Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15484 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE DECRETO INGIUNTIVO 1 54 84/03 . .. Composta dagli Ill.mi Sig 10608/00 Dott. Rosario DE MUSIS PLÉNTEDA Consigliere Dott. Donato Cron.31526 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere 4083Rep. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Ud. 02/04/2003 Consigliere - Dott. Carlo PICCININNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UFENTE 12, presso l'avvocato FRANCESCO BRESMES, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO COMMODO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente 1
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL SERAFICO 43, presso l'avvocato LUCIANO BASTA, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLETTA 2003 PARIGI, giusta procura a margine del controricorso;
857 controricorrente nonchè
contro
COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE S.A., in persona 盟 dell'amministratore Delegato pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso l'avvocato ENRICO CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERO FIORETTA, ENRICO FIORETTA, giusta procura speciale per Notaio Magali Crovetto Aquilina di Monaco (Principato di Monaco) del 14/06/00; controricorrente ご nonchè
contro
FR NICOLETTA, TT IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1700/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 09/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente NC di Napoli 1'Avvocato Quintarelli per delega dell'Avvocato Parigi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente AG NE De QU き CO che ha chiesto il rigetto del l'Avvocato ricorso;
- - udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Y Svolgimento del processo Istante la AG NE de QU s.a. (di seguito, AG ° CMB) il presidente del tribunale di Torino, con decreto n. 5478 del 1992, ingiunse a GI FR, a NI SC e a GI Ber- tolotto, con vincolo solidale derivante dalla cointe- stazione del conto corrente, il pagamento della somma di lire 216.448.483 oltre interessi costituente il sal- do passivo del conto. La AG, istante per il decreto, spiegò che conseguente allo storno daldetto saldo passivo era conto della somma di lire 199.000.000 costituente l'importo di dieci assegni in un primo tempo accredita- ti, e che poi, andati smarriti presso il trattario ban- co di Napoli che aveva promosso la procedura di ammor- tamento, erano comunque rimasti insoluti dalla traente S.r.l. Immobiliare & Partecipazioni. Avverso il decreto ingiuntivo, Il FR propose opposizione contestando la propria responsabilità debi- toria con la prospettazione di una colpa della Campa- gnie per il non breve lasso di tempo che la stessa ave- va lasciato trascorrere tra l'epoca del ricevimento e 3 dell'accreditamento degli assegni (estate del 1990) quella dello storno del relativo importo e della ri- ÷ chiesta di rientro dalla scoperto (maggio 1991), lasso di tempo durante il quale gli altri cointestatari del conto avevano consumato la provvista disponibile. Lo stesso opponente propose una domanda subordina- ta nei confronti del NC di Napoli prospettando la responsabilità di tale istituto di credito per aver tardato fino al maggio del 1991 nella comunicazione al- la AG dello smarrimento degli assegni e chieden- do che, sulla base di tale dedotta responsabilità il 器 NC fosse condannato a tenerlo indenne, anche in via risarcitoria, dalle pretese di pagamento della Compa- e gnie. Altra domanda subordinata di manleva il FR propose nei confronti degli altri cointestatari del conto nonché della S.r.
