Sentenza 14 agosto 1999
Massime • 1
La rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 cod. proc. civ. (così come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) sono dovuti anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore; tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di centoventi giorni di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione di domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una domanda a seguito della norma di interpretazione autentica (principio affermato con riferimento a crediti maturati da dipendenti dell'Inps in quiescenza in forza dell'art. 9 bis D.L. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986 n. 45, che ha escluso la riferibilità a determinati trattamenti pensionistici integrativi - quelli di cui sia prevista la riduzione automatica a seguito dell'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al comma terzo dell'art. 10 legge n. 160 del 1975 - della disposizione dell'art. 19, comma primo, legge n. 843 del 1978, diretta ad escludere la corresponsione più di una volta, a favore di titolari di più pensioni, dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8669 |
| Data del deposito : | 14 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Vincenzo Trezza - Presidente
" Federico Roselli - Consigliere
" Camillo Filadoro "
" Pasquale Picone " rel.
" Giovanni Amoroso "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TA LO, UR SA e NI BE, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone, n. 28, presso l'avv. Giorgio Natoli, che, unitamente all'avv. Romolo Marcon, li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Valerio Mercanti e Umberto Luigi Picciotto, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
nonché da
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
TA LO, UR SA e NI BE, come sopra domiciliati e difesi;
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n^ 9700, in data 19 ottobre 1996 (R.G. 713/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.4.1999 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Natoli e Mercanti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BE Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di parziale accoglimento del PR della stessa sede, ha respinto la domanda proposta da LO OT e dagli altri litisconsorti nei confronti dell'Inps.
Costoro, nel giudizio di primo grado avevano esposto di aver ricevuto dall'Inps, nei primi mesi del 1987, le quote aggiuntive sulla pensione ordinaria, di cui all'art. 10 l. n. 160 del 1975, con gli arretrati e gli interessi legali. Gli arretrati erano stati pagati dall'Istituto perché le dette quote aggiuntive dovevano essere corrisposte per effetto della legge di interpretazione autentica, e perciò retroattiva, 28 febbraio 1986, n. 45, la quale aveva chiarito, in modo favorevole ai pensionati, il significato dell'art.19, primo comma, l. 21 dicembre 1978, n. 843, in precedenza interpretato nel senso di negare in ogni caso il beneficio a chi fosse titolare anche di pensione integrativa a carico del fondo di previdenza Inps. Chiedevano, quindi, che il PR condannasse l'Istituto a pagare il maggior danno subito per la diminuzione di valore del loro credito per effetto del ritardo nell'adempimento. Il PR aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria sugli arretrati già riscossi limitatamente al periodo compreso fra la data di scadenza dei singoli ratei e l'effettivo saldo. I pensionati appellavano chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'Istituto fosse condannato al pagamento degli interessi sugli importi dovuti a titolo di rivalutazione dei ratei scaduti dall'1.1.1979 al 31.12.1986, nonché della rivalutazione e degli interessi sull'importo spettante a titolo di rivalutazione monetaria con decorrenza 1.1.1987, considerando in ogni caso dovuti gli interessi dalla maturazione del credito e non dalla domanda giudiziale.
Appellava anche l'Inps in via incidentale, domandando il rigetto delle domande perché prive di fondamento giuridico. Il Tribunale, in accoglimento delle tesi difensive dell'Istituto, è pervenuto all'esito di rigetto (il dispositivo recita: "assolve l'Inps dalle domande") sul rilievo che, entrata in vigore la legge di interpretazione autentica, gli arretrati erano stati tempestivamente pagati, con gli interessi corrispettivi, d'ufficio, per cui non ricorrevano le condizioni per affermare la legale responsabilità dell'ente per il ritardo, ne' poteva configurarsi la mora debitoria in difetto della domanda amministrativa rivolta al conseguimento della prestazione.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione i pensionati per un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; l'Inps resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale per un motivo. Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto, come emerge con evidenza dalla descrizione dello svolgimento del processo, la sentenza impugnata ha integralmente accolto l'appello incidentale dell'Inps e non si configura, perciò, il presupposto della soccombenza.
