Sentenza 17 febbraio 2017
Massime • 1
Nel delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, la cui previsione è rimasta identica pur a seguito della riforma dell'art. 474 cod. pen. ad opera della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, atteso che la destinazione del prodotto alla vendita rappresenta la finalità che caratterizza la condotta di detenzione e non soltanto la connotazione oggettiva della stessa, rispondendo all'esigenza di selezionare i fatti ritenuti effettivamente offensivi del bene giuridico a fronte di una significativa anticipazione della sua tutela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2017, n. 18641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18641 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2017 |
Testo completo
18641-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 466 - Presidente- Dott. Antonio SETTEMBRE UP 17/2/2017 Dott. Caterina MAZZITELLI - Consigliere - Dott. Rossella CATENA Consigliere - R.G.N. 23538/2016 Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere - Consigliere Relatore - Dott. Andrea FIDANZIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: AM GI, nato a [...], 1'8/6/1955; avverso la sentenza del 6/3/2015 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GI Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre AM GI avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Trani, lo condanna a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 c.p. Tanto perché, nel corso di una perquisizione domiciliare, l'imputato fu trovato in possesso di svariati articoli (giubbini, pantaloni, scarpe, maglie camicie), detenuti per la vendita, con marchio contraffatto.
2. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 474 cod. pen., nel testo antecedente alla riforma operata con legge 23 luglio 2009, n. 99, in quanto meno favorevole all'imputato. Premesso che l'accertamento della legge più favorevole va fatto in concreto, a seconda delle conseguenze che derivano per il reo, il ricorrente deduce che la precedente normativa, ancorando l'esistenza del reato, sotto il profilo soggettivo, al dolo generico, è meno favorevole della nuova, che richiede, invece, per l'integrazione della fattispecie penale, il dolo specifico. Nel caso concreto il giudice avrebbe dovuto applicare, deduce, la nuova legge, giacché sarebbe pervenuto, per tale via, alla sua assoluzione, stante l'assenza, nella sua condotta, del "fine di profitto", di cui non è stata data dimostrazione. Inoltre, la Corte d'appello, applicando la vecchia normativa, ha avallato un trattamento sanzionatorio immotivatamente rigoroso, posto che è stata applicata una pena pecuniaria vicina alla metà del massimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Infondate in realtà sono le obiezioni sollevate dal ricorrente in entrambi i motivi in ordine all'individuazione in concreto della norma più favorevole alla luce delle modifiche apportate all'art. 474 c.p. dalla I. n. 99/2009. 2.1 In proposito va innanzi tutto evidenziato come la novella citata, pur conservando il profilo oggettivo della fattispecie previgente, abbia innanzi tutto sdoppiato l'incriminazione in due autonome figure di reato, di cui la prima - collocata nel primo comma dell'articolo da ultimo menzionato ha ora ad oggetto la sola condotta di introduzione nel territorio dello Stato, mentre la seconda che ha trovato posto nel - riformato secondo comma del medesimo articolo - contempla le stesse condotte già in precedenza incriminate e cioè quelle di detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti recanti marchi contraffatti, che non sono state rimodulate.
2.2 La I. n. 99/2009 ha invece apparentemente strutturato dolo del reato previsto dal secondo comma dell'art. 474 c.p. come specifico, in quanto qualificato dal fine di profitto, in precedenza non previsto. In realtà, una corretta lettura della disposizione novellata porta a concludere che il suddetto dolo specifico qualifica esclusivamente la condotta di immissione in circolazione i prodotti con marchio contraffatto. In tal senso depone innanzi tutto la scelta di inserire il lemma "al fine di trarne profitto" non già prima dell'elencazione delle condotte tipizzate, bensì in un inciso delimitato da due virgole collocato in coda alla descrizione di quella sopra menzionata. In secondo luogo, qualificare le condotte di detenzione per vendere e di porre in vendita attraverso il fine di profitto sarebbe operazione priva di effettivo significato, in quanto colui che intende commerciare i prodotti con il marchio contraffatto non può che farlo per ricavarne un profitto. In altri termini il dolo specifico, se riferito anche a tali ultime condotte, non assumerebbe una reale funzione selettiva. Conseguentemente infondate sono le obiezioni del ricorrente in merito all'interpretazione del fenomeno successorio da parte del giudice dell'appello, posto che la novella non ha modificato né l'elemento oggettivo, né quello soggettivo della fattispecie di detenzione e, dunque, correttamente la sentenza impugnata visto che il fatto contestato è stato commesso nel 2008 - ha - ritenuto più favorevole per l'imputato la previgente formulazione della norma incriminatrice in ragione della maggiormente ridotta forbice edittale della pena pecuniaria.
