Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15822
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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Poiché l'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel concedere una proroga della indennità di mobilità fino ad un massimo di ventiquattro mesi in favore dei lavoratori operanti nel Mezzogiorno di Italia, mira esclusivamente ad approntare una più lunga assistenza ai lavoratori, in considerazione del fatto che essi sono residenti in quelle zone e delle maggiori difficoltà che essi incontrano nelle stesse zone per la ricerca di una nuova occupazione, è irrilevante la circostanza che il datore di lavoro sia una società con sede nel Nord Italia, essendo invece sufficiente che l'attività lavorativa si svolga in una delle zone svantaggiate del Mezzogiorno. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto l'indennità di mobilità nella misura di ventiquattro mesi ad un lavoratore che aveva svolto a Brindisi l'attività di vendita "porta a porta" dei prodotti dell'azienda, che aveva sede a Grosseto, ritenendo sufficiente il fatto che egli avesse ivi svolto quella attività e fosse inserito nelle liste di mobilità della medesima città, ed irrilevante la circostanza che l'azienda non avesse colà alcuna struttura produttiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15822
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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