Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/1998, n. 1322
CASS
Sentenza 9 aprile 1998

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Il "processo di merito", che costituisce il limite temporale entro il quale il P.m. può chiedere al giudice che procede il sequestro conservativo, a norma dell'art. 316, primo comma, c.p.p., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, appartenendo al relativo grado anche il tempo previsto per il deposito della motivazione della sentenza, che completa, a ogni effetto, il provvedimento dell'organo giudicante (Nella specie la Corte ha riconosciuto l'esattezza dell' ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto la competenza a provvedere della corte d'appello e non del giudice civile relativamente al sequestro disposto successivamente alla lettura del dispositivo ma prima del deposito della motivazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/1998, n. 1322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1322
    Data del deposito : 9 aprile 1998

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