3. Con l'unico motivo del ricorso principale - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.429, terzo comma, cod. proc. civ., 1219 e 1224 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per il mancato riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle quote di pensione base dalle singole scadenze dei ratei sino al pagamento della rivalutazione stessa, ed ai relativi interessi su tale rivalutazione con la stessa decorrenza e con la stessa scadenza - i pensionati osservano che il fatto che la prestazione pecuniaria previdenziale fosse risultata dovuta per effetto di una legge di interpretazione autentica (n. 45 del 1986), successiva di alcuni anni alla legge interpretata e che costituiva la fonte dell'obbligazione (n. 843 del 1978), non escludeva che, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., il credito alle differenze pensionistiche fosse maturato
(per effetto della retroattività connaturale alla legge interpretativa) alla data di scadenza dei singoli ratei, dovendosi prescindere dalla sussistenza della colpa debitoria e non essendo richiesta, nella fattispecie, la presentazione di una domanda in via amministrativa.
4. Le questioni sottoposte al vaglio della Corte dal ricorso sono già state esaminate in precedenti giudizi con esito favorevole ai pensionati (Cass. 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre 1996, n. 9085;
7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192); tuttavia, le argomentazioni proposte dall'Inps nei motivi dell'inammissibile ricorso incidentale (da considerarsi, quindi, nell'ambito delle difese svolte con il controricorso) sollecitano un approfondimento del tema controverso.
5. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 1991, n. 156, è stato assicurato ai crediti previdenziali (ed in seguito anche a quelli di carattere assistenziale: Corte cost. 27 aprile 1993 n. 196) lo stesso regime giuridico che l'art. 429 c.p.c. dettava per i crediti di lavoro.
La Corte costituzionale ha parzialmente caducato l'art. 442 cod. proc. civ., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito.
6. Pertanto, nel regime anteriore a quello dettato dall'art. 16, comma 6^ della l. 412/1991 e alla stregua della giurisprudenza formatasi nel l'interpretazione dell'art. 429, la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione fino al pagamento;
il che comporta, come corollario, che il ritardo nell'adempimento dei crediti contrassegnati da questo regime giuridico non è regolato dai principi della responsabilità contrattuale di cui è espressione l'art. 1224 c.c., il quale contempla, invece, obbligazioni accessorie ma tuttavia autonome, di natura risarcitoria, e che trovano perciò il loro presupposto nell'inadempimento imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 dicembre 1993, n. 12981; 20 luglio
1996, n. 6525; 13 febbraio 1997, n. 1322).
7. Dal risalente e uniforme orientamento secondo il quale rivalutazione e interessi sono dovuti, a norma dell'art. 429, comma 3% cod. proc. civ., anche dal debitore al quale non sia imputabile il ritardo nel pagamento, hanno dissentito alcune decisioni della sezione Lavoro della Corte, secondo le quali la disciplina dell'art. 429 costituisce una mera specificazione di quella dettata in generale, per il risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, dall'art. 1224 cod. civ. (Cass. 26 gennaio 1995, n. 907; 19 maggio 1995, n. 5525; 15 dicembre 1997, n. 12673). Del resto, l'opinione dissenziente appariva confortata da talune considerazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (in tema di crediti previdenziali);
tuttavia, è stata decisamente rifiutata dalle sezioni unite della Corte a composizione del contrasto di giurisprudenza concernente specificamente la rilevanza della colpa debitoria nell'adempimento di crediti previdenziali (sentenze 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481), nonché nell'impianto argomentativo della sentenza 26 giugno 1996, n. 5895, in tema di regime giuridico dei crediti previdenziali, ed, infine, ancora nella sentenza 13 febbraio 1997, n. 1322, oltre che essere abbandonato dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza 15 marzo 1994 n. 85 e, in particolare, sentenza 2 giugno 1994 n. 207, nella quale si afferma che, tra le peculiarità caratterizzanti la disciplina dettata dall'art. 429, vi è quella della "irrilevanza dell'imputabilità del ritardo a colpa del debitore" "il che vale a collocare l'inadempimento fuori dall'alveo della responsabilità contrattuale").
8. Pertanto, il Tribunale di Milano è incorso in errore di diritto nel ritenere che presupposto del debito per gli accessori della prestazione previdenziale fosse il ritardo colpevole nel l'adempimento.
