Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 2
In tema di ricusazione del perito, la delibazione sulla relativa istanza non deve essere assunta nell'udienza partecipata di cui all'art. 127 cod. proc. pen., prevista solo per il procedimento di ricusazione del giudice.
L'esistenza di un rapporto di collaborazione scientifica, nell'ambito dello stesso dipartimento universitario, tra il perito di ufficio e i consulenti di parte, non costituisce un valido motivo di ricusazione del perito, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 37 comma primo lett. a) e b) cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2003, n. 17567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17567 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano Presidente del 18/12/2003
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 2400
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere N. 017522/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE di PIANCASTAGNAIO;
contro
1) NO LO N. IL 14/07/1957;
2) IN NO N. IL 06/12/1946;
3) PARTI LESE;
avverso SENTENZA del 28/03/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONTEPULCIANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TUCCIO GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito. OSSERVA
Con provvedimento emesso dal G.U.P. del Tribunale di Montepulciano (28.03.2003) nei confronti di OL MA e BR RI imputati di cui agli artt. 113, 449 e 434, c.p. e 113, 674, c.p. - veniva rigettata istanza di ricusazione proposta dalla parte offesa LO PE nonché dai rappresentanti delle costituite parti civili Comune di Piancastagnaio e Comunità Montana Amiata Senese, avverso la nomina del prof. EN FU, quale perito nel procedimento medesimo, allo scopo di accertare se tra i fenomeni di fuoruscita di gas e vapori verificatisi nel settembre 2000 in Piancastagnaio località Troni e le operazioni di ripulitura del pozzo geotermico denominato P.C. 4, 101 esistente, compiute nell'agosto precedente dai dipendenti ERGA, possa ravvisarsi con certezza ovvero con grado di probabilità prossimo alla certezza ovvero ancora con alto ed elevato grado di probabilità un nesso di causa ed effetto.
Le dichiarazioni di ricusazione venivano ancorate ad una serie di circostanze che legittimerebbero il sospetto che il perito non potesse espletare l'incarico conferitogli con libertà di autodeterminazione ed assoluta imparzialità.
In particolare il Comune di Piancastagnaio deduceva la permanenze di un rapporto di collaborazione professionale scientifica svolto dai consulenti degli imputati con il prof. FU nonché lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di un ruolo determinante in seno a Comitati Scientifici, che operano in stretto legame con ENEL GREEN POWER S.p.A., utilizzando come sede lavorativa dei locali messi a disposizione dall'ENEL, in Pisa.
Fra i programmi affidati appunto al Consiglio Scientifico dell'Istituto Internazione delle Ricerche Geotermiche del C.N.R. - di cui il prof. FU era Presidente - risultava quello di una analisi dell'assetto strutturale profondo della Regione Toscana nonché una attività di collaborazione ai programmi di ricerca ENEL per la individuazione di nuove aree geotermiche per lo studio della evoluzione dei campi di esercizio.
La rilevanza degli anzidetti rapporti con l'ENEL era ancorata ai fini della verifica della dedotta incompatibilità era ancorata alla circostanza che gli attuali imputati, che avevano operato quali dipendenti della società ERGA, (già facente parte del gruppo ENEL) erano in atto dipendenti dell'ENEL, che in definitiva è il gruppo monopolista dello sfruttamento delle risorse geotermiche presenti nel territorio nazionale.
Un ulteriore motivo idoneo a sorreggere l'istanza di ricusazione era individuato nella circostanza che il prof. FU era stato relatore della tesi di laurea del dott. Claudio Faccenna, attuale consulente degli imputati.
