Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
È affetto da nullità, sanata se non dedotta immediatamente dalla parte presente, l'ordinanza di revoca della prova testimoniale, assunta sul presupposto che non fosse giustificato l'impedimento del testimone e nonostante il difensore dell'imputato abbia chiesto il rinvio dell'udienza per l'espletamento dell'esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2009, n. 20128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20128 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 12/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 380
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 037360/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS LT, nato il [...];
avverso la sentenza del 19.5.2008 della Corte di Appello di Venezia;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.&., dr. Francesco Bua, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. TONETTO Giancarlo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 31.1.2007 il Tribunale di Venezia, sez. dist. di San Donà di Piave, dichiarava IS LT e FO NC colpevoli dei reati di cui al D.Lgs. 22 gennaio 1997, art. 51 comma 2, in relazione all'art. 51, comma 1 lett. B) e all'art. 6, lett. M)
dello stesso D.Lgs. loro ascritti rispettivamente ai capi a), b), c), d), e) e del reato di cui all'art. 674 c.p. di cui al capo p, (proc. pen. n. 11184/2002 RGNR), nonché dei reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2 in relazione all'art. 14, comma 3 dello stesso D.Lgs., D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, al D.Lgs. n. 508 del 1992, art. 18, all'art. 650 c.p., al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a), all'art. 674 c.p., ascritti rispettivamente ai capi a), b), c), d) del proc. pen. n. 2750/2004 RGNR, ed infine dei reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a) ed all'art. 674 c.p., ascritto al IS ai capi a) e b) del proc. pen. n.
4906/2004 RGNR, unificati sotto il vincolo della continuazione, e per l'effetto condannava il IS alla pena complessiva di anni 2 e mesi 6 di arresto ed Euro 60.000,00 di ammenda e la FO alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda;
pene condonabili al passaggio in giudicato della sentenza;
condannava inoltre gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Comune e Provincia di Venezia, da liquidarsi in separata sede, con attribuzione di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 50.000,00 per ciascuna di esse. Assolveva, invece, gli imputati dal reato di cui al capo b) del proc. pen. n. 2750/04 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19.5.2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, assolveva la FO da tutti i reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto;
dichiarava non doversi nei confronti del IS in ordine ai reati di cui al proc. pen. n. 11184/2002 ed ai reati di cui ai capi a) e c) del proc. pen. n. 2750/04 per intervenuta prescrizione, riducendo, per i rimanenti reati, la pena a mesi sei di arresto e confermando nel resto.
In via preliminare, la Corte, pur ritenendo fondata l'eccezione difensiva in ordine all'omesso esame del teste LI (il Tribunale aveva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ritenendo ingiustificato l'impedimento del teste, mentre avrebbe dovuto disporne l'accompagnamento), assumeva che il teste medesimo era stato erroneamente ammesso dal giudice pur non avendo il difensore indicato ex art. 468 c.p.p., comma 1 le circostanze su cui il medesimo avrebbe dovuto essere esaminato. Pur non potendo la Corte riformare l'ordinanza ammissiva del teste, in mancanza di impugnativa di parte, l'omessa indicazione delle circostanze su cui doveva vertere la testimonianza del LI non consentiva di stabilire se ricorressero le condizioni per la rinnovazione del dibattimento (tali non erano, comunque, le circostanze genericamente indicate dal difensore all'udienza del 12.1.2007). Quanto alla eccezione difensiva relativa alla mancanza di effettiva motivazione delle sentenza di primo grado, riteneva la Corte territoriale che tale carenza non desse luogo a nullità, potendo la motivazione medesima essere integrata in grado di appello. In ordine ai residui reati, riteneva la Corte che quello di cui al capo d) del proc. 2750/04 fosse provato, in fatto, dalle dichiarazioni del teste RI, che aveva riferito che l'ordinanza sindacale n. 27 del 31.3.2004 non era sta ottemperata, come accertato nel corso del sopralluogo del 29.4.2004.
In ordine, poi, ai reati di cui ai capi a) e b) del proc. pen. n. 4906/04 riteneva la Corte che non fosse accoglibile la tesi difensiva secondo cui le deiezioni delle galline non possono essere qualificate come liquami ma piuttosto come letame. Tale tesi era smentita dal contenuto del provvedimento 11.2.2004 del giudice amministrativo che aveva confermato la legittimità dell'ordinanza sindacale. Peraltro non era neppure sostenibile che tali deiezioni fossero state utilizzate nelle normali pratiche agricole perché risultava violato il codice di buona pratica agricola e l'allegato D del piano di risanamento della acque;
inoltre la teste RI aveva riferito che lo spandimento del materiale non aveva alcuna finalità agronomica.
