Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2009, n. 19831
CASS
Sentenza 20 marzo 2009

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Massime1

L'imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi nell'ipotesi in cui sia stato rappresentato dal difensore designato in sostituzione ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., che abbia ottenuto il rinvio a udienza fissa per legittimo impedimento a comparire del difensore sostituito. (Fattispecie in cui il difensore d'ufficio aveva dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla giunta delle camere penali italiane).

Commentario1

  • 1Infortunio sul lavoro: colpa del lavoratore? (Cass. 16228/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2019

    Non c'è responsabilità (o anche solo corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità: le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2009, n. 19831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19831
Data del deposito : 20 marzo 2009

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