Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5884
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente l'ingiunto avesse proposto nella specie opposizione all'esecuzione ex primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., avanti al giudice competente per valore e per territorio, ai sensi degli artt. 17 e 27 cod. proc. civ., lamentando che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata effettuata in un luogo con il quale egli non aveva alcun rapporto, poiché in tale deduzione si doveva ravvisare la prospettazione di una circostanza idonea a qualificare come giuridicamente inesistente la notificazione)

Anche nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga dopo la deliberazione della decisione della Corte di Cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione risulti potenzialmente condizionante rispetto al contenuto ed al tipo di decisione che la Corte stessa era chiamata a rendere, sussiste il dovere della Corte di Cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che anche il giudizio di cassazione pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata e considerato che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (in applicazione di tale principio la Suprema Corte, con riferimento alla sopravvenienza, rispetto alla deliberazione della decisione, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma dell'art. 8, commi secondo e terzo della legge n. 890 del 1982, operata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, ha disposto, dopo essersi riconvocata in camera di consiglio, che il ricorso tornasse in discussione, onde consentire alle parti di esporre le proprie ragioni sulla detta sopravvenienza e, quindi, dopo la nuova discussione, ha adottato una nuova deliberazione).

Il titolo esecutivo formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una società di persone e la società è efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa, poiché nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 primo comma cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità di detto socio. Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio illimitatamente responsabile e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società - del quale gli va fatta la notifica - attraverso l'opposizione all'esecuzione può, tuttavia, contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali (nell'affermare tali principi la Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal socio, non avendo quest'ultimo contestato la sua qualità di socio illimitatamente responsabile in veste di accomandatario, ha, in base ad essi, ritenuto irrilevante la questione dal medesimo sollevata in ordine al se il titolo - costituito da un decreto ingiuntivo - si fosse formato contro la società o contro di lui).

Potendo essere proposta in qualunque stato e grado del giudizio ai sensi del primo comma dell'art. 221, primo comma, cod. proc. civ., la querela di falso è proponibile anche nel giudizio di cassazione, ma può riguardare solo documenti che attengono a questa fase di giudizio.

Nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, legge n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all'uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso.

Con riferimento alla decisione di un ricorso per cassazione, relativo ad un procedimento di opposizione all'esecuzione con il quale il soggetto esecutato aveva dedotto l'inesistenza della notificazione a mezzo posta ai sensi del secondo comma dell'art. 8, secondo comma, legge n. 890 del 1982, del decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo nei suoi riguardi, perché avvenuta in luogo che non gi era riferibile, la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di detta norma nelle more del giudizio di cassazione, da parte della sentenza n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale, deve reputarsi priva di possibile rilevanza per non avere l'esecutato sollevato la questione di costituzionalità con la sua opposizione e per avere egli limitato la propria domanda al suddetto profilo dell'inesistenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5884
Data del deposito : 14 giugno 1999

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