Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
In materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la mancata concessione dell'attenuante con riferimento alla fabbricazione, detenzione e porto di una bottiglia incendiaria lanciata contro l'abitazione di una persona per motivi di odio razzista).
Commentario • 1
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1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 143 c.c. in punto di asserita violazione dell'obbligo di coabitazione tra i coniugi e abbandono del tetto coniugale nonchè l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di fatti oggetto delle risultanze istruttorie. Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello di Perugia aveva inspiegabilmente ritenuto che lo stesso avesse abbandonato il tetto coniugale senza tener conto del fatto che aveva sempre stabilmente lavorato all'estero, e, soprattutto, in Germania (si trattava di vero e proprio trasferimento e non di semplici temporanee …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2013, n. 26270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26270 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 27/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI EP - Consigliere - N. 442
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 17157/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI SE N. IL 27/04/1982;
avverso la sentenza n. 182/2004 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 10/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA POSTA LUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA A., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita il difensore Avv.to CICCIO C., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 30.9.2003 il Gup del Tribunale di Tempio Pausania, all'esito del rito abbreviato, condannava EP SA, unitamente ad altri due imputati, con le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis c.p., ritenute prevalenti sull'aggravante del nesso teleologia, alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione ed Euro 400,00, di multa in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio, aggravato ai sensi del D.L. n. 122 del 1993, art. 3 (finalità di odio raziale) - così riqualificato il fatto contestato al capo a) - ed ai reati di fabbricazione, detenzione e porto di una bottiglia incendiaria (capo b).
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 10.2.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato contestato al capo a), come diversamente qualificato dal giudice di prime cure, perché estinto per intervenuta prescrizione. Conseguentemente, rideterminava la pena inflitta in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre la multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il SA, a mezzo del difensore di fiducia.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della finalità di odio razziale (D.L. n. 122 del 1993, art. 3), rilevando che sebbene la Corte abbia pronunciato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato contestato al capo a), tuttavia, ha ritenuto la sussistenza della predetta aggravante con motivazione apparente ed illogica. Tale affermazione riverbera i suoi effetti anche sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5, tenuto conto della motivazione sul punto in cui si richiama detta finalità razziale della condotta.
Ribadisce, quindi, che la condotta non era stata determinata da odio razziale nei confronti della persona offesa, ma, piuttosto, dalla reazione all'aggressione subita qualche giorno prima dai coimputati;
invero, il giudice di seconde cure si è limitato a richiamare le motivazioni della sentenza di primo grado fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal coimputato UD che non contraddicono la tesi del ricorrente.
Con un secondo motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art.
5. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha operato alcuna valutazione delle concrete modalità dell'azione e dei mezzi utilizzati dagli imputati. Non vi è dubbio che una sola bottiglia di piccole dimensioni, lanciata con le modalità accertate, non può essere equiparata, quanto a pericolosità e capacità offensiva ad altri esplosivi disciplinati dalla norma contestata ai quali è r comunque, applicabile la invocata attenuante (richiama Sez. 1^, n. 4452 del 16.4.1994). Infine, i medesimi vizi vengono denunciati con riferimento alle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 2 e all'art. 114 c.p.. In ordine alla prima attenuante la Corte ha omesso qualsivoglia motivazione.
Rileva, quindi, che dagli atti non risulta in alcun modo che il ricorrente abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso ed è emerso senza dubbio che l'ideazione dell'azione non è stata sua e la bottiglia incendiaria è stata riempita e lanciata dagli altri;
quindi, il ricorrente si è limitato ad accompagnare i compagni sul posto essendo l'unico a guidare e a disporre di un'autovettura. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È inammissibile, ad avviso del Collegio, il motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo all'aggravante della finalità di odio razziale. Invero, al di là della valutazione della sussistenza dell'interesse al ricorso sul punto, deve rilevarsi che essendo stata dichiarata l'estinzione del reato cui si riferisce l'aggravante, il giudice ha operato la valutazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, che ha riguardo esclusivamente alla verifica che dagli atti risulti "evidente" che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato.
Infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" ed è quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009/ Tettamanti, rv. 244274), quindi, la causa di estinzione prevale anche se c'è una prova contraddittoria o insufficiente sulla responsabilità. In specie, la Corte territoriale, nel dichiarare la estinzione del reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione, ha dato atto della insussistenza di elementi tali da determinare l'assoluzione nel merito degli imputati anche con riferimento all'aggravante contestata della finalità di odio razziale.
Pertanto, la circostanza aggravante della quale si duole il ricorrente non è stata in alcun modo ritenuta sussistente. Peraltro, solo incidentalmente la Corte territoriale ha richiamato l'aggravante in parola nell'argomentare l'esclusione dell'attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5. 2. Quanto all'attenuante della lieve entità del fatto, di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, la Corte non ne ha escluso l'applicabilità alla fattispecie in oggetto, atteso che, come è noto, l'invocata attenuante può avere riguardo anche alle bottiglie incendiarie;
ha, invece, ritenuto, con valutazione compiuta e argomenti immuni dai vizi denunciati, che in concreto non fosse configurabile l'ipotesi attenuata, tenuto conto che quella realizzata dagli imputati è una vera e propria arma da guerra utilizzata in concreto con potenzialità offensiva mediante il lancio contro l'abitazione del cittadino marocchino allo scopo di spaventarlo. D'altro canto, il giudice di prime cure ha tenuto conto delle limitate dimensioni e potenzialità dell'ordigno nella quantificazione della pena contenuta nel minimo edittale, nonché, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche. Deve essere ribadito che l'attenuante della lieve entità del fatto, di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, dovendo essere commisurata a tutti i parametri di un potere discrezionale, quale quello riconosciuto al giudice di merito al riguardo, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle della qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 1^, Sentenza n. 7927 del 02/07/1997, rv. 208266). A fronte di ciò, invero, il ricorrente invoca una mera rivalutazione non consentita in questa sede.
3. Sono, altresì, infondate le doglianze del ricorrente in ordine alle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 2 e all'art. 114 c.p.. Quanto alla prima è sufficiente evidenziare che certamente l'avere reagito in stato d'ira determinato dall'aggressione subita qualche giorno prima dai coimputati non poteva essere riferito alla condotta per la quale è intervenuta la condanna del ricorrente, ossia alla fabbricazione, detenzione e porto di bottiglia incendiaria, ma, al più, alla condotta di danneggiamento estinta per intervenuta prescrizione.
Le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento del mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 114 c.p., mettono al riparo la sentenza impugnata dai rilievi mossi dal ricorrente he si sostanziano in censure di fatto la cui valutazione è preclusa al giudice di legittimità. Invero, il giudice di seconde cure non ha ritenuto sussistente l'attenuante in oggetto essendo emerso che tutti e tre gli imputati avevano progettato e, poi, attuato l'azione delittuosa;
come affermato dalla stessa difesa, il SA aveva guidato l'autovettura con la quale gli imputati si erano portati nei pressi dell'abitazione della vittima.
Non sussistono, quindi, secondo la valutazione della Corte di appello i presupposti della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza che è applicabile soltanto nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo (Sez. 2^, n. 6922 del 26/01/2011 - dep. 23/02/2011, Di Naro, rv. 249347).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2013