Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 5 0 1 6/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Su CASSAZIONE Oggetto SL ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO -· Presidente - R.G.N. 16659/99 1335Consigliere Dott. Alberto SPANO' Cron. Dott. Fernando LUPI Consigliere - Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Ud. 23/01/02 Dott. GU VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI OL EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato с ALESSANDRINI, rappresentato e difeso2002 MARIA 341 dall'avvocato MICHELANGELO FREDA, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 472/99 del Tribunale di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 22/06/99 - R.G.N. 174/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. GU VIIDIRI;
udito l'Avvocato ZAPPACOSTA per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 30 settembre 1998 EL Di LO,premesso di essere stato dipendente dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato e successivamente dell'Ente Ferrovie dello Stato per una complessiva anzianità di servizio di 454 mesi, e di avere percepito nel corso del rapporto il premio di servizio erogato ogni anno nel mese di luglio di dati i requisiti della natura retributiva continuità,determinatezza ed obbligatorietà – chiedeva - GA VI per detta causale al Pretore di Sant'Angelo dei Кови Lombardi la somma di lire 4.162.836. Nel calcolo della predetta indennità non erano stati computati gli aumenti a regime del contratto vigente all'epoca del collocamento in quiescenza per cui per detta causale gli spettava la somma di lire 5.777.637. Lamentava, infine, il ricorrente di non avere percepito nel trattamento pensionistico il beneficio economico di cui al punto 4 dell'art. 37 del contratto collettivo di categoria 1990/1992. Tutto ciò premesso, chiedeva che le Ferrovie venissero condannate al pagamento delle suddette somme nonchè, previo riconoscimento del diritto al computo del miglioramento economico previsto dal citato punto 4 collettivo dell'art. 37 del contratto 1 1990/1992, richiamato dal successivo art. 96 a novembre 1992, e che decorrere dal 1 ordinato alla societàvenisse, conseguentemente, convenuta di rideterminare il trattamento di quiescenza con condanna al pagamento degli arretrati con gli interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Pretore di Sant'Angelo dei Lombardi con sentenza del 22 dicembre 1998 in accoglimento del ricorso riconosceva il diritto del Di LO al computo nel trattamento di quiescenza del miglioramento economico di cui all'art. 37 punto 4 del contratto collettivo UI Volui 1990/1992 a decorrere dal 1 novembre 1992 e,per l'effetto,condannava l'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento della somma di lire 9.938.023, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. della s.p.a. A seguito di gravame principale Ferrovie dello Stato, che riproponeva tra l'altro in relazione alla domanda relativa al trattamento di quiescenza l'eccezione di difetto di giurisdizione, e di appello incidentale del lavoratore, il Tribunale Sant'Angelo dei Lombardi con sentenza del 22 di giugno 1999 rigettava l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato ed in accoglimento di quello incidentale, riconosceva il diritto del Di LO al quiescenza delcomputo sul trattamento di 2 miglioramento economico di cui all'art. 37 punto 4 del contratto collettivo 1990/1992 del personale ferroviario, richiamato dall'art. 96 del medesimo contratto collettivo, a decorrere dal 1 novembre 1992; condannava, quindi, le Ferrovie al pagamento della somina di lire 9.938.023, oltre interessi e rivalutazione come per legge a titolo di differenze sull'indennità di buonuscita nonchè al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in Guisho Violen questa sede - che sulla questione relativa al trattamento pensionistico doveva applicarsi il principio secondo cui l'accordo ed il contratto collettivo,in difetto di specifico mandato, che di regola non produce effetto nei confronti dei lavoratori pensionati, non può disporre dei diritti soggettivi acquisiti dai lavoratori con la conseguenza, in particolare, che le modificazioni in peius di un trattamento pensionistico di forma negoziale non sono opponibili ai lavoratori già cessati dal servizio, salva successiva acquiescenza o ratifica da parte degli interessati. Nel caso di specie l'art. 96 del c.c.n.
