Sentenza 20 marzo 2009
Massime • 1
L'imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi nell'ipotesi in cui sia stato rappresentato dal difensore designato in sostituzione ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., che abbia ottenuto il rinvio a udienza fissa per legittimo impedimento a comparire del difensore sostituito. (Fattispecie in cui il difensore d'ufficio aveva dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla giunta delle camere penali italiane).
Commentario • 1
- 1. Infortunio sul lavoro: colpa del lavoratore? (Cass. 16228/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2019
Non c'è responsabilità (o anche solo corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità: le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2009, n. 19831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19831 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/03/2009
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 572
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
- N. 32726/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.R., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza della corte d'appello di Catania, emessa in data 15.3.2006;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. IPPOLITO F.;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, DI POPOLO A., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza 27 aprile 2004, con cui il Tribunale di Caltagirone, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, condannò B.R. alla pena di due mesi di reclusione e Euro 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 570 c.p., commesso in (OMISSIS) in danno della moglie e dei due figli minori.
2. Ricorre l'imputato, deducendo nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e di tutti gli atti successivi per violazione di legge, per essere stata dichiarata la contumacia e poi disposto il rinvio a udienza fissa, senza avviso all'imputato (poi non comparso), nonostante il difensore d'ufficio avesse dichiarato di aderire all'astensione delle udienze deliberata dalla Giunta delle Camere Penali Italiane.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha affermato il principio di diritto, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo. Per le medesime regioni, nessun ulteriore avviso va notificato all'imputato dichiarato contumace, giacché egli, validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerarsi presente (Cass. Sez. U, n. 8285/2006 ced 232906).
4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2009