Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
In materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare il certificato medico all'INPS e al datore di lavoro, ha l'onere di verificare che sia in esso stato indicato - o, in difetto, di indicarvi lui stesso - il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall'INPS; adempiuti tali oneri, il lavoratore è libero di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale; pertanto, non contravviene ai principi generali di correttezza, buona fede e collaborazione con l'Istituto di assicurazione sociale, il lavoratore che trascorra il periodo di malattia in isolata località montana, seppur raggiungibile con un'ora e mezzo di cammino, dovendosi presumere che la P.A. sia in grado di espletare i propri compiti di istituto, specialmente in materia sanitaria e sociale, in qualunque luogo del territorio nazionale si trovi una casa di abitazione; ne consegue che, in assenza di visita di controllo, le certificazioni di malattia del sanitario autorizzato a rilasciarle non possono essere disattese ne' dall'INPS ne' dal datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI DOMENICO, MONTECOLINO SPA;
- intimati -
sul 2^ ricorso n. 18539/98 proposto da:
MONTECOLINO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato LOIACONO ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LA GIOIA CLAUDIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
LI DOMENICO;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 20840/98 proposto da:
LI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PONTE GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
MONTECOLINO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato LOIACONO ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LA GIOIA CLAUDIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1187/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 13/07/98 R.G.N. 1534/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito l'Avvocato ROMAGNOLI per LA GIOIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed assorbito gli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12 luglio 1993, il sig. ME SE ricorreva al OR/giudice del lavoro di Brescia nei confronti dell'INPS e della datrice di lavoro MO s.p.a., presso la quale era stato avviato obbligatoriamente al lavoro come invalido e dalla quale era stato licenziato per assenze asseritamente non giustificate da malattia perché fosse accertato che egli nel periodo dal 7 settembre 1992 al 2 gennaio 1993, data di comunicazione del licenziamento (peraltro con successive note difensive autorizzate, rettificata nel 1^ febbraio 1993) si trovava in stato di incapacità lavorativa per malattia e perché l'Istituto e, per quanto di sua competenza la società datrice di lavoro, fossero condannati a corrispondergli la relativa indennità. L'INPS opponeva che non erano stati possibili i controlli sanitari in quanto il lavoratore aveva trascorso il periodo di malattia in località montana di fatto irraggiugibile, sinché l'11 dicembre 1992 era stata effettuata una visita presso l'ufficio sanitario INPS di Brescia dalla quale era risultato che il periodo di malattia si era protratto solo fino al 6 settembre 1992. Anche la società MO contestava la fondatezza della domanda.
Con sentenza n. 829/97 il OR escludeva l'incapacità lavorativa per il periodo successivo al 6 settembre 1992 e rigettava la domanda medesima compensando le spese.
Proponeva appello il SE e il Tribunale della stessa sede, con sentenza 7 maggio/13 luglio 1998, dichiarava l'incapacità lavorativa del dipendente dal 7 settembre 1992 al 1^ febbraio 1993 a causa di malattia e condannava l'INPS al pagamento dell'indennità economica. Le spese erano ancora compensate.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre in via principale l'INPS con unico motivo volto contro il SE.
La s.p.a. MO ha notificato alle altre parti controricorso con ricorso incidentale affidato a tre motivi, rivolti contro il SE.
Quest'ultimo resiste con controricorso notificato alle altre parti e contenente altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo rivolto contro la MO s.p.a. la quale ha ancora resistito con controricorso e ha, infine, depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Meritano, poi, trattazione congiunta, per la stretta connessione delle censure, l'unico motivo del ricorso principale e il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società MO.
Col motivo di ricorso principale l'INPS chiede l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 30.12.79 n. 663 convertito con L. 29 febbraio 1980, n. 33 erronea ed insufficiente motivazione della sentenza in relazione all'art. 360, commi 3 e 5 c.p.c. avendo il Tribunale accolto la domanda di lavoratore che si era sostanzialmente sottratto, successivamente al 5 settembre 1992 al proprio obbligo di cooperazione e ad ogni possibile controllo dell'Istituto sui periodi di malattia dopo di allora succedutisi, per essersi egli ritirato in luogo accessibile solo con moto da cross e, per l'ultimo tratto, a piedi, come dichiarato dal lavoratore in sede di interrogatorio avanti al OR;
il Comune aveva attestato che la località era raggiungibile solo a piedi con un'ora e mezza di cammino su sentiero di montagna, onde giustificatamente il medico fiscale, assunte informazioni presso il Comune, aveva rinunciato alla visita domiciliare. Le carenze nel comportamento del lavoratore avrebbero dovuto essere superate dall'Istituto solo qualora ciò fosse stato agevole e facile, non certo in situazioni difficili e necessitanti di mezzi straordinari. D'altro canto, contrariamente all'assunto del Tribunale, il ricorso al controllo ambulatoriale ha funzione meramente sussidiaria, tanto che l'accertamento dell'invalidità in tale sede non sana il difetto della visita domiciliare.
