Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 6
Di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente l'ingiunto avesse proposto nella specie opposizione all'esecuzione ex primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., avanti al giudice competente per valore e per territorio, ai sensi degli artt. 17 e 27 cod. proc. civ., lamentando che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata effettuata in un luogo con il quale egli non aveva alcun rapporto, poiché in tale deduzione si doveva ravvisare la prospettazione di una circostanza idonea a qualificare come giuridicamente inesistente la notificazione)
Anche nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga dopo la deliberazione della decisione della Corte di Cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione risulti potenzialmente condizionante rispetto al contenuto ed al tipo di decisione che la Corte stessa era chiamata a rendere, sussiste il dovere della Corte di Cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che anche il giudizio di cassazione pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata e considerato che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (in applicazione di tale principio la Suprema Corte, con riferimento alla sopravvenienza, rispetto alla deliberazione della decisione, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma dell'art. 8, commi secondo e terzo della legge n. 890 del 1982, operata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, ha disposto, dopo essersi riconvocata in camera di consiglio, che il ricorso tornasse in discussione, onde consentire alle parti di esporre le proprie ragioni sulla detta sopravvenienza e, quindi, dopo la nuova discussione, ha adottato una nuova deliberazione).
Il titolo esecutivo formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una società di persone e la società è efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa, poiché nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 primo comma cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità di detto socio. Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio illimitatamente responsabile e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società - del quale gli va fatta la notifica - attraverso l'opposizione all'esecuzione può, tuttavia, contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali (nell'affermare tali principi la Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal socio, non avendo quest'ultimo contestato la sua qualità di socio illimitatamente responsabile in veste di accomandatario, ha, in base ad essi, ritenuto irrilevante la questione dal medesimo sollevata in ordine al se il titolo - costituito da un decreto ingiuntivo - si fosse formato contro la società o contro di lui).
Potendo essere proposta in qualunque stato e grado del giudizio ai sensi del primo comma dell'art. 221, primo comma, cod. proc. civ., la querela di falso è proponibile anche nel giudizio di cassazione, ma può riguardare solo documenti che attengono a questa fase di giudizio.
Nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, legge n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all'uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso.
Con riferimento alla decisione di un ricorso per cassazione, relativo ad un procedimento di opposizione all'esecuzione con il quale il soggetto esecutato aveva dedotto l'inesistenza della notificazione a mezzo posta ai sensi del secondo comma dell'art. 8, secondo comma, legge n. 890 del 1982, del decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo nei suoi riguardi, perché avvenuta in luogo che non gi era riferibile, la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di detta norma nelle more del giudizio di cassazione, da parte della sentenza n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale, deve reputarsi priva di possibile rilevanza per non avere l'esecutato sollevato la questione di costituzionalità con la sua opposizione e per avere egli limitato la propria domanda al suddetto profilo dell'inesistenza.
Commentari • 6
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3726 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 07/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3726 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente – Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 38023/2019 proposto da: O.A., rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Stamilla, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione; – ricorrente – contro Ministero Dell'interno, in persona del Ministro pro …
Leggi di più… - 2. Il procedimento di ingiunzione: il ricorso e l’opposizione al decreto ingiuntivoAntonella Manisi · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2021
- 3. Il procedimento di ingiunzione: il ricorso e l’opposizione al decreto ingiuntivoAntonella Manisi · https://www.filodiritto.com/ · 10 febbraio 2021
- 4. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e opposizione a decreto ingiuntivo.http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 7 maggio 2018
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.: non è possibile proporre censure riferite al titolo giudiziale posto alla base del precetto stesso. Il Giudice del Tribunale di Pisa ha richiamato la condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 18 aprile 2006. N. 8928 “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi odi impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo”. Nello stesso solco la seguente pronuncia: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una …
Leggi di più… - 5. ESECUZIONE FORZATA MINACCIATA IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO DICHIARATO ESECUTIVO PER MANCATA OPPOSIZIONEAvv. Giorgia Viola · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5884 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN Silvio COCO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH NI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO GAVINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANESTO LEASING ITALIA SPA, in liquidazione in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO PALLOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.484/96 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 16/05/96 e depositata il 27/05/9 (R.G. 60/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1. - La società UN BA LE Spa (di qui in poi la UN BA), con atto di precetto notificato l'8.10.1991, intimava a AN EL di pagare la somma di L. 44.278.715. La società esponeva d'essere creditrice della Ende S.a.s di EL AN e C., in persona del socio legale rappresentante AN EL: ciò, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Modena il 17.10.1990, notificato il 10.11.1990, reso esecutivo il 17.12.1990; dichiarava d'aver iniziato nei confronti della Ende un'esecuzione mobiliare risultata infruttuosa e deduceva che, in base all'art. 2313 cod. civ., si rendeva necessario promuovere una nuova esecuzione mobiliare nei confronti del socio accomandatario AN EL. 2.1. - Questi proponeva opposizione al precetto e, con la citazione notificata il 18.12.1991, conveniva in giudizio la UN BA davanti al tribunale di Genova.
