Sentenza 5 ottobre 2000
Massime • 1
Anche se è stato pronunciato decreto di irreperibilità dell'imputato ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello deve essere preceduta da nuove ricerche e da una nuova dichiarazione di irreperibilità; ciò per il principio che le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase. In difetto si determina una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2000, n. 11720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11720 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 05/10/2000
1. Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. " ALDO S. RIZZO " N. 3292
3. " NICOLA IT " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 13039/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AM QU, n. a Napoli il 28.10.1942 avverso la sentenza 22.6.1999 della Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Guglielmo Passacantando che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22.6.1999 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 6.11.1996 del Pretore di Sant'Angelo dei Lombardi - Sezione distaccata di Calitri, che aveva affermato la penale responsabilità di AM QU in ordine ai reati di cui:
- all'art. 2 della legge 11.11.1983, n. 63 8 (poiché, quale titolare di impresa edile, ometteva di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel periodo dall'1.9.1992 al 30,6.1993);
- all'art. 16, 3^ comma, del D.Lgs. 9.11.1945, n. 788 (per avere falsamente dichiarato, al fine di ottenere le prestazioni della Cassa integrazione guadagni, che i lavoratori impegnati in cantiere non avevano effettuato alcuna prestazione lavorativa nel periodo dal 28.12.1992 al 28.2.1993 - acc. in Bisaccia il 10.8.1993) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i delitti nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione e lire 900.000 di multa, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente di lire 1.500.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il AM, il quale ha eccepito violazione della legge processuale per non essere stato emesso nuovo decreto di irreperibilità in relazione ed antecedentemente alla notificazione del provvedimento con cui era stato disposto il giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. La vicenda processuale in esame risulta caratterizzata dall'emissione di decreto di irreperibilità dell'imputato anteriormente alla notifica sia del decreto di citazione per il giudizio pretorile sia dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado.
Nel giudizio di appello la difesa aveva eccepito la nullità della relativa citazione (effettuata sempre con il rito degli irreperibili) all'imputato rimasto ancora contumace, poiché non preceduta da nuove ricerche e dall'emissione di un ulteriore decreto di irreperibilità.
Detta eccezione è stata rigettata dalla Corte di merito, sulle considerazioni che "essendo stato pronunziato decreto di irreperibilità dell'imputato ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, il decreto conserva efficacia anche nel giudizio di appello, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 160 c.p.p., che limita l'efficacia del decreto di irreperibilità alla sola fase in cui è stato emesso, e non potendo essere interpretata estensivamente la detta norma oltre i casi da essa contemplati".
2. Trattasi di argomentazioni che non possono essere condivise, in quanto l'art. 160 c.p.p., modificato dall'art. 4 del D.Lgs.14.1.1991, n. 12, nella formulazione attuale, dispone che:
"1 Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159". Tali disposizioni normative vanno interpretate - alla stregua del fondamentale diritto dell'imputato alla compiuta difesa in ogni stato e grado del giudizio e della direttiva 80 della legge-delega n. 81/1988 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, che ha prescritto "la previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato... " - nel senso che:
- l'irreperibilità dichiarata nella fase delle indagini preliminari vale fino al momento della loro chiusura e comprende anche l'udienza preliminare fino al decreto di rinvio a giudizio;
- il decreto di irreperibilità emesso nella fase delle indagini preliminari ha efficacia anche ai fini dei procedimenti di riesame che si collochino in detta fase (vedi Cass., Sez. I: 18.10.1994, n. 3410, Lalli e 27.10.1994, n. 3409, Ardino);
- la notifica del decreto di rinvio a giudizio (ex art. 429, 4^ comma, c.p.p.) deve essere preceduta da nuove ricerche e da nuova dichiarazione di irreperibilità ed analogamente deve procedersi se sia il P.M. a disporre il giudizio, dopo aver dichiarato l'irreperibilità dell'indagato nel corso delle indagini;
- la dichiarazione di irreperibilità intervenuta nella fase di fissazione dell'udienza preliminare è efficace fino alla sentenza di primo grado;
- il decreto di irreperibilità emesso nel corso del giudizio di primo grado (diversamente da quanto prospettato dal ricorrente) esaurisce i suoi effetti con la pronuncia della sentenza e non è quindi valido per la notifica del relativo estratto contumaciale (vedi Cass.: Sez. III 18.3.1993, n. 429, Arce e Sez. V, 3.11.1993, n. 3264, Colecchia). Inequivoca è, in proposito, la formulazione letterale del 2^ comma dell'art. 160 in esame e nella Relazione al progetto preliminare al codice di rito viene spiegato che la disposizione "recepisce i principi di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 54 del 1971 e n. 197 del 1976". Con tali decisioni la Consulta dichiarò costituzionalmente illegittime le disposizioni del sistema processuale abrogato che facevano venire meno gli effetti del decreto di irreperibilità soltanto con la trasmissione degli atti al giudice di grado superiore e che quindi non imponevano nuove ricerche e l'emissione di un nuovo decreto ai fini della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, così da rendere possibile l'esercizio della difesa dell'imputato fin dal momento in cui sorge nei suoi riguardi l'onere di proporre impugnazione. Una compiuta tutela dell'imputato, infatti, può conseguirsi con l'esercizio diretto del diritto di impugnazione o comunque a seguito di una personale valutazione del contenuto della pronuncia giudiziale, valutazione che può anche prevalere su quella che ha indotto il difensore a proporre appello, fino al punto di annullarne gli effetti (art. 571, 4^ comma, c.p.p.);
- la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello deve essere preceduta da nuove ricerche e da nuova dichiarazione di irreperibilità, per il principio che le ricerche medesime devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase e che evidente è la diversità del momento in cui sorge, nei riguardi dell'imputato, l'onere di proporre l'impugnazione rispetto a quello in cui il procedimento di appello è già stato instaurato (anche ad iniziativa di coimputati ex art. 587 c.p.p., o del P.M., ovvero per i soli interessi civili);
- il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio esaurisce i suoi effetti con la pronuncia della sentenza e non è quindi valido per la notifica della relativa decisione.
3. Nella fattispecie in esame la citazione dell'imputato per il giudizio di appello non è stata preceduta da nuove ricerche e dall'emissione di un ulteriore decreto di irreperibilità. Si è verificata, conseguentemente, una nullità generale ex art. 178, lett. c), c.p.p. - eccepita già in apertura del giudizio di secondo grado dalla difesa dell'imputato contumace - che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2000