Sentenza 16 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8174 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo, Italiano La prema di assazion Se ione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. dr. Rosario De Musis Presidente R.G.m.9173/1999 11083/1999 dr. Alberto Spanò Consigliere Cron. 18801 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Rep. Consigliere rel.ud.05.04.2001 dr. Donato Figurelli Consigliere dr. Gabriella Coletti ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso (9173/1999) proposto da: fifmell ER ST S.p.A., corrente in Fabriano, in persona del legale rappresentante ing. Lo LI OR, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv. Agostino Pacchiana Parravi- cini, Paolo Boccagna e Gerardo Vesci, presso il quale ultimo in Roma alla via Ripetta 22 è elettivamente do- miciliata, per procura speciale a margine del riconso, ricorrente;
CONTRO
LA UL CA, rappresentata e difesa dagli avv. Do- menico Carozza e Gaetano Calcaterra, con i quali elet- - 1 - - 31 6 1 tivamente domicilia in Grottaferrata - Roma alla piazza Bellini n. 20 presso lo studio dell'avv. Livia Del Gaizo, giusta pertanto speciale a margine del controricorso e ricorso incid.,edomiciliata presso la Cancelleria delle coste di controricorrente;
cassatione, NONCHE' sul ricorso (11083/1999) proposto da: LA UL CA, rappresentata e difesa, ed elettivamente domiciliata come sopra, ricorrente incidentale,
CONTRO
ER ST S.p.A., in persona, rappresentata filmek e difesa, ed elettivamente domiciliata come sopra, intimata e ricorrente principale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17 aprile - 12 maggio 1998, n. 804/98, n. 749/94 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Domato Figurelli nella pubblica udienza del 5 aprile 2001; udito l'avv. Domenico Carozza per La UL Canmela;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto di entram- bi i ricorsi. 1 21 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 17 febbraio 1992 la signora CA La UL adiva il Pretore di Aversa, esponendo di essere rimasta assente per infortuni sul lavoro dal 24 settembre al 16 ottobre 1991.. Sosteneva che la so- cietà ER ST s.p.a. non le aveva cor- misposto l'indennità contrattualmente dovuta per i primi tre giorni e che per il periodo successivo le aveva ver- sato un importo inferiore a quello spettante. In forza di tali premesse chiedeva la condanna della so- cietà al pagamento della complessiva somma di lire Jijuncle 1.515.395. Si costituiva la ER ST, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Pretore accoglieva integralmente la domanda della ri- corrente. Contro talė sentenza proponeva appello la ER s.p.a. A sostegno dell'appello esponeva che il Pretore aveva er- roneamente ritenuto che l'integrazione posta a carico dell'azienda dal cenl di categoria dovesse essere effet- tuata utilizzando i criteri contenuti nel d.p.r. 1164/65 per la liquidazione dell'indennità a carico INAIL, e non, invece, secondo i criteri disposti dal predetto ccnl. Concludeva per il rigetto della domanda. Si costituiva l'appellata contestando le ragioni addotte 3 - a fondamento dell'appello. Con sentenza in data 17 aprile - 12 maggio 1998 il Tri- bunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva parzial- mente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava l'appellante al pagamento in favo- re dell'appellata della somma di lire 486.178 oltre ri- valutazione monetaria ed interessi di legge. Osservava il Tribunale, rammentata la disciplina che re- gola gli importi a carico dell'INAIL, e richiamato l'art. 73 del d.p.r. 1124/65, che su tale contesto normativo si inseriva la disciplina contrattuale, volta ad integrare filmedi e migliorare il trattamento previsto dal citato art. 73. Richiamato l'art. 18 cenl di categoria, il Tribunale os- servava che l'appellata aveva diritto a conseguire il trattamento economico previsto da detto art. 18; che da ciò discendeva che il datore di lavoro era tenuto ad in- tegrare gli importi corrisposti dall'INAIL simo al rag- giungimento del normale trattamento economico complessi- vo netto, che il lavoratore di uguale anzianità e per pari periodo di infortunio avrebbe globalmente percepito dall'azienda; che, pertanto, l'integrazione a carico del- l'azienda era pari alla differenza tra la retribuzione garantita ex contratto e quanto corrisposto dall'INAIL; che era evidente l'errore del Pretore, che aveva identifi- cato la nozione di retribuzione contenuta nel d.p.r. e quella contrattuale. Aggiungeva il Tribunale che potevano integralmente acco- gliersi i conteggi che l'appellata aveva prodotto appli- cando i criteri dedotti dall'appellante. