Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6017 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
ITALIANA I D E A ICA T O S L R O A T P S IS 'IM S G A L WU E T arzo 6017/ L R 01 A A I D D R D T E L MAGINE DEL POP , T A N O I E L N L S ogg m G E O TE SUPREMA CASSAZIONE O L B Oggetto rt.19 A SEPARAZIONE D (A SEZIONE PRIMA CIVILE PERSONALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2177/00 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI 4057/00 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere - Cron. 13021 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA - Rep. Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 05/02/2001 - Consigliere Dott. Giuseppe SALME' ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE SE NE IN, elettivamente domiciliata in Richiesta copia studio per diritti L. 6000 dal Sig. IL SOLE.24.ORE ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso l'avvocato 2.4.APR. 2001 VALERIA BISCARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato IL CANCELLIERE GIUSEPPE BISCARDI, giusta delega a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio S dal Sig contro per diritti L. 6000 26.04-21 FORMILLI GUIDO;
il IL CANCELLIERE intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e sul 2° ricorso n° 04057/00 proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FORMILLI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. KRONOS 2001 per diritti L. 6000 DEL TRITONE 169, presso l'avvocato LORENZO D'AVAK, che 260401 320 320 lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorso e ricorso incidentale;
UFFICIO COPIE controricorrente e ricorrente incidentale Richiesta copia studio dal sig. Δ'ΑΜΑΤΙ contro per diritti L. 600 11-26.0401 SE NE IN;
IL CANCELLIERE intimata avverso la sentenza n. 3111/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione delle Persone, dei Minori e della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Famiglia, depositata il 28/10/99; UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Rilasciata copia legate al Sig. BISCARDI udienza del 05/02/2001 dal Consigliere Dott. Mario per __ diritti. ADAMO;
IL CANCELLIERE udito per il ricorrente, chel'Avvocato Biscardi, ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetto del ricorso incidentale;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale udito per il resistente e ricorrente incidentale, al D.' AVACK l'Avvocato D'Avak, che ha chiesto il rigetto del per diritti L. 11 10.5.9 ricorso principale e l'accoglimento del ricorso IL CANCELLIERE incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previa Lang riunione per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data, 1.3.1991 GU For- milli conveniva avanti al Tribunale di Roma la moglie UZ CS per sentir pronunziare la separazione per- 2 sonale dei coniugi, con addebito alla convenuta. Costituitasi in giudizio la CS chiedeva a sua volta che la separazione fosse adebitata al marito, a causa di una relazione extraconiugale da questi intrat- tenuta con altra signora;
che le fosse assegnata la ca- sa coniugale e che fosse posto a carico del LL l'onere di corrisponderle, a titolo di assegno di mante- nimento, un assegno mensile di £ 10.000.000, da rivalu- tarsi annualmente sulla base degli indici Istat. In via subordinata, qualora la casa coniugale fosse assegnata al LL, la CS chiedeva un ulteriore somma di £ 4.000.000 mensili, da destinarsi al pagamen- to del canone di locazione di altra abitazione. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 7.3.1997 pronunziava la separazione personale delle parti, senza addebito, assegnava la casa coniugale al LL, a carico del quale poneva l'onere di corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento la somma di £ 4.500.000 mensili dal 1991 e di £ 4.000.000 mensili dal dicembre 1995, somme da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Avverso tale sentenza proponeva appello UZ CS lamentando erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione sia alla richiesta di addebito 3 della separazione al marito che all'ammontare dell'as- segno di mantenimento richiesto;