1. Immobili e Partecipazioni, traente degli assegni rimasti insoluti. Analoga opposizione al decreto ingiuntivo propose la SC la quale, a sua volta, chiamò in manleva gli altri due cointestatari del conto nonché la sud- detta società traente degli assegni. Tanto la AG che il NC di Napoli, costi- tuendosi in giudizio, resistettero rispettivamente all'opposizione e alla domanda di manleva. → Riunite le cause di opposizione, il tribunale provvide (ordinanza del 13.05.1998) a separare tutte le domande di manleva. Sulla opposizione e sulla do- manda del FR verso il NC di Napoli il tribuna- le pronunciò invece con sentenza definitiva del 18.02.1999 rigettando l'una e l'altra. Propose appello il FR, che la Corte territo- riale rigettò con sentenza emessa il 09.12.1999. Propone ora ricorso per cassazione lo stesso Man- fredi. Resistono con controricorso sia la AG Mone- gasque de QU s.a. sia il NC di Napoli. Motivi della decisione 1. Il ricorrente ha formulato cinque motivi di ri- corso, alla trattazione dei quali è utile premettere, nei soli limiti in cui assumono rilievo in questa sede, le ragioni della decisione, quali la Corte di Appello ha esposto nella motivazione della sentenza ora impu- gnata. Nel primo motivo di appello, che riguardava l'oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ossia il rapporto tra il FR e la creditrice Compa- gnie NE de QU, la Corte ha individuato due profili di doglianza dell'appellante: a) innanzitutto la contestazione del debito soli- 5 dale che, nella prospettazione della AG, rende- va il FR condebitore. Sul punto la Corte ha rilevato che la solidarietà derivava dalla norma dell'art. 1854 C.C. per la non controversa cointestazione del conto, ed altresì dalla dichiarazione titolata di riconoscimento proveniente dallo stesso FR, esaustiva, in relazione all'onere probatorio, tanto ai sensi dell'art. 1988 C.C. quanto ai sensi dell'art. 1337 del C.C. francese quando se ne fosse ritenuta l'applicabilità con riferi- mento al luogo di formazione (Principato di Monaco) della suddetta dichiarazione. La Corte ha ancora considerato che, sotto altro profilo probatorio, il credito della Compagnia derivava dagli estratti conto prodotti in causa e non contestati dalla controparte. b) l'altro profilo di censura, ha rilevato la Cor- te, faceva leva sulla prospettata negligenza della Com- pagnie per avere accreditato gli assegni "senza adegua- to controllo" e per avere poi stornato l'importo de- gli stessi soltanto a molti mesi di distanza. Sul punto la Corte ha ritenuto irrilevante la pro- spettazione argomentando, sul fondamento della in- contestabilità del credito della AG nascente dal saldo del conto corrente, nel senso che le circo- ご stanze cui il FR si riferiva, quando fossero impeditivo al sorgere del state dedotte come fatto credito restitutorio, non avrebbero avuto alcun fonda- mento giuridico - del resto nemmeno indicato considerato che pacificamentedall'appellante l'accreditamento degli assegni era avvenuto salvo buon fine. Le stesse circostanze - ha ancora ritenuto la Corte - avrebbero potuto intendersi dedotte a 80- stegno di una ipotesi di estinzione del credito della AG per compensazione con un eventuale con- trapposto credito risarcitorio, sennonché nessuna eccezione di compensazione era stata formulata л $ dal FR. Nell'ambito dello stesso primo motivo di grava- me la Corte di Appello ha poi ritenuto che nessuna specifica censura ° doglianza fosse stata proposta avverso la decisione del tribunale nella parte in cui quei primi giudici, ritenendo fondata l'azione causale della AG, avevano "implicitamente giudicato ir- rilevante la mancata restituzione dei titoli di credito riaddebitati". Ha rilevato la Corte, sul punto, che "nella pur esposizione dei motivi di gravame non ri- diffusa rinvenibile nessun chiaro e specifico riferi- sultava mento al disposto dell'art. 1829 C.C. (in relazione 7 all'art. 1857 c.c.) sulla necessità della banca di re- ! integrare il correntista nelle di lui ragioni verso i terzi qualora intenda operare lo storno dell'accredito". Da tale rilievo la Corte ha tratto la conclusione (pag. 8 della sentenza) che "1'argomentare negligenzadell'appellante, incentrato sulla dedotta della CMB non aveva attinenza (e nemmeno poteva va- lere perciò come motivo implicito) ad una qualche in- vocazione del dirimente disposto dell'art. 1829 c.c." con la conseguenza che "nessuno spazio argomentativo, in assenza di uno specifico motivo di gravame, poteva essere attribuito alla circostanza che la CMB non avesse provveduto, in sede di riaddebito della somma corrispondente all' importo degli assegni, a resti- tuire i titoli protestati o a mettere a disposizione un ammortamento degli stessi idoneo decreto di questa, che, nella sentenza, circostanza di fatto, la Corte di Appello ha dato per certa ed acqui- sita. Nell'esame del secondo motivo di gravame la Corte di merito ha ritenuto fondata la critica che l'appellante rivolgeva al tribunale sul punto della esclusione della configurabilità di un danno risarcibile derivante dallo smarrimento degli assegni giustificata con il solo rilievo che i titoli erano privi di copertura presso il trattario al momento dell' emissione. Ha considerato la Corte che un danno non avrebbe potuto essere escluso a priori sia perché la copertura avrebbe potuto sopravvenire sia perché gli impegnavano comunque la responsabilità delassegni traente il quale rispondeva del debito anche oltre la disponibilità reperibile sul conto trassato. Ma la stessa Corte ha giudicato "inutile e inconcludente" la doglianza dell'appellante rilevando che una pretesa risarcitoria commisurata al valore dei titoli smar- riti, alla quale ritenere correlata la doglianza stes- sa, non era stata formulata dal FR né verso la AG (ciò che rileva in questa sede in rela- zione alle censure proposte con il ricorso) né verso il NC di Napoli.
