Sentenza 25 settembre 2006
Massime • 1
Nel giudizio direttissimo atipico, previsto per casi particolari in assenza degli ordinari presupposti alternativi dell'arresto in flagranza e della confessione, trova comunque applicazione, ai fini della valida instaurazione del rito, la disposizione codicistica circa il limite temporale di quindici giorni a far data dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato. (La Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale il tribunale aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, rilevando che il giudizio direttissimo per i delitti di resistenza, danneggiamento aggravato e lancio di materiale pericoloso nell'ambito di una manifestazione sportiva era stato instaurato oltre il termine di quindici giorni dall'arresto e dall'iscrizione della notizia di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2006, n. 35828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35828 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2006 |
Testo completo
M 35828 /06 1553 Sentenza n.
Registro generale n. 2401 del 2006
Camera di consiglio del 25 settembre 2006 (n. 5 del ruolo)
RE PUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Presidente Dott. Adolfo Di Virginio
Consigliere 1. Dott. Antonio Agrò
Consigliere 2. Dott. Giovanni Conti
Consigliere 3. Dott. Agnello Rossi
4. Dott. Giorgio Fidelbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona nei confronti di PI IA, n. il 7.1.1983
avverso l'ordinanza in data 8 marzo 2005 del Tribunale di
Verona
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona.
Fatto
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Verona, adito per il giudizio direttissimo a carico di CA IA, arrestato in data 20 dicembre 2004 per i delitti di resistenza, danneggiamento aggravato e lancio di materiale pericoloso nell'ambito di una manifestazione sportiva (art.
6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401), rilevato che il giudizio direttissimo era stato instaurato con atto di citazione in data 7 febbraio 2005 per l'udienza dell'8
Pr
Osservava il Tribunale che la previsione dell'art.
8-bis 1. n.
401 del 1989, per la quale per i reati ivi richiamati, "si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini", va interpretata nel senso di una deroga ai soli
"presupposti tipici" (evidenza della prova in relazione all'arresto in flagranza o alla confessione) contemplati dall'art. 449 c.p.p., ma non alle "forme" stabilite dal medesimo articolo, e in particolare a quella relativa al termine inderogabile entro cui il giudizio direttissimo può essere instaurato. Diversamente opinando, la disciplina sarebbe sospetta di incostituzionalità, in quanto ingiustificatamente lesiva del diritto di difesa.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, rilevando l'abnormità dell'ordinanza in questione, siccome produttiva di una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari. dalOsserva l'Ufficio ricorrente che la tesi sostenuta
Tribunale, secondo cui il giudizio direttissimo atipico può derogare ai "casi" ma non ai "modi" contemplati dall'art. 449
c.p.p., è stata reiteratamente ritenuta infondata dalla Suprema
Corte, ed è comunque in contrasto non solo con la ratio di simili previsioni anchema venendo al caso di
- - conspecie l'inequivocabile lettera dell'art. 8-bis 1. n. 401 del 1989, secondo cui, per i reati ivi previsti, "si procede sempre con giudizio direttissimo".
Diritto
Il ricorso appare infondato.
a quanto sostenuto 1. Va precisato che, contrariamente dall'Ufficio ricorrente, sul tema oggetto del presente ricorso
(superabilità dei termini ordinari per l'instaurazione del giudizio direttissimo nei casi in cui questo sia imposto come "obbligatorio" da speciali disposizioni di legge) non vi è assoluta unanimità di risposte giurisprudenziali di legittimità. Nel senso privilegiato nel ricorso è la gran parte della giurisprudenza di questa Corte: V. Sez. I, 21 dicembre 2005, n.
7257, Ben Mosbah;
Id., 16 giugno 2005, n. 26773, Manea;
Id., 7 dicembre 2004, n. 1629, Kanat;
Id., 11 febbraio 2004, n. 10368,
Arboit; Id., 8 gennaio 2003, 19675, Corsetto;
Id., 23 marzo Π. 2000, n. 2161, Danut;
Id., 21 marzo 2000, n. 4978, Grancini;
Id., 11 giugno 1996, n. 4023, Settegrana;
Id., 19 febbraio 1990, n. 401,
Rinchi.
