Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 2
Non rientra in alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 1341 cod.civ., e non è soggetta pertanto all'onere di specifica sottoscrizione a pena di inefficacia, la clausola con la quale, in un contratto preliminare di acquisto, il promittente venditore si impegna a corrispondere al promittente acquirente il doppio della caparra in caso di mancata conclusione dell'affare.
Dai principi generali in tema di procura alle liti ( artt. 83 e 365 cod.proc.civ.) e di mandato ( art. 1716 cod.civ., disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari ) discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, si presume che esso sia conferito disgiuntamente a ciascuno di essi,salvo inequivoca manifestazione di volontà della parte in favore del carattere congiuntivo del mandato ; ne consegue che ciascun difensore è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell'atto, dovuto all'eventuale mancanza della firma degli altri difensori.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2004, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO CASTELLANO, difesa dall'avvocato GIAMPIERO FOGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MARINI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO ROSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1581/99 della Corte d'Appello di MILANO, sezione terza civile emessa il 13/4/1999, depositata il 11/06/99; RG. 3501/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato MARINI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il AR convenne in giudizio la RA in proprio e nella qualità di rappresentante della s.n.c. RA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 14 milioni, corrispondente al doppio della somma versata a titolo di caparra per l'acquisto dell'attività commerciale di parrucchiere;
contratto risoltosi di diritto per il mancato adempimento dell'obbligo di concludere il contratto di trasferimento dell'attività commerciale. Il Tribunale di Milano respinse la domanda proposta nei confronti della società (ritenendo che il preliminare di vendita era stato stipulato dalla RA in proprio) ma la accolse nei confronti della RA, condannandola a pagare alla controparte la somma di L. 10 milioni, avendo il AR riconosciuto che l'altra gli aveva già versato la somma di L. 4 milioni.
La Corte di Milano respinse l'appello della RA, dichiarando inammissibili sia la domanda della RA di restituzione della somma di L. 4 milioni, sia il motivo di censura relativo alla nullità della clausola vessatoria n. 4 della promessa d'acquisto, in quanto formulati per la prima volta in comparsa conclusionale. La RA impugna ora per Cassazione la sentenza d'appello, svolgendo sei motivi. Risponde il AR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo è censurato il punto della sentenza in cui è dichiarata inammissibile la domanda della RA di restituzione della somma di L. 4 milioni, in quanto formulata per la prima volta in comparsa conclusionale. Si sostiene, invece, che la domanda era stata tempestivamente proposta, come risultante dall'atto d'appello e dal foglio di precisazione delle conclusioni allegato alla sentenza. Si aggiunge, altresì, che tale domanda non era stata, comunque, contestata dalla controparte, sicché doveva ritenersi implicitamente accettata.
Il motivo è inammissibile, posto che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, la ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nell'atto d'impugnazione la parte dell'atto d'appello in cui era inclusa la pretesa proposizione della domanda in questione. In secondo luogo, pur volendo ritenere tale domanda proposta in appello, essa sarebbe stata ipso jure "nuova", in assenza di sua accettazione dalla controparte in primo grado, accettazione della quale non s'è data prova con la riproduzione degli atti del processo che la contenevano e provavano.
2 - Il secondo motivo lamenta il fatto che la sentenza abbia dichiarato inammissibile, in quanto formulato per la prima volta in comparsa conclusionale, il motivo di censura relativo alla nullità della clausola vessatoria n. 4 della promessa d'acquisto. Si sostiene che tale motivo doveva essere esaminato d'ufficio, in quanto relativo alle condizioni dell'azione.
Con il quinto motivo (che va subito esaminato, in quanto posto in stretta relazione con il secondo), la RA sostiene che sarebbe stato necessario verificare se la clausola prevedente la caparra era stata specificamente approvata, in ossequio alle disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c.. I motivi sono infondati. Il giudice non aveva alcun dovere ne' motivo di valutare d'ufficio la questione, visto che, per un verso, le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. concernono fattispecie del tutto estranee alla vicenda in esame (ossia le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti ed i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali) e, per altro verso, nessuna delle ipotesi del secondo comma dell'art. 1341 c.c. ricorre nel contratto del quale si discute.
