Sentenza 9 febbraio 2017
Massime • 1
La misura cautelare dell'obbligo di dimora di cui all'art. 283 cod. proc. pen. prevede il tassativo riferimento al territorio del Comune di dimora abituale o di una frazione del predetto Comune o di un Comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo; ne consegue che è illegittimo il provvedimento cautelare che amplia l'unità territoriale ove applicare la misura cautelare oltre all'ambito comunale, anche laddove tale decisione sia posta a tutela delle esigenze di lavoro dell'indagato, evocate dal comma quinto dell'art. 283 cod. proc. pen. (In applicazione di questo principio la S.C., rigettando il ricorso dell'indagato, ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento del G.I.P. che aveva esteso l'obbligo di dimora ai territori di tre province in ragione delle esigenze lavorative del ricorrente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2017, n. 16117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16117 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2017 |
Testo completo
16 117-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 167/2017 -Presidente - STEFANO PALLA REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.11/2017 GRAZIA LAPALORCIA CARLO ZAZA ER OR TO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA DR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA;
lette sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI the he arsto if we lto del reactoгеоло ノ Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. AN UR, indagato per il reato di lesioni personali gravi ed aggravate in danno di SE IG, è destinatario, da ultimo, di un provvedimento in data 23-7-2016 con il quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltagirone, a parziale modifica di quello in data 29-6-2016 dello stesso giudice che aveva disposto nei confronti dell'indagato l'applicazione cumulativa di tre misure cautelari (obbligo di dimora nel comune di Caltagirone, obbligo di presentazione trisettimanale alla PG e divieto di avvicinamento alla persona offesa), l'obbligo di dimora era stato esteso alle province di Catania, Ragusa e Caltanissetta, ferme restando le altre due misure.
2. Il Tribunale del riesame di Catania, a seguito di appello del Pubblico Ministero, ha annullato quest'ultima ordinanza ripristinando quella del giugno 2016 sul rilievo che l'estensione dell'obbligo di dimora a più luoghi, oltre a privare di concreta efficacia la misura, non era consentito dall'art. 283 cod. proc. pen., neppure in considerazione delle esigenze lavorative tutelate dal quinto comma della stessa norma.
3. Il difensore del UR, premesso che l'organo del riesame in funzione di giudice di appello avrebbe dovuto estendere il proprio sindacato alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità e adeguatezza delle misure, articola due motivi di doglianza.
4. Con il primo deduce vizio di motivazione in quanto la sussistenza delle esigenze cautelari era stata valutata con riferimento all'epoca dell'ultima ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare, senza considerare la memoria presentata dalla difesa dell'indagato in cui si evidenziava l'affievolimento delle esigenze di cautela per effetto del trasferimento in Lombardia della persona offesa. Il tribunale aveva osservato che la relativa questione non era oggetto del procedimento dovendo essere prospettata al giudice procedente. Rilievo erroneo, secondo il ricorrente, perché in contrasto con l'orientamento di legittimità che attribuisce al giudice dell'appello cautelare piena cognizione della vicenda cautelare sotto tutti i profili (cita Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004 - dep. 20/04/2004, Donelli e altro, Rv. 22735901), mentre il tribunale si era limitato a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato anche in danno di altre persone prescindendo dalla valutazione di concretezza ed attualità di tale pericolo imposta dalle recenti modifiche normative.
5. Il secondo motivo denuncia violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure, profili non esaminati nell'ordinanza - nonostante nella memoria depositata dalla difesa fossero stati evidenziati l'affievolimento delle A esigenze cautelari, il rispetto delle prescrizioni da parte dell'indagato e la sua necessità di continuare l'attività lavorativa di agente in contrasto con l'indirizzo - delle Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011 - dep. 22/04/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 24932401, secondo cui la proporzionalità e l'adeguatezza devono operare sia al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata dello stesso. Il tribunale avrebbe quindi dovuto rigettare l'appello del PM o disporre l'obbligo di dimora in Catania, sede principale dell'attività lavorativa del UR. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Il thema decidendum devoluto dall'organo impugnante al tribunale del 2. riesame in funzione di giudice di appello era quello della legittimità dell'ampliamento a più province (Catania, Ragusa e Caltanissetta) dell'obbligo di dimora nel comune di Caltagirone, imposto unitamente ad altre misure al UR in vista della imminente scadenza dei termini di custodia cautelare (il predetto era stato in precedenza sottoposto dapprima alla custodia in carcere poi agli arresti domiciliari con presidio elettronico).
