Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
Il difensore, in caso di sospensione del processo "ex lege" in virtù della normativa sui comuni colpiti da eventi sismici, con conseguente rinvio dell'udienza, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando la data non sia stabilita già nella ordinanza di rinvio, in quanto, in quest'ultimo caso, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2017, n. 35764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35764 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
35764-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 42 Composta da Sent. n. sez. U.P. -10/01/2017 Aldo Cavallo - Presidente - R.G.N. 39614/2016 Donatella Galterio Chiara Graziosi Gastone Andreazza - Relatore - Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN HE, n. a San Ferdinando di Puglia il 06/04/1953; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 10/05/2016; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. C. Marcello, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. IN HE ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 10/04/2016 che ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena in data 30/05/2013 di condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 10 ter del d. lgs. n. 74 del 2000. 2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 74 del 2012 e la nullità della sentenza impugnata. In particolare deduce l'omessa comunicazione del rinvio ex lege dell'udienza di primo grado in data 25/10/2012 disposto in base all'art. 6 comma settimo del d.l. n. 74 del 2012 in assenza del difensore di fiducia, che aveva ritenuto di non presenziare trattandosi di rinvio previsto dalla legge e in presenza del mero difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Aggiunge non essere condivisibile l'interpretazione della sentenza impugnata secondo cui nessun avviso si imponeva in base alla legge;
si è così determinato un vulnus al diritto difensivo giacché sia il difensore che l'imputato non sono stati in alcun modo posti in grado di affrontare il contraddittorio e di preparare una difesa adeguata, avendo avuto notizia informale dell'udienza successiva in data 30/05/2013 unicamente 24 ore prima della stessa.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 4 del codice di autoregolamentazione di astensione dalle udienze e la nullità conseguente della sentenza. In particolare, nonostante il difensore avesse comunicato la propria adesione via fax alla cancelleria del Tribunale di Modena, il giudice procedeva ugualmente, all'udienza, all'attività istruttoria ed emetteva sentenza decisione con confermata sul punto dalla Corte d'appello sul presupposto della inammissibilità del fax quale mezzo di trasmissione non essendo in tal modo il giudicante stato posto a conoscenza della volontà del difensore di astenersi;
deduce, al contrario, la legittimità dell'utilizzo di tale modalità, tanto più avendo avuto il difensore conoscenza della data dell'udienza unicamente il giorno prima sicché sarebbe stato onere della cancelleria curare la trasmissione della comunicazione al giudice. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. L'art. 6, comma 7, del d.l. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla I. n.122 del 2012, in tema di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici relativi al territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo del 20 e 29/05/2012, ha previsto, tra l'altro, alla lettera b), nei processi penali in cui alla data del 20/05/2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima di tale data, fosse residente nei comuni colpiti dal sisma, l'obbligo a carico del giudice di disporre d'ufficio il rinvio del processo a data successiva al 31/12/2012. Nella specie, disposto, in adempimento di tale previsione, in data 25/10/2012, da parte del Tribunale di Modena, il rinvio del processo all' udienza del 30/05/2013, il ricorrente lamenta il rigetto della doglianza incentrata sulla mancata comunicazione di tale rinvio al Difensore, che dell'incombente processuale è infatti venuto a conoscenza solo in data 29/05/2013 in quanto contattato telefonicamente dal P.M. di udienza, con conseguente nullità dei successivi atti processuali e della sentenza. L'assunto non è condivisibile. Secondo la costante "lettura" di questa Corte della disciplina in oggetto, infatti, il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio (ovvero nel caso del c.d. "rinvio a nuovo ruolo"), poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (così,a partire da Sez. Un. n. 8285 del 28/02/2006, dep. 09/03/2006, Grassia, Rv. 232906, Sez. 5, n. 36643 del 04/06/2008, 24/09/2008, dep. Sorrentino, Rv. 241721, Sez. 6,n. 19831 del 20/03/2009, dep. 09/05/2009, Vartoluccio, Rv. 243855 e, da ultimo, Sez. 5, n. 26168 dell'11/05/2010, dep. 08/07/2010, Terlizzi, Rv. 247897, Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, dep. 19/12/2013, Domenichini, Rv. 258065 e Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, dep. 15/07/2015, Calvaruso, Rv. 264159). Si è in particolare spiegato che, sebbene la legittimazione del sostituto sia limitata a funzioni defensionali attive, quali la presentazione di un'impugnazione o l'intervento ad un atto garantito, senza che ne possa derivare una completa estromissione del sostituito, che conserva la sua qualifica e rimane l'unico legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni previste a garanzia della difesa, ciò vale per le sole notificazioni che siano effettivamente necessarie e non nel caso, invece, di notificazione dell'avviso della nuova