2. Il primo motivo di ricorso (a pag. 7, numerato 1) denuncia la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1829 e 1856 cod. civ.". Il ricorrente riporta l'affermazione della senten- za impugnata secondo la quale "Non è invece rinvenibi- le nella diffusa esposizione dei motivi di gravame un chiaro e specifico riferimento al disposto dell'art. 9 1829 C.C..... Ne consegue che l'argomentare dell'appellante, incentrato sulla dedotta negligenza - della C.M.B., non ha attinenza (e non può valere perciò come motivo implicito) ad una qualche invocazione del dirimente disposto dell'art. 1829 c.c. "e ne fa oggetto di due censure "1'una - ex art. 360 n. 5 per non es- sersi pronunciata in ordine alla domanda risarcitoria fondata sulla negligenza e sull'inadempimento ai propri obblighi contrattuali da parte della C.M.B." l'altra "ex art. 360 n. 3 con specifico riguardo allo stesso art. 1829 C.C. e all'art. 1856 c.c." che svolge poi unitariamente sotto il profilo del "mancato rispetto dell'art. 1829 C. C. che uno specifico aspetto della violazione degli obblighi del mandatario da parte della C.M.B.". Queste censure sono infondate.
2.1. La Corte di merito ha esattamente rileva- to che sul fondamento della dedotta negligenza e del denunciato inadempimento della C.M.B. nessuna pretesa risarcitoria era stata avanzata dal FR. Tale rilievo della Corte può essere tenuto fermo atteso che, ° che si consideri la censura proposta come denuncia di תנך vizio di motivazione (art. 360 n. 3) о che la si intepreti come denuncia di un vizio di omessa pronuncia (violazione dell'art. 112 10 c.p.c.) è decisiva la circostanza che il ricorrente soltanto deduce (a pag. 7 del ricorso) di aver pro- domanda risarcitoria fondata posto una titolo (negligenza e inadempimento sull'indicato della CMB) ma non riporta nessun passo dell'atto di appello (né della originaria citazione in opposizione per dedurne la riproposizione in grado di appello) dal quale si possa desumere 1'avvenuta proposizione di in tale domanda. In relazione a tale vizio della sentenza, va richiamato il principio di diritto secondo il quale la parte che lo denunci in sede di legittimità ha l'onere, stante il principio di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c.), di specificare in quale atto difen- sivo o verbale di udienza abbia proposto la domanda (0 formulato l'eccezione) e ciò allo scopo di consen- tire alla Corte di Cassazione di verificarne l'effettiva proposizione e la decisività, atteso che, pur configurandosi la violazione dell'art. 112 c.p.c. come un error in procedendo per il quale detta Corte è giudice anche del fatto processuale, il potere- dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la stessa debba esa- minarli autonomamente, spettando invece alla parte di indicarli perché il vizio denunciato non rileva- 11 bile d'ufficio (v. Cass. n. 6502 del 2001).
2.2. Altro rilievo è che il richiamo all'art. 1829 C.C. in quel suo specifico contenuto normativo di cui al secondo periodo del primo comma (.... se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa.) è fatto soltanto ora, in questa sede di le- gittimità (pag. 9 del ricorso); il ricorrente lo ri- prende, infatti dalla sentenza impugnata, ma può affer- marsi che mai, nel processo, detta norma sia stata ri- chiamata per tale suo specifico contenuto: se ne trae conferma non soltanto dal ricorso ma anche da quella parte dell'atto di appello che il ricorrente ha trascritto nel ricorso medesimo (pag. 8). E' giuridicamente corretta, peraltro, la conside- razione della Corte di merito che il semplice richiamo di una sentenza (tribunale Napoli 22.06.1978) non vale- va a configurare una specifica censura o la proposizio- ne di uno specifico motivo di gravame, neppure implici- to, che avesse fatto leva su quella particolare portata normativa dell'art. 1829 c.c.. In parte qua, il motivo di ricorso ora in esame introduce dunque una questione nuova che nemmeno può essere recuperata in questa sede come nuovo profilo 12 di diritto, se pure la Corte di merito ha dato per non controversa la circostanza della mancata restituzione dei titoli (v. pag. 9 della sentenza). Rileva, infatti, che una questione nei termini suddetti non formò ogget- to del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come ebbe ad essere fissato dai motivi di appello.
