Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2016, n. 22156
CASS
Sentenza 19 aprile 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza di un medico radiologo che, a causa di una lettura errata delle lastre, non aveva permesso la tempestiva diagnosi di una patologia, determinando il protrarsi della malattia).

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Lesioni personali: non rientra nella nozione di malattia la mera agitazione psicomotoria
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023

    La massima In tema di lesioni personali, non rientra nella nozione di malattia la mera agitazione psicomotoria (Cassazione penale , sez. V , 08/09/2022 , n. 37870). Fonte: Ced Cassazione Penale 2022 Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. V , 08/09/2022 , n. 37870 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato B.A. per lesioni personali volontarie aggravate dall'uso di un bastone e dalla minorata difesa nei confronti di D.L., …

     Leggi di più…

  • 2Lesioni personali: la malattia comprende solo le alterazioni comportanti limitazione funzionale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023

    La massima Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie relativa ad aggressione consistita in una tirata di capelli, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a dar conto del referto medico che riportava, quale conseguenza a carico della vittima, dolore in regione occipitale …

     Leggi di più…

  • 3L'omessa diagnosi è punibile anche se non aggrava la lesione ma prolunga solo i tempi di guarigione.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 gennaio 2023

    Omissione diagnostica Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di due ortopedici ed un radiologo, accusati di aver cagionato colposamente un peggioramento delle condizioni di salute di un paziente. In particolare, secondo il pubblico ministero, i sanitari, non diagnosticando l'esistenza di una lesione fratturativa del corpo vertebrale L1, avrebbero omesso di porre in essere gli accertamenti necessari al fine di assicurare al paziente una pronta guarigione, aggravando le sue condizioni di salute e ritardando l'individuazione di una terapia adeguata. All'esito del processo di primo grado, i tre medici venivano …

     Leggi di più…

  • 4Tirare i capelli: lesioni o percosse? (Cass. 33492/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2019

  • 5Cane malato non curato? E' maltrattamento (Cass. 22579/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2016, n. 22156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22156
Data del deposito : 19 aprile 2016

Testo completo