avere partecipato agli esami (Cass. Sez. un. 21 febbraio 2000 n. 26). Nel caso di specie l'attrice in giudizio tende unicamente al riconoscimento della natura subordinata di un rapporto di lavoro intercorso con un ente pubblico non economico, con le conseguenti statuizioni di merito, ossia introduce una controversia inerente a rapporto di pubblico impiego, come tale riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre asseri l'eventuale insussistenza della Vantata subordinazione ed il correlativo riconoscimento della natura privatistica del rapporto costituiscono possibili motivi di infondatezza 8 della pretesa, non di esclusione della detta giurisdizione, individuata sulla base della domanda (Cass. 18 luglio 1994 n. 6706, 19 febbraio 1999 n. 60). Nessun rilievo sulla soluzione della questione di giurisdizione esplica l'evocazione delle figure professionali del professore a contratto e del lettore di lingua straniera (rispettivamente artt. 25 e 28 d.P.R. cit.); evocazione compiuta in forma e perplessa contenuta non nella domanda ma solo nel controricorso in cassazione. L'appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa deve essere dichiarata poiché si tratta qui di questione attinente a periodo anteriore al 30 giugno 1998 (l'atto introduttivo del processo di merito è del maggio di quell'anno) e non comporta perciò l'applicazione dei criteri di riparto della giurisdizione stabiliti nell'art. 68 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, così come dispone l'art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80. Non attiene poi al riparto della giurisdizione, affidato а queste Sezioni unite, la questione relativa all'interpretazione ed applicazione della seconda parte dello stesso comma che prevede un termine di decadenza per17, 9 l'accesso alla giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego. Quanto alle spese, se ne stima equa la compensazione per l'intero processo, considerata l'assenza di rigidi criteri definitori per la qualificazione degli enti pubblici.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese dell'intero processo. Mulabefacitilly Così deciso in Roma il 14 dicembre 2000. Il Presidente Il Relatore Federico Roselli Collaboratore (fl Cancellerie ato in Cancelleria Да м Deposit Roma, li 10 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - T N S 1 S G N 1 O O E P S A E M I I D G A E G A , E D O O L T E R T T T I S A R I N I L E G L D S E E E R O D 11 10 0