Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
Poiché l'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel concedere una proroga della indennità di mobilità fino ad un massimo di ventiquattro mesi in favore dei lavoratori operanti nel Mezzogiorno di Italia, mira esclusivamente ad approntare una più lunga assistenza ai lavoratori, in considerazione del fatto che essi sono residenti in quelle zone e delle maggiori difficoltà che essi incontrano nelle stesse zone per la ricerca di una nuova occupazione, è irrilevante la circostanza che il datore di lavoro sia una società con sede nel Nord Italia, essendo invece sufficiente che l'attività lavorativa si svolga in una delle zone svantaggiate del Mezzogiorno. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto l'indennità di mobilità nella misura di ventiquattro mesi ad un lavoratore che aveva svolto a Brindisi l'attività di vendita "porta a porta" dei prodotti dell'azienda, che aveva sede a Grosseto, ritenendo sufficiente il fatto che egli avesse ivi svolto quella attività e fosse inserito nelle liste di mobilità della medesima città, ed irrilevante la circostanza che l'azienda non avesse colà alcuna struttura produttiva).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15822 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZ IA GA, AUSL/1 BRINDISI;
- intimati -
avverso la sent. n. 202/00 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 24 agosto 2000 - R.G.N. 805/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2003 dal Consigliere Dott. Giancarlo, D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 novembre 1995 IA IE NA, già dipendente della Industria Manifatture Tessili s.p.a. con sede in Grosseto e in amministrazione straordinaria e licenziata in data 1 luglio 1992, premesso di essere stata cancellata dall'11 settembre 1993 dalle liste di mobilità e di essere stata esclusa dalle liste dei lavoratori da utilizzare nei lavori socialmente utili, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. e la Azienda USL BR/1 chiedendo al Pretore di Brindisi di accertare il suo diritto ad essere reinserita nelle predette liste, potendo godere della proroga fino a 14 mesi della mobilità a norma dell'art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991, e ad essere utilizzata presso la USL BR/1, con condanna delle convenute al pagamento della relativa indennità.
Il Pretore di Brindisi, con sentenza del 10 febbraio 1998, in accoglimento della domanda, accertava il diritto della ricorrente alla iscrizione nelle liste di mobilità ed all'avviamento a lavori socialmente utili alle dipendenze della Azienda USL BR/1 e condannava l'I.N.P.S. al pagamento del sussidio ex D.L. n. 105 del 1995 dal 2 giugno 1995 al 31 giugno 1996, nonché la predetta Azienda USL al pagamento dell'integrazione mensile per lavori socialmente utili dal 24 agosto 1995 al 31 maggio 1996.
L'appello proposto dall'I.N.P.S., nella contumacia della AUSL BR/1, veniva respinto dal Tribunale di Brindisi con la sentenza qui impugnata.
In motivazione il Tribunale osservava che l'azienda da cui la NA dipendeva, per la sua struttura produttiva basata sulla vendita "porta a porta" su tutto il territorio nazionale, rientrava nella previsione del secondo comma dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991, che eleva a 24 mesi il termine di percezione dell'indennità di mobilità per chi opera nelle aree del Mezzogiorno.
Secondo il Tribunale, inoltre, alla NA andava applicata anche la proroga del periodo di mobilità prevista dall'art. 5 del D.L. n. 674 del 1994 e quindi l'erogazione dei benefici di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 31 del 1995. Infatti i benefici previsti da quest'ultima norma andavano riconosciuti anche a coloro che avevano visto scadere il periodo di mobilità prima del 31 dicembre 1994. Per la cassazione di tale sentenza l'I.N.P.S. ha proposto ricorso con un unico articolato motivo. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo l'I.N.P.S. denuncia violazione dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991, dell'art. 5 del D.L. n. 674 del 1994, dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 31 del 1995 e dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 105 del 1995, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.
Osserva l'Istituto che il secondo comma dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'erogazione dell'indennità di mobilità è prolungata di 12 mesi nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, intende riferirsi alle imprese o unità produttive ubicate nelle aree depresse precisate dal citato decreto;
nella specie la soc. Industria Manifatture Tessili risulta ubicata in provincia di Grosseto, e quindi in area non prevista dal citato decreto, e di conseguenza il prolungamento della prestazione non spetta alla NA, che era unica addetta per la commercializzazione dei prodotti della IMTA con il sistema della vendita "porta a porta" nella zona di Brindisi, ove mancava qualsiasi struttura produttiva in senso tecnico della predetta società. Secondo l'Istituto ricorrente, inoltre, la lavoratrice non avrebbe neppure diritto alla proroga di cui all'art. 5 del D.L. n. 674 del 1994, in quanto detta proroga è limitata ai soli trattamenti in mobilità il cui termine finale cada nel secondo semestre del 1994 e non opera indistintamente per tutti i trattamenti in qualunque tempo scaduti fino al 31 dicembre 1994; nella specie infatti il diritto della NA al trattamento in questione veniva a cessare l'11 settembre 1993, in data di molto anteriore al provvedimento legislativo citato.
