Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
Posto che il possesso continuo e non interrotto attraverso il quale, con il decorso del tempo legislativamente previsto, si perviene all'acquisto a titolo originario della proprietà di un bene immobile, è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene, ove il soggetto che intende usucapire la proprietà di un terreno sia titolare di un diritto di servitù sullo stesso, risulta idonea a tale scopo solo l'esplicazione di quelle attività corrispondenti all'esercizio delle residue forme di utilizzazione e disposizione che sono espressioni del diritto di proprietà, e non sono, invece, connaturate al diritto di servitù, ne' espressione non univoca di entrambi i diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che, con riferimento alla domanda di un soggetto volta all'accertamento del suo acquisto per usucapione di due strisce di terreno costituenti il sedime di una strada privata - che conduceva alla proprietà dell'attore - dallo stesso costruita e nella quale costui, che su di essa godeva di servitù di passaggio, aveva interrato tubi di conduzione dell'acqua e tubi di scarico fognario, avevano ritenuto la costruzione della strada, con tutte le operazioni connesse, come il livellamento del sedime stradale e le mura di contenimento ai bordi della strada, inidonea ad esprimere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, essendo la costruzione stessa funzionale all'esercizio della servitù di passaggio di cui il ricorrente era titolare, ed espressione di un onere a suo carico in quanto proprietario del fondo dominante; ed avevano, altresì, escluso la univoca espressione del diritto di proprietà, in quanto compatibile anche con l'esercizio di un diritto di servitù di acquedotto e di scarico, nell'attività di interramento delle condutture).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2001, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rafaele CORONA - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato CACIOTTI GABRIELE, che lo difende unitamente all'avvocato UMMARINO RODOLFO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER LG, LI IN, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato GIACCHI CORRADO, che le difende unitamente all'avvocato DI MAJO FABRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
LI RG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 137/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 12/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/00 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 1993 LI IV conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino LG RO, CR e IO ER, nonché M. OS LA e RI ER perché fosse accertato il suo acquisto per usucapione della proprietà di due strisce di terreno della larghezza di 2 m. ciascuna interposte fra i mappali 407 e 180 di proprietà dei convenuti e costituenti il sedime di una strada privata che partendo dalla via Collodi conduce fino alla proprietà dell'attore (mappale 181). Costituitisi i convenuti CR e IO ER e LG RO contestavano la domanda attrice ed in via riconvenzionale chiedevano la condanna dell'attore alla rimozione della fognatura abusivamente interrata sotto il sedime della strada privata. Si costituivano anche RI ER e M.OS LA che eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva per aver ceduto la quota di terreno di loro proprietà a IO e CR ER anteriormente al giudizio.
Con successivo ricorso possessorio del 22.1.93 il IV, lamentando lo spoglio della strada, chiedeva al pretore di NA di essere reintegrato nel possesso della stessa ed il pretore rimetteva le parti davanti al Tribunale di Torino presso il quale già pendeva il giudizio petitorio.
Entrambi i giudizi venivano riuniti ed il Tribunale respinte le istanze istruttorie dell'attore ed accolte ed espletate parte di quelle articolate dai convenuti, con sentenza 30 maggio 1995, dichiarata inammissibile la domanda nei confronti della LA e di RI ER, rigettava la domanda petitoria dell'attore, ritenendo abbandonate le domande possessorie, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava l'attore a rimuovere la fognatura e la condotta d'acqua potabile interrate, nonché al pagamento delle spese giudiziali. Su impugnazione del IV, la corte d'appello di Torino, con sentenza 12 febbraio 1998 respingeva l'appello. Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che anche a ritenere il possesso esercitato fin dall'inizio uti dominus sarebbe stato, comunque, onere della parte ricorrente allegare e dimostrare che detto possesso si era estrinsecato in atti idonei a manifestare una signoria assoluta sulla cosa, in opposizione e con esclusione di analogo potere del proprietario.