In senso contrario, e quindi nella linea della ordinanza impugnata, vi sono, a quanto consta, due pronunce, sempre della
Prima sezione: Sez. I, 16 marzo 2000, n. 1984 Sofia, Id., 26
settembre 1995, n. 10231, Di Stefano. 2. Nella Relazione al Progetto preliminare del codice (p.
109), si osserva che "elemento caratterizzante il giudizio direttissimo è [...] l'esistenza originaria di una situazione di evidenza della prova", e che "i quindici giorni concessi al pubblico ministero per l'instaurazione del giudizio direttissimo vanno intesi come tempo utilizzabile per verificare l'effettività della iniziale situazione di evidenza", per cui "la mancanza di evidenza probatoria impone al pubblico ministero di rinunciare alla pretesa di instaurare il giudizio direttissimo", salvo il ricorso al giudizio immediato nel più ampio termine di novanta giorni.
Nelle norme di coordinamento (art. 233) era stata, conseguentemente, stabilita l'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedevano il giudizio direttissimo "in casi, con forme termini diversi da quelli indicati nel codice".
eSu reiterata insistenza della Commissione parlamentare nonostante la motivata opposizione della Commissione ministeriale, venne da ultimo dal Governo inserita (comma 2 dell'art. 233) una previsione di giudizio direttissimo, "anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice", per i reati concernenti le armi o commessi con il mezzo della stampa. Tale disposizione venne dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con la legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81 (punto 43 dell'art. 2), dalla Corte cost. con sentenza n. 68 del
1991.
3. Successivamente sono state introdotte dal legislatore (non più costretto nei limiti della delega) speciali ipotesi di giudizio direttissimo: art.
8-bis 1. 13 dicembre 1989, n. 401, inserito dall'art. 1 comma 1, lett. c), d.l. 20 agosto 2001, n. 336, conv. dalla 1. 19 ottobre 2001, n. 377, per casi di comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive ("...si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini");
- art. 12-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, introdotto con la legge di conversione 7 agosto 1993, n. 356, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi ("il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 588
c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini");
са art. 6 comma 5 d.1. 26 aprile 1993, n. 122, conv. dalla 1.
25 giugno 1993, n. 205, per reati in materia di discriminazione razziale, etnica, nazionale religiosa e di genocidio ("il о
pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini");
- art. 12 comma 4, ultimo periodo, d. lgsl. 25 luglio 1998, n.
286, e successive modifiche, per reati di immigrazione clandestina
("...si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini") nonché con riferimento ad altri reati in materia di immigrazione previsti dal medesimo decreto, art. 13 comma 13-ter (“…è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo") e art. 14 comma 5-quinquies ("... si procede con rito direttissimo").
4. Appare condivisibile la notazione, largamente diffusa in dottrina, per cui l'unica plausibile "ragione" per la quale, a pena di contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., possa ammettersi una deroga alle ordinarie regole di vocatio in jus, consentendosi un
"giudizio direttissimo" e cioè un meccanismo di apertura ex w abrupto della fase del giudizio che di per sé implica un sacrificio del diritto di difesa normalmente esercitabile dall'imputato nelle fasi precedenti il dibattimento (in sede di udienza preliminare o, nel caso di citazione diretta, a seguito dell'avviso ex art. 415- bis c.p.p. o, in quello di giudizio immediato, a seguito di previo interrogatorio) è una situazione di evidenza probatoria, rappresentata, stando al modello offerto dall'art. 449 c. p. p., dall'arresto in flagranza o dalla confessione dell'imputato.
Quanto alla "funzione" di questo rito, essa va individuata nella esigenza di celerità della procedura, per i casi in cui, stante la situazione di (presunta) evidenza probatoria (comune del resto ad altri riti speciali, quali il giudizio immediato e il procedimento per decreto), non sono necessarie particolari indagini prima dell'instaurazione del giudizio;
il tutto in linea con la esigenza di "massima semplificazione" imposta dalla direttiva n. 1 dell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987. Accanto a questa esigenza, appare insita nella scelta legislativa, che affonda le sue radici già nel codice Finocchiaro
Aprile del 1913 (artt. 290 ss.), quella (ampiamente criticata in dottrina) di "esemplarità" della risposta giudiziale ai casi di reato flagrante o comunque di responsabilità "evidente”.
