Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, in quanto l'attualità della pericolosità, quale presupposto applicativo, può essere oggetto di valutazione nonostante lo stato di detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2012, n. 49881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49881 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
49 8 8 1/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE sent. n. sez.1707 Composta da: TO RÒ CC -06/12/2012 - Presidente - R.G.N. 12754/2012 Giovanni Conti Anna Petruzzellis Relatore - Giorgio Fidelbo Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. ON UR, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 14/02/2012 della Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catania con decreto del 14/02/2012 ha respinto l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di quella città ha applicato nei confronti dell'odierno ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre, con obbligo di soggiorno e di versamento di una cauzione.
2. Nel ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della ritenuta incompatibilità della misura disposta con la condizione del UR, condannato alla pena dell'ergastolo. scarcerazioneII differimento dell'esecuzione della misura alla dell'interessato, provoca, secondo il ricorrente, un contrasto sulla valutazione di pericolosità attuale del proposto, che deve essere sempre ancorata alla decisione concreta, oltre a porsi in insanabile contraddizione nel caso di scarcerazione dell'interessato per concessione della libertà controllata, poiché tale riconoscimento presuppone sempre una valutazione di mancanza di pericolosità concreta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Risulta pacificamente acquisito in giurisprudenza che l'applicazione della misura di prevenzione in danno di condannato all'ergastolo non crea la contraddizione segnalata dal ricorrente (Sez. U, Sentenza n. 6 del 25/03/1993, dep. 14/07/1993, imp. Tumminelli, Rv. 194062 e successivamente Sez. 1, Sentenza n. 14356 del 01/12/2000, dep. 09/04/2001, imp.Foti, Rv. 218631) in quanto i suoi presupposti applicativi, costituiti dalla pericolosità attuale, sono suscettibili di valutazione anche nella situazione detentiva eventualmente patita, mentre le possibili contraddizioni segnalate dal ricorrente riguardano la fase esecutiva. Per contro si è rilevato che la concreta applicazione della misura ben può essere superata ove non sia più attuale la valutazione di pericolosità nel momento esecutivo (Sez. U, Sentenza n. 10281 del 25/10/2007, dep. 06/03/2008, imp. Gallo, Rv. 238658), e che tale condizione potrà essere oggetto di verifica concreta all'atto in cui, la concessione della libertà controllata cui si perviene a seguito della verifica dell'efficacia della funzione rieducativa della pena, potrà far venire meno l'ostacolo all'esecuzione della misura, costituito dalla detenzione. Del resto il rilievo posto a fondamento del ricorso ha natura astratta, mancando l'interesse concreto, in assenza della verificazione della pretesa discrasia tra le differenti valutazioni di pericolosità, allo stato prospettate solo in chiave di ricostruzione ipotetica.
3. Il rigetto del ricorso impone, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/12/2012. Il Consigliere estensore IL Presidente Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 DIC 2012 IL FIZIONARIO ZIARIQ 2 Cassazione sezione VI, rg. 12754/2012