Sentenza 20 maggio 2015
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, aggravato dalla transnazionalità, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio.
Commentari • 5
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 3 ottobre 2022, rigettava la richiesta di riesame avanzata da F.A. contro provvedimento di sequestro preventivo emesso il 31 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis ter c.p. ed altro. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento della prova. Il ricorrente contesta "la sussistenza di un errore decisivo di travisamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2015, n. 25560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25560 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 20/05/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 774
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 9296/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di: GI AN, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 17/11/2014 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Scarano Angelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta da GI AN avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto su beni di sua proprietà in quanto di valore equivalente al profitto del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 aggravato dalla transnazionalità per il quale si procede nei suoi confronti. L'indagato, nella sua qualità di responsabile commerciale di Tome Group Advertising Media s.r.l. e Tome Advertising Group s.r.l., è stato ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza e già sottoposto anche a misura cautelare personale con riferimento alla sua condotta partecipativa alla realizzazione di una c.d. "frode carosello", avendo il tribunale del riesame ritenuto che la condotta posta in essere proprio nella sua qualità di responsabile commerciale delle società italiane del gruppo Tome, si era concretata nell'assicurare la puntuale esecuzione delle modalità di fatturazione necessarie alla realizzazione del piano criminoso, per cui, avvalendosi le predette società - attraverso lo schema compiutamente descritto nel capo a) di incolpazione - delle fatture per operazioni inesistenti emesse da ICS s.r.l. in loro favore, erano state in condizione di poter indicare nelle dichiarazioni fiscali 2008-2012 i correlativi elementi passivi fittizi, maturando ingenti crediti IVA, mentre il debito era stato fatto gravare esclusivamente sulla cartiera ICS s.r.l., società che quindi, proprio a causa dell'assunzione del carico tributario di tutte le società coinvolte nella frode, era stata poi condotta al fallimento.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il GI a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in merito all'omessa trasmissione al Tribunale del riesame degli atti sottoposti al G.i.p. per l'emissione della misura cautelare reale. In particolare lamenta il ricorrente che non sarebbero stati trasmessi gli interrogatori di garanzia del GI e degli altri indagati, nonché gli atti compiuti dopo l'esecuzione delle misure cautelari personali. In ogni caso sarebbe stato violato il disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 5 da ritenersi applicabile anche in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, attesa la ritenuta natura sanzionatoria della misura ablativa.
2.2 Con il secondo motivo lamenta errata applicazione della legge penale e violazione di quella processuale in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva in proposito il ricorrente come il Tribunale abbia integrato la motivazione del provvedimento genetico facendo riferimento alle risultanze dell'incidente cautelare relativo alla misura personale, senza però tenere in considerazione che dallo stesso decreto di sequestro emerge come i flussi finanziari provenienti dalla "cartiera" abbiano interessato esclusivamente il coindagato SI, risultando dunque il difetto di elementi idonei ad attribuire al GI consapevoli condotte rilevanti ai fini della configurabilità del reato contestato.
2.3 Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo con riguardo alla legittimità dell'adozione del sequestro per equivalente in difetto della prova certa che i beni sequestrati ad altri indagati non costituiscano già l'integrale profitto del reato. Non di meno il Tribunale non avrebbe tenuto conto che a carico del singolo concorrente può procedersi alla confisca per equivalente di beni di valore corrispondente esclusivamente alla quota di profitto a lui imputabile, attesa la natura sanzionatoria della misura ablativa e che nel caso di specie dagli atti emergerebbe come al più al GIno possa per l'appunto imputarsi di aver percepito - peraltro a titolo di prezzo del reato - dal SI somme non eccedenti i 300.000 Euro, valore di gran lunga inferiore a quello dei bei assoggettati al vincolo cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Deve innanzi tutto ritenersi infondata - e per certi versi inammissibile - l'eccezione processuale sollevata con il primo motivo del ricorso con riguardo alla violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5. 2.1 Come ripetutamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dalla citata disposizione, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324 c.p.p., comma 3, il quale ha natura meramente ordinatoria (Sez. Un., n. 26268 del 28 marzo 2013, Cavalli, Rv. 255581; Sez. Un., n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, Rv. 239698).
2.2 Il principio illustrato risulta coerente al dato normativo di riferimento, il quale - contrariamente a quanto adombrato dal ricorrente - non presenta profili di irragionevolezza. Ed infatti il giudice delle leggi ha ripetutamente sottolineato la legittimità della previsione di discipline differenziate con riguardo alle misure cautelari personali rispetto a quelle reali sulla base del ritenuto - alla luce della gerarchia dei valori accolta dalla Carta Costituzionale - diverso spessore del bene rispettivamente sacrificato nell'un caso e nell'altro (v. Corte Cost. n. 48/1994 e 153/2007). Nè la menzionata gerarchia può ritenersi influenzata dalla natura "sostanzialmente" sanzionatoria della confisca per equivalente alla cui adozione è finalizzato il sequestro nel caso di specie, atteso che in ogni caso la misura ablativa - anche laddove assuma carattere intrinseco di sanzione - incide sul diritto di proprietà, non mutando dunque i termini della questione.