L'opponente esponeva di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo ne' presso il domicilio ne' presso la propria residenza anagrafica di Bargagli, via Moresco 5; chiedeva fosse dichiarato che la UN BA era priva di titolo esecutivo. 2.2. - La UN BA si costituiva in giudizio e chiedeva che l'opposizione fosse rigettata.
La società osservava che, trattandosi di un'opposizione agli atti esecutivi, la domanda avrebbe dovuto essere proposta entro cinque giorni dalla notifica del precetto;
obiettava che la notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta a mezzo del servizio postale, era stata eseguita, per compiuta giacenza, nel termine prescritto dall'art. 644 c.p.c. 3. - Il tribunale, con sentenza del 27.7.1993, accoglieva la domanda.
Considerava che l'opposizione era ammissibile, perché era stata rivolta a contestare il diritto della UN BA a procedere ad esecuzione forzata;
che il . decreto d'ingiunzione era stato chiesto in confronto della società Ende e non del socio AN EL e perciò non avrebbe potuto esser fatto valere come titolo esecutivo in confronto di questi;
che, peraltro, la notifica risultava esserne stata eseguita in luogo (Genova, via Moresco), che non corrispondeva a quello di residenza di AN EL, il quale, dal relativo certificato, risultava risiedere a Bargagli.
4. La sentenza, impugnata dalla UN BA, è stata riformata dalla corte d'appello di Genova.
La corte d'appello - nella sentenza 27.5.19 96 - ha ritenuto:
- che il decreto d'ingiunzione era stato ottenuto
contro
AN EL e non contro la società Ende;
- che la notificazione era stata eseguita, appunto in confronto di AN EL, a mezzo del servizio postale, a Genova, via Moresco 5/5, nelle forme prescritte per il caso che, nel domicilio indicato, il plico non possa essere consegnato al destinatario o ad altra persona che possa riceverlo;
- che l'opponente, per provare di non avere risieduto alla data della notifica a Genova, via Moresco 5/5, ma a Bargagli, via Moresco 5/5, avrebbe dovuto proporre querela di falso, e quindi aveva inutilmente prodotto un certificato di residenza;
- che, peraltro, da tale certificato risultava che AN EL risiedeva a Bargagli non all'epoca della notifica del decreto di ingiunzione, ma alla successiva data del 12.9.1991;
- che, valida la notifica, l'opposizione andava rigettata, perché avrebbe dovuto essere fatta nei venti giorni successivi. 5. - AN EL ha proposto ricorso per cassazione. La società UN BA LE ha resistito con controricorso.
6. Il ricorso è stato discusso nell'udienza del 28.9.1998. Il 30.9.1998 è stata pubblicata la sentenza 23.9.1998 n. 346 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 20 novembre 1082, n. 890 sulle notificazioni di atti giudiziari a mezzo della posta.
La Corte, riconvocatasi nella camera di consiglio del 9.11.1998, ha disposto che il ricorso tornasse in discussione per consentire alle parti di esporre le proprie difese sulla questione se, nella decisione, dovesse tenersi conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme appena richiamate. Le parti non hanno però svolto sul punto alcuna difesa. Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene quattro motivi.
2. - Conviene fare una premessa.
Quando l'esecuzione forzata è minacciata in base a decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, la parte richiesta del pagamento dispone di due strumenti di difesa se intende porre in discussione la validità della notificazione del decreto (Cass. 6 maggio 1993 n. 5231).
Il primo è rappresentato dall'opposizione tardiva al decreto .(art. 650, comma 1, cod. proc. civ.), che va rivolta al giudice che lo ha emesso.