Rileva infine il ricorrente che, essendo il trattamento di mobilità scaduto l'11 settembre 1993, la NA non poteva più essere utilizzata in lavori socialmente utili, poiché l'art. 5 del D.L. n. 105 del 1995 consente detta utilizzazione non in base al mero dato formale dell'iscrizione nelle liste di mobilità, bensì in base al dato sostanziale della percezione in atto dell'indennità. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il secondo comma dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991, nel disporre che "nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi", ha inteso aver riguardo allea collocazione territoriale dei lavoratori interessati al trattamento piuttosto che alla ubicazione delle aziende in crisi. L'indennità di mobilità, infatti, è un trattamento riservato ai lavoratori in esubero di aziende industriali in crisi indipendentemente dal luogo in cui i predetti hanno prestato la propria attività in favore dell'azienda. Nel caso di specie, la NA, che aveva operato nella zona di Brindisi, godeva del trattamento di mobilità benché l'azienda dalla quale dipendeva avesse la sua sede in Grosseto. Lo stesso istituto ricorrente non nega che, ai fini della iscrizione nelle liste di mobilità, a nulla rileva che l'impresa ammessa alla cassa integrazione abbia sede in altra regione e che nel luogo di lavoro dell'interessato non abbia una autonoma struttura produttiva. Non si ravvisa alcuna valida ragione per escludere dall'indennità di mobilità l'unico lavoratore dell'impresa presente in una determinata zona e addetto, come nel caso in esame, alla vendita "porta a porta" dei prodotti dell'azienda.
Da quanto sopra consegue, però, che ai fini della proroga del trattamento di mobilità disposta dal menzionato art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991, occorre aver riguardo al luogo in cui il lavoratore iscritto ha svolto la propria attività e presso la cui sezione circoscrizionale risulta inserito nelle liste di mobilità, e non al luogo in cui l'impresa ha la propria sede o la propria struttura produttiva e dove la procedura di mobilità è stata attivata. Il riferimento alle "aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218", infatti, delimita l'ambito territoriale di operatività del beneficio, ma non comporta mutamento dei soggetti beneficiari, che restano i singoli lavoratori e non l'impresa in crisi.
Al riguardo di recente questa Corte ha avuto modo di precisare che l'art. 7, secondo comma, della legge n. 223 del 1991, nel concedere una proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori operanti nella zona del Mezzogiorno d'Italia, mira esclusivamente ad approntare una più lunga assistenza ai lavoratori in considerazione della maggiore difficoltà che essi incontrano nelle zone di residenza per la ricerca di una nuova occupazione, irrilevante restando la circostanza che il datore di lavoro sia una società con sede nel Nord Italia ed essendo invece sufficiente a tal fine che l'attività lavorativa si sia svolta in una zona dichiarata svantaggiata (Cass. N. 16798 del 2002). Di conseguenza la NA, per aver operato nella zona di Brindisi e per essere iscritta nelle liste di mobilità di quella circoscrizione, aveva certamente diritto alla proroga di cui al secondo comma dell'art. 7 cit., poiché la Provincia di Brindisi rientra pacificamente nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 1978. Il rigetto del prima motivo comporta anche il rigetto del secondo, per quanto sul punto la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta.
A seguito della proroga ex art. 7, secondo comma, legge n. 223 del 1991 il trattamento di mobilità della NA veniva a scadere nel secondo semestre del 1994; la lavoratrice, pertanto, aveva diritto alla ulteriore proroga del periodo di mobilità di cui all'art. 5 del D.L. n. 674 del 1994, secondo l'interpretazione di detta norma data da questa Corte (cfr. Cass. N. 2169 del 2000 e Cass. N. 13989 del 2001) e richiamata dall'I.N.P.S., così come aveva diritto alla utilizzazione nei servizi socialmente utili per tutto il periodo di percezione dell'indennità di mobilità.
Ai suddetti principi risulta essersi sostanzialmente attenuto il Tribunale di Brindisi, sicché la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure mosse dall'Istituto previdenziale. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
La mancata costituzione dell'intimata esime il Collegio dal provvedere al regolamento delle spese de i giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2003