3. Alla devoluzione di tale tema il tribunale ha circoscritto il proprio sindacato ineccepibilmente osservando che la ratio dell'obbligo di dimora espressa dal tenore dell'art. 283 cod. proc. pen. è funzionale all'esigenza di un più stretto ed efficace controllo del sottoposto, effettuabile, secondo il dato testuale della norma, soltanto in ambito comunale (sia esso quello di dimora abituale o viciniore, oppure diverso) o addirittura in quello, più limitato, di una frazione di uno di tali comuni.
4. Tertium non datur, con la conseguenza che i limiti territoriali di un comune o di una frazione di esso non possono essere superati, neppure a tutela delle esigenze di lavoro dell'indagato, evocate dal quinto comma dell'art. 283 cod. proc. pen. al solo fine, per quanto possibile, di orientare la determinazione di tali limiti, non già per consentire, come pure correttamente ritenuto nel provvedimento impugnato, che il luogo dell'obbligo di dimora sia esteso al territorio di una provincia, anzi, nel caso di specie, di tre province.
5. L'unità territoriale di riferimento della misura è infatti il comune oppure una unità territoriale inferiore, la frazione di un comune, essendo dunque qualunque altra unità territoriale di maggior estensione incompatibile con la natura e la funzione della misura.
6. Ciò a differenza dal divieto di dimora i cui limiti territoriali possono essere anche diversi, sia più limitati che più estesi, da quelli di un comune o 2 frazione, in assenza di una disposizione corrispondente a quella relativa all'obbligo di dimora (Sez. 6, n. 41840 del 02/10/2014 - dep. 07/10/2014, Pmt in proc. Zanzottera, Rv. 260438 e Sez. 6, n. 1454 del 30/04/1992 dep. 04/07/1992, Bambolino, Rv. 190973).
7. La ratio decidendi del provvedimento impugnato, e cioè l'ontologica illegittimità della misura dell'obbligo di dimora estesa a tre province, non risulta neppure messa in discussione nel ricorso che invece ruota intorno alla deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità e adeguatezza delle misure.
8. Tuttavia il richiamo del ricorrente agli indirizzi giurisprudenziali di questa corte alla stregua dei quali il tribunale avrebbe dovuto porsi la questione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza delle misure, non ha fondamento. Invero la plena cognitio della vicenda cautelare spettante al tribunale del riesame in funzione di giudice di appello è stata affermata con riguardo al diverso caso di appello del PM avverso ordinanza del Giudice per le indagini preliminari reiettiva di richiesta di applicazione di misura cautelare, mentre la necessità del costante e necessario adeguamento dello status libertatis alle risultanze del procedimento tanto al momento della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, risulta nella specie garantita dal provvedimento 29-6-2016 (di poco anteriore a quello annullato) del Giudice per le indagini preliminari, con il quale, sul rilievo del tempo trascorso dall'applicazione della misura e dell'intervenuto trasferimento nel Nord Italia della p.o., elementi richiamati nella memoria difensiva al tribunale e nel ricorso per sostenere il venir meno delle esigenze cautelari, si era sostituita la misura degli arresti domiciliari con le tre misure cumulative (tra le quali l'obbligo di dimora nel Comune di Caltagirone). Provvedimento non impugnato dall'interessato.
9. Nella specie, quindi, la modifica su istanza del PM del luogo dell'obbligo di dimora, disposta con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari -poi annullata dal tribunale- al dichiarato fine di rendere la misura compatibile con le esigenze lavorative del UR, modifica a sua volta non oggetto di appello del UR, costituisce un caso diverso da quelli evocati nel ricorso. 10. Per quanto, dunque, la situazione sia astrattamente riconducibile al dettato del secondo comma dell'art. 299 cod. proc. pen. per l'inconfutabile ragione che l'ampliamento del luogo dell'obbligo di dimora non è altro che un provvedimento che rende meno gravose le modalità di applicazione della misura sulla base di una valutazione di compatibilità di tale ampliamento con la tutela delle esigenze cautelari, tuttavia l'annullamento da parte del tribunale di tale ampliamento è passato esclusivamente attraverso la verifica dell'incompatibilità 3 di esso con l'art. 283 cod. proc. pen., mentre l'affievolimento delle esigenze cautelari era stato già valorizzato nel provvedimento di sostituzione degli arresti domiciliari con le misure cumulative, solo di un mese anteriore a quello oggetto di annullamento da parte del tribunale. 16. Tanto nel pieno rispetto dell'indirizzo, richiamato nel ricorso, secondo cui il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011 - dep. 22/04/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Palla Grazia Lapalorcia Dilano Leflorere SIPOGITATA IN CANGUILLINA add 30 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela LanzuRO ou jus