Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1998, n. 13199
CASS
Sentenza 10 novembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il reato di cui al comma sesto dell' art. 1 della legge 7 agosto 1982 n. 516 è un reato di condotta, e più esattamente un reato omissivo proprio, che è integrato dalla mera omissione della tenuta e della conservazione regolare delle scritture contabili, indipendentemente da qualsiasi ulteriore evento di natura economica o fiscale. Perciò non può avere alcun rilievo che dalla omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie sia derivato un occultamento di imponibile o una evasione tributaria; e tanto meno rileva l'ammontare dell'imponibile occultato o del tributo evaso.

Chiunque omette del tutto la istituzione e la tenuta delle scritture contabili, ovvero chiunque tiene le scritture in modo gravemente e ripetutamente irregolare, così da pregiudicarne la attendibilità, si rende colpevole del reato di cui al comma sesto dell' art. 1 della legge 7 agosto 1982 n. 516, anche se venga in seguito accertato che l'imponibile sottratto all'accertamento tributario era inferiore alle soglie di punibilità di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo. Invero l'omessa o irregolare tenuta delle scritture ha di per sè leso l'interesse statale alla trasparenza fiscale e contabile del contribuente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1998, n. 13199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13199
    Data del deposito : 10 novembre 1998

    Testo completo