Infine la presenza di mosche e di odori nauseabondi provenienti dall'allevamento, con difficoltà quindi degli abitanti della zona di condurre una vita normale, emergeva dalla testimonianza della medesima RI;
2) Propone ricorso per cassazione IS LT, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione. La Corte territoriale ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione processuale (per la mancata citazione del teste ammesso); ha ritenuto però che, non essendo state indicate le circostanze su cui il predetto avrebbe dovuto essere escusso, non fosse possibile stabilire l'eventuale necessità di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p.. Illegittimamente, però, la Corte, in assenza di uno specifico motivo di gravame, ha censurato l'ordinanza 13.5.2005. La sentenza del Tribunale che si fonda sulla illegittima ordinanza del 12.1.2007 doveva essere annullata. In ogni caso la Corte non ha tenuto conto che la testimonianza del LI era fondamentale.
Avendo la Corte territoriale condiviso il motivo di impugnazione in ordine al difetto di motivazione della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto annullare la stessa, non potendo il giudice di appello integrare (anzi sostituire) la motivazione medesima. I due capi del procedimento n. 4906/04 sui quali soli si fonda la statuizione di condanna se, nel frattempo non estinti per prescrizione, sono insussistenti.
Risulta provato che le deiezioni sono state raccolte in capannoni, ermeticamente chiusi, per cui le modalità di stoccaggio sono più idonee sotto il profilo igienico di quelle consentite dall'ordinanza 57/02 del Comune di Musile di Piave. Nonostante la richiesta di perizia, la eventuale inidoneità di tali strutture non è stata mai accerta. È errato, poi, l'assunto che tali deiezioni debbano considerarsi liquami, come dimostrato lucidamente dal prof. Chiumenti. In ogni caso anche se classificate come liquami, le deiezioni in questione potevano essere utilizzate come fertilizzanti nei terreni agricoli, previo stoccaggio (come prevede espressamente l'ordinanza n. 5702 cit.). Nè può essere decisiva la valutazione del vigile urbano, privo di competenza tecnica specifica. Per quanto riguarda le mosche esse dipendevano dalla mancata manutenzione di alcuni fossi e dal letame sparso in un pioppeto e non dalle deiezioni stoccate in un capannone ermeticamente chiuso. La Corte, nel dubbio, avrebbe dovuto dar corso agli accertamenti peritali richiesti.
Infine senza alcuna motivazione la Corte, recependo le decisioni del primo giudice, ha confermato le statuizioni civili in particolare in ordine all'ammontare della provvisionale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) In ordine alle eccezioni di nullità, venendo denunciata la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l'esame degli atti. 3.1.1) Risulta dal verbale di udienza che il Tribunale, ritenuto ingiustificato l'addotto impedimento del teste LI, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale revocando quindi implicitamente l'ordinanza con cui il predetto era stato ammesso. Non c'è dubbio alcuno che la citazione dei testi e l'ammissione degli stessi si muovano su piani diversi.
L'art. 468 c.p.p. sanziona con la inammissibilità la mancata presentazione della lista testi in cancelleria (e ciò per una evidente funzione di discovery ad evitare l'introduzione di prove a sorpresa). La citazione dei testi nella fase degli atti preliminari al dibattimento costituisce, invece, soltanto una facoltà delle parti.
Nella fase preliminare quindi le parti hanno una mera facoltà di citare, previa autorizzazione, i loro testi o di presentarli direttamente in dibattimento;
tant'è che il mancato esercizio di tale facoltà non produce alcun effetto (l'art. 468 sanziona con la inammissibilità soltanto il mancato deposito della lista). Laddove, invece, si proceda prima all'ammissione delle prove e poi in altra udienza all'assunzione delle medesime, non c'è dubbio alcuno che incomba sulla parte, pur nel silenzio normativo, un vero e proprio onere di citazione. La mancata citazione dei testi ammessi determinerebbe, invero, la paralisi del processo;
ne' è previsto da alcuna norma che alle inadempienze delle parti si supplisca da parte dell'ufficio, con aggravio quindi delle incombenze di cancelleria. La parte è quindi tenuta ad attivarsi per la citazione dei propri testi ammessi ed a dimostrare, in caso di mancata comparizione, di aver provveduto alla loro citazione.
Anche per consentire ai giudice di disporre tutti gli opportuni accertamenti in caso di omessa citazione o l'accompagnamento coattivo (l'art. 133 c.p.p. subordina l'emissione dell'ordine di accompagnamento alla regolarità della citazione ed alla mancata comparizione senza un legittimo impedimento).
L'esame dei testi addotti si configura come mezzo di prova rimesso alla disponibilità della parte, per cui, qualora detto esame sia stato richiesto ed ammesso, essa deve manifestare il suo interesse alla effettiva assunzione dello stesso, provvedendo alla citazione ed opponendosi eventualmente alla chiusura del dibattimento a pena di implicita rinuncia. È pacifico, infatti, che non produce alcuna nullità la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi, quando non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi li aveva richiesti (dovendosi ritenere che vi abbia rinunciato implicitamente), ne' opposizione delle altre parti processuali (cfr. Cass. sez. 1 n. 9628 del 3.7.1998 - Dose;
Cass. sez. 3 n. 9135 del 24.1.2008 - Fontolan). Il diritto alla prova, previsto dall'art. 190 c.p.p., nel vigente sistema processuale caratterizzato dalla dialettica e dall'impulso delle parti, implica anche il principio di disponibilità della prova medesima. In presenza, pertanto, di un comportamento concludente di rinuncia alla prova ammessa non è necessario neppure un provvedimento formale di revoca.
