Sentenza 6 marzo 2002
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge n. 44 del 1973 - che, con disposizione di carattere speciale (non abrogata, neanche implicitamente, dalla normativa generale sulle ricongiunzioni dettata dalla legge n. 29 del 1979), accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva INPDAI posteriore al 14 gennaio 1954 la facoltà di richiedere il ricongiungimento di eventuali precedenti periodi contributivi, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria i.v.s., perché siano riconosciuti validi ai fini dell'anzianità contributiva presso l'INPDAI - il momento di maturazione del suddetto quinquennio di anzianità contributiva INPDAI si deve far coincidere con il giorno in cui il lavoratore raggiunge la richiesta anzianità e non con quello, posteriore, di decorrenza degli effetti del trattamento previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.I. con sede in Roma al viale delle Province 196, in persona del Presidente e legale rappresentante ing. Maurizio Bufalini, rappresentato e difeso dal prof. avv. Sergio Grasselli, presso il cui studio in Roma alla via 4 Fontane 16, è elettivamente domiciliato, come da procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
EL VA OM, residente in Ivrea, ed elettivamente domiciliato in Roma al viale Angelico 35, presso lo studio dell'avv. Domenico D'Amati, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. VA Villani, come da procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ivrea in data 28 aprile - 21 maggio 1999, n. 17/99 R. Sent. lav., n. 582/98 R.G. Cont.;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 21 dicembre 2001;
udito l'Avvocato VA Villani per il controricorrente;
dito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso ed in subordine per la rimessione degli atti al Primo Presidente. Svolgimento del processo.
Con ricorso in appello, depositato in data 25 novembre 1998, l'INPDAI, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante ing. Bufalini, proponeva appello avverso la sentenza del PR di Ivrea in data 8 giugno 1998, depositata in data 10 ottobre 1998, notificata in data 6 gennaio 1998, nella controversia in materia di previdenza tra l'INPDAI e il sig. VA OM LO, avente ad oggetto il riconoscimento della decorrenza del trattamento pensionistico del LO.
Il PR nella sentenza appellata aveva accolto il ricorso del LO ed aveva condannato l'INPDAI a pagargli il trattamento pensionistico con decorrenza dal 10 febbraio 1995, con conseguente condanna ad erogare le differenze di pensione maturate e maturande. invece che dal 10 luglio 1996.
La questione concerne la decorrenza del trattamento pensionistico del LO sulla base di questi presupposti in fatto:
di aver maturato, presso l'INPS una anzianità contributiva di 377 anni al 31 dicembre 1989 e un quinquennio di contribuzione presso l'INPDAI dal 10 gennaio 1990 al 31 dicembre 1994;
di aver, in data 9 gennaio 1995, chiesto il trasferimento dei contributi versati all'INPS presso l'INPDAI;
di aver in data 20 gennaio 1995, comunicato all'INPDAI che avrebbe cessato l'attività lavorativa al 31 gennaio 1995 e di aver presentato, in pari data, domanda di pensione con decorrenza 10 febbraio 1995.
L'INPDAI riconosceva il trattamento pensionistico con decorrenza 10 luglio 1996 sulla base del presupposto che la facoltà di trasferire i contributi INPS all'INPDAI potesse essere esercitata solo dopo il completamento del quinquennio di contribuzione presso l'INPDAI, onde per effetto delle modifiche della legge 8 agosto 1995 n. 335, la decorrenza doveva essere posticipata al 10 luglio 1996. Diversamente dal ragionamento dell'Ente, il PR riconosceva alla richiesta di trasferimento dei contributi INPS presso l'INPDAI natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che il diritto alla pensione era maturato al 31 dicembre 1994 e pertanto la decorrenza per l'erogazione della pensione doveva essere fissata al 10 febbraio 1995, e cioè al primo giorno del mese seguente alla domanda di pensione, non trovando applicazione la normativa del 1995, che aveva dilazionato la decorrenza al 1^ luglio 1996.
Avverso la sentenza proponeva appello, l'Istituto previdenziale, deducendo quali motivi di impugnazione le stesse argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado, sostenendo che il requisito contributivo per la liquidazione della pensione vada valutato nell'ambito dell'ordinamento di appartenenza, che la domanda di ricongiunzione contributiva pub essere presentata solo dal primo giorno successivo alla maturazione del quinquennio e cioè il 10 gennaio 1995, con la conseguenza che anche l'anzianità contributiva decorre dal medesimo giorno. Il LO aveva al 31 dicembre 1994 il requisito di solo cinque anni, di contributi presso l'INPDAI e poteva ottenere la pensione solo in virtù di domanda di trasferimento dei contributi INPS, domanda che poteva essere presentata solo il primo giorno successivo alla maturazione dei contributi. Per effetto poi della legge n. 335/95, che ha stabilito decorrenze del trattamento pensionistico diverse a seconda di quando si matura il diritto alla pensione, il LO aveva maturato il diritto alla pensione a decorrere dal 10 luglio 1996. Con sentenza in data 28 aprile - 21 maggio 1999, il Tribunale di Ivrea respingeva l'appello proposto dall'INPDAI. Osservava il Tribunale che correttamente il PR aveva ritenuto che il diritto alla pensione fosse maturato al 31 dicembre 1994, e ciò in via interpretativa dell'art. 5 legge 44/73, che conferisce a coloro che ne fanno richiesta il diritto di ottenere una prestazione pensionistica, che tenga conto anche dell'anzianità maturata presso un ordinamento previdenziale diverso dall'INPDAI, diritto subordinato al compimento di almeno un quinquennio di contribuzione presso l'INPDAI; che, verificata la condizione della maturazione del quinquennio minimo di contribuzione presso l'INPDAI, i precedenti contributi "sono riconosciuti validi"; che la domanda di trasferimento contributivo è estranea alla data di maturazione del diritto, che avviene al momento del compimento del periodo di contribuzione minima presso l'INPDAI, a cui si deve sommare il periodo precedente, che è riconosciuto valido ai sensi dell'art. 5 citato;
che, in conclusione, il diritto alla pensione sorge nel momento in cui sono integrati i requisiti di anzianità contributiva previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 5 l. 44/73 sul ricongiungimento contributivo;
che per il LO il diritto è sorto al 31 dicembre 1994, momento nel quale ha maturato il quinquennio di contribuzione presso l'INPDAI, a cui si deve sommare il periodo precedente di contribuzione "riconosciuto valido" ex art. 5 l. 44/73, non potendosi collegare alcuna efficacia costitutiva del diritto alla presentazione della domanda di ricongiungimento. Avverso detta sentenza l'INPDAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo.
