Sentenza 8 maggio 2014
Massime • 1
Nei confronti di una persona giuridica è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla "confisca diretta" del profitto rimasto nella disponibilità della stessa, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato ma non anche il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto precluso dal D.Lgs. n. 231 del 2001. (Fattispecie in cui la Corte, in mancanza della prova che i cespiti su cui era stato apposto il vincolo costituissero il risultato diretto della conversione del profitto proveniente da un reato tributario, ha ritenuto legittimo l'annullamento del sequestro preventivo disposto "per equivalente" sui beni appartenenti a una persona giuridica).
Commentari • 8
- 1. La confisca del denaro nei reati tributari Nota a Trib. Siracusa ord. 17/10-30/10/2018Vito Di Nicola · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Alcune riflessioni sulla natura della confisca del denaro nei reati tributari di Vito Di Nicola Nota a Trib. Siracusa ord. 17/10-30/10/2018 Sommario: 1. Breve premessa. 2. La ratio decidendi. 3. Rapido excursus sulla nozione di profitto confiscabile secondo i dicta delle Sezioni Unite Penali. 4. L'attuale stato dell'arte nella giurisprudenza di legittimità. 5. Futuri scenari e conclusioni. 1. Breve premessa. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa – per la lucidità dell'analisi articolata su un tema che registra, nonostante reiterati interventi delle Sezioni Unite, posizioni contrastanti in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità – offre lo spunto per svolgere …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. L.C. ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno - in parziale accoglimento dell'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 2 marzo 2020, che aveva disposto il vincolo reale sulle somme di denaro in contanti o giacenti su conti correnti bancari intestati e nella disponibilità del C. fino alla concorrenza di euro 175.000, quale profitto del delitto di traffico di influenze illecite oggetto di imputazione provvisoria - ha ordinato il dissequestro parziale del denaro e la restituzione all'interessato …
Leggi di più… - 3. La confisca del denaro nei reati tributari Nota a Trib. Siracusa ord. 17/10-30/10/2018Vito Di Nicola · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Alcune riflessioni sulla natura della confisca del denaro nei reati tributari di Vito Di Nicola Nota a Trib. Siracusa ord. 17/10-30/10/2018 Sommario: 1. Breve premessa. 2. La ratio decidendi. 3. Rapido excursus sulla nozione di profitto confiscabile secondo i dicta delle Sezioni Unite Penali. 4. L'attuale stato dell'arte nella giurisprudenza di legittimità. 5. Futuri scenari e conclusioni. 1. Breve premessa. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa – per la lucidità dell'analisi articolata su un tema che registra, nonostante reiterati interventi delle Sezioni Unite, posizioni contrastanti in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità – offre lo spunto per svolgere …
Leggi di più… - 4. Non può essere confiscato il denaro nella disponibilità di un terzo estraneo al reatoAccesso limitatoFederico Villa · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2024
- 5. Sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario e confiscaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2022
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dall'Avvocatura generale Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Salerno – in parziale accoglimento di una istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto il vincolo reale sulle somme di denaro in contanti o giacenti su conti correnti bancari intestati e nella disponibilità del fino alla concorrenza di euro 175.000, quale profitto del delitto di traffico di influenze Illecite oggetto di imputazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2014, n. 39177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39177 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2014 |
Testo completo
madmbrio 39 1 7 7 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. 1263 sez Aldo Fiale CC - 08/05/2014 Renato Grillo Silvio Amoresano R.G.N. 5382/2014 Vito Di Nicola Relatore - TI Gazzara ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Società Civin Vigilanza s.r.l., in persona del legale rappresentante PO LE avverso l'ordinanza del 11/12/2013 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
uditi per l' imputato RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale della Libertà, istituito presso la medesima città, ha annullato, limitatamente alla posizione della società CIVIN VIGILANZA s.r.l., il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso lo stesso Tribunale per i reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n.74. Il Tribunale distrettuale è giunto a tale conclusione sul rilievo che, pur in costanza del fumus criminis, gli artt. 24 e ss. d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 escludono che le persone giuridiche possano essere destinatarie di provvedimenti di sequestro finalizzati alla confisca di valore in quanto i reati tributari non sono ricompresi nella lista dei reati per i quali è consentita l'adozione di tale forma di provvedimento cautelare nei confronti delle persone giuridiche.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente solleva un unico ven motivo di gravame con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322 ter cod. pen. e 1, comma 143, legge 27 dicembre 2007, n. 244 sul rilievo che anche i beni delle persone giuridiche possono essere oggetto di vincolo con il sequestro preventivo per equivalente come ritenuto da un filone giurisprudenziale, contrapposto a quello cui ha aderito il Collegio cautelare, tanto che la relativa questione è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite per la soluzione del segnalato contrasto.