a tale titolo chiedeva nuovamente la liquidazione di un assegno di £ 10.000.000 al mese oltre a £ 4.000.000 per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione. Costituitosi in giudizio il LL resisteva al gravame e proponeva a sua volta appello incidentale, finalizzato ad ottenere dichiarazione di addebito alla moglie a causa dei comportamenti provocatori, punitivi e non solidali posti in essere da questa, durante la con- vivenza, e la riduzione dell'assegno di mantenimento, avendo il Tribunale fondato il suo convincimento su presunzioni piuttosto che su prove effettive. Con sentenza in data 28.10.1999 la Corte di appello di Roma, in parziale modifica della sentenza di primo grado, determinava in £ 6.000.000 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto in favore della CS a decorrere dal dicembre 1995; respingeva per il resto 1' appello principale e l'appello incidentale e poneva a carico del LL le spese dei due gradi di giudizio svoltisi. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su due motivi, illustra- ti con memoria, UZ CS. Resiste con controricorso GU LL che propo- 4 ne anche ricorso incidentale fondato su due motivi. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazio- ne e omessa applicazione dell'art. 151 comma 2 C.C. nonchè falsa ed erronea motivazione in relazione al- l'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Assume che la Corte territoriale, in base ad un rie- same delle risultanze istruttorie, ha ritenuto non ri- sultasse la prova che il fallimento del matrimonio del- le parti fosse addebitabile al LL. Tale conclusione è in contrasto con le prove acqui- site nel corso dell'istruttoria, svoltasi in primo gra- do, ed in particolare con la fattura dell'Hotel Shilla di Seoul intestata al LL dalla quale si desume ' nel periodo compreso fra il 19- che lo stesso 22.11.1999 ha telefonato quotidianamente alla sig.ra AS, con la quale è poi andato a convivere, subito dopo il provvedimento presidenziale che imponeva alla CS di lasciare la casa coniugale. Un anno dopo dall'unione del LL con la Seba- sti nasceva una bambina. Tali circostanze non sono state tenute presenti dalla Corte di appello che, al contrario, ha dato rile- vanza alle dichiarazioni rese dai testi ZA e Scalia amici del LL i quali hanno formulato considera- 5 zioni e non indicato fatti, attribuendo il fallimento dell'unione alle differenze caratteriali dei coniugi e alla circostanza che la CS, cittadina americana, non si era mai abituata al modo di vivere italiano. Inoltre la Corte territoriale, secondo la prospet- tazione della ricorrente non ha tenuto conto, ai fini dell'addebitabilità, della condotta ingiuriosa e vio- lenta del LL, evidenziata e descritta dalla madre della ricorrente sig.ra AP. Con il secondo motivo la ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per erronea applicazione dell'art. 156 c.c. nonchè per omesso esame degli atti di causa in re- lazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Rileva che la Corte territoriale, nel determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, richiesto in £ 14.000.000 al mese, non ha tenuto conto dell'alto red- dito percepito dal LL e dell'elevato tenore di vita della coppia, in costanza di matrimonio, agevol- mente desumibile dai documenti versati in atti, non adeguatamente valutati dalla Corte di merito. Con il controricorso il LL ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale, per avere la ricorrente dedotto censure attinenti alla motivazione, inammissibili nel giudizio ex art. 111 della Costitu- zione. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inam- missibilità del ricorso principale sollevata dal con- troricorrente. Al riguardo va rilevato che avverso la sentenza della Corte di appello che abbia deciso in ordine alla separazione personale dei coniugi è ammissibile l'ordi- nario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., così come previsto dall'art. 325 c.p.c. a nulla rilevando che il procedimento si sia svolto nelle forme del processo camerale. Invero ciò che rileva è che tale giudizio si sia concluso con sentenza e non con decreto, posto che solo per tale ultimo tipo di provvedimento non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione, per cui solo in relazione allo stesso, trovando applicazione lo sbarra- mento previsto dall'art. 739 c.p.c., qualora abbia i requisiti della decisorietà e