Sentenza 9 aprile 1998
Massime • 1
Il "processo di merito", che costituisce il limite temporale entro il quale il P.m. può chiedere al giudice che procede il sequestro conservativo, a norma dell'art. 316, primo comma, c.p.p., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, appartenendo al relativo grado anche il tempo previsto per il deposito della motivazione della sentenza, che completa, a ogni effetto, il provvedimento dell'organo giudicante (Nella specie la Corte ha riconosciuto l'esattezza dell' ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto la competenza a provvedere della corte d'appello e non del giudice civile relativamente al sequestro disposto successivamente alla lettura del dispositivo ma prima del deposito della motivazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/1998, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 09.04.1998
1. Dott. Ugo Scelfo Consigliere SENTENZA
2. " Eugenio Amari " N.1322
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.42342/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Craxi Benedetto, n. 24.02.1934 avverso l'ordinanza emessa il giorno 06.10.1997 dal Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore di parte civile, avv. E. Menga, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
FATTO
Con ordinanza del 06.10.1997 il Tribunale di Milano confermava il provvedimento di sequestro conservativo emesso il 17.07.1997 dalla Corte di appello di Milano nei confronti di Craxi Benedetto. Ricorre l'imputato, deducendo vari motivi.
Col primo motivo rileva che nella specie, a sensi dell'art. 316 cpp., essendosi già esaurito il processo di merito con la lettura del dispositivo, e a nulla rilevando che il termine per proporre ricorso in cassazione non fosse ancora incominciato a decorrere, il provvedimento di sequestro conservativo non poteva nella specie essere emesso dalla Corte di appello di Milano in sede penale e competeva al giudice civile, a norma dell'art. 669 quater cpc. Col secondo motivo denuncia che, a norma dell'art. 309, comma 10, cpp., il sequestro è divenuto inefficace, per essere la decisione del Tribunale del riesame intervenuta dopo il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, a nulla rilevando che dopo la detta ricezione siano pervenuti ulteriori atti richiesti ad integrazione dallo stesso Tribunale.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tenuto alcun conto, ai fini della determinazione del quantum sequestrabile, delle somme già introitate dalla parte civile da altri coimputati, obbligati solidali, che hanno optato per riti alternativi.
Con memoria integrativa la difesa ha insistito in particolare sulla fondatezza del primo motivo di ricorso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Circa la competenza, invero, anche prescindendo dalle indicazioni che parrebbero trarsi dall'art. 317, comma 2, cpp., non è dubitabile che il processo di merito di cui al comma 1 dell'art.316 cpp. non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, appartenendo certamente al relativo grado anche il tempo previsto o necessario per il deposito della motivazione della sentenza, che completa ad ogni effetto il provvedimento dell'organo giudicante (e non potrebbe, quindi, in alcun modo, ricomprendersi nel giudizio di legittimità) e costituisce la premessa per l'inizio dei termini per proporre impugnazione.
Quanto alla eccepita caducazione ex comma 10 dell'art. 309 cpp., vale ricordare la pacifica giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre, Cass. cc. I/ 6644/97, III/ 639/96, III, 588/96), che esclude l'applicabilità della relativa sanzione per le misure reali in relazione al mancato rispetto del termine di cui al comma 5 dello stesso articolo, non richiamato dall'art. 324 c.p.p. In ordine, infine, alla doglianza sul "quantum", va rilevato che la relativa questione, implicante una allegazione in fatto, fu sollevata in sede di riesame solo dal coimputato DI e non anche dall'attuale ricorrente, che non può, quindi, sul punto, dolersi di vizi motivazionali.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive L.
3.000.000 di cui L. 500.000 per esborsi e L. 21.500.000 per onorario, oltre iva e cpa come per legge. Così deciso in Roma, il 9 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998