In questo caso, la parte non contesta che la notificazione sia stata eseguita, ma sostiene che è stata fatta in modo irregolare e che perciò non ne ha avuto conoscenza, sicché non è stata posta in grado di presentare opposizione tempestivamente (artt. 641, primo comma, e 645 cod. proc. civ.). Quest'opposizione non può essere proposta oltre il termine di dieci giorni, decorrente, non dalla notifica del precetto, ma dal primo atto di esecuzione (art. 650, terzo comma, cod. proc. civ.) . Il secondo strumento di difesa è rappresentato dall'opposizione all'esecuzione (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.), che va proposta al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 del codice.
La parte, in questo caso, nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale: sostiene, perciò, che l'ingiunzione è divenuta inefficace (art. 644 cod. proc. civ.) e non ha acquistato esecutorietà per la mancanza dell'opposizione, sicché la parte istante è sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l'esecuzione forzata.
Questa opposizione può essere fatta sino a quando il processo esecutivo non si sia concluso.
L'attuale ricorrente, assumendo che alla data della notificazione del decreto d'ingiunzione, egli risiedeva a Bargagli, via Moresco 5/5, e non a Genova, via Moresco 5/5, dove invece la notificazione era stata eseguita, ha dedotto una circostanza idonea a qualificare la notificazione come giuridicamente inesistente: è tale la notificazione fatta in luogo con il quale il destinatario non ha alcun rapporto.
Egli ha perciò proposto un'opposizione all'esecuzione e l'ha esattamente presentata al tribunale di Genova, competente per valore e per territorio, a norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., giacché la UN BA, nel precetto, aveva eletto domicilio in Genova.
3. - Il quarto motivo del ricorso denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 1 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1306 cod. civ.).
Il ricorrente sostiene che il decreto d'ingiunzione era stato chiesto ed ottenuto in confronto della società e che perciò non poteva costituire titolo esecutivo in suo confronto. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
AN EL era socio accomandatario della società Ende in accomandita semplice.
I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 cod. civ.). La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile della società (Cass. 8 agosto 1997 n. 7353). L'accertamento compiuto in confronto della società fa stato contro il socio e la condanna resa in confronto della prima è eseguibile anche contro il secondo: questo perché dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.
Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società, titolo che gli va notificato, attraverso l'opposizione all'esecuzione può contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali.
Considerato che AN EL non ha mai messo in discussione d'essere stato socio accomandatario della società Ende in accomandita semplice, la questione se l'ingiunzione di pagamento era stata rivolta contro di lui o contro la società è priva di rilevanza ai fini della decisione.
4. - Il terzo motivo non denunzia vizi della sentenza impugnata, ma contiene la manifestazione della volontà di proporre querela di falso contro la relazione di notifica del decreto d'ingiunzione. Il motivo è inammissibile.
La querela può bensì essere proposta in qualunque stato e grado del giudizio (art. 221, primo comma, cod. proc. civ.), ma, quando è proposta nel giudizio di cassazione, può riguardare solo documenti che attengono a questa fase del giudizio (Cass. 26 marzo 1997 n. 2700; 27 maggio 1996 n. 4875; ord. 18 novembre 1993 n. 889;
15 marzo 1990 n. 2790).
5. - Il primo motivo denunzia la violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art.350 dello stesso codice, nel testo anteriore alla sostituzione operatane dall'art. 55 della L. 26 novembre 1990, n. 353). Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Le informazioni fornite dalle poste - e che il ricorrente sostiene avrebbero potuto essere richieste solo dal collegio e non dal giudice istruttore - sono valse ad accertare che le operazioni di notificazione del decreto erano state compiute a partire dal luogo - Genova, via Moresco 5 - effettivamente esistente ed indicato dalla UN BA come luogo di residenza o domicilio di AN EL. Le informazioni date e la valutazione compiutane dalla corte d'appello giovano al ricorrente anziché lederne l'interesse, che, lungo tutto il corso del processo, si è incentrato appunto nel dimostrare che dove la notificazione appariva essere stata eseguita - Genova, via Moresco 5 il ricorrente non c'era, perché risiedeva in luogo diverso a Bargagli, via Moresco 5.
6. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 101 e 139 dello stesso codice, oltre che dell'art. 3 della L. 20 novembre 1982, n. 890). È necessario premettere che il certificato di residenza, che conterrebbe anche le "vicende storiche" ed al quale il ricorrente si richiama per suffragare le sue ragioni, non può essere preso in considerazione: esso è stato depositato solo in questo grado del processo e non attiene alla nullità della sentenza ne' all'ammissibilità del ricorso (art. 372 cod. proc. civ.). La decisione pronunciata dalla corte d'appello deve essere dunque posta a raffronto con le sole prove che il giudice di merito è stato messo in grado di valutare.