2.3. Lo stesso primo motivo è tuttavia fondato nel- la parte in cui riferisce il vizio di omessa pronuncia mancato esame del profilo di responsabilità dellaal И. C.M.B., prospettato con l'atto di appello (viene ri- chiamato parzialmente il testo della pagina n. 12), che, secondo l'assunto, derivava dalla clausola n. 11 delle Norme Uniformi posta a regolare i rappor- ti della banca con i clienti in relazione a speci- fiche operazioni. Il ricorrente afferma di aver sostenuto, con il primo motivo di appello, la seguente tesi: "l'accredito sul conto corrente dell'importo degli assegni era avvenuto senza le prescritte garanzie che la C.M.B. avrebbe dovuto richiedere al NC di Napoli;
tale preventiva richiesta era imposta alla C.M.B. dall'art. 11 delle N.U., clausola che, proprio con ri- ferimento all'incasso di crediti verso terzi, costitui- Alva non più che una espressione dell'art. 1829 c.c.. disposto di tale clausola la C.M.B. avrebbe dovuto at- 13 tenersi, sicché l'accreditamento dell'importo degli as- segni senza il rispetto del suddetto obbligo di preven- tiva verifica ex art. 11 N.U. costituiva violazione della medesima clausola patrizia e anche dell'art. 1856 C.C. con riguardo alla diligente esecuzione del manda- to. A tale comportamento negligente della C.M.B. si ag- giungeva l'inadempimento dell'obbligo, anch'esso deri- vante dal mandato, di tempestiva informazione circa l'esito degli assegni e il colpevole silenzio tenuto dalla C.M.B. per undici mesi. Era stata in tal modo creata, in conseguenza dell'accreditamento della somma corrispondente agli assegni, un incolpevole affidamento dei clienti circa l'effettiva disponibilità della som- ma • L' effettiva proposizione di queste tesi difensive si ricava dalla stessa sentenza impugnata (a pag. 9) nella parte in cui riprende il secondo profilo di cen- sura, proposto al FR con il primo motivo di ap- pello, che la Corte stessa enuncia a pagina 7 della sentenza (dall'altro lato, la violazione da parte della C.M.B.....) dando atto, appunto, che le negligenze e l'inadempimento della C.M.B. erano stati dedotti dal FR "come fatto impeditivi al sorgere del credito restitutorio". E dunque già in grado di appello lo sbocco logico e giuridico della tesi del FR della 14 responsabilità della C.M.B. per la violazione della clausola n. 11 delle N.U. e della norma dell'art. 1856 C. C. (dell'esecuzione di incarichi la banca risponde secondo le regole del mandato) era quello della infon- datezza della pretesa restitutoria. Da ciò risulta evidente la fondatezza della censu- ra (di omesso esame e omessa motivazione) proposta dal ricorrente atteso che la Corte di merito ha negato tout court (pag. 10 della sentenza) quella specifica efficacia "paralizzante" della pretesa di restituzio- h ne avanzata dalla banca, limitandosi alla semplice ed immotivata affermazione che "non si vede il fondamento giuridico dell'assunto", trascurando di considerare che l'appellante FR proprio la clausola dell'art. giuridico 11 N.U. aveva indicato come fondamento E del mancato esame di tale della sua tesi. clausola anche conseguenza 1' ulteriore afferma- zione della Corte secondo la quale non si intuiva il fondamento giuridico dell'assunto dell'appellante perché "l'accredito degli assegni era avvenuto sal- vo buon fine", laddove la tesi prospettata dal FR si fondava sulla clausola suddetta proprio nella sua portata di diversa regolamentazione (nel senso che la C.M.B. come banca presentatrice avrebbe dovuto consegnare i documenti al trassato sol- 15 tanto contro il pagamento in moneta locale che sia im- t mediatamente utilizzabile per disporne secondo le moda- lità indicate nell'ordine di incasso) dei rapporti in- ternazionali in relazione a "documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta legale). In relazione a tale omissione, la quale coinvolge anche il successivo rilievo della Corte circa la man- cata prospettazione da parte del FR di fatti estintivi del credito vantato dalla C.M.B. sul fonda- mento dello storno dell'importo degli assegni, il moti- vo va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio.
