Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2003, n. 17567
CASS
Sentenza 18 dicembre 2003

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In tema di ricusazione del perito, la delibazione sulla relativa istanza non deve essere assunta nell'udienza partecipata di cui all'art. 127 cod. proc. pen., prevista solo per il procedimento di ricusazione del giudice.

L'esistenza di un rapporto di collaborazione scientifica, nell'ambito dello stesso dipartimento universitario, tra il perito di ufficio e i consulenti di parte, non costituisce un valido motivo di ricusazione del perito, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 37 comma primo lett. a) e b) cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2003, n. 17567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17567
    Data del deposito : 18 dicembre 2003

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