2.3 Errano invece i giudici di merito nel ritenere che, nella vigenza del precedente testo dell'art. 474 c.p., per la sussistenza del reato nell'ipotesi di detenzione per la vendita fosse sufficiente il dolo generico. Infatti, la destinazione del prodotto alla vendita non poteva e non può, attesa l'immutata formulazione normativa - ritenersi una connotazione oggettiva della condotta, bensì la finalità che doveva e deve - caratterizzarla, configurata dal legislatore allo scopo di selezionare i fatti ritenuti effettivamente offensivi del bene giuridico nel momento in cui ne ha anticipato ulteriormente la tutela. Né tali conclusioni sono smentite dalle sentenze di questa Corte evocate dalla sentenza, posto che Sez. 5, n. 925/99 del 30 ottobre 1998, P.M. in proc. Cimino ed altri, Rv. 212206, riguarda la diversa condotta di porre in vendita ed in realtà in motivazione ha tenuto a precisare del tutto condivisibilmente come sia in - - tale ipotesi che il dolo si atteggia a generico. Quanto a Sez. 5, n. 17677 del 24 marzo 2011, Zheng, Rv. 250189 che effettivamente riguarda fattispecie analoga a quella per cui si procede - la stessa si è limitata esclusivamente ad affermare che il dolo del reato in questione si atteggia a generico quanto alla consapevolezza della falsità del marchio apposto sui prodotti detenuti, senza con questo voler escludere che la struttura dell'elemento soggettivo assuma un carattere maggiormente complesso in riferimento alle altre componenti della fattispecie.
2.4 L'erronea interpretazione della legge penale da parte della Corte territoriale non ha peraltro influenzato la decisione e deve dunque essere solo corretta ai sensi dell'art. 619 c.p.p. Infatti la sentenza sostanzialmente incontestata sul punto - argomenta, in maniera logica e coerente alle risultanze processuali richiamate, le ragioni per cui deve ritenersi che i prodotti detenuti dall'imputato fossero destinati alla vendita e, dunque, sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato contestato.
2.5 Sono invece fondate le censure avanzate dal ricorrente in merito alla commisurazione della pena pecuniaria. Infatti questa era stata determinata dal giudice di primo grado in euro 1.000 di multa sulla base dell'individuazione invero per ragioni francamente insondabili del secondo comma dell'art. 474 c.p. nella sua attuale formulazione come norma più favorevole. La dosimetria della sanzione pecuniaria era stata dunque parametrata in relazione ad un massimo edittale di gran lunga superiore (circa dieci volte) a quello previsto prima della riforma del 2009. Nel correggere condivisibilmente l'identificazione della norma più favorevole, la Corte territoriale avrebbe allora dovuto rimodulare il suddetto trattamento, posto che la pena di 1.000 euro, rispetto alla vecchia forbice edittale, assume un significato sanzionatorio ben diverso. Peraltro non è necessario, per ricondurre a legalità la decisione sul punto, annullare la sentenza, potendo provvedere in tal senso la Corte ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p. In tal senso tenuto conto del già deliberato aumento della metà della - pena base in forza della riconosciuta recidiva reiterata contestata all'imputato, della diminuzione di un terzo per il rito alternativo prescelto dall'imputato e della proporzione rispetto alle forbici edittali succedutesi nel tempo - la sanzione pecuniaria deve essere rideterminata in euro 102 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro 102 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 17/2/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLEMA Af Luca Pistorelli addi 14 APR 2017 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO ux