udienza già fissata nell'ordinanza di rinvio (o di sospensione) del dibattimento letta alla presenza del sostituto giacché questi, assumendo per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza ex art. 102 comma 2, cod. proc. pen., assume anche il compito di destinatario dell'avviso orale della data della nuova udienza cui il dibattimento sia rinviato. E, secondo quanto prevede l'art. 477, comma 3, cod. proc. pen., gli avvisi orali dati nel caso di rinvio ad udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento sostituiscono appunto le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti. Ora, non vi è evidentemente ragione che un tale indirizzo, espressamente affermatosi con riguardo all'ipotesi di rinvio per legittimo impedimento, non debba trovare applicazione anche con riguardo all'ipotesi di rinvio discendente addirittura, come nella specie, da un obbligo normativo in tal senso in considerazione della necessità di evitare che un determinato evento di carattere generale possa ripercuotersi negativamente sull'esercizio dei diritti difensivi;
del resto, se, come appena chiarito e ricordato, la ragione della esclusione della necessità di dare apposita comunicazione del rinvio a udienza fissa al difensore sostituito non dipende dalla causa del rinvio ma dalla idoneità del sostituto, discendente dal combinato disposto degli artt. 102, comma 2, e 477, comma 3, cod. proc. pen., a ricevere detta comunicazione in vece del dominus, il principio in oggetto non può non valere anche nel caso specifico qui esaminato. Né a conclusioni contrarie potrebbe condurre il riferimento, operato in ricorso, al protocollo stipulato tra Tribunale di Ferrara e Consiglio dell'Ordine, camera civile e camera penale di Ferrara nel punto in cui si prevede a carico della cancelleria l'onere di comunicare la data della nuova udienza al difensore titolare;
da un lato, non può non notarsi che il dibattimento di primo grado si è svolto innanzi al Tribunale di Modena e non al Tribunale di Ferrara, e, dall'altro, non può non aggiungersi comunque, su un piano più generale, che pattuizioni di tal genere, se possono servire a stabilire eventuali ulteriori oneri processuali rispetto a quelli espressamente contemplati dal codice di rito, non per questo possono avere l'effetto di rendere tali ulteriori prescrizioni imperative (e addirittura presidiate, in caso di omissione, da sanzioni di nullità) e comunque prevalenti su previsioni normative di segno diverso. 4 2. Anche il secondo motivo, volto a censurare la avvenuta trattazione del giudizio dibattimentale nonostante la comunicata adesione del Difensore all'astensione dalle udienze penali, è infondato. Va premesso che, secondo quanto da ultimo affermato da Sez. Un., n. 40187 del 27/03/2014, dep. 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 259928, la dichiarazione del difensore di adesione all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma 2, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l'atto contenente la dichiarazione di astensione può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero". Va però aggiunto che sempre tale decisione ha anche precisato che la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente nonché ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente, e non anche a qualsiasi numero di Al fax dell'ufficio giudiziario, rilevandosi in particolare, quanto al primo aspetto, che l'art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, quale fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti "erga omnes", prevede che la dichiarazione di astensione, se non effettuata personalmente o tramite sostituto all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare, vada depositata o trasmessa "almeno due giorni prima della data stabilita". E la necessità di tali due requisiti è stata riaffermata anche successivamente, sottolineandosi in particolare la necessità di una tempestiva comunicazione, anche in relazione alla finalità di evitare che l'istanza sia sottoposta al giudice tardivamente e che sia trasmessa ad un numero di fax diverso da quello della sua cancelleria (Sez. 3, n. 37859 del 18/06/2015, dep. 18/09/2015, Masenelli, Rv. 265162). Ciò posto, allora, nella specie risulta dalla sentenza impugnata che il fax del Difensore del ricorrente venne inviato solo il giorno precedente l'udienza del 30/05/2012 ad un numero plausibilmente corrispondente a quello della cancelleria senza essere portato a conoscenza del Tribunale, sicché risulta corretta la decisione della Corte d'appello che, nel disattendere la doglianza, ha valorizzato, richiamando gli arresti di questa Corte già menzionati sopra, la tardività della trasmissione di per sé tale da esporre l'interessato al rischio, poi tradottosi in realtà, di una non conoscenza dell'istanza stessa da parte del giudice. Né in senso contrario può addursi la inevitabilità della tardiva 5 presentazione sul presupposto dell'acquisita conoscenza, da parte del Difensore, della celebranda udienza solo il giorno prima di essa, giacché, anche a volere ritenere tale circostanza dimostrata, la ragione di una così tardiva conoscenza fu dovuta al mancato interessamento delle sorti del processo sin dalla precedente udienza del 25/10/2012, interessamento tanto più necessario a fronte, come ribadito sopra sub §1, dell'insussistenza di alcun obbligo, per il giudice, di avviso del rinvio al difensore sostituito.
3. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aero Coroll Aldo Cavallo Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 LUG 2017 IL CANCELLERE Luana Mariani 6