Col secondo motivo del proprio ricorso incidentale, la datrice di lavoro denuncia violazione e falsa applicazione di legge, erronea ed insufficiente motivazione della sentenza (art. 2, co. 3, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300; art. 1375 e 2104 c. civ.; art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) e sostiene che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato il dovere di collaborazione del lavoratore assente per malattia, tenuto, in particolare, a rendere possibili i controlli;
quelli domiciliari non avrebbero potuto ritenersi equivalenti agli ambulatoriali;
l'onere di provare di avere osservato tale obbligo incombe all'assicurato e non può ritenersi assolto con la semplice adesione alle visite ambulatoriali.
Col terzo motivo dello stesso ricorso incidentale, MO censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, erronea ed insufficiente motivazione della sentenza (art. 297 c.c.; art. 115 e 116 c.p.c.; art. 2 del decreto legge 30.12.1979, n. 663, convertito con modificazioni in legge 29.2.1980, n. 33; art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c) sostenendo che in presenza delle contestazioni delle certificazioni del medico curante da parte del datore di lavoro l'onere della prova della malattia e dello stato invalidante è a carico del prestatore di lavoro;
d'altra parte, a tal fine non poteva sopperire la consulenza tecnica di ufficio che si era limitata a non escludere che il dipendente fosse effettivamente inabile al lavoro e pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non poteva essere di supporto alle certificazioni del medico curante.
Tutti i motivi appena esposti sono infondati.
Ha ritenuto il giudice di appello che la prova dello stato di malattia, rilevante ai fini dell'accertamento di inabilità lavorativa emergeva dalle certificazioni del medico curante prodotte dal lavoratore, confortate dalle risultanze della espletata consulenza tecnica di ufficio la quale non escludeva la protrazione della malattia per tutto il periodo controverso e dalle risultanze della visita fiscale disposta dall'INPS in data 7 settembre 1992 (che aveva accertato lo stato di incapacità lavorativa quanto meno sino al 18 settembre 1992), mentre non risultava smentito da alcun tempestivo controllo dell'Istituto (che avrebbe potuto provvedervi settimanalmente).
Per contro, l'INPS, lungi dall'indicare le ragioni di inattendibilità della diagnosi del medico curante e delle conclusioni del C.T.U., si era limitato a dedurre che il SE, trasferitosi per la convalescenza in località montana di fatto irraggiungibile si era sottratto ai controlli. Peraltro, il Tribunale ha sottolineato che il consulente di ufficio aveva chiarito che la permanenza in tale località non era incompatibile con le condizioni di salute del lavoratore;
- che la località era comunque raggiungibile, seppure con difficoltà; - e che l'INPS avrebbe sempre potuto convocare l'assicurato, per il controllo, come poi avvenne per la data dell'11 dicembre 1992, con piena disponibilità dello stesso, presso i propri uffici.
Ha altresì sottolineato il giudice di appello che l'accertamento dei sanitari dell'INPS in data 11 dicembre 1992, secondo cui l'inabilità al lavoro sarebbe cessata col 6 settembre 1992 contraddiceva i risultati di altra, precedente visita di controllo del 7 settembre 1992 in esito alla quale era stato confermato lo stato di malattia sino al 18 settembre 1992. Le ampie e argomentate considerazioni del giudice di appello, concernenti in massima parte accertamenti di fatto, come tali incensurabili in sede di legittimità se non per errori di diritto o vizi di motivazione, resistono alle critiche dell'Istituto di previdenza e della datrice di lavoro.