Il motivo è comunque fondato, per le ragioni di seguito esposte.
La corte d'appello aveva accertato che la UN BA aveva chiesto che la notificazione fosse eseguita a AN EL a Genova, via Moresco 5/5 e che, recatosi l'agente postale in quel luogo, non avendo trovato il destinatario, come stabilito dall'art.8, secondo comma, cod. proc. civ., aveva depositato il piego nell'ufficio postale ed aveva rilasciato avviso al destinatario. L'attuale ricorrente - per dimostrare che lui risiedeva nel diverso comune di Bargagli, alla stessa via e numero civico - aveva prodotto un certificato di residenza, che, nota la corte d'appello, era di data (12.9.1991) successiva a quella della notificazione (27.10.1990).
La corte d'appello, alla rilevanza probatoria di tale documento, ha opposto la considerazione che per superare l'efficacia di prova nascente dalla relazione sarebbe stato necessario che l'opponente avesse proposto querela di falso.
Si tratta di un argomento che in diritto è erroneo.
Il - ricorrente osserva a ragione che le operazioni compiute dall'agente postale e di cui la relazione di notifica fa fede fino a querela di falso, secondo l'art. 8 della legge 890 del 1982, sono il deposito del plico nell'ufficio postale e il rilascio dell'avviso, non l'accertamento dell'esistenza del destinatario nel luogo indicato da chi aveva chiesto la notificazione.
Questa Corte, d'altra parte, ha già avuto modo di affermare che "Nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario) che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della validità ed efficacia della notificazione (Cass. 26 agosto 1997 n. 8011; 15 luglio 1993 n. 7866). Lo stesso principio è applicabile nel caso, analogo, in cui l'agente postale esegue le operazioni di notifica nel modo previsto dal secondo comma dell'art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890. Sicché il giudizio di accertamento della validità della notificazione si presenta fuorviato dall'indicato errore. Si deve aggiungere che la corte d'appello, di fronte al certificato depositato in giudizio dall'opponente, si è limitata a considerare che esso era stato rilasciato in una data successiva, si è cioè arrestata, come rileva il ricorrente, ad un dato per sè non significativo nel senso di escludere, nel caso concreto, l'efficacia probatoria del certificato.
La corte d'appello non ha detto che il certificato era inidoneo anche a provare che EL, almeno alla data in cui lo stesso certificato era stato rilasciato, aveva residenza a Bargagli;
ha detto, invece, che dal certificato risultava solo che EL, a Bargagli, ci risiedeva il 12.9.1991.
Così però impostato il ragionamento, la corte d'appello avrebbe dovuto considerare di trovarsi di fronte ad un fatto noto. Questo fatto noto era che, circa un anno dopo la data in cui la notificazione era stata eseguita, AN EL abitava a Bargagli e aveva residenza in una via e ad un numero civico identico a quello utilizzato dalla società per notificargli il decreto d'ingiunzione a Genova.
Quando, per provare un determinato fatto, la parte che ne ha l'onere dimostra un altro fatto, con ciò assume che il fatto noto è idoneo a provare quello ignoto: il giudice è quindi richiesto di valutare la prova come prova presuntiva (art. 2727 cod. civ.). Le presunzioni sono d'altra parte gravi precise e concordanti, come la legge richiede debbano essere (art. 2729, primo comma, cod. civ.), anche quando il fatto ignoto consegue al fatto noto non necessariamente, ma normalmente (Cass. 26 marzo 1997 n. 2700; 6 giugno 1997 n. 5082). Per la corte d'appello si trattava allora di chiedersi se dal fatto noto era o no possibile risalire al fatto ignoto, ovverosia se dal fatto noto che EL il 12.9.1991 avesse residenza a Bargagli, in via Moresco 5, si potesse desumere che alla precedente data in cui la notifica era stata eseguita, egli non risiedesse a Genova, via Moresco 5: e questo giudizio avrebbe dovuto essere compiuto. considerando ciò che normalmente accade.
Questa valutazione del certificato di residenza in connessione con le altre circostanze del fatto è stata invece totalmente omessa. E ciò integra un difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, sostanzialmente dedotto dal ricorrente nello sviluppo del motivo.
7. - Il ricorso si presenta in conclusione fondato nella parte in cui denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione nell'accertamento compiuto dalla corte d'appello, circa il fatto che EL, all'epoca della notifica del decreto d'ingiunzione, risiedeva nel luogo in cui le operazioni di notifica sono state compiute.