2.4. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso e le questioni che di assi formano og- getto, attinenti: nel secondo motivo, al vincolo solidale dei coob- bligati in quanto derivante dalla norma dell'art. 1854 c.c.i nel terzo motivo, alla opponibilità delle ri- sultanze degli estratti conto in quanto non contesta- ti, nella misura in cui l'esistenza del credito della C.M.B. non risulti anche, ed autonomamente, dalla “dichiarazione titolata proveniente dal FR“ la quale comportava, secondo il rilievo della Corte di k 16 : Appello (pag. 7 della sentenza), "il pieno assolvimento dell'onere della prova da parte della C.M.B. ex art. 1988 e 1337 c.c. francese". In relazione a tale dichiarazione titolata l'inammissibilità delledev'essere tuttavia rilevata autonome censure che ad essa si riferiscono, svolte dal ricorrente a pag. 6 del ricorso e dirette contro l'affermazione della sentenza che "l'esistenza di חנך debito solidale era stata riconosciuta con dichiarazio- и ne titolata proveniente dal FR, la quale comporta dunque il pieno assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca ( art. 1988 C. C. cui fa riscontro l'art. 1337 del codice civile francese....). Dette censu- re, secondo le quali la suindicata dichiarazione non avrebbe potuto essere assunta come incontestata ed es- sere tenuta a prova dell'esistenza del credito della C.M.B. per essere stata invece oggetto di confutazio- ne da parte di esso FR, sono inammissibili per difetto di autosufficienza del ricorso, sul punto, atteso che il ricorrente non indica la sede di tale contestazione, né a tal fine, os- confutazione ° sia per addebitare alla Corte di merito תנו er- 3 può rore di giudizio O un difetto di motivazione, valere il semplice e assolutamente generico richiamo che il ricorrente fa (senza tuttavia aggiungere di aver 17 riproposto tale contestazione nel giudizio di appello) "all'atto di citazione in opposizione al decreto in- ! giuntivo e alla comparsa di costituzione nella causa promossa dalla SC e avente ad oggetto l'opposizione allo stesso provvedimento monitorio“. Restano assorbiti anche i motivi quarto (relativo alla pretesa risarcitoria avanzata dal FR verso il NC di Napoli, costituente oggetto della domanda subordinata di manleva) e quinto (relativo alle istanze istruttorie anch'esse attinenti alla suddetta domanda h subordinata e fatte oggetto di censure svolte in fun- zione del giudizio di rinvio).
2.5. Quanto ai rapporti tra il FR e la Com- pagnie NE de QU, al giudice del rinvio è dunque rimesso di prendere in esame la suddetta clauso- la n. 11 delle N.U. e di procedere, con la pienezza di poteri istituzionalmente spettanti al giudice del meri- to, alla interpretazione della stessa in relazione alla posizione difensiva che, avendo a base la clausola me- - in quei desima, il FR ha svolto nel processo limiti segnati dalle ragioni e dai motivi della origi- naria opposizione a decreto ingiuntivo e delle conclu- sioni in quella sede formulate, in quanto ripropo- ste nel giudizio di gravame, e tenendo conto delle pre- clusioni derivanti dalla presente sentenza in ordine ai 18 punti e alle questioni in relazione ai quali le censure del ricorrente sono state ritenute infondate (v. sub n. 2 e 2.1. che precedono) o inammissibili (v. sub 2.2 e 2.4). Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso addì 2 (due) aprile 2003 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente (Rosario De Musis). (Walter Celentano) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima C Depostiel welioria 16 OTT. 2003 IL CANCELLIERE Muisa Passinetti IL CANCELLIERE 19