3 - Il terzo motivo riguarda il punto della sentenza nel quale è stata respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio (e di tutti gli atti successivi e conseguenti) per essere stato sottoscritto da uno solo dei due difensori ai quali era stata conferita la procura non disgiunta.
Il motivo è infondato poiché dai principi generali in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e di mandato (art. 1716 cod. civ., disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari)
discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell'atto dovuto all'eventuale mancanza della firma degli altri difensori (cfr. Cass. 24 gennaio 2002, n. 846, in relazione alla sottoscrizione del ricorso per Cassazione). In altri termini, il mandato alle liti conferito a più difensori ne lascia presumere il carattere disgiunto, laddove, invece, il carattere congiunto deve inequivocabilmente emergere dalla manifestazione di volontà della parte. Nella specie, il giudice, rilevata l'inesistenza di un'espressa volontà della parte di conferire mandato congiunto ai suoi difensori, ne ha correttamente desunto il carattere disgiunto.
4 - La RA, con motivo d'appello, aveva dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, poiché la caparra di L. 7 milioni era stata trattenuta non da lei, bensì dall'agenzia d'intermediazione alla quale era stato anche intestato l'assegno. Il giudice (chiarito trattarsi di titolarità del diritto e non di legittimazione) ha respinto il motivo sul presupposto che il fatto che l'assegno del AR fosse stato materialmente consegnato a mani del mediatore non escludeva che la RA, nel sottoscrivere il preliminare, si fosse assunti tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso, compresi quelli relativi alla caparra;
che, peraltro, l'autorizzazione o la ratifica del versamento dell'assegno in mani del mediatore aveva il fine di consentire a questi di soddisfarsi immediatamente del suo diritto alla provvigione.
Con il quarto motivo di ricorso la RA sostiene, invece, che:
ella non autorizzò il mediatore a trattenere l'importo in questione;
non è provato che la provvigione fosse dovuta e dovesse essere ancora pagata;
una provvigione di tale importo sarebbe illegittima e contraria ad ogni norma di diritto e di mercato;
l'importo ricevuto dal mediatore è stato erroneamente qualificato come caparra;
il AR non chiese mai la risoluzione del contratto, bensì solo la restituzione al doppio della caparra, sicché le disposizioni alle quali occorre fare riferimento non sono quelle relative agli inadempimenti contrattuali, bensì quelle degli artt. 1759, 1760, 1771, 2033, 2041, 2043 c.c.; che l'assegno consegnato al mediatore fu da questi trattenuto e non trasmesso alla RA, come era a conoscenza del AR;
che il mediatore non avrebbe dovuto trattenere l'assegno per soddisfare il suo diritto alla provvigione, ma avrebbe dovuto adire l'autorità giudiziaria;
che la RA non ratificò alcunché, ma contestò l'operato del mediatore invitandolo alla restituzione delle somme versategli dal AR;
che l'importo ricevuto dal mediatore non poteva essere qualificato caparra e non poteva essere richiesto in restituzione dalla RA. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Esso, infatti, si limita a contrapporre alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza una propria ricostruzione, concernente questioni di merito, riferimenti a circostanze e posizioni di terzi estranei alla causa che esulano assolutamente dai limiti del dibattito circoscriventi il giudizio di legittimità. Dalla sentenza emerge, infatti, la semplice considerazione, corretta in fatto ed in diritto e motivata in maniera congrua e logica, che la somma in questione era stata versata dal AR in adempimento di quella scrittura alla quale la RA aveva aderito, assumendosi tutti i diritti e gli obblighi da essa scaturenti, tra i quali anche quello relativo alla caparra esplicitamente prevista.
Del tutto infondato è, infine, il sesto motivo, dove si censura il fatto che la sentenza abbia liquidato alla controparte "la maggiorazione ex art. 15 TF" senza che ne sia stata fatta apposita domanda. È, infatti, consolidato il principio secondo cui i rimborso forfetario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della Tariffa professionale forense spetta automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cass. 9 aprile 2003, n. 5581). Il ricorso va, in conclusione, respinto e la ricorrente va condannata a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, come liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 2100, di cui Euro 2000 per onorari. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004