definitità, può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, mentre contro la sentenza pronun- ziata dalla corte di appello, a seguito di impugnazione avverso provvedimento del tribunale, non trovando ap- plicazione l'indicato art. 739 c.p.c., può essere pro- posto l'ordinario ricorso per cassazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 360 c.p.c. Consegue che il ricorrente poteva liberamente de- 7 durre vizi della motivazione, senza dovere contenere le censure nei limiti previsti per il ricorso ex art. 111 della Costituzione. sempre che le censure attenessero a vizi dell'iter argomentativo adottato dal giudice e non riproponessero questioni di merito, inammissibili Co- munque nel giudizio di legittimità. L'eccezione di inammissibilità del ricorso solleva- ta dal LL con il controricorso va quindi disatte- sa. Ciò premesso si osserva che il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Invero riguardo al primo motivo si osserva che la territoriale, ai fini dell'addebitabilità del Corte fallimento del matrimonio delle parti, ha precisato, in punto di diritto, che la condotta disdicevole e contra- ria agli obblighi nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi, in tanto rileva in quanto sia stata la causa della frutttura del rapporto matrimoniale. In base a tale esatto principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte Suprema, il giudice di merito ha accertato, con motivazione esente da vizi lo- gici, sulla base della deposizione del teste Scalia, che la relazione esistente fra il LL e la sig.ra AS è sorta dopo la separazione dei coniugi, perve- nendo alla conseguenziale conclusione che la relazione ST fra il controricorrrente e la sig.ra AS non potes- se, per tale motivo, essere la causa del fallimento dell'unione. Tale considerazione della Corte di merito, nell'am- bito della motivazione da questa adottata, si fonda quindi su un fatto, indicazione da parte del teste Sca- lia del momento in cui è nata la menzionata relazione, e non su valutazioni espresse dai testi, come erronea- mente sostenuto dalla ricorrente. Parimenti su fatti e non su considerazioni la Corte territoriale ha ritenuto non provata l'esistenza di in- giurie e violenze attribuibili al LL essendo sta- te tali circostanze escluse dai testi escussi ZA e sopratutto Cerasi, congnato delle parti, ed affermate dalla teste AP la cui deposizione non è stata ritenuta dal giudice di merito rilevante ed attendibi- nell'esercizio di un suo potere discrezionale,le, esternato con motivazione immune da vizi logici. Parimenti infondato è altresì il secondo motivo dell'appello principale. Consegue che il motivo testè esaminato si sostanzia quindi, in ultima analisi, nella prospettazione di una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile nel giudizio di legittimità. Il primo motivo va quindi respinto Invero la Corte territoriale al contrario di quanto assunto dalla ricorrente ha esaminato il reddito del LL relativamente agli anni 1995-1997, ha tenuto conto dell'uso gratuito dell'abitazione di cui questi poteva godere, ha accertato che la posizione economica ricostruita all'atto della pronunzia era esistente an- che durante il rapporto matrimoniale, ha confrontato le indicate risultanze con la situazione reddituale della CS, tenendo conto anche del costo della vita negli USA ed ha determinato in £ 6.000.000 mensili l'ammonta- re dell'assegno di mantenimento dovuto alla ricorrente, facendo uso di un potere discrezionale, non censurabile in tale sede in quanto esente da vizi logici. Modolany Pertanto considerato che la Corte territoriale ha valutato, dandone conto, le circostane indicate dalla CS, le censure da questa mosse si sostanziano nella semplice proposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere una maggiore quantificazione dell'assegno di mantenimento, come se il giudizio di cassazione si potesse configurare come un terzo grado di giudizio di merito. Il ricorso principale va quindi interamente respin- to. Passando quindi all'esame del primo motivo del ri- corso incidentale, si osserva che tale motivo è artico- 10 lato in quattro censure che vanno partitamente esamina- te. Rileva infatti il ricorrente incidentale con la prima censura del primo motivo del suo