Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 1
Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di cui all'art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione) e il reato di cui all'art. 1 della legge n. 406 del 1981 (Abusiva riproduzione di prodotti fonografici). Ciò in quanto sono differenti sia i beni tutelati che la condotta nel primo caso, la condotta è costituita dalla contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione e la tutela concerne la fiducia attribuita ai mezzi simbolici di tale autenticazione. Nel secondo caso la condotta è costituita dalla riproduzione non consentita e con qualsiasi mezzo di prodotti fonografici, e la tutela concerne il diritto di autore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/1998, n. 9475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9475 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 1.7.1998
1. Dott. Pasquale Lacanna Consigliere SENTENZA
2. " Carlo Cugnetti " N. 1364
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " GI UA " N. 9585/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LL TO nato il [...], avverso la sentenza emessa, in data 22-1-1998, dalla Corte di Appello di Bari, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Lacanna,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Udito, per la parte civile, l'avv. M. Mandel.
Svolgimento del processo
A seguito di giudizio svoltosi con il rito abbreviato, il GIP della Pretura di Bari emetteva sentenza con la quale dichiarava LL TO colpevole: a) del reato di cui all'art. 1 L. 406/81 perché riproduceva abusivamente, a fini di lucro n. 4190 musicassette con la aggravante speciale della rilevante gravità del fatto in considerazione del notevole numero di cassette abusivamente riprodotte;
b) del reato di cui all'art. 469 c.p. perché faceva uso di cose recanti l'impronta della SIAE contraffatta;
ed unificati i suddetti reati sotto il vincolo della continuazione, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestate, lo condannava, con l'applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p., alla pena di dieci mesi di reclusione e lire 400.000 di multa, al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separato giudizio - ed alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile. Pronunciando sull'appello dell'imputato, la Corte barese confermava l'impugnata pronuncia.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato.
Motivi della decisione
Il ricorso è incentrato su otto motivi.
Si denuncia con il primo l'omessa applicazione della nuova normativa di cui al D. Legisl. N. 685 del 16-11-1994 che ha abrogato l'art. 1 L. 406/81, introducendo l'art. 171 ter.
Si deduce con gli altri motivi che la Corte avrebbe dovuto ritenere la sussistenza, a carico dell'imputato, solo dell'ipotesi di detenzione abusiva delle musicassette sequestrate, essendo rimasta sfornita di prova quella relativa alla riproduzione delle stesse atteso che non erano state rinvenute nell'abitazione dell'imputato le musicassette originali. Si deduce, inoltre, la erronea determinazione della pena complessiva, per l'omessa applicazione delle diminuenti, così come riconosciute dal giudice di primo grado e dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., e per la mancata pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria. Ciò premesso, si osserva che il primo motivo, oltre ad essere generico, è destituito di qualsiasi giuridico fondamento. Invero, la normativa previgente e quella nuova prevedono, oltre alla identica ipotesi criminosa, la medesima sanzione, e cioè la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000.
In ordine agli altri motivi, si rileva che la prima censura riproduce sostanzialmente quella dedotta in appello, che la Corte ha ritenuto infondata, osservando "che il rinvenimento e sequestro nella casa dell'imputato, oltre che delle musicassette riprodotte e di altre 1460 non ancora riprodotte, di quattro piastre fonori produttive, radio - stereo, cuffie, stabilizzatori di corrente, 300 kg. Di etichette delle canzoni registrate, di cui alcune con il contrassegno SIAE contraffatto, e di altri oggetti connessi all'attività di duplicazione, rappresentano non semplici indizi, ma prova schiacciante dell'attività illecita in cui si sono concretizzati i reati contestati all'imputato il quale appare, se non l'unico, il principale autore della centrale abusiva per la duplicazione di musicassette a fini di lucro, installata nella sua abitazione". Inoltre, è da evidenziare che siffatta motivazione, oltre ad essere adeguata è giuridicamente corretta anche perché il fatto indicato in ricorso, secondo il quale non sarebbero stati rinvenuti nella suddetta abitazione musicassette originali, non risulta dedotto in appello. È da aggiungere che non v'è dubbio sulla configurabilità a carico dell'imputato, sia dalla fattispecie ex art. 1 L. 406/81 e sia di quella ex art. 469 c.p. poiché, no sussiste tra di esse alcun rapporto di specialità, tenendo presente la diversità sia dei beni tutelati che delle stesse condotte. Invero, nel primo caso la condotta è costituita dalla riproduzione - non consentita e con qualsiasi mezzo - di prodotti fonografici e la tutela concerne il diritto di autore;
nel secondo caso la condotta è costituita dalla contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione e la tutela concerne la fiducia attribuita ai mezzi simbolici di tale autenticazione.
Va, quindi, ritenuta l'infondatezza della censura fin qui esaminata. Per quanto attiene alle altre censure, si rileva che quella concernente la determinazione della pena, oltre ad avere il carattere della novità perché non dedotta in appello, è manifestamente infondata, essendo stata detta pena calcolata in modo del tutto corretto;
che quella concernente l'omessa pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria è superata dal fatto che tale conversione non è ammissibile nel caso di specie, essendo stata inflitta all'imputato una pena superiore ai tre mesi di reclusione.
Va, pertanto, disposto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998