Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2013, n. 26270
CASS
Sentenza 27 marzo 2013

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Massime1

In materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la mancata concessione dell'attenuante con riferimento alla fabbricazione, detenzione e porto di una bottiglia incendiaria lanciata contro l'abitazione di una persona per motivi di odio razzista).

Commentario1

  • 1Separazione, obbligo di fedeltà: l'addebito non scatta in automatico (Cass. 27955/22)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 31 marzo 2024

    1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 143 c.c. in punto di asserita violazione dell'obbligo di coabitazione tra i coniugi e abbandono del tetto coniugale nonchè l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di fatti oggetto delle risultanze istruttorie. Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello di Perugia aveva inspiegabilmente ritenuto che lo stesso avesse abbandonato il tetto coniugale senza tener conto del fatto che aveva sempre stabilmente lavorato all'estero, e, soprattutto, in Germania (si trattava di vero e proprio trasferimento e non di semplici temporanee …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2013, n. 26270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26270
Data del deposito : 27 marzo 2013

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