9. Ciò premesso, ai fini della decisione della controversia, è indispensabile accertare l'epoca di maturazione del credito onde verificare se ritardo oggettivo nel pagamento vi sia stato. Per maturazione del credito deve intendersi, infatti, la nascita nel patrimonio del creditore del diritto all'adempimento, poiché solo da tale momento si configura giuridicamente il ritardo idoneo a cagionare il pregiudizio che deve essere riparato con l'attribuzione degli accessori.
Ne segue che, nel caso in cui il diritto a conseguire un incremento patrimoniale sia attribuito con effetti retroattivi (o, più esattamente, con una decorrenza retroattiva), la maturazione del credito non può, evidentemente, essere riferita ad un momento anteriore rispetto alla perfezione della fattispecie attributiva del diritto stesso: è il caso, frequente, delle norme retroattive, preordinate ad attribuire diritti di credito ex tunc;
previsioni simili sono altresì molto diffuse nei contratti collettivi;
nell'ipotesi rientra naturalmente anche il diritto di credito sottoposto a termine (l'obbligazione esiste, ma non se ne può ottenere l'adempimento prima della scadenza), nonché quella del diritto condizionato, poiché la retroattività della condizione non produce l'effetto di attribuire ex tunc il diritto di pretendere l'adempimento, che sorge soltanto con il suo avveramento che segna il completamento della fattispecie.
10. Le ipotesi descritte vanno nettamente differenziate dalla cd. retroattività degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale e delle leggi di interpretazione autentica, che determinano la regula iuris alla quale tutti sono obbligati ad attenersi in relazione a dati normativi preesistenti. La differenza è particolarmente percepibile con riguardo alla decorrenza della prescrizione estintiva ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.: nelle ipotesi ascritte alla prima categoria, non vi è dubbio che la prescrizione non decorra prima dell'entrata in vigore della norma retroattiva, della stipulazione ed efficacia di un contratto, della scadenza di un termine o dell'avveramento della condizione;
nel secondo caso, invece, l'ostacolo rappresentato dalla vigenza di una norma contrastante con la Costituzione, o dal significato plausibile di una norma (in seguito smentito dall'interpretazione autentica), non è giuridico ma semplicemente di fatto, sicché non impedisce il decorso del termine di prescrizione (giurisprudenza pacifica per le sentenze della Corte costituzionale, ma a maggior ragione lo stesso principio deve estendersi alla legge interpretativa che, per sua natura, non esclude che l'interpretazione imposta potesse essere adottata anche prima della sua entrata in vigore).
11. Per le sorti della controversia è, quindi, decisivo stabilire se alla disposizione dettata dall'art. 4, comma 9-bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1986, n. 45, debba attribuirsi realmente una funzione interpretativa,
escludendo di essere in presenza, al contrario, malgrado l'autoqualificazione, di una norma innovativa con effetti retroattivi.
12. L"art. 19, comma primo, della l. 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo originario, stabilisce che la perequazione automatica si applica una sola volta ai titolari di più pensioni, con esplicito riferimento anche alle pensioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, precisando, al comma secondo, che in caso di spettanza dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 l.364/1975, resta sterilizzata la pensione a carico dell'assicurazione generale.
Alcune pensioni integrative, tra le quali quelle spettanti agli ex dipendenti dell'Inps, fruiscono, appunto, dell'indennità integrativa speciale e, inoltre, sono rette dalla regola, posta dai regolamenti dei fondi o dalla legge, della riduzione automatica del trattamento in correlazione con gli aumenti della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, sicché la penalizzazione derivante dall'unicità della perequazione al costo della vita risultava particolarmente accentuata.
