Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente) resta punibile ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (cosiddetta riforma Biagi), in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2004, n. 30581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30581 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/05/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 972
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 42208/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORSI FABIO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 388/03 del 18/7-18/8/2003, pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Livorno;
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. A. Albano, con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.U.P. presso il Tribunale di Livorno, a seguito di procedimento con rito abbreviato, condannava Corsi Fabio, opponente a decreto penale, alla pena complessiva di E. 18.000,00 di ammenda in ordine ad una serie di contravvenzioni alla L. n. 1369/1960 (artt. 1 e 2) ed alla L. n. 264/1949 (art. 27), ritenute in continuazione, perché, quale responsabile dell'Ufficio Marketing della "Cooperativa Toscana a r.l." esercitava attività di intermediazione di mano d'opera, fornendo a ditte utilizzatrici personale sprovvisto di alcuna autonomia, che operava alle dirette dipendenze di queste ed era inserito nel contesto aziendale delle stesse.
L'imputato propone ricorso, deducendo: "erronea applicazione dell'art. 416, comma 1^, c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., ovvero mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p. in tema di mancanza della prova a carico del ricorrente e della relativa affermazione di penale responsabilità; eccessività della pena applicata". All'odierna udienza dibattimentale il P.M. conclude come riportato in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile.
Com'è noto, il D. L.vo 10/9/2003, n. 276 (c.d. riforma Biagi) ha abrogato la L. n. 1369/1960, nondimeno, come questa Corte ha avuto moto di affermare (Sez. 3^, 11 novembre 2003, n. 2583, Marinig;
Sez. 3^, 29 gennaio 2004, Paginoni), in tema di collocamento della mano d'opera, l'appalto di mere prestazioni di lavoro, già punibile ai sensi dell'art. 1, comma 3^, della legge del '60 resta punibile ai sensi dell'art. 18 del decreto del 2003, in quanto qualificabile come somministrazione di lavoro esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti. Quindi l'intervento della "riforma Biagi" non incide sui fatti-reato per cui si procede.
Venendo all'esame dei motivi di ricorso, rileva il Collegio che le doglianze, peraltro esposte in termini estremamente generici, attengono al giudizio di penale responsabilita' del prevenuto ed al trattamento sanzionatorio.
Sotto il primo profilo, l'imputato contesta in sostanza la valutazione delle risultanze processuali effettuata dai giudici del merito.
Ricordato che l'attuale codice di rito prevede come motivo di ricorso per Cassazione, attinente alla motivazione della sentenza impugnata, esclusivamente la mancanza o la manifesta illogicità di essa (quando detti vizi però risultino dal testo stesso del provvedimento), reputa il Collegio che, nel caso in esame, non ricorra alcuna di tali ipotesi, avendo la Corte distrettuale spiegato, in maniera adeguata, in relazione alla particolarità del rito, logica e corretta, le ragioni del proprio convincimento.
In particolare, per quanto attiene al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, è d'uopo ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Alla luce di tale consolidato principio di diritto, deve osservarsi che il G.U.P. ha specificamente, congruamente e correttamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistere la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, sulla base delle deposizioni dei testi CI e EN e della documentazione acquisita in udienza. Quindi, lungi dall'essere manifestamente illogica, la motivazione dell'impugnata sentenza in punto responsabilità è invece assolutamente adeguata e corretta, donde l'infondatezza della censura.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, considerato dal ricorrente incongruo rispetto alla gravità dell'episodio per cui si procede, rileva il Collegio, oltre alla genericità della censura che, pertanto, non meriterebbe risposta, la manifesta infondatezza della stessa, essendo la sentenza congruamente e correttamente motivata sul punto.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di E. 500,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di E. 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004