Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
L'art.12 bis del D.L.8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n.356, prevede per i reati concernenti le armi e gli esplosivi la celebrazione del giudizio direttissimo anche fuori dei "casi", ma non dei "modi", di cui agli artt.449 e 566 (ora 558) c.p.p. Ne consegue che, dovendosi intendere per "casi" l'arresto in flagranza, il consenso dell'imputato e del pubblico ministero ovvero la confessione dell'accusato, mentre rientra fra i "modi" il rispetto dei termini previsti dai suddetti articoli del codice di rito,tali termini restano comunque inderogabili. (Diff. Sez. I, 21 aprile 2000 n. 4978, Grancini ed altri, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2000, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 16/03/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. " AL IE " N. 1984
3. " ST OV " REGISTRO GENERALE
4. " GIRONI EMILIO " rel. est. N. 10298/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso TRIBUNALE di CATANIAnei confronti di:
OF CA N. IL 24.02.1955
avverso ordinanza del 25.02.1999 TRIBUNALE di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Turone per l'annullamento dell'ordinanza
La Corte
- premesso che con ordinanza 25.2.1999 il Tribunale di Catania, chiamato a giudicare con rito direttissimo l'imputato FI CA per detenzione e porto illegali di armi, ha disposto la restituzione degli atti all'ufficio del p.m. ai sensi dell'art. 452, 1^ co., c.p.p. per inosservanza del termine di cui all'art. 449, co. 5, c.p.p. e che contro il provvedimento ha proposto ricorso il
Procuratore della Repubblica di Catania, denunziandone l'abnormità alla stregua dell'art. 12 bis l. n. 356/1992, secondo cui per i reati concernenti armi ed esplosivi il p.m. deve procedere al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 c.p.p.;
- vista la memoria con cui il difensore del FI sollecita il rigetto del ricorso, aderendo all'assunto del tribunale che distingue i "casi" di cui agli artt. 449 e 566 c.p.p. dai "termini" previsti per il giudizio direttissimo dall'art. 449, commi 4 e 5, c.p.p., in ogni caso inderogabili;
- ritenuta l'infondatezza del ricorso, in base al rilievo che l'art.12 bis D.L. n. 306/1992, convertito in L. n. 356/1992, prevede per i reati concernenti le armi e gli esplosivi la celebrazione del giudizio direttissimo anche fuori dei "casi" di cui agli artt. 449 e 566 (ora 558 - v. art. 51, co. 2, L. n. 479/1999) c.p.p. ma non anche dei "modi" dagli stessi previsti, per "casi" dovendosi intendere l'arresto in flagranza, il consenso dell'imputato e del p.m. e la confessione dell'accusato e rientrando invece nei "modi" il rispetto dei termini stabiliti dai predetti articoli del codice di rito, da ritenersi, pertanto, inderogabili anche per la materia delle armi ed esplosivi (la distinzione tra "casi" e "modi" è, invero, esplicitata nel titolo dell'art. 449 e non può essere considerata priva di valore ai fini dell'interpretazione della deroga disposta dall'art.12 bis D.L. 306/92). (conf. Cass., sez. I, 26.9.1995, Di Stefano,
Arch. nuova pr. pen., 1995, 1019).
L'ordinanza impugnata si sottrae, pertanto, alla proposta censura di abnormità, non potendosi ritenere indebita la regressione del processo alla fase procedimentale con essa disposta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2000