Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2003, n. 48076
CASS
Sentenza 29 ottobre 2003

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In tema di scarichi di acque reflue industriali, con la entrata in vigore del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5, atteso che la attuale formulazione colloca il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 solo dopo la indicazione dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, solo per i quali deve farsi riferimento alle sostanze individuate dalla citata Tabella 5.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2003, n. 48076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48076
    Data del deposito : 29 ottobre 2003

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