5. A prescindere dal giudizio di valore che se ne voglia dare,
è però obiettivamente solo su questa esigenza di esemplarità che, a quanto sembra, fondano le scelte del legislatore di introdurre via
дя via ipotesi speciali di giudizio direttissimo, svincolate dai normali presupposti processuali considerati dall'art. 449 c.p.p.
Ciò è stato del resto riconosciuto dalla Corte cost., che esaminando un caso di direttissima atipica per reati concernenti le armi, nel vigore dell'abrogato codice, osservava che "non può ritenersi irrazionale una norma la quale, rispetto ad alcuni delitti considerati particolarmente idonei a destare grave allarme sociale in un determinato momento storico [...] prescriva un giudizio più rapido di quello ordinario"; aggiungendo peraltro che "ciò tanto più è da ritenere se si rileva che si tratta di norma temporanea" (sent. n. 164 del 1983).
se le ipotesi di giudizio direttissimo atipico possono 6. Ora, forse giustificarsi con l'esigenza del legislatore di tener conto dell' allarme sociale" (id est, come detto, della "esemplarità" della risposta penale) derivante dalla commissione di particolari reati, non si comprende per quale ragione le relative procedure, per di più anche quando non siano fondate sulla flagranza o sulla confessione dell'imputato, debbano affrancate essere da qualsivoglia limite temporale ai fini del momento di introduzione della fase di giudizio rispetto alla notitia criminis.
Ciò era stato notato dalla stessa sentenza prima citata della
Corte cost., che, forse con qualche imbarazzo, dopo avere preso atto della giurisprudenza sul punto, aveva sottolineato, con riferimento alla disciplina allora vigente, che la mancata previsione di limiti temporali per l'instaurazione del giudizio direttissimo "non significa che in subiecta materia non sussista alcun termine e il pubblico ministero possa conseguentemente agire una discrezionalità talmente illimitata da sconfinare con nell'arbitrio"; inoltre che (come aveva già rilevato anche Corte cost. n. 170 del 1972) "non può dubitarsi che sussista sempre il dovere del pubblico ministero, desumibile dalla stessa natura del giudizio direttissimo, di investire il giudice del dibattimento con la massima rapidità possibile"; e infine, con riferimento a tutti i casi di giudizio direttissimo atipico (allora vigenti), che non poteva non constatarsi "la indifferibilità [...] di una disciplina più incisiva, puntuale e organica", che del resto era stata avviata, notava sempre la Corte cost., nell'ambito dei lavori preparatori della nuova legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.
E' il caso di aggiungere che era stato proprio in sintonia con gli auspici della Corte costituzionale che il legislatore delegato aveva nel nuovo codice soppresso ogni previsione di giudizio direttissimo atipico, salvo quella in extremis introdotta nell'art. 233 disp. coord. c.p.p., su pressante sollecitazione della Commissione detto,parlamentare (poi, come dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 68 del 1991).
99 7. La rassegna delle ipotesi di giudizio direttissimo atipico
(v. sopra, sub 3), mostra che si tratta di fattispecie, collegate a determinati reati, che, con qualche trascurabile variante impongono al pubblico ministero di procedere, a espressiva, prescindere dai presupposti considerati dall'art. 449 c.p.p.