L'intimato ha resistito con controricorso.
L'INPDAI ha depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, l'Istituto denunzia violazione e falsa applicazione delle seguenti norme: art. 5 legge 15 settembre 1973 n. 44; art. 1 co. 2 quinquies, legge n. 438/92; art. 8 legge n. 503/92;
art. 11 co. 8, legge n. 537/93; art. 13 co. 3, legge n. 724/94;
nonché omessa motivazione sui principi di legge enunciati nelle ultime quattro norme citate e che risultano determinanti in giudizio. L'Istituto ricorrente deduce che, essendo il rapporto di lavoro cessato il 31 gennaio 19959 il LO non poteva aver acquisito il diritto alla pensione il 31 dicembre 1994; che, perché i contributi siano utilmente trasferiti, deve prima trascorrere il quinquennio minimo di contribuzione presso l'INPDAI; che nella fattispecie, poiché il quinquennio è scaduto alle ore 24 del 31 dicembre 1994, il riconoscimento è avvenuto solo dopo tale termine, cioè in data 10 gennaio 1995; che l'INPDAI aveva correttamente applicato la tab. E della legge 8 agosto 1995 n. 335 per determinare così la decorrenza della pensione al 10 luglio 1996.
Aggiunge il ricorrente che le anzianità trasferite valgono sia per determinare la misura della pensione, sia per l'insorgenza del relativo diritto a pensione, e che i loro effetti decorrono necessariamente dal 10 giorno successivo a quello di scadenza del quinquennio;
che il requisito-contributivo per la liquidazione della pensione va valutato in concreto, cioè nell'ambito dell'ordinamento dell'Ente che dovrà erogare la pensione.
Osserva la Corte che i vari motivi del ricorso vanno congiuntamente esaminati, essendo tra loro connessi.
Ed, ad avviso del Collegio, il ricorso va disatteso.
Nessuna questione di fatto vi è tra le parti, essendo del tutto pacifici e documentati gli elementi materiali a supporto della domanda a suo tempo proposta dall'attuale resistente nei confronti dell'Istituto ricorrente.
Il contrasto tra le parti si appunta meramente su questioni di diritto ed anzitutto e soprattutto sull'applicazione dell'art. 5 legge 15 marzo 1973. n. 44.
Tale norma prescrive come presupposto per la domanda di trasferimento, nella specie all'INPDAI, dei contributi versati, nella specie all'INPS, il fatto che il dipendente abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione all'INPDAI.
Ma è agevole osservare che là dove detta norma parla di "maturazione" di anzianità contributiva, sia alla stregua del canone ermeneutico-letterale, sia di quello logico-giuridico, si riferisce alle ore 24 dell'ultimo giorno utile per il raggiungimento del requisito contributivo richiesto e non al giorno successivo, come pretende l'Istituto ricorrente, dilatando oggettivamente il requisito prescritto (conf. Cass. 16089/2001; contra Cass. 5766/2001;
15040/2001; 15273/2001).
Ma, operando come pretende l'INPDAI, si determina un'inaccettabile confusione tra il momento perfezionativo del diritto e la decorrenza del trattamento.
A supporto dell'operata applicazione dell'art. 5 suddetto, può altresì invocarsi il disposto dell'art. 11, comma 10, della legge n. 537 del 1993, che ha modificato l'art. 10, comma 8, del D. Lgvo 30 dicembre 1992 n. 503, non solo estendendo la deroga temporale della precedente normativa, se più favorevole, dal 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994, ma anche modificando la disciplina sostanziale del diritto all'acquisizione della pensione di anzianità, mediante la previsione del mero raggiungimento, alla data del 31 dicembre 1994, dei requisiti contributivi minimi, nella specie del tutto pacificamente sussistenti.
Nè, ad avviso del Collegio, può trovare accoglimento l'assunto giuridico di una intervenuta abrogazione esplicita, o quanto meno implicita, dell'art. 5 succitato per effetto della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Invero quest'ultima ha una portate ed un contenuto ben più ampio e diverso dal primo, che si pone come norma speciale, non intaccata dalla disciplina successiva. D'altra parte, neppure l'argomento della gratuità del trasferimento dei contributi INPS rispetto alla modulazione del trattamento di quiescenza sulla retribuzione corrisposta dall'INPDAI può avere rilevanza a fronte di un quadro normativo, come sopra chiaramente ed univocamente enucleato, per quel che concerne l'art. 1, comma 29, allegato E, legge 8 agosto 1995 n. 335, si ripete che, nel caso di specie, alla data del 31 dicembre 1994 il LO aveva già acquisito il diritto alla pensione di anzianità. E pertanto non sussiste violazione della legge n. 335 del 1995. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio liquidate in euro 82,94, oltre euro duemilacinquecento/00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2002