3. La società interessata ha presentato ampia memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646). 2 Tale affermazione è stata tuttavia affiancata da un altro importante principio di diritto che le Sezioni unite hanno opportunamente espresso e richiamato, ossia che, anche in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante e rimasto nella disponibilità dell'ente, non potendo considerarsi, in tale caso, la società persona estranea al detto reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647). Ne consegue che, nel caso in cui il profitto di un reato sia rappresentato da denaro o altre cose fungibili, la confisca delle somme o del "tantundem" rinvenute nella disponibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che lo ha percepito, anche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l'evasione dei tributi, avviene, alla luce della fungibilità di esso, sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente. Le Sezioni Unite Gubert hanno perciò ribadito tale principio, più volte van enunciato in precedenza dalla giurisprudenza di questa Corte, affermando che la confisca diretta del profitto di reato è istituto ben distinto dalla confisca per equivalente, dovendosi infatti tenere presente che la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta. E' stato anche precisato che, qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo "equivalere" all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare, con la conseguenza che è pertanto ammissibile il sequestro preventivo, ex art. 321 cod. proc. pen., qualora sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, anche nei confronti delle persone giuridiche ed indipendentemente dal reato per il quale si procede, e quindi anche con riferimento ai reati tributari, proprio perché il vincolo non è imposto sul valore equivalente al bene da assicurare al processo ma direttamente sul bene ex se confiscabile, "trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di nascondere con il più semplice degli artifizi" (Sez. 6, n. 23773 del 25/03/2003, Madaffari, Rv. 225757) o che si è indebitamente trattenuto (sui conti correnti) per non avere adempiuto, come normalmente avviene attraverso la consumazione dei reati tributari, a precisi obblighi fiscali. Allo stesso modo, posto che la nozione di profitto finalizzato alla confisca ricomprende ogni utilità che sia conseguenza diretta o indiretta dell'attività 3 criminosa, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite Gubert, non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa cosicché la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito attraverso la conversione del denaro con altro bene. Infatti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa. Le Sezioni unite hanno spiegato che, in tutte le ipotesi sopra richiamate, non si è in presenza di confisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto di ven reato, possibile ai sensi dell'art.240 cod. pen. ed imposta dall'art. 322-ter cod. pen., prima di procedere alla confisca per equivalente del profitto di reato. Ne consegue che la confisca diretta del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell'interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti (e si provi che siano riconducibili al profitto e che siano rimasti) nella disponibilità della persona giuridica medesima.
3. Nel caso di specie, non si fa questione, né è stato dimostrato che l'ente costituisse lo schermo fittizio delle attività e delle disponibilità dell'amministratore resosi autore del reato;
è risultato (dal verbale di sequestro del 26 novembre 2013 in atti) invece che vincolo ha colpito beni immobili e mobili registrati della società e dunque il sequestro, in mancanza di prova che i beni sui quali è caduto il vincolo siano beni di investimento acquisiti attraverso la conversione del denaro con detti beni, è stato disposto ed eseguito per equivalente e non in forma specifica o diretta sul profitto del reato fiscale;
in tale caso il sequestro per equivalente è precluso nei confronti delle persone giuridiche dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 perché i reati per i quali detto decreto legislativo consente, in applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., il sequestro per equivalente sono numerus clausus ed i reati tributari non sono ricompresi nel novero di quelli per i quali è ammesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 08/05/2014 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Aldo Fiale что стиска Aero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2014 IL IL CANCELLIERE Luana Mariank O N E 5