(arresto in flagranza о confessione), a giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Sono a sé le due particolari disposizioni degli artt. 13 comma 13-ter e 14 comma 5-quinquies d. lgsl. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche (che non fanno cenno alla esigenza di
"speciali indagini"), estranee alla fattispecie oggetto del presente ricorso e sulle quali comunque subito si tornerà. Ciò posto, sembra che non vi siano risolutivi argomenti letterali, logici o sistematici, per ritenere che quando la legge prevede che "si procede sempre con giudizio direttissimo" ° "il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p. debba intendersi che, non "
essendo necessarie particolari indagini, l'instaurazione del rito possa essere svincolata da qualsivoglia termine, come se l'espressione "procedere" [0 "procedere sempre"] a giudizio direttissimo" equivalesse a quella "procedere in ogni tempo". Vale sottolineare che le fattispecie in rassegna riguardano ipotesi in cui per lo più è consentito o è obbligatorio l'arresto, talvolta anche fuori della flagranza. Stando a una incidentale notazione di Corte cost. sent. n. 109 del 1970, in caso di arresto non vi sarebbero motivi per non applicare anche ai giudizi direttissimi atipici (nel caso allora esaminato, quello previsto per i reati commessi a mezzo della stampa) le normali regole codicistiche ai fini della introduzione del giudizio. E nella fattispecie concreta in esame, l'imputato risulta appunto essere stato tratto in arresto "differito" ex art. 8 comma 1-ter 1. n. 401 del 1989. Ma, a prescindere dall'arresto, il giudizio direttissimo può essere instaurato entro il quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato, con termine per comparire, per l'imputato libero, ridotto a tre giorni (artt. 449 comma 5 e 450 comma 2 c.p.p.); e dunque, se non sono necessarie speciali indagini, non vi sono ragioni per ritenere che il pubblico ministero possa non rispettare questo termine. Nonostante le contrarie opinioni espresse da parte della dottrina, deve ritenersi che anche le due ipotesi di cui si è detto, che non fanno espressamente salva la necessità di speciali di indagini, non contrastano con questa prospettiva. La prima (art. 13 comma 13-ter d. lgsl. 25 luglio 1998, n. 286), si limita a prevedere un caso di arresto fuori flagranza e il ricorso al giudizio direttissimo, sicché appare addirittura implicito il richiamo ai "tempi" fissati dall'art. 449 c.p.p. che tale giudizio disciplina;
la seconda (art. 14 comma 5-quinquies del medesimo decreto) stabilisce che per i reati ivi previsti si procede con rito direttissimo, ma non dà alcuna indicazione, né esplicita né implicita, sui tempi di instaurazione del giudizio. 8. Se si perseguisse la linea interpretativa per cui il giudizio direttissimo atipico (0 alcuna delle ipotesi di direttissimo atipico) è svincolato dai tempi di cui all'art. 449
c.p.p. si verrebbe a determinare un duplice paradosso. Il primo: il legislatore (per le ricordate esigenze di
"esemplarità") impone per alcune fattispecie criminose una investitura rapidissima del giudice del dibattimento, ma poi rende privo di effetti il mancato rispetto da parte del pubblico ministero di tempi stringenti, con ciò venendosi di per sé а tradire l'esigenza di "esemplarità", e configurandosi quindi un modulo di vocatio in jus che, perduta ogni caratteristica di celerità, si caratterizza esclusivamente, sine causa, per le minorate possibilità di difesa dell'imputato nella fase che precede quella del giudizio. Il secondo: poiché è il pubblico ministero a stabilire se osta al giudizio direttissimo la necessità di "speciali indagini", e poiché tale valutazione non è sindacabile (Cass., VI, 16 dicembre
1992, n. 5664, Gaeta;
Cass., I, 26 aprile 1988, n. 1261, Caiato), il rispetto della norma che esprime la doverosità del giudizio direttissimo sarebbe incontrollabile, una volta affrancato il potere discrezionale del pubblico ministero dal rispetto di termini stringenti, che sono di per sé oggettivo parametro della effettiva insussistenza della necessità di speciali indagini. In sostanza nella prospettiva interpretativa qui contrastata la norma "reale" in tema di giudizi direttissimi atipici sarebbe da ricostruire alla stregua delle seguenti proposizioni antinomiche: il pubblico ministero può instaurare in ogni tempo, a sua discrezione, il giudizio direttissimo;
il pubblico ministero può optare in ogni tempo, a sua discrezione, per il rito ordinario.
9. Nel caso in esame, l'imputato, tratto in arresto "differito in flagranza" in data 20 dicembre 2004 per il reato di cui all'art.
6-bis della legge n. 401 del 1989, è stato citato per il giudizio direttissimo alla udienza dell'8 marzo 2005, e quindi ben oltre il termine di quindici giorni ex art. 449 c.p.p.
Per le ragioni sopra esposte, e in base al canone ermeneutico che privilegia, in caso di dubbio, la soluzione interpretativa non in contrasto con parametri costituzionali, il giudizio direttissimo in esame deve dunque ritenersi essere stato instaurato in violazione processuale, sicché legittimamentedella legge il
яя Tribunale ha disposto la restituzione ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso addì 25 settembre 2006.
Il Consigliere estensore
Duk
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 OTT 2006
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla деле
degli atti al pubblico
Il Presidente