A tal fine non paiono idonee le prove dedotte, in quanto aventi ad oggetto circostanze e comportamenti (formazione e manutenzione del sedime stradale, interramento di condutture) tipici e coerenti con l'esercizio di un potere corrispondente alla titolarità di una servitù di passaggio e di scarico (sia considerate singolarmente che nel loro complesso); ed anzi esplicazione di un preciso onere a carico del proprietario del fondo dominante ex artt. 1030, 1069 c.c., così come l'inerzia dei comproprietari del fondo servente costituisce la normale esplicazione dell'obbligo di sopportare a loro carico. Inoltre le opere di costruzione e manutenzione della strada sono inidonee a configurare un possesso uti dominus anche perché, effettuate prevalentemente in epoca antecedente alla stipula del rogito d'acquisto (essendo stato il IV immesso nel possesso in forza di scrittura privata del 1967), con la sottoscrizione della clausola contenuta nel rogito, che riconosceva il diritto di servitù di passaggio al IV, quest'ultimo riconosceva il diritto dei proprietari sulla striscia di terreno, con conseguente interruzione dell'usucapione comunque. con implicito riconoscimento che il possesso fino ad allora da lui esercitato aveva il contenuto di una servitù di passaggio.
Quanto alla posa delle tubature interrate, esse implicano l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù di acquedotto e di scarico, per cui le prove dedotte sul punto sono irrilevanti. Quanto al rigetto dell'eccezione di usucapione relativa alla servitù di acquedotto e di scarico, la corte d'appello conferma la decisione del tribunale in ordine alla mancanza, nelle opere di interramento delle condotte, del requisito dell'apparenza per l'usucapione delle relative servitù, costituendo la visibilità dei manufatti un requisito oggettivo che deve sussistere rispetto a tutti i terzi. La corte, infine, conferma il giudizio del tribunale anche in relazione al ritenuto abbandono delle domande possessorie, perché non precisate in sede di conclusioni e non strettamente connesse, per ragioni di ordine logico - giuridico, con quelle specificamente riproposte;
ne' può sostenersi una riproposizione implicita per effetto dell'istanza di ammissione delle prove ad esse relative, e ciò sia per la genericità del richiamo;
sia perché, già ritenute inammissibili e respinte anche dal collegio in sede di reclamo, nessuna lamentela ne' richiesta sul punto il ricorrente ha più fatto, neanche in comparsa conclusionale.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il IV. Resistono con controricorso LG RO e CR ER. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1158 e ss., 2698 c. civ., 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - per avere la corte d'appello, nell'affermare che, anche a non ritenere necessario un atto di interversione del possesso, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare atti idonei a manifestare la signoria assoluta sulla cosa in opposizione e con esclusione di un analogo potere del proprietario, erroneamente non ammesso ritenendole inidonee, le prove dedotte sul punto (volte a dimostrare l'esecuzione da parte del ricorrente del tracciato e del livellamento del sedime stradale, dell'asfalto, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle mura di contenimento ai bordi della strada, degli scavi reiterati per la posa e la manutenzione delle condutture idriche e fognarie) senza considerare che, trattandosi di usucapire una striscia di terreno sul cui sedime è stata costruita una strada;
A) la pienezza ed esclusività del possesso idoneo ad usucapire, va valutata con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica ed alle utilità che normalmente il bene è capace di procurare al proprietario;
B) la lamentata (dalla corte) mancata allegazione di fatti "diversi" da quelli integranti esercizio di facoltà proprie della servitù di passaggio, è contraddetta dall'esclusione (fatta in sentenza) della posa delle tubature interrate fra gli "atti tipici" della servitù di passaggio, attività incongruamente ricondotta all'esercizio di una servitù di acquedotto, in assenza di qualsivoglia allegazione in tal senso;
C) l'ampiezza e la continuità dei comportamenti dedotti, la realizzazione delle opere effettuate senza mai consultare i comproprietari dimostrano la volontà del ricorrente di esercitare un potere di signoria sul bene, niente affatto compatibile con l'obbligo di sopportare imposto per legge al proprietario del fondo servente, e, quindi non tollerabile, considerato che non trattavasi di atti attinenti al transito o tali da renderlo più agevole;