1. nell'originaria agli aumenti formulazione faceva riferimento 3 stipendiali di cui ai punti 1,2, 3 e 4 dell'art. 37 del contratto collettivo stesso. Solo successivamente, in data 21 maggio 1992 era intervenuto l'accordo che eliminava il riferimento al punto 4 dell'art. 37 sicchè tale accordo successivo alla data in cui il ricorrente era stato posto in quiescenza (1990) non poteva essere a lui applicabile dovendo rimanere per ferma la formulazione dell'art. 96 del contratto collettivo in vigore al momento della collocazione a riposo. In ordine alla determinazione della misura dell'indennità di buonuscita il Tribunale affermava che, sulla base della sentenza n. 243/1993 della Corte Guislo Volu Costituzionale, l'indennità di buonuscita andava ricondotta nella categoria dei trattamenti di fine rapporto assoggettata alla disciplina dell'art. 2110 c.c.. Ne conseguiva che nel calcolo di detta indennità andavano computati gli aumenti stipendiali previsti dal contratto 1990/1992 in quanto il diritto alla corresponsione degli stessi sorge dalla data di inizio della vigenza dell'accordo che li prevede, mentre la loro rateizzazione attiene semplicemente alla modalità di erogazione di tali benefici. Avverso tale sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso, illustrati anche con memoria difensiva ex 4 art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso EL Di LO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va in primo luogo esaminata l'eccezione sollevata dal Di LO di inammissibilità del ricorso. Si sostiene, infatti, che nella fattispecie in esame manca una valida procura, per essere la procura stessa, posta a margine del ricorso, priva di data e per non contenere nè l'indicazione del giudizio per il quale è stata conferita nè la specificazione del provvedimento gravato. Ai fini del rigetto dell' è sufficiente DO VI ribadire l'indirizzo di questa Corte, che ha statuito che nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro di la volontà proporre ricorso in - per essersi cassazione(principale o incidentale) fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza mentre - l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo,quale sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di 5 inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale,ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo,l'art. 159 c.p.c. (cfr. in tali sensi : Cass. 10 aprile 2000 n. 108). Con il primo motivo di ricorso la s.p.a.
2. Ferrovie dello Stato denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 96, 37 e 38 c.c.n.l. 90/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in connessione con l'art. 14 della legge 829/1973 e di e principio in materia di ogni altra norma ed applicazione del contratto interpretazione collettivo e di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale ferroviario nonchè omessa od insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Deduce in particolare la società che il trattamento di quiescenza dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato era regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829 e dal d.p.r. del 29 dicembre 1973 n. 1092; tanto l'art. 14 della prima che l'art. 220 del secondo facevano riferimento all'ultimo stipendio mensile percepito dal dipendente al fine di determinare la 6 base di computo della suddetta indennità. La normativa contrattuale non aveva poi modificato la disciplina legislativa in quanto il riferimento allo stipendio massimo previsto dal contratto collettivo nella sua "disciplina a regime" era stato posto dalla norma soltanto in relazione al trattamento pensionistico e non anche per la liquidazione dell'indennità di buonuscita. Del resto commisurare la buonuscita ad una retribuzione mai percepita dal lavoratore avrebbe comportato il della necessaria venir meno дливоGes to Vidler. contribuzione versata dal corrispondenza tra lavoratore e prestazione erogata dalle Ferrovie dello Stato.; corrispondenza che, vista la natura retributiva dell'indennità,ne costituiva un principio cardine. Con il secondo motivo la società deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 96,37 e 38 c.c.n.l. 90/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in connessione con l'art. 14 della legge 829/12973 e di ogni altra norma e principio in materia di interpretazione ed applicazione del contratto collettivo e di calcolo del trattamento di pensione nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia. Il Tribunale non aveva considerato che il dipendente non aveva ancora maturato il diritto alla percezione del trattamento migliorativo quando era stato abrogato. Esso infatti sarebbe spettato solo a partire dal 1 novembre 1992 mentre l'accordo sindacale era stato stipulato prima di quella data e precisamente il 21 maggio 1992. Del pari il Tribunale aveva affermato la sussistenza di unapoditticamente principio di immodificabilità in peius della disciplina collettiva con effetti sul personale già in quiescenza senza considerare nè la giurisprudenza della Corte di Cassazione nè la circostanza (specificamente dedotta da essa ricorrente nell'atto di appello) che l'accordo del 21 maggio 1992 oltre ad essere scaturito da una segnalazione delle stesse organizzazioni sindacali era stato sottoscritto anche dai rappresentanti del personale in quiescenza.