ricorso, che con l'appello incidentale aveva richiesto che l'assegno di mantenimento, se dovuto, fosse contenuto nella misura di £ 1.200.000 mensili, a far data dalla domanda, o in subordine che venisse attuata una riduzione progressiva dell'assegno stesso, tenuto conto dell'effettivo sti- pendio percepito da esso onerato e delle sue insorgenti necessità di vita. Su tale domanda di rideterminazione dell'assegno la Corte di appello non ha svolto motivazione alcuna, come se la domanda non fosse stata proposta. Con la seconda censura rileva che i calcoli relati- vi al reddito del LL per gli anni 1996 e 1997 so- no errati posto che la Corte territoriale ha detratto dal reddito lordo solo le ritenute alla fonte e non an- che l'imposta lorda dovuta, come avrebbe dovuto, tenuto conto che oltre ai redditi da lavoro dipendente erano denunziati anche redditi da lavoro autonomo. Il giudice di merito non ha inoltre valutato l'ob- bligo del LL di mantenere i figli GI e Gio- vanni, nati dalla relazione con la sig.ra AS e la stessa convivente priva di redditi. 11 Con la terza censura deduce che la Corte di appello ha deciso, senza avere a disposizione alcun documento che attestasse gli effettivi redditi americani della CS, svolgendo una disamina della situazione redditua- le della ricorrente che si ferma al 1994. Infine con la quarta censura rileva che la Corte, errando nella disamina dei documenti versati in atti, non ha tenuto conto che in costanza di matrimonio il reddito del LL oscillasse fra i sei e gli otto milioni al mese e che ad ogni uscita dal c/c del con- troricorrente corrispondeva una rimessa prelevata dal c/c del padre , per cui l'effettivo tenore di vita della sensibilmente inferiore a quello ritenutocoppia era dal giudice di merito. Le indicate censure, sono fondate nei limiti che saranno in prosieguo precisate e vanno pertanto accolte in tali limiti. Rispetto alla prima censura si osserva che la Corte territoriale ha determinato la decorrenza dell'assegno di £ 6.000.000 dal 1995 sulla base della documentazione (dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni a de- correre dal 1995) prodotta dal LL, implicitamente ritenendo che l'appellante incidentale non avesse ade- guatamente documentato la propria richiesta, diretta ad ottenere una diminuzione, quanto meno graduale dell'as- 12 segno di mantenimento. Trattasi di valutazione di merito non censurabile in cassazione La prima censura va quindi respinta. Inammissibile al contrario deve ritenersi parte della seconda censura anch'essa articolata in due do- glianze. Infatti con la prima parte di tale censura il ri- corrente incidentale deduce argomenti che possono for- Lond mare oggetto di domanda di revocazione ma non di ricor- so per cassazione, posto che lamenta che la Corte ter- ritoriale abbia deciso in base a errore di fatto desu- mibile da documenti versati in atti che, se esattamente valutati, con esclusione del lamentato errore di fatto, avrebbero determinato una diversa decisione. Fondata al contrario deve ritenersi la seconda par- te della censura attinente all'omessa valutazione da parte del giudice di merito degli oneri di mantenimento dei figli e della compagna di vita, gravanti sul For- milli. Invero dovendo la Corte territoriale determinare, in base all'art. 156 c.c., l'ammontare dell'assegno di mantenimento in relazione ai redditi dell'onerato, non poteva esimersi dal considerare che il controricorren- te, doveva e deve necessariamente mantenere, in misura 13 consona al suo tenore di vita, i figli nati dalla sua relazione con la sig.ra AS, in base al combinato disposto di cui agli artt. 261 e 147 c.c. Di tali circostanze idonee ad incidere sui redditi del LL, il giudice di merito non ha tenuto conto talchè la relativa censura va accolta. ( Cass. civ. 29.10.1999 n 12182 ) Non influente al contrario deve ritenersi il prete- so onere di mantenimento della sig.ra AS, conside- rato che il mantenimento della compagna, sia pure con- vivente more uxorio, non può allo stato della vigente legislazione incidere negativamente sul diritto della moglie al mantenimento, previsto dall'art. 156 comma 1 non esistendo norma che imponendo il mantenimentoC.C., della convivente, costituisca possibile controbilancia- mento del diritto