Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 616
CASS
Sentenza 17 gennaio 2001

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Il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio a decidere sul ricorso proposto ai sensi del'art. 28 della legge n. 300 del 1970 si deve avere riguardo al luogo in cui viene posto in essere il comportamento asseritamente antisindacale, ancorché costituisca attuazione di una deliberazione assunta in luoghi diversi, trova applicazione anche in caso di determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione, le quali in materia non possono considerarsi come esercizio di poteri amministrativi, ma quali atteggiamenti che non hanno valore e regime giuridico diversi da quelli di un privato datore di lavoro, stante la consistenza di diritti delle situazioni soggettive in materia deducibili da parte del sindacato. (Nella specie un'associazione sindacale del personale della scuola lamentava la mancata ammissione alla sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato, in base a decisione assunta al riguardo in sede ministeriale).

Secondo la disciplina dettata per la contrattazione collettiva decentrata nel pubblico impiego dall'art. 45, quarto comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel suo testo originario (confermato sul punto dal D.Lgs. n. 470 del 1993), spetta ai contratti collettivi nazionali stabilire i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, anche non firmatarie del contratto nazionale, legittimate alla stipulazione dei contratti decentrati, e, ove il contratto nazionale dello specifico settore non abbia fornito indicazioni al riguardo, non può attribuirsi rilevanza al criterio della maggiore rappresentatività, anche perché la valorizzazione dei criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza per la misurazione della rappresentatività si porrebbe in contraddizione con l'esigenza della predeterminazione di regole certe di selezione dell'interlocutore sindacale nel settore pubblico. (Fattispecie relativa al comparto della scuola).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 616
    Data del deposito : 17 gennaio 2001

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