Nel caso di specie, però, la difesa aveva chiesto espressamente il rinvio dell'udienza per l'esame del teste "impedito", non intendendo rinunciarvi e quindi opponendosi alla chiusura del dibattimento. Non c'è dubbio alcuno, pertanto, che, come riconosce anche la Corte territoriale, l'ordinanza immotivata con cui veniva implicitamente revocata l'ammissione del teste sia affetta da nullità. Questa Corte ha ribadito il principio che "è affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice dispone la revoca dell'ammissione di un testimone a discarico dell'imputato nonostante il difensore abbia insistito per la sua escussione, ma tale nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 816 del 6.12.2005).
A parte il fatto che dal verbale di udienza non risulta che immediatamente dopo l'emissione dell'ordinanza con cui veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e quindi implicitamente revocata l'ammissione del teste, sia stata eccepita la nullità dell'ordinanza medesima, la Corte territoriale ha provveduto, comunque, a valutare la necessità di esaminare il teste ex art. 603 c.p.p.. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte tiene ben presente che l'ordinanza ammissiva del teste, in mancanza di impugnazione, non è più sindacabile.
Essa fa derivare solo dalla mancata indicazione delle circostanze/su cui il teste avrebbe dovuto essere escusso, la impossibilità di valutare l'assoluta necessità dell'escussione. E, comunque, esclude che una tale necessità possa ricavarsi dalle generiche indicazioni del difensore all'udienza del 12.1.2007.
3.1.2) Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la mancanza di una effettiva motivazione.
È pacifico invero (a parte il caso limite della completa assenza grafica della parte motiva) che la motivazione della sentenza di primo grado possa essere integrata dal giudice di appello. 3.2) In ordine agli altri motivi di ricorso va preliminarmente osservato che le censure riguardano soltanto i capi a) e b) del procedimento penale n. 4906/04 ("il presente procedimento prosegue per l'accertamento della sussistenza dei soli illeciti di cui ai capi sub A e B.." pag. 10 ricorso) e non anche il capo d) del procedimento n. 2750/2004 (per tale capo la pronuncia di condanna è da ritenere quindi irrevocabile).
Tanto premesso, le doglianze contenute nel ricorso non tengono conto che l'indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte quello di una "rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. n. 0 6402 del 2.7.1997). Con argomentazioni corrette, in fatto ed in diritto, la Corte territoriale ha disatteso la tesi difensiva (riproposta in questa sede) secondo cui le deiezioni delle galline non possono essere qualificate come liquami ma come letame, con la possibilità quindi di stoccarle nei capannoni e spargerle al suolo come fertilizzanti. Da un lato, infatti, ha rilevato che la tesi difensiva è smentita dal contenuto del provvedimento 11.2.2004 n. 575/04 del Giudice amministrativo, che confermava la legittimità dell'ordinanza sindacale n. 27 del 31.3.2004 e, dall'altro, che non era possibile sostenere che tali deiezioni fossero state utilizzate nelle pratiche agricole perdendo la caratteristica di rifiuti. Risultava violato, infatti, il codice di buona pratica agricola e l'allegato b al piano regionale di risanamento delle acque, dal momento che emergeva dagli atti (in particolare dalla testimonianza RI) che lo spandimento del materiale non aveva alcuna finalità agronomica ma solo di sversamento del rifiuto per eliminarlo.
Anche in ordine al fenomeno delle mosche la Corte territoriale, con valutazione di fatto immune da vizi, ha accertato che esso era causato certamente dall'allevamento del IS.
3.4) I reati non sono prescritti, dovendosi tener conto del periodo di sospensione dal 14.7.2006 al 3.11.2006 (rinvio dell'udienza per adesione del difensore all'astensione dalle udienze). Al termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, decorrente dal giugno 2004 (a tale epoca la contestazione fa riferimento per delimitare il termine ultimo della permanenza), bisogna aggiungere giorni 112. 3.5) Inammissibile è, infine, il motivo relativo alle statuizioni civili sia perché generico (si fa riferimento ad un erronea decisione della Corte di Appello in ordine alla condanna al risarcimento dei danni), sia perché, in relazione alla disposta provvisionale, il provvedimento non è impugnabile per cassazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "Il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (cfr. Cass. pen. sez. 5 n. 5001 del 7.1.2007; cass. sez. 6 n. 11984 del 22.12.1997; Cass. n. 4973 del 2000 RV 215770; n. 36760 del 2004 RV 230271; n. 40410 del 2004 RV 230105).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009