Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 2
Integra il reato di furto con destrezza la condotta di chi, approfittando del temporaneo allontanamento del proprietario per effettuare un prelievo allo sportello "self-service" di un centro commerciale, sottragga dall'abitacolo della vettura, lasciata incustodita ed aperta, danaro ed altri effetti personali.
In tema di furto, per la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante in relazione al furto di danaro ed effetti personali presenti all'interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica via).
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- 1. Furto aggravato con destrezza: problematiche applicativeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 ottobre 2012
- 2. Furto aggravato con destrezza: problematiche applicative.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 45488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45488 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
45488 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
RG. 33975/2005
Udienza pubblica in data 08.07.2008
Sentenza
*.4386 composta dai signori magistrati:
dott. Antonio MORGIGNI Presidente
dott. Ruggero GALBIATI Consigliere dott. Oscar KOVERECH Consigliere dott. Luisa BIANCHI Consigliere
dott. Renato BRICCHETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da.
1) LE RE, n. in data 07.08.1981
avverso SENTENZA emessa in data 17.12.2004 dalla Corte di Appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Oscar KOVERECH.
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 12.05.2003 con la quale LE RE e EL
UA EN erano stati dichiarati colpevoli del delitto previsto e punito dagli artt. 624 e
625, nn. 4 e 7 cod. pen. e, con la concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 120,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
con pena sospesa e non menzione per entrambi.
1
Alessio, una borsa da donna di proprietà di LL Sandra, contenete denaro ed altri effetti personali, della quale si impossessavano agendo materialmente il IM MA, che si introduceva con destrezza nell'abitacolo della vettura Renault Clio tg. BN409GF approfittando del temporaneo allontanamento dei titolari dei beni, mentre la stessa era in sosta sulla pubblica via, per poi allontanarsi a bordo del furgone Ford Transit tg. Fl L80722 ove il conducente EL
QUADOUDI attendeva il complice unitamente a LE RE, vigilando (In Fiumicino, 9
gennaio 2003). 2. - A seguito di impugnazione del solo LE, la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato, si riportava per relationem alla sentenza del Tribunale di
Civitavecchia ritenuta “aderente alle risultanze istruttorie acquisite in primo grado".
3. -Propone ricorso per cassazione RE LE, prospettando, con due distinti motivi, la nullità della sentenza per violazione di legge e vizi motivazionali.
3.1. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si duole per la ritenuta sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze aggravanti della "destrezza” e della
"esposizione alla pubblica fede" di cui ai nn. 4 e 7 dell'art. 625 cod. proc. pen.
3.2. - Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la carenza di motivazione per essersi la Corte territoriale limitata a riportarsi per relationem alla sentenza del primo giudice, “senza minimamente illustrare la ragioni che hanno condotto a disattendere le censure mosse".
Il ricorso è destituito di fondamento.
4. Priva di pregio deve ritenersi la doglianza incentrata sulla non sostenibilità, nel caso de 4.1. quo, della aggravante della "destrezza".
Sostiene il ricorrente che non è ravvisabile quella "attitudine ad eludere le normali cautele apprestate da chi detiene la cosa, superandone l'ostacolo", richiesta dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'aggravante de qua. In realtà, la Corte territoriale, nel ravvisare nella condotta dell'imputato gli estremi della destrezza, ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della destrezza nel furto, non si richiede l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio (cfr., Cass. Sez. III,
8.5.2007, n. 35872, rv. 237285; Sez. I, 09.12.1994, n. 919, Gaeta, rv. 200112).
Deve, in sostanza, considerarsi condotta di "destrezza" quella condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea ad attirare l'attenzione della persona offesa distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa (Cass. Sez. I,
27.02.1998, n. 3763; Sez. II, 21.02.1972, n. 326, Bianco);
2 È stato altresì posto in luce che la situazione soggettiva, all'uopo rilevante, possa essere anche uno stato, sia pure momentaneo e transeunte, di disattenzione della vittima designata, che implichi affievolimento dell'ordinario livello di guardia. La capacità di porre in essere la sottrazione della cosa mobile altrui, riuscendo a profittare, con particolare abilità, delle condizioni favorevoli alla fulminea azione, integra il quid pluris -rispetto allo standard di condotta ordinariamente occorrente per la materialità del furto- nel quale si sostanzia la circostanza aggravante in questione. (Cass.,
Sez. V, 05.12.2007, n. 15321). Nel caso di specie, la motivazione della Corte di Appello sul punto, ha posto adeguatamente in luce proprio la capacità del IM di approfittare della momentanea disattenzione delle vittime
"temporaneamente occupate con lo sportello self-service di un esercizio commerciale situato a pochi metri dall'auto ove avevano lasciato la borsa incustodita", riuscendo a introdursi nell'abitacolo della vettura e ad impossessarsi della suddetta borsa, cogliendo, evidentemente,
l'attimo in cui, per mera disattenzione, il livello di vigilanza delle vittime -come ovvio, previamente scrutato- era attenuato.
4.1.1. Infondato è il motivo, anche sotto il profilo della insussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, dedotta dal ricorrente sul presupposto della omessa adozione, da parte delle vittime, delle regole di ordinaria prudenza e diligenza (quale quella di prelevare dalla propria auto tutti gli oggetti facilmente trasportabili), oppure di provvedere alle opportune cautele (quali la chiusura dell'auto o il nascondimento dei beni).