Ciò dovrebbe comportare la cassazione con rinvio della sentenza, allo scopo che tale accertamento sia rinnovato. 8.1. - Prima di poter provvedere in questo senso, la Corte deve tuttavia affrontare il problema se, sulla presente controversia, incida la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi secondo e terzo della legge 890 del 1982, sopravvenuta prima della pubblicazione della decisione.
8.2. - È certo, intanto, che, se il contenuto ed il tipo della decisione, che la Corte deve rendere sul ricorso in applicazione della legge, possono risultare condizionati da una dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta in pendenza del giudizio, la Corte ha il dovere di tenere conto di ciò, perché il giudice ha il dovere di non dare applicazione alla legge dopo che sia stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità (art. 30, terzo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87). La sezione ritiene, altresì, di seguire l'indirizzo, affatto prevalente nella giurisprudenza della Corte, per cui il giudizio pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata, sicché il dovere di cui si è appena detto opera, in linea di principio, anche nel caso in cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravviene tra la deliberazione della decisione e la pubblicazione della sentenza (costituisce, tra le altre, espressione di tale indirizzo, Cass. 11 aprile 1992 n. 4466). 8.3. - Il punto di possibile interferenza tra la decisione richiesta a questa Corte con il ricorso e la sentenza 23.9.1998 n. 346 della Corte costituzionale è il seguente. L'opposizione all'esecuzione proposta da AN EL si è concretizzata nel sostenere che la notificazione di un decreto d'ingiunzione eseguita in suo confronto a mezzo del servizio postale doveva essere considerata giuridicamente inesistente. Questo non perché non fossero state compiute le operazioni che componevano il procedimento di notificazione secondo quanto disponeva all'epoca l'art. 8, secondo comma, della legge 890 del 1982, bensì perché egli non risiedeva nel luogo dove le operazioni erano state compiute.
Accolto il ricorso sul punto che ha costituito oggetto del giudizio nei gradi di merito, la cassazione con rinvio imporrebbero di rinnovare l'accertamento che al riguardo ha compiuto la corte d'appello.
Ma ci si deve chiedere se non si debba in questa sede accertare se l'operazione di notifica non sia stata condotta nei modi allora richiesti dal secondo comma dell'art. 8 della legge, sicché sarebbe da considerare giuridicamente inesistente già sotto il diverso profilo d'essersi articolata in un complesso di atti insufficienti a completarla: questo perché non sarebbe stata data notizia al destinatario, con raccomandata con avviso di ricevimento, delle precedenti operazioni.
L'interrogativo deve trovare risposta negativa.
8.4. - Se la parte richiesta del pagamento, nel proporre opposizione all'esecuzione, sostiene che, sebbene sia stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione, il decreto d'ingiunzione era stato notificato in modo che la notificazione avrebbe dovuto essere considerata giuridicamente inesistente, la ragione della domanda è integrata, nei suoi aspetti di fatto, dal tipo di difformità che, secondo la stessa domanda, l'operazione di notifica ha presentato rispetto al suo schema legale. L'attuale ricorrente avrebbe potuto dedurre che l'operazione non era stata affatto completata e, per sostenere la domanda, avrebbe potuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.8, secondo comma, della legge 890 del 1982 nei sensi poi considerati fondati dalla Corte costituzionale con la sentenza già richiamata. Non lo ha fatto e, da parte dei giudici di merito, avrebbe significato sostituire alla ragione della domanda fatta valere dall'opponente una ragione diversa, se avessero fondato la propria decisione su questo tipo di difformità dallo schema legale, anziché su quello, dedotto con l'opposizione, che la notificazione, bensì completata, era stata eseguita in luogo dove l'opponente all'epoca non risiedeva.
La conclusione è che, in questo giudizio, iniziato con l'opposizione sin qui esaminata dai giudici di merito, non si può discutere della questione interessata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Ed allora, all'accoglimento del ricorso deve seguire la preannunziata cassazione con rinvio.
9. - La sentenza impugnata è cassata.
Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio che si designa in altra sezione della corte d'appello di Genova. Il giudice di rinvio rinnoverà l'accertamento circa il luogo di residenza o domicilio di AN EL alla data in cui sono state compiute le operazioni di notifica del decreto d'ingiunzione. Si atterrà al seguente principio di diritto: "Nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890 per non aver rinvenuto all'indirizzo indicato il destinatario e non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, costituisce mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova e perciò non richiede la querela di falso, che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario".
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999