Rigettava le anzidette istanze il G.U.P., ritenendo non rilevanti, ai fini della dedotta incompatibilità, l'evidenziato rapporto di collaborazione scientifica, nello stesso dipartimento universitario, tra il perito di ufficio ed i consulenti di parte;
rapporto che comunque non era caratterizzato ne' da legame di dipendenza gerarchica ne' di cointeressenza tra gli anzidetti professionisti. Si poneva altresì in rilievo nel provvedimento di rigetto che, interpellato, il prof. FU aveva dichiarato dì non avere mai manifestato pareri di sorta in ordine alla vicenda per cui è processo. Proponeva ricorso a questa Corte il Comune di Piancastagnaio, riproponendo, quali argomentazioni di censura dell'impugnato provvedimento, le già analizzate circostanze relazionali, comunque lamentando, in primis, violazione degli artt. 223, comma 5^, 41, comma 3^ e 127, c.p.p., giacché ad avviso di esso ricorrente la delibazione della istanza di rigetto doveva essere svolta con il rito di cui agli articoli sopraccitati (udienza camerale partecipata). Deduceva ancora il ricorrente carenza assoluta di motivazione in ordine ad uno specifico motivo di ricusazione e cioè la utilizzazione, da parte del prof. FU, nelle indicate qualità di Presidente del citato Consiglio Scientifico, dei locali posti a disposizione dell'ENEL in Pisa, per "la individuazione di nuove aree geotermiche per lo studio dell'evoluzione dei campi di esercizio". Con un terzo motivo si censurava l'impugnato provvedimento per violazione dell'art. 36, lett. a) in relazione all'art. 223, c.p.p., segnalandovi in proposito un orientamento giurisprudenziale secondo cui va ravvisato positivamente un motivo di ricusazione anche una posizione del giudice da cui si possa desumere che egli "abbia o appaia avere un qualsiasi sospetto". Sul punto si ribadiva, in fatto, il sospetto che il prof. FU, nell'espletamento della anzidetta attività scientifica", (forse) non si sarà occupato del singolo pozzo PC 41 ma inevitabilmente avrà fornito pareri e dovrà fornire altri in ordine alla geotermia auriatina".
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Va osservato quanto all'eccezione concernente la procedura adottata dal G.U.P. per l'adozione dell'ordinanza di rigetto, che l'invocato rito camerale è previsto esclusivamente con riferimento alla ricusazione del giudice, laddove per quella concernente il perito il processo disposto di cui all'art. 223 c.p.p. si esclude l'obbligatorietà del ricorso alla anzidetta procedura, evidente essendo la preminente esigenza di speditezza processuale che si impone nella fase di assunzione delle prove.
Nel merito non appare censurabile l'impugnato provvedimento, non ricorrendo, nella fattispecie alcuna delle ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e nemmeno la specifica condizione di avere manifestato, il prof. FU, il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione, precisandosi comunque come dal principio della tassatività dei casi di ricusazione deriva la esclusione delle "altre gravi ragioni di convenienza" previste dall'art. 36 c.p.p. in materia di astrazione. In effetti le denunciate ragioni di sospetto si propongono in maggior misura come sussumibili nel paradigma della indebita manifestazione del convincimento in ordine "ai fatti oggetto della imputazione". Orbene proprio l'articolazione dei motivi del ricorso, su una linea enunciativa - argomentativa abbastanza prudente e possibilistica quanto alla dedotta interferenza scientifica tra la più vasta attività di ricerca e studio affidata dalla Regione Toscana dal C.N.R. e quindi al prof. FU, denuncia la inidoneità ad integrare i requisiti voluti dalla normativa in materia di ricusazione.
La succinta motivazione del provvedimento di rigetto esprime in proposito una inequivoca valutazione al riguardo, richiamando il contenuto di pregresso provvedimento emesso in pari data su una memoria precedente dalle difesa delle parti civili, ove si sottolineava come per l'alta specializzazione dei professionisti esperti nel settore scientifico in discussione era normale che tra gli stessi si fossero sviluppati rapporti di collaborazione culturale scientifica.
Trattasi, a parere della Corte, di considerazioni pertinenti ed esaustive, non meritevoli pertanto, delle proposte censure. Per ultimo va ritenuto infondato lo specifico punto del gravame concernente la mancata pronuncia del G.I.P. in ordine all'uso dei locali, di proprietà ENEL, da parte della struttura di ricerca che, in Pisa, operava sotto le direttive del prof. FU. Va considerato in proposito che l'anzidetta fattispecie potrebbe essere inquadrata nelle "gravi ragioni di convenienza", a causa della preminente connotazione della "opportunità" della scelta, ma, come anticipato, le anzidette ragioni sono espressamente escluse dai casi che legittimano l'istanza di ricusazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004