2.3 L'eventuale mancata trasmissione di alcuni degli atti già sottoposti al giudice che ha adottato il provvedimento genetico rileva dunque ai soli fini in cui la loro mancata ostensione abbia leso il diritto di difesa ovvero il mancato esame degli stessi da parte del Tribunale comprometta la tenuta argomentativa del provvedimento di riesame nei limiti che si ricorderanno meglio in seguito. Sotto il primo profilo - pervero nemmeno eccepito dal ricorrente - deve rilevarsi come non possa essere eccepita la mancata conoscenza dell'interrogatorio di garanzia reso dopo l'esecuzione della misura cautelare coercitiva dal GI, trattandosi di atto dallo stesso conosciuto per definizione, mentre gli altri interrogatori o gli ulteriori atti che non sarebbero stati trasmessi sono stati evocati in maniera solo generica nel ricorso. Sul secondo profilo si tornerà invece nel prosieguo trattando degli altri motivi di ricorso.
3. Inammissibili sono invece le doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso.
3.1 In proposito è necessario ricordare come, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1 rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non altri vizi della motivazione eccepibili solo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) (Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C.
Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692).
3.2 In tal senso deve allora rilevarsi come le censure svolte dal ricorrente (al di là della loro formale intitolazione) si risolvano invero nella critica della tenuta logica del provvedimento impugnato nel tentativo di dimostrare un difetto assoluto di motivazione invero inesistente, atteso che il Tribunale ha compiutamente indicato gli elementi dai quali ha dedotto il fumus del ritenuto concorso del GI nei reati tributar per i quali la misura cautelare è stata adottata. Ed in tal senso non è nemmeno vero che i giudici del riesame si siano limitati a richiamare la motivazione dell'ordinanza con la quale - in ragione della ritenuta sussistenza nei suoi confronti di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai suddetti reati (atto di cui anche in questo caso la difesa era a conoscenza) - all'indagato era stata applicata la misura personale, ma ha altresì esplicitato le specifiche evidenze sulla base delle quali è stato ritenuto provato (nei limiti richiesti dall'art. 321 e.p.p.) il consapevole concorso dell'indagato nella c.d. frode "carosello". Nè il ricorrente ha saputo indicare in che termini l'asserito omesso esame degli atti che non sarebbero stati trasmessi al giudice del riesame (anche volendo prescindere dalla già segnalata genericità della loro individuazione) disarticoli il ragionamento probatorio svolto nel provvedimento impugnato.
4. Nuovamente infondato è infine il terzo motivo.
4.1 Se in passato la giurisprudenza questa Corte ha rivelato difformità di opinioni sul punto, può ritenersi in via di consolidamento l'orientamento - condiviso dal collegio - per cui deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente nel medesimo, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale. E ciò in forza del principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, sia in ragione della natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (Sez. 2, n. 5553 del 9 gennaio 2014, Clerici, Rv. 258342; Sez. 6, n. 17713 del 18 febbraio 2014, Argento, rv. 259338;
Sez. 2, n. 8740/13 del 16 novembre 2012, n. 8740, Della Rocca, rv. 254526; Sez. 2, n. 47066 del 3 ottobre 2013, Pieracci e altro, rv. 257968; Sez. 5, n. 13277 del 24 gennaio 2011, Bruno PA, rv. 249839;
Sez. 5, n. 10810 del 3 febbraio 2010, Perrottelli, rv. 246364; Sez. F, n. 33409 del 28 luglio 2009, Album e altri., rv. 244839). 4.2 È dunque irrilevante quale sia la "quota" di profitto eventualmente incamerata dall'indagato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri del reato. Ciò che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che lo stesso non sia più (in tutto o in parte) acquisibile nella sua identità fisica "storica" o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua trasformazione.
4.3 In presenza di tali presupposti ciò che è disposto normativamente è infatti l'ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza considerato e non in proporzione all'entità del vantaggio economico individualmente ritratto. Nè può ritenersi che nel caso in cui la misura ablativa ricada su colui che materialmente non ha ricavato una effettiva utilità l'effetto sanzionatorio si riveli sproporzionato, giacché la "sanzione" - così come ordita dal legislatore - è proporzionata alla produzione dei profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, talché è ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo.
4.4 Ininfluenti si rivelano dunque le censure del ricorrente in merito all'effettiva entità del profitto ritratto dal GI, così come asseritamente ricostruita dallo stesso nel corso del suo interrogatorio e che il Tribunale non avrebbe valutato perché non trasmessogli. Ed infatti, anche qualora corrispondesse alla realtà che egli abbia ricevuto "solo" 300.000 Euro (ammissione che peraltro evidenzia l'irrilevanza della eventuale mancata trasmissione del menzionato interrogatorio) ciò non sarebbe di ostacolo al sequestro di beni di sua proprietà per un valore superiore, ma largamente inferiore a quello del profitto complessivo ritratto dai reati in contestazione.
4.5 L'unico limite posto all'indiscriminata escussione di tutti i concorrenti è costituito dal divieto di duplicare la misura ablativa, procedendo alla confisca presso ognuno di loro beni la cui somma risulti superiore al valore accertato del profitto complessivamente ritratto dal reato. Sulla operatività di tale limite anche nella fase cautelare non vi è invero unanimità di orientamento in seno a questa Corte, ma la questione non è in realtà decisiva nel caso di specie atteso che il Tribunale ha motivatamente ritenuto che, anche tenuto conto dei beni già sequestrati presso altri indagati (anche eventualmente costituenti il profitto diretto del reato), l'ammontare di quelli assoggettati al vincolo con il provvedimento impugnato non raggiungono l'ammontare del profitto complessivo fino ad ora accertato. Ed in proposito le obiezioni del ricorrente si rivelano o meramente congetturali o, nuovamente, tendono ad evidenziare vizi motivazionali non deducibili in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015