A tale pregiudizio ha inteso porre riparo il legislatore utilizzando la tecnica dell'interpretazione autentica: Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale, obbligatoria", di cui all'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
13. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, pur dovendosi ammettere la facoltà del legislatore di emanare leggi interpretative con la connaturale portata retroattiva, non è sufficiente, a tali fini, la sola autoqualificazione, ma si richiede, per attribuire il carattere di norma di interpretazione autentica, che la previsione sia diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti. ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, occorrendo comunque che la scelta assunta dal precetto interpretativo rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato (cfrr., ex plurimis, Corte cost. 5 novembre 1996, n. 386), e ciò, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (Corte cost. sent. n. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (Corte cost. 12 luglio 1995, n. 311). 14. Facendo applicazione dei canoni sopra precisati, la Corte reputa che il legislatore sia intervenuto proprio al fine di chiarire i dubbi originati dal caso particolare rappresentato dai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione del l'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Per questa categoria di pensionati, infatti, l'interpretazione letterale avrebbe comportato una duplice penalizzazione (congelamento e decurtazione), mentre altre opzioni ermeneutiche plausibili potevano condurre sia ad escludere per costoro l'unicità della perequazione automatica (ed è l'interpretazione imposta dalla legge), sia a desumere dalla nuova regola la soppressione del meccanismo di riduzione automatica della pensione integrativa. Nè, come già evidenziato, la natura interpretativa della norma può essere negata per il solo fatto che la disposizione interpretata non abbia dato luogo a contrasti, rilevando soltanto l'astratta possibilità della lettura poi imposta con atto di autorità.
15. Pertanto, in forza della retroattività in senso proprio della legge di interpretazione autentica, i pensionati devono essere considerati titolari della pretesa al pagamento della pensione senza le decurtazioni effettuate dall'Inps in applicazione del testo originario dell'art. 19 della 1. 843/1978 n. 843, fin dal momento in cui le dette decurtazioni - da considerare ormai, ad ogni effetto, contra legem - furono effettuate.
16. La ricostruzione vale altresì a privare di fondamento l'argomentazione del Tribunale, difesa con ulteriori considerazioni nel controricorso, secondo cui mancava nella specie una domanda del pensionato, indispensabile per ottenere gli accessori pretesi nel giudizio.
Nella citata sentenza n. 156/1991, la Corte costituzionale ha enunciato il principio secondo il quale il creditore non può vedersi incrementato il credito pecuniario da interessi e rivalutazione se non a partire dall'emanazione del provvedimento dell'ente preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni, all'esito di un procedimento amministrativo anteriore e diverso rispetto a quello di contabilità diretto all'emissione del titolo di spesa (il giudice delle leggi ha richiamato gli art. 47, comma 4, d.P.R n. 639 del 1970 e l'art. 7 della legge n. 533 del 1973, al fine di individuare il termine massimo di centoventi giorni per la durata del procedimento). Di conseguenza, interessi e rivalutazione competono dalla data di reiezione della domanda di prestazione - o dal provvedimento parzialmente favorevole o parzialmente negativo: cfr. Cass., sez. un., 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481) - oppure decorsi centoventi giorni dalla presentazione senza che l'ente si sia pronunziato. Nel caso di specie, l'Inps ha deciso di procedere alla decurtazione delle pensioni, adeguando il proprio comportamento all'interpretazione della normativa sfavorevole per i pensionati, interpretazione in seguito preclusa dalla legge di interpretazione autentica. Collocata la vicenda nell'ambito della previsione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ("Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali o assistenziali") - secondo il quale in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'istituto si sia pronunziato - il fatto che sia intervenuto un procedimento di ufficio e un provvedimento negativo, inducono alla sicura conclusione che nessuna richiesta dovevano avanzare i pensionati, ne' ricorrevano gli estremi per riconoscere all'ente il cosiddetto spatium deliberandi. È evidente, infatti, che, di fronte al sopravvenuto inadempimento parziale di una prestazione già liquidata, non è configurabile un onere di domanda a carico dell'interessato e che da tale momento, da equiparare a tutti gli effetti al provvedimento negativo assunto all'esito del relativo procedimento, l'Inps deve essere considerato in mora (nel senso di ritardo oggettivo) ai fini della corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria.
17. Il ricorso va dunque accolto, ma non sussistono le condizioni per decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod.proc.civ., poiché il Tribunale, per effetto dell'errore di diritto che ha condotto all'integrale accoglimento dell'appello incidentale dell'Inps, non ha esaminato l'appello (principale) dei pensionati e le specifiche censure mosse alla statuizione parzialmente favorevole del PR. Tale esame dovrà essere compiuto, uniformandosi agli enunciati principi di diritto, dal Tribunale di Lodi, che si designa quale giudice del rinvio, con il compito di provvedere altresì al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lodi.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 1999