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 5 maggio 1999, la ER ST s.p.a. ha proposto ri- corso per cassazione, affidato ad unico motivo. Com atto notificato il 2 giugno 1999 la La UL ha resi- stito com comtroricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo. La ER ha depositato memorie difensive. Аутова Motivi della decisione. Com l'unico motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1362/1371 c.c., 441, 424 c.p.c., omessa, erronea, illogica, contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorremte principale deduce che l'azien- da deve garantire al lavoratore infortunato, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui si verifica l'infortunio ed il giorno del rientro al lavoro, soltanto la normale retri buzione netta e che l'integrazione netta a carico dell'azien da è pari alla differenza tra la retribuzione "garantita" e quanto a carico dell'INAIL per lo stesso periodo;
che le in- tegrazioni a carico dell'azienda sono state pagate e che nulla pertanto compete a controparte. Aggiunge detta ricorrente che il Tribunale, sulla base dei · 5- criteri seguiti, avrebbe dovuto accogliere anche i con- teggi dell'appellante, laddove il Tribunale, senza in alcun modo motivare, ha accolto i conteggi dell'appella- ta, che non sono stati redatti in conformità ai criteri del ccnl. Com l'unico motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1362, 1363, 207/1, 2110, 1339, 1322 C.C., artt. 18,19 e 14 della parte terza della disciplina speciale del coml di settore e d.p.r. 1124/65 artt. 68, 73, 116 e 117, monchè omessa ed insufficiente motivazione sugli stessi punti, la ricorrente incidentale deduce che frances il trattamento economico normale, come usato dalle parti collettive, sta anche per retribuzione globale di fatto o intera. Osserva la Corte che i ricorsi devono essere riuniti, trat- tandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.a.). Tanto premesso, si osserva che il Tribunale ha correttamente inter petrato sia la legge applicabile im concreto, che il con- tratto collettivo di lavoro, in particolare l'art.18, secom- do i canoni dell'ermeneutica negoziale;
accogliendo i calco- li fatti dall'appellata, sulla base dei criteri desunti dal- la suddetta incensurabile interpretazione;
calcolando cioè la paga oraria e quella giornaliera;
determinando poi l'im- porto a carico dell'azienda; stabilendo la misura dell'in- - 6 tegrazione a carico dell'appellante per i giorni co- alla paga perti dall'assicurazione, e sottraendo giornaliera come sopra determinata la quota ex art. 117 d.P.R. 1124/65 a carico dell'INAIL; facendo impli- citamente presumere la concreta applicazione del prim- cipio precedentemente stabilito, secondo cui mentre 11 per determinare l'importo a carico dell'INAIL si deve temer conto degli straordinari e di tutti i giorni del calendario", "per calcolare l'integrazione a carico dell'azienda deve tenersi conto della mormale re- Hyneke tribuzione oraria contrattuale, moltiplicata per il nu- mero delle ore di lavoro previste dall'oraio contrat- tuale con esclusione, pertanto, dello straordinario e senza tener conto, come fa l'INAIL, di tutti i giorni del calendario"; ciò sul presupposto della diversa no- zione di retribuzione contenuta nel d.P.R. 1124/65 ri- spetto a quella contrattuale. Non ravvisandosi in tali criteri stabiliti dal Tribuna- le vizi di diritto, poichè stabiliti sulla base di una corretta interpretazione della legge e del CCNL;
ritenu- to che i calcoli accettati risultano effettuati in con- formità ai predetti legittimi criteri, si devono ritene- re infondati sia il ricorso principale che quello inci- dentale della La UL. I predetti ricorsi devono essere pertanto entrambi rigettati. 77 Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così decison in Roma il 5 aprile 2001. Il Presidente (dr. Rosario De Musis) Корито в Шинз Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) forats Fijined: full U RE 6 519. 2001 B L EGISTR E A G ITTO G E R L IR D A L O L E D ESENTE DA IMPOSTA DI HOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-0-75 17. GO¢ 8