Infatti, in materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare all'INPS e al datore di lavoro il relativo certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 - di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso, il luogo del proprio domicilio durante la malattia (Cass. S.U. 2 febbraio 1993, n. 1283). A norma dell'art. 5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il lavoratore ha poi l'obbligo di rendersi reperibile alla visita di controllo disposte dall'INPS, pena la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo di malattia sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo (sanzione quest'ultima condizionata alla irreperibilità del lavoratore ad una seconda visita di controllo ovvero ad un ulteriore comportamento di più grave rilevanza sociale:
cfr. Corte cost. 28 gennaio 1988, n. 78). Ritiene la Corte che, una volta che il lavoratore abbia adempiuto a tali oneri, lo stesso sia libero (art. 16 della Carta costituzionale) di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale e che comunque non contravvenga ai generali principi di correttezza e buona fede e, in particolare, al principio di collaborazione dell'assicurato con l'Istituto di assicurazione sociale, il comportamento del lavoratore che preferisca trascorrere il periodo di malattia in località isolata di montagna, seppure raggiungibile con un'ora e mezzo di cammino, dovendosi presumere che l'amministrazione pubblica sia in grado di espletare i propri compiti di istituto, specialmente in materia sanitaria e sociale, in qualunque luogo del territorio nazionale si trovi una casa di abitazione.
Pertanto, rileva la Corte in diritto, in assenza di visita di controllo, non possono essere disattese ne' dall'INPS ne' dalla datrice di lavoro le certificazioni di malattia del sanitario autorizzato a rilasciarle (in genere il medico curante di libera scelta: cfr. art. 2 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazione in legge 29 febbraio 1980, n. 3; art. 5 legge 20 maggio 1970, n. 300), alle cui indicazioni, del resto, lo stesso lavoratore,
per la salvaguardia della propria salute e dello stesso interesse datoriale al recupero da parte sua della piena capacità lavorativa, deve attenersi (salvo che non sia dimostrata, il che non risulta nella concreta fattispecie, una dolosa preordinazione della certificazione medica con la complicità del sanitario). Non esiste, dunque, a carico del lavoratore un onere della prova ulteriore rispetto alle pacifiche risultanze delle certificazioni mediche da lui ritualmente inviate al fine, appunto, di ottenere l'indennità di malattia e (nei riguardi del datore di lavoro) di giustificare l'assenza (cfr. anche Cass. 13 dicembre 1994, n. 10370; 11 giugno 1991, n. 6588; 18 aprile 1985, n. 2572). Va, ancora, posto in rilievo come il solo certificato medico redatto ed inviato per lo scopo suddetto all'INPS indica la diagnosi, mentre al datore di lavoro è diretta una attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia (art. 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33) e spetti dunque a tali soggetti la prova contraria a tali documenti, in particolare la prova della permanenza della capacità lavorativa malgrado la malattia.
Le considerazioni ora svolte sono assorbenti rispetto alle argomentazioni ulteriori del Tribunale circa la contraddittorietà degli accertamenti ambulatoriali effettuati dai sanitari dello stesso - Istituto, rispettivamente il 7 settembre 1992 (incapacità lavorativa quanto meno sino al 18 settembre 1992) e l'11 dicembre 1992 (cessazione della malattia già al 6 settembre prec.), e circa la conferma della protrazione della malattia sino al 1^ febbraio 1993 risultante dagli accertamenti del consulente tecnico di ufficio, dalla quale risultava addirittura un ricovero ospedaliero del SE in data 10 gennaio 1993 per broncopolmonite. Col primo motivo del ricorso incidentale la società MO deduce, poi, violazione e falsa applicazione di legge (art. 2907 c.c.; artt. 99, 112, 115, 116, 342 co. 1^, 345, 437 co. 2 e 360 co. 1
nn. 3 e 5 c.p.c. e si duole che - contrariamente alle conclusioni rassegnate dal lavoratore, con le quali il SE aveva chiesto l'accertamento della malattia e la condanna al pagamento della relativa indennità dal 28 maggio 1992 al 2 gennaio 1993, e in difformità altresì dalla decisione del OR, limitata a tale periodo, - il Tribunale, in presenza di richiesta del lavoratore, formulata soltanto in appello, di accertamento della malattia sino al 1^ febbraio 1993, aveva poi accolto quest'ultima domanda, oltretutto senza che fosse stata mossa specifica censura sul punto alla sentenza del OR. Ne conseguiva quindi un vizio di ultrapetizione da parte del giudice del gravame, non investito della decisione sull'ulteriore periodo di malattia, ammesso dovesse ritenersi che la relativa domanda fosse stata avanzata in primo grado: se non proposta, il giudice di appello non avrebbe dovuto pronunciare su tale domanda nuova.
Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti, ai quali, trattandosi di denuncia di un vizio in procedendo, la Corte può direttamente accedere, risulta che nell'atto introduttivo del giudizio l'ultimo giorno del periodo per il quale era chiesto l'accertamento dello stato di malattia e degli obblighi che ne derivavano alle controparti, era indicato nel 2.1.1993, però con l'ulteriore precisazione che si trattava della data di comunicazione del licenziamento (cfr., in particolare, le conclusioni dell'atto medesimo); nel corpo del ricorso al OR, il lavoratore ha dato atto che la società, dopo avergli contestato con lettera del 22 gennaio 1993 l'assenza ingiustificata, lo aveva successivamente licenziato (viene fatto riferimento al documento n. 11 che, nell'elencazione in calce allo stesso atto introduttivo, viene indicato come lettera 1. 2.93 MO/SE). Non poteva dubitarsi, quindi, già dalla lettura del ricorso introduttivo, che il SE aveva inteso riferirsi alla data dell'1.2.1993, malgrado l'evidente inversione, per un lapsus calami, delle prime due cifre della data. In tal senso depone anche la sottolineatura da parte del ricorrente della particolare connessione tra i rilievi, asseritamente infondati, dell'INPS in punto di assenza ingiustificata ed il licenziamento. A tale svista, il ricorrente intese poi rimediare con le precisazioni in tal senso contenute nelle note difensive ... autorizzate dal OR.
Il primo giudice ha poi rigettato la domanda del lavoratore avendo ritenuto il difetto di incapacità lavorativa del dipendente durante il periodo controverso e, a questo proposito, dopo avere riportato, nello svolgimento del processo, la circostanza che l'INPS aveva ritenuto ingiustificata l'assenza dal lavoro per il periodo successivo al 6 settembre 1992, il OR ha poi genericamente affermato che il periodo di malattia oggetto di accertamento in questa sede è quello indicato dallo stesso ricorrente in sede di conclusioni (cfr. ricorso introduttivo), in ossequio al disposto dell'art. 112 c.p.c.. Ritiene la Corte che il Tribunale, indicando il termine finale del periodo controverso nel 1^ febbraio 1993 abbia letto in tal senso non solo l'atto introduttivo del giudizio, ma anche la stessa sentenza del pretore che, lungi dal precisare una data, ben poteva ritenersi avesse - inteso riferirsi al termine risultante dalle conclusioni (valutate in sè, ma anche nel complesso delle espressioni e delle indicazioni contenute nell'atto) e quindi alla data coincidente con quella della lettera di licenziamento (menzionato contestualmente) del 1^ febbraio 1993. Poiché l'interpretazione della sentenza impugnata con appello (in relazione allo stesso atto introduttivo del giudizio alle cui conclusioni la sentenza rimandava) spetta al giudice di merito, la Corte di cassazione cui è devoluto solo l'esame della logicità e della conformità a legge di tale lettura, non rileva in essa alcun vizio di tal sorta (cfr. Cass. 5 maggio 1962, n. 881; 26 novembre 1966, n. 2804; 23 maggio 1969, n. 1815; 16 luglio 1969, n. 26. 25). Col motivo di ricorso incidentale il SE, deducendo violazione di legge (art. 2907 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.) e omessa motivazione (art. 360, comma primo n. 5 c.p.c), si duole che il Tribunale non abbia pronunciato condanna anche nei confronti della MO s.p.a. per la quota di indennità di malattia a suo carico secondo l'art. 19 disciplina speciale, parte prima, del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica che assicurerebbe, appunto, al lavoratore assente per malattia una integrazione di quanto lo stesso percepisce dall'INPS in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme.
Il motivo è inammissibile per la mancata trascrizione dell'art. 19 e per l'omessa specificazione del contratto collettivo vigente all'epoca: si tratta di dati di fatto necessari, anzitutto, per giudicare della decisività della censura formulata contro il mancato accoglimento della domanda, di elementi, cioè, che il giudice di legittimità non è autorizzato a ricercare al di fuori degli accertamenti del giudice di merito e dal contenuto del ricorso e del controricorso.
Ricorrono giusti motivi per la totale compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità (art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.). La presente decisione è stata adottata nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2001 e, a seguito di riconvocazione del Collegio, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale dell'INPS e quello incidentale della s.p.a. MO;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale del SE. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001