Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5023
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Sentenza 4 aprile 2001

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In materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare il certificato medico all'INPS e al datore di lavoro, ha l'onere di verificare che sia in esso stato indicato - o, in difetto, di indicarvi lui stesso - il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall'INPS; adempiuti tali oneri, il lavoratore è libero di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale; pertanto, non contravviene ai principi generali di correttezza, buona fede e collaborazione con l'Istituto di assicurazione sociale, il lavoratore che trascorra il periodo di malattia in isolata località montana, seppur raggiungibile con un'ora e mezzo di cammino, dovendosi presumere che la P.A. sia in grado di espletare i propri compiti di istituto, specialmente in materia sanitaria e sociale, in qualunque luogo del territorio nazionale si trovi una casa di abitazione; ne consegue che, in assenza di visita di controllo, le certificazioni di malattia del sanitario autorizzato a rilasciarle non possono essere disattese ne' dall'INPS ne' dal datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5023
    Data del deposito : 4 aprile 2001

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