2.1. Il primo motivo del ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. Controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso sfavorevole alla tesi dei lavoratori. La Corte ha ritenuto corretto, nell'interpretazione operata dai giudici del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al 8 personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale,quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale cui sarebbe destinata ad incidere e,quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione Garlo Values" del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400;Cass. 25 maggio 2001 n. 7173;cfr., anche in relazione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente poste italiane, Cass. 15 gennaio 2001 n. 472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando,però,non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dall'Opafs e, quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle commisurata, ai sensistesse Ferrovie, deve essere 9 dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829,all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie Stato, sia la trattenuta a carico del dello dipendente, perchè l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
di conseguenza, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto,sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 200 n. 5042; cfr. anche sostanzialmente nella stessa prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13222). GUVolum Sollecitata dai termini in cui è stata proposta la presente controversia nel giudizio di legittimità,la Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi. La questione, infatti, deve essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto della indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico 10 come dettata dagli art. 14 e 36 della dell'Opafs, legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda della cd "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21,quarto comma della legge 17 maggio 1985 210 (istituzione dell'ente n. Ferrovie dello stato), ancorchè in via provvisoria, e cioë "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico lavoratori dipendenti".Gli effetti conseguenti dei trasformazione della natura del rapporto di alla Garda Villen lavoro, da pubblica a privata, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria delle controversie(di natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di giurisdizione buonuscita, prima assegnate alla amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973,che attribuiva le controversie alla Corte dei conti (cfr. ex plurimis Cass., Sez. Un., 12 aprile 2000 n. 130). L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, 1. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro, 11 ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs mediante il trasferimento del personale e del patrimonio dell'ente soppresso, nonchè di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 1998 n. 4018), mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'Opafs sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato S.p.A compatibilmente con la natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoj. dipendenti secondo la disciplina dei ساكين Gu lo corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1 aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43,1. 537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri, iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato(Opafs),è regolato dalla legge 13 dicembre 1973 n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione natura dell'indennità, dadella -previdenziale a retributiva in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine 12 rapporto (cfr. Corte Cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli che sono a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 1992 n. 11647; Cass. 25n. 12149; Cass. 25 novembre 1993 maggio 1993 n. 5843;Cass. 22 dicembre 1994 n. 11051; Cass. 17 novembre 1999 n. 728) - non ha GU VA minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto,applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1 giugno 1994. Deve, quindi, nella fattispecie, farsi applicazione dell'art. 14 1. 829/1973 nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità. Non può, dunque, essere oggetto di disputa il fatto che l'ultimo stipendio mensile del ricorrente non poteva comprendere l'incremento non ancora operativo, secondo le disposizioni contrattuali, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro. E' notorio come sia divenuto da tempo usuale nella 13 regolamentazione dei rapporti di lavoro,nel settore privato ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al c.d. regime definitivo (l'intero importo). E' chiaro che non si è in presenza di una "rateizzazione" in senso tecnico o di una dilazione Garboldles dell'adempimento dell'obbligazione retributiva se così. fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri ma di una"anticipi" ed il saldo spettante regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data,non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. 14 1 Ciò delè sufficiente per ritenere la pretesa lavoratore infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini atte a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune,dettata dalla legge n. 297 del 1992, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione Garli Loker pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali,stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11,della citata legge. La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto, costituiscono rateizzazioni 15 di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionati" non può essere condiviso per le ragioni già assolutamente esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di una obbligazione retributiva del datore di lavoro.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso va accolto risultando fondate le censure che con lo stesso motivo sono state avanzate. Come è stato già evidenziato, il contratto collettivo del 1990/1992 non prevedeva una "rateizzazione" di GUlites diritti già acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, ma conteneva una regolamentazione funzionalizzata ad incrementi patrimoniali ai dipendenti a attribuire scadenze, con correlativo obbligo determinate retributivo da parte del datore di lavoro. Corollario di quanto ora detto è che, analogamente a quanto si è visto essere accaduto in relazione alla domanda di incremento della indennità di buonuscita, il trattamento pensionistico non può essere parametrato su incrementi e miglioramenti retributivi mai entrati nel patrimonio del lavoratore per essere quest'ultimo stato collocato in pensione in data anteriore a quella in cui è invece maturato il diritto all'incremento.
3. Per concludere il ricorso va 16 integralmente accolto e la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito e la domanda proposta da EL Di LO, con ricorso depositato in data 30 settembre 1998 davanti al Pretore di Sant'Angelo di Lombardi, va rigettato.
4. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti dell'intero processo, e cioè le spese del presente giudizio di cassazione e quelle dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di EL Di LO con ricorso al Pretore di Sant'Angelo dei Lombardi depositato in data 30 settembre 1998. Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002. GU ViolenG₁ IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, =8 APR. 2002 E C N E R E U DANCE S IL CANCELLIERE D R O C 17