D) la distinzione, operata in sentenza, dei comportamenti posti in essere dal ricorrente nell'immediatezza della scrittura privata (il 1967) da quelli riconducibili ad epoca più recente (ritenuti non utili ai fini di causa), contrasta con il principio della continuità del possesso utile ad usucapire, da valutare con riferimento all'intero arco temporale previsto dal codice;
E) il mero riscontro di una attività del possessore corrispondente all'esercizio di una servitù, quale il passaggio sul fondo altrui, non può di per sè escludere la ricorrenza di un possesso utile ad usucapire la proprietà del fondo, occorrendo verificare se dal comportamento complessivo del possessore non si evincano altri atti di godimento esorbitanti dall'esercizio della servitù;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1031, 1061, 2967 c.c., 115, 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione - per avere la corte d'appello, nel respingere l'eccezione di usucapione volta a contrastare la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti, erroneamente ritenuto inesistente il requisito dell'apparenza della servitù di acquedotto e di scarico, ed inidonee le prove dedotte sul punto, nonostante le opere di scavo poste in essere lungo tutto il tracciato della strada, per consistenza, durata e struttura, rivelassero inequivocabilmente, l'onere gravante sul fondo;
e la loro percettibilità fosse garantita dai reiterati interventi di manutenzione delle condutture, eseguiti durante un periodo di tempo non breve e proprio a confine della proprietà dei resistenti;
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 189, 709 1^ c. c.p.c., 1140, 1158 e 2697 c. civ., nonché l'omesso, insufficiente o contraddittoria motivazione - per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto abbandonata la domanda possessoria, perché non riproposta in sede di conclusioni, affermando contraddittoriamente non esservi rinunzia in caso di connessione fra la domanda proposta e quella non riproposta, ciò nonostante:
A) l'avvenuta riunione del giudizio possessorio a quello petitorio, presupponga la connessione dei giudizi, e quindi avrebbe dovuto escludere la rinunzia;
B) la proposizione della domanda possessoria in epoca quasi coincidente con quella della domanda petitoria, manifesti la volontà del ricorrente di contrastare la lesione della situazione di fatto e quindi l'intendimento di considerare esistente un rapporto di dipendenza delle azioni;
C) la volontà di non abbandonare la domanda possessoria sia dimostrata dalle circostanze dedotte a prova la cui mancata ammissione ha trovato in sentenza una motivazione incomprensibile;
D) l'inequivoco comportamento processuale del ricorrente impedisca di considerare implicitamente abbandonata la domanda possessoria.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, il problema di fondo posto nella presente controversia è quello di stabilire quali atti di possesso debbano essere realizzati, per usucapire il diritto di proprietà sul terreno, da parte del possessore di una striscia di terreno, costituente il sedime di una strada dallo stesso costruita e nella quale ha anche interrato tubi di conduzione dell'acqua e tubi di scarico fognario, strada sulla quale egli gode del diritto di servitù di passaggio.
Il ricorrente, infatti, si lamenta della mancata ammissione delle prove dedotte sul punto volte a dimostrare la costruzione della strada e quindi l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la sua realizzazione (come il livellamento del sedime stradale, le mura di contenimento ai bordi della strada), le opere di manutenzione nonché gli scavi per la posa delle condutture idriche e fognarie e relative opere di manutenzione, prove ritenute correttamente dalla corte d'appello inidonee allo scopo.
È noto, invero, che il possesso continuo e non interrotto attraverso il quale, dopo il decorso del tempo previsto dalle norme, si perviene all'acquisto a titolo originario della proprietà di un bene immobile, nella specie un terreno, implica la corrispondenza del potere di fatto sul bene, all'esercizio del diritto di proprietà, cioè l'esplicazione di quell'attività che comporta l'attuazione del diritto di proprietà.
È, pertanto, all'esercizio delle facoltà tipiche del diritto di proprietà cui bisogna, in primo luogo, guardare per individuare il contenuto del possesso utile ad usucapire il diritto di proprietà; e cioè all'esercizio delle facoltà di godimento in esso contenute, comprendenti tutte le possibili forme di utilizzazione e di disposizione del bene.
