Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3203
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Sentenza 6 marzo 2002

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Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge n. 44 del 1973 - che, con disposizione di carattere speciale (non abrogata, neanche implicitamente, dalla normativa generale sulle ricongiunzioni dettata dalla legge n. 29 del 1979), accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva INPDAI posteriore al 14 gennaio 1954 la facoltà di richiedere il ricongiungimento di eventuali precedenti periodi contributivi, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria i.v.s., perché siano riconosciuti validi ai fini dell'anzianità contributiva presso l'INPDAI - il momento di maturazione del suddetto quinquennio di anzianità contributiva INPDAI si deve far coincidere con il giorno in cui il lavoratore raggiunge la richiesta anzianità e non con quello, posteriore, di decorrenza degli effetti del trattamento previdenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3203
    Data del deposito : 6 marzo 2002

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