Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5017 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
as seen art. 13 fraierficies C. C.76251 T I IN NOME DEL P050 1 7 / 03 SENTE DA REGISTRATIONER LIC 2.26/5/84 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto BEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 9302/01 Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Cron.11234 Dott. Vincenzo DI NUBILA Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. m Rel. Consigliere - ud. 08/07/02 Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S EN TENZA CAMPIONE CIVILE N. 96257 sul ricorso proposto da: .. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presao 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2002 3162
contro
-1- PI NE;
- intimato avverso la sentenza 11. 69/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito i.l P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo PI NE residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio ILDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n. 159/84, conv. in Ln.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente la dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1.n.133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n. 159/84, conv. in l.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 l.n.449/97, dell'art. 10 l.n.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.). n.202/89, conv.in l.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovule a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze nn.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 l.n. 133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma il giorno 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons, rel. Il Presidente Dr. Bruno Saccucci Dr. Giuseppe Falcong Вишо почист IL.CANCELLIERECT DEPOSITATO CANCELLERIA DY AS 3 Oggi -2 ម CANCELLERE C1 УС Fines