Considerato, poi, che sul bene grava un diritto di servitù il cui titolare è lo stesso soggetto che intende usucapire la proprietà del bene (terreno), è necessario distinguere, fra tutte quelle forme di utilizzazione e disposizione, espressioni del diritto di proprietà, quelle che sono tipiche delle facoltà spettanti al titolare del diritto di servitù, e, quelle che possono, indifferentemente, essere espressione delle facoltà spettanti sia al proprietario che al titolare del diritto di servitù. È evidente, infatti, che per il titolare del diritto di servitù che voglia usucapire la proprietà sullo stesso bene, operata la distinzione di cui sopra, è solo l'esplicazione di quelle attività corrispondenti all'esercizio delle residue forme di utilizzazione e disposizione, espressioni del diritto di proprietà, che può ritenersi utile allo scopo, essendo le altre connaturate al diritto di servitù o, comunque, espressioni non univoche di entrambi i diritti.
Correttamente, pertanto, nella presente fattispecie, la costruzione della strada sul terreno de quo, con tutte le operazioni connesse, non è stata ritenuta idonea ad esprimere una attività corrispondente all'esercizio della proprietà, essendo la strada del tutto funzionale all'esercizio della servitù di passaggio di cui è titolare il IV, e, come affermato in sentenza, espressione di un onere, per legge, a carico del proprietario del fondo dominante. La non univocità dell'attività di interramento delle condutture compatibile sia con l'esplicazione di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di una servitù (di acquedotto e di scarico), esclude che essa possa ritenersi espressione di un potere di fatto utile ai fini dell'usucapione della proprietà; ne' può renderla tale l'acquiescenza dei proprietari, che ben possono ritenere tollerabile quell'attività data la sua compatibilità con il diritto di servitù.
Non merita, quindi, censure la inammissibilità delle prove richieste, dichiarata dalla Corte d'appello che non ha escluso, come sembra, invece, affermare il IV, la ricorrenza di un possesso utile ad usucapire la proprietà del terreno per il titolare di un diritto di servitù sullo stesso;
ma ha esposto solo la necessità di dare la prova di atti idonei a manifestare la signoria assoluta sulla cosa;
cioè atti corrispondenti all'esercizio di quelle residue forme di utilizzazione e disposizione di cui si è detto sopra e che la stessa corte d'appello ha mostrato di tener presente quando, trattando della circostanza relativa alla installazione di un cancello di chiusura della strada, ne ha dichiarato l'irrilevanza solo per il fatto che il cancello non era stato realizzato oltre al mancato decorso del tempo utile.
L'aver, infine, la corte d'appello ritenuto inidonea a configurare un possesso uti dominus l'attività di costruzione della strada per l'intervenuta successiva attribuzione al possessore del diritto di servitù sulla stessa, non si pone affatto in contrasto con il principio della continuità del possesso, come sostiene invece il ricorrente, dal momento che non può dirsi continuo un possesso che si estrinseca in un potere sulla cosa, corrispondente, nel tempo, all'esercizio di due diritti diversi (proprietà e servitù). Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la corte d'appello correttamente escluso l'usucapibilità, nella specie, della servitù di scarico e di acquedotto, per la carenza del requisito di apparenza delle opere che, come costantemente affermato da questa corte (v. sentt. 3695/89; 1563/95), non possono considerarsi tali se non sono visibili a tutti, in modo da rendere palese a chiunque, nel tempo, la loro presenza, come indice dell'esatto vincolo di asservimento dei fondi.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, non sussistono le violazioni di legge ed il vizio di motivazione dedotti, avendo la corte d'appello correttamente affermato che la specifica precisazione delle conclusioni effettuata dal ricorrente omettendo di riproporre le domande possessorie, comportava l'implicita rinuncia alle stesse;
sia perché la loro trattazione non costituiva presupposto logico - giuridico per l'esame della domanda precisata;
sia perché il comportamento tenuto dalla parte che, pur riproponendo l'istanza di ammissione di prove già respinte, anche in sede di reclamo non aveva più trattato ne' di esse, ne' delle domande possessorie in comparsa conclusionale, costituiva una condotta processuale escludente la volontà della parte di tener ferme le domande non riproposte. A fronte della motivazione fornita dalla corte, pertanto, le censure proposte risultano: infondate con riferimento all'affermata connessione, delle domande petitorie e possessorie, connessione che non comporta alcuna necessità, dal punto di vista logico - giuridico di trattarle congiuntamente;
ed inammissibili con riferimento alla valutazione del comportamento della parte, compito esclusivo del giudice di merito.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Consegue alla soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dei resistenti, spese liquidate in L. 318.000 oltre L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001