Sentenza 5 giugno 2002
Massime • 1
Ai fini dell'IRPEG sui redditi d'impresa e con riguardo ai costi per beni conseguiti in locazione finanziaria, nel vigore dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.597, i canoni corrisposti anticipatamente non sono interamente contabilizzabili nell'esercizio di competenza. Pur in mancanza di una norma espressa, tale principio, successivamente esplicitato dall'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, è infatti ricavabile dall'interpretazione sistematica degli artt. 74, primo comma, 71 e 68 del medesimo d.P.R. n. 597 del 1973.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8139 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCA CRISTARELLA ORESTANO - Presidente -
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere -
Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF ENTRATE VENEZIA I, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ITALPONTEGGI SPA, in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DELLIERBA, che lo difende unitamente all'avvocato PERDINANDO CHECCHIN, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 128/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 21/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato CORDIANO (con delega), che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
In data 25/5/1994 alla società Italponteggi s.p.a. veniva notificato avviso di accertamento per l'anno 1989 con cui l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Venezia recuperava, tra l'altro, a tassazione canoni relativi a due contratti leasing di attrezzature per complessive L. 41.253.000.
Proponeva ricorso la Italponteggi innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Venezia, deducendo che detti canoni fossero da considerarsi spese e che, in particolare, il primo canone doveva essere ritenuto corrispettivo del godimento del bene concesso in leasing.
La Commissione di primo grado su detto punto rigettava il ricorso, ritenendo che le deduzioni del canone iniziale di leasing maggiorato non potevano ammettersi allo stato della legislazione e che in caso di canoni differenziati questi dovevano essere ripartiti in conti uguali per tutto il periodo di competenza.
A seguito delle impugnazioni proposte sia dalla Italponteggi che dall'Ufficio Imposte Dirette, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza in esame accoglieva l'appello della Italponteggi, ritenendo la deducibilità dei canoni di leasing quando il contratto "non abbia durata inferiore alla metà del normale periodo di ammortamento del bene locato se mobile, come nel caso in esame in cui gli accordi contrattuali prevedevano che il primo canone, maggiorato, aveva la natura di corrispettivo per l'immediato degrado dovuto alla messa in uso dei beni locati".
Ricorre per cassazione, con un unico motivo, l'Amministrazione delle Finanze;
resiste con controricorso la società Italponteggi. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si sostiene la violazione dell'art. 67, 8^ comma, e dell'art. 74 del D.P.R. n. 917/1986, e relativo difetto di motivazione, per non avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che il costo del maxi-canone doveva essere distribuito uniformemente per tutto il corso del contratto e per avere inoltre sostenuto, con affermazione del tutto gratuita, perché priva di riferimento sia alle clausole contrattuali che alla natura economica del contratto, che l'imputazione del primo maxi-canone al primo esercizio si giustifica con la rapida svalutazione iniziale del bene concesso in leasing. il ricorso è fondato. Come già sostenuto da questa Corte, con indirizzo giurisprudenziale pienamente condivisibile (Cass. n. 10147/2000 m. 539081), ai fini dell'Irpeg sui redditi di impresa e con riguardo ai costi deducibili per beni conseguiti in locazione finanziaria, nel vigore dell'art. 74 del D.P.R. n. 597/1973, i canoni corrisposti anticipatamente non sono totalmente contabilizzabili nell'esercizio di competenza. Pur in mancanza di una norma espressa, tale principio, successivamente esplicitato dall'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986, è ricavabile dall'interpretazione sistematica degli artt. 74, primo comma, 71 e 68 del medesimo D.P.R. n. 597 del 1973. L'art. 67, 8^ comma, del D.P.R. n. 917/1986 prevede, in particolare che "per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinante in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto e non è ammesso l'ammortamento anticipato;
se il contratto ha per oggetto beni diversi dagli immobili la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito, a norma del comma secondo, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa". Ne deriva sia, esplicitamente, la deducibilità dei canoni per l'utilizzatore, sia implicitamente la "spalmatura" del c.d. maxi- canone o primo canone locativo maggiorato per tutto il periodo contrattuale.
Non vi è, infatti, alcun riferimento nella suesposta legislazione agli accordi contrattuali in ordine all'imputazione di detto maxi- canone per intero al primo esercizio.
La Corte, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, conferma la pronuncia di primo grado.
Sussistono giusti motivi per dichiarare completamente compensate tra le parti le spese della presente fase e del giudizio d'Appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la pronuncia di primo grado. Compensa le spese della presente fase e del giudizio d'Appello. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2002