Invero in tema di aggravante dell'esposizione alla pubblica fede il concetto di "necessità" di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. va inteso in senso relativo e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza;
d'altra parte la "consuetudine" va intesa quale pratica di fatto generale e costante ancorché non imposta da esigenza dalla quale non possa prescindersi (Cass.
Sez. V, 24.03.2005, n. 14978, PG in proc. Rahmouni, rv. 231876: fattispecie in cui la Corte di
Cassazione ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. nel furto di beni destinati alla Caritas Diocesana e collocati in cassonetti predisposti dall'ente medesimo e situati sulla pubblica via incustoditi, in attesa del trasporto presso il destinatario, secondo una prassi ormai usuale). E' stato altresì affermato che la ragione dell'aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine” (nei sensi sopra indicati) e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (Cass. Sez. IV, 07.11.2007, n. 5113, PG in proc. Demma, rv. 238742). Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto sussistente tale circostanza nella fattispecie de qua in cui la “necessità” della esposizione richiesta dalla norma deve essere intesa, non in senso assoluto (come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene), bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze (nel caso di specie per
3 temporanea necessità di usufruire dello sportello self-service di un esercizio commerciale situato a pochi metri dalla autovettura in cui era stata lasciata la borsa) che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose fuori dalla sua vigilanza e custodia (conf. Cass. Sez. III, 19.08.1987, n.
11365, Lonati, rv. 176939: sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen in una fattispecie relativa al furto di munizioni sottratte da un auto in sosta;
Cass. Sez. II, 12.11.1975, n.
5242, Sambasile, rv. 133308: fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza della aggravante nel caso di due turiste che, di passaggio nelle vicinanze di una spiaggia, avevano lasciato le loro borsette nell'interno della vettura, mentre prendevano un bagno).
-4.2. Destituita di fondamento, infine, è la censura di assenza di motivazione dedotta con il secondo motivo di ricorso. Invero, la sentenza impugnata contiene congrua e logica motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente, avendo fornito adeguata risposta alle varie contestazioni mosse al riguardo con l'appello, confermando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, con particolare riferimento alla posizione del furgone che, in quanto situato "di fronte all'auto dove è stato effettuato il furto", depone nel senso della sua predisposizione per garantire il pronto allontanamento dal posto, nonché alla circostanza che lo stesso aveva il motore acceso e che "il IM è salito sul furgone con una borsa da donna dai colori particolarmente vistosi"; elementi tutti che, secondo la Corte territoriale "escludono palesemente che gli imputati (il LE e quello non appellante) fossero estranei ai fatti".
Al riguardo va rilevato che il giudice di appello deve certamente valutare tutti i motivi di gravame/e tenere conto di tutti gli argomenti proposti dall'appellante a sostegno degli stessi, ma in sede di redazione della motivazione deve limitarsi ad illustrare le ragioni che legittimano la decisione assunta: ciò significa che, se è necessario che detto giudice debba esaminare tutti i motivi di gravame, non è affatto necessario che egli "risponda" a tutti gli argomenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione, dal momento che molti di essi vengono implicitamente superati dalle ragioni di segno contrario che legittimano la decisione (Sezione V, 14 dicembre 2004, Mascani ed altri). Senza contare che l'omesso esame di un motivo di appello non è causa di annullamento della sentenza se il motivo è generico e, come tale, del tutto inammissibile (Sezione II, 11 gennaio
2006 n. 7572,. Vanin ed altro: fattispecie in cui il ricorrente si doleva del difetto di motivazione della sentenza d'appello in ordine alla richiesta di riduzione della pena;
la Corte territoriale aveva rigettato il ricorso rilevando come la richiesta di riduzione della pena fosse del tutto indeterminata e generica, perché priva delle ragioni in fatto e in diritto atte a sorreggerla, cosicché l'omesso esame da parte del giudice d'appello non costituiva vizio che comportava l'annullamento in sede di legittimità).
Ha fatto buon governo dei suddetti principi la Corte d'Appello che ha dato conto di aver ben presente la tesi difensiva del ricorrente (già proposta dallo stesso LE in primo grado), ritenendo, in sostanza, che gli argomenti a sostegno dovessero essere disattesi, alla luce delle sopra indicate ragioni di segno contrario e in perfetta adesione a quanto argomentato dal Tribunale
"con motivazione precisa, chiara, aderente ai fatti, esauriente e logicamente ineccepibile".
4.2.1. - Nessun vizio deriva dall'avere la impugnata decisione richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado, dal momento che deve considerarsi pienamente legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi, sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Nell'ipotesi in cui siano dedotte, come nel caso di specie, questioni già esaminate e risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Cass. Sez. V, 15.02.2000,
n. 3751, Re Carlo, rv. 215722). La motivazione per relationem è da considerarsi, nella fattispecie, pienamente legittima nei termini sopra enunciati, avendo il giudice di appello fornito la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
integrato adeguatamente la motivazione di primo grado e fornito come sopra si è detto, adeguata risposta alle contestazioni mosse con l'impugnazione.
4.2. In tale contesto il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, in data 08.07.2008.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonio Morgigni Oscar Kovetech.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 9 DIC. 2008 A DICASS IL COLLABORATORE DICANCELLERIA M
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