Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10465 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 0465/0 Lavoro 2 Composta dagli Ill.mi Sigg Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 4996/00 8015/00Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron.28068 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere Ud. 20/05/02 ha pronunciato la seguente S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: IN PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GASPARE SALERNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO ALLOCCA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 08015/00 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in2002 INPS * 2252 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocato Centrale dellIstituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO MERCANTI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
controricorrente, & ricorrente incidentale
contro
IN PA;
- intimato avverso la sentenza n. 27149/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/12/99 R.G. N. 49080/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato TADRIS per delega MERCANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 27149/99, depositata in cancelleria il 16 dicembre 1999, parzialmente riformando le statuizioni rese dal locale Pretore, ha condannato l'INPS al pagamento, in favore del sig. AR US, dell'importo della rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, delle somme già ad essə corrisposte ex art. 19 della legge n. 843 del 1978, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge n. 45 del 1986, sino alla data del pagamento della sorte capitale, oltre accessori da determinarsi nel prosieguo del giudizio, secondo i criteri già applicati dal pretore. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia la parte privata sia l'INPS. La parte privata espone in fatto, col suo ricorso principale, che: -aveva ricevuto dall'INPS, in data 8 gennaio 1987, le cosiddette quote fisse ex art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con gli arretrati, maggiorati degli interessi corrispettivi decorrenti dalla medesima data di maturazione del diritto alla somma. capitale, che -- gli arretrati erano stati pagati all'Istituto in quanto le dette quote dovevano essere corrisposte per effetto della legge di interpretazione autentica, e perciò retroattiva, 28 febbraio 1986, n. 45, la quale aveva chiarito, in modo favorevole ai pensionati, il significato dell'art. 19, primo comma, della citata legge n. 843 del 1978, in precedenza interpretato nel senso di negare in ogni caso il beneficio a chi fosse titolare anche di pensione integrativa a carico del fondo di previdenza INPS;
ciò fondava la domanda di condanna dell'Istituto al pagamento delle somme corrispondenti alla rivalutazione del suo credito, con decorrenza fin dall'epoca della Est. Evangelista 3 maturazione, ed agli interessi legali computati, con uguale decorrenza, sul coacervo di capitale e rivalutazione, detratti gli interessi già percepiti. - il pretore aveva accolto la domanda. Con la citata sentenza non definitiva il Tribunale è pervenuto alla parziale riforma della decisione pretorile sul rilievo che, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutazione del credito del pensionato non poteva avere luogo se non con decorrenza dal 121° dall'entrata in vigore della citata norma interpretativa, poiché, ad onta dell'efficacia retroattiva della medesima, solo la sua sopravvenienza aveva determinato, insieme all'inutile decorso del detto spatium deliberandi, le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore. Il ricorso principale dell'assicurata è diretto contro le statuizioni limitative del diritto alla rivalutazione monetaria, quello incidentale dell'Istituto è diretto contro le statuizioni di conferma dei criteri di computo degli interessi e della rivalutazione già indicati nella sentenza di primo grado. Motivi della decisione I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti avverso le medesime sentenze. Il ricorso principale si articola su di un unico, complesso motivo, inteso a riproporre l'assunto difensivo della spettanza della rivalutazione dei ratei arretrati della prestazione de qua con decorrenza fin dalla data di maturazione di ciascuno di essi, essendo: a) irrilevante la posteriorità, rispetto a tale data, dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica implicante l'erogazione della somma capitale, al lume del principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui l'obbligazione dell'ente assicurativo di corrispondere, sulle prestazioni pecuniarie erogate in ritardo, l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate Est. Evangelista 4 non presuppone l'imputabilità del ritardo all'ente medesimo;
b) non richiesta, per l'erogazione delle maggior somme dovute, alcuna domanda amministrativa dell'assicurato, cui sia ricollegabile l'istituto della spatium deliberandi concesso all'ente erogatore della prestazione, col correlativo differimento delle condizioni di responsabilità dell'ente stesso per l'eventuale inadempimento. Col ricorso incidentale l'INPS, denunciando vizi di motivazione su di un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell'art. 429 cod. proc. civ., 1284 e 1224 cod. civ., lamenta l'erroneità del criterio di computo degli interessi legali sulla somma rivalutata ed assume che, invece, entrambi gli accessori dovevano essere liquidati sul solo importo del capitale. Il ricorso principale è fondato. La Corte osserva che, con giurisprudenza ormai consolidata (cfr. le sentenze 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre 1996, n. 9085; 7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192; 17 ottobre 1998, n. 10314; 14 agosto 1999, n. 8669), ha espresso il principio per cui la rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 cod. proc. civ. (così come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) sono dovuti anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore;
tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di centoventi giorni di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione di domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una domanda a seguito della norma di interpretazione autentica>>. Est. Evangelista 5 Si tratta, inoltre, di un principio affermato con specifico riferimento a crediti maturati, come nella specie, da pensionati in forza dell'art. 9 bis D.L. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986 n. 45, che ha escluso, in via di interpretazione autentica, la riferibilità a determinati trattamenti pensionistici integrativi quelli di cui sia prevista la riduzione automatica a seguito dell'attribuzione, - sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al comma terzo dell'art. 10 legge n. 160 del 1975 - della disposizione dell'art. 19, comma primo, legge n. 843 del 1978, diretta ad escludere la corresponsione più di una volta, a favore di titolari di più pensioni, dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita. Le difese dell'Istituto resistente non propongono ragioni nuove o diverse rispetto a quelle già confutate nelle precedenti occasioni, sicché la Corte ritiene di doversi uniformare a quel principio, implicante il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali con decorrenza da ciascun rateo di pensione decurtato dallo stesso Istituto in applicazione del testo originario dell'art. 19 della 1. 843/1978 n. 843. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altro giudice, che, in applicazione del medesimo principio, provvederà alla nuova quantificazione del credito vantato dal ricorrente, operazione implicante accertamenti di fatto che precludono la pronuncia nel merito ad opera diretta di questa Corte, cui è inibito anche qualsiasi riferimento agli accertamenti risultanti dalla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Ai fini della detta quantificazione rileva, poi, la questione proposta col ricorso incidentale, inteso ad ottenere la cassazione della sentenza, nella parte in cui ha Est. Evangelista 6 confermato la statuizione della sentenza pretorile recettiva del criterio del cumulo integrale di interessi e rivalutazione, ossia del computo dei primi sulla somma rivalutata e non sul solo importo del capitale. Si tratta di una statuizione non travolta dalla cassazione di quella recante la quantificazione della somma liquidata a titolo di rivalutazione, essendone del tutto indipendente, sicché il detto ricorso incidentale non può considerarsi assorbito e va, conseguentemente, esaminato. Le censure col medesimo proposte non hanno fondamento. La Corte osserva, al riguardo, che le Sezioni unite, con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001, risolvendo il contrasto insorto nella giurisprudenza della Sezione lavoro (v., fra le altre, da una parte, Cass. 15 aprile 1996, n. 3513 e Cass. 16 luglio 1998, n. 6993; e, dall'altra Cass. 19 maggio 1995, n. 5525; Id., 15 dicembre 1997, n. 12673; Id., 24 luglio 1999, n. 8063) hanno formulato il principio per cui con riferimento ai crediti previdenziali e di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, peraltro, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994 limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura Est. Evangelista 7 forfettaria e senza bisogno di prova il mancato vantaggio della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora>>. Non essendo state esposte dall'Istituto ricorrente ragioni nuove o diverse da quelle esaminate in occasione della testé ricordata pronuncia, la Corte reputa di non potersi discostare dal contenuto della medesima, con conseguente affermazione dell'infondatezza dell'assunto del ricorrente, inteso ad escludere la computabilità degli interessi sulla somma rivalutata. Il ricorso, peraltro, non pone l'ulteriore problema- del quale, pertanto la Corte non è legittimata ad uno scrutinio officioso - se ammessa la computabilità degli interessi sulla somma rivalutata, la base di calcolo sia costituito dal coacervo del capitale e dell'importo complessivo della rivalutazione finale o dalle somme via via rivalutate, secondo il criterio recepito dalle Sezioni unite. In considerazione di tutto ciò, il ricorso incidentale deve essere rigettato. Est. Evangelista 8 In conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale e della ritenuta necessità di rinvio della causa ad altro giudice per ulteriore esame, si designa quest'ultimo nella Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni, la competenza a conoscere del gravame avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla detta corte (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044). Allo stesso giudice si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello incidentale ed accoglie quello principale. Cassa, nei limiti delle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma Così deciso in Roma il 20 maggio 2002 IL PRESIDENTE ༼ང་ཆ་ཆར་ དང་ ་ཚ་ཐར་བཅར་མ ་ཤཝར་བཀའ IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Sheen E ngele I IL CANCELLIERE D Depositato in Cancelleria , 0 O 1 A L 3 S , L 3 S oggi, 18 LUG 2002 T O 5 A R N R E T . A R A , P IL CANCELLERE T N A S O 3 P 7 D M I A T O D S E L A T A D E N L O E , S T O T E A I R L R T L I S I E D G Est. Evangelista 9 D E O R