nascente dal richiamato art. 156 com- ma 1 c.c.in favore della consorte legittima. Infondata è al contrario la terza censura, con la quale il LL osserva che la Corte territoriale ha deciso in ordine all'impossidenza della CS senza ri- levare che la documentazione da questa prodotta si fer- mava al 1994, mentre la documentazione prodotta da esso ricorrente incidentale comprendeva anche il 1998. Invero va rilevato che questa Corte Suprema ha già precisato che al fine dell'apprezzamento della dispari- 14 tà economica dei coniugi non è necessaria la determina- zione dell'esatto ammontare, in termini numerici, dei redditi di ciascuno, essendo sufficiente un' attendibi- le ricostruzione delle situazioni economiche degli stessi e delle relative prospettive. Sulla base di tale principio, enunciato e tenuto presente dal giudice di merito, la Corte territoriale ha accertato che la CS, ex top model, aveva ormai 42 anni e non poteva più esercitare proficuamente il suo precedente lavoro per cui stava cercando di riconver- tirsi lavorativamente frequentando dei corsi universi- tari, circostanze queste che escludevano, salva la pro- va contraria, non fornita dal LL, la possibilità per la ricorrente di procurarsi nel breve periodo red- diti maggiori di quelli accertati con riferimento al 1994. Tale argomentazione, logica ed immune da vizi logi- ci, è altresì conforme a diritto e va pertanto confer- mata. Inammissibile deve ritenersi infine la quarta cen- sura del primo motivo con la quale viene censurato l'accertamento del reddito percepito dal LL du- rante il matrimonio e quindi l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi. Al riguardo si osserva in particolare che il ricor- 15 · rente incidentale lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che dalla documentazione versata in atti, non specificamente indicata, risultava che negli anni 1989/1990 il reddito del LL ammontava a sei/otto milioni al mese e che il tenore di vita dei coniugi era incrementato da elargizioni del padre del LL, effettuate specialmente in occasione dei la- vori di ristrutturazione della casa adibita ad abita- zione della coppia. La censura, come su sintetizzata, incentrandosi sull'inesistenza di un tenore di vita particolarmente elevato, propone una interpretazione delle risultanze istruttorie diversa da quella effettuata dalla Corte territoriale, chiedendo sostanzialmente un accertamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità. Il ricorrente incidentale infatti non evidenzia vi- zi del ragionamento posto dalla Corte distrettuale a fondamento della propria decisione ma lamenta che la ricostruzione dei fatti, dalla Corte effettuata, sia diversa da quella ritenuta esatta, proponendo quindi, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti stessi, possibile solo nel giudizio di merito. La quarta censura va quindi dichiarata inammissibi- le. Il primo motivo del ricorso incidentale va pertanto 16 accolto solo nei limiti su precisati. Riguardo al secondo motivo del ricorso incidentale, attinente alla liquidazione delle spese del giudizio di appello si osserva che tale motivo va dichiarato assor- bito posto che il giudice di rinvio, al termine del giudizio, che si svolgerà avanti a lui, dovrà procedere ad una nuova liquidazione delle spese, tenuto conto dell'esito globale della lite. Pertanto in accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso incidentale l'impugnata sentenza va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di appello di Roma, diversa se- zione anche per la liquidazione delle spese del giudi- zio di cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso incidentale cassa l'impugnata sentenza, in relazione alla censura accolta, e rinvia alla Corte di appello di Roma, diver- sa sezione anche per le spese del giudizio di cassazio- ne. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 5. febbraio.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente feed Rocch Mario Adamo 17 ; segue DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 APR. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE RJ Di ZO R o N M J) • IL CANCELLIER : · IA Di ZO ESENTE DALL'IMPOSTA Dis DA OGNI ALTRA TASSABOLLO, DI REGISTRO E (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74)