Sentenza 8 maggio 2007
Massime • 3
La situazione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica.
In caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto.
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della destrezza nel furto non si richiede l'uso di un'eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio. (Fattispecie relativa al furto di un'autovettura lasciata incustodita dal proprietario, momentaneamente allontanatosi).
Commentari • 6
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Approfondimenti Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è configurabile allorquando lo spossessamento si verifica contro la volontà del proprietario (invito domino) mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Cass., sez. V, 27 luglio 2018, n. 36138; Cass., sez. V, 14 aprile 2017, n. 18655, Rv. 269640; Cass., sez. IV, 24 marzo 2017, n. 14609, Rv. 269537). Ai fini della risoluzione del concorso apparente di più disposizioni incriminatrici secondo i necessari elementi (reciprocamente) specializzanti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2007, n. 35872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35872 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/05/2007
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1365
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 21714/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI GI, n. CA (CS) il 22.04.1974;
avverso la sentenza 28.10.2004 della Corte di Appello di Catanzaro. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to NATALE Francesca Renata, sostituto processuale dell'Avv.to LAGHI Roberto, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale monocratico di CA, con sentenza del 4.3.2000, affermava la responsabilità penale di LI GI in ordine ai reati di cui:
- all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 4 e 7, (perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di una autovettura FIAT 500, targata CS 119626, di proprietà di IA De Santo, esposta per consuetudine alla pubblica fede, in quanto parcheggiata senza custodia in strada, commettendo il fatto con destrezza consistita nell'avere approfittato della circostanza che il proprietario si era temporaneamente allontanato per acquistare un pacchetto di sigarette, lasciando l'autovettura aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto - in CA il 28.2.2000);
- all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 4, (perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di un martello pneumatico di proprietà di GI FE, che sottraeva da un cantiere di lavoro, commettendo il fatto con destrezza consistita nell'avere approfittato della distrazione, anche da lui indotta, dell'operaio Vincenzo Perrone, dipendente del FE - in CA il 28.2.2000) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva (specifica, reiterata ed infraquinquennale) contestata, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo condannava alla pena complessiva di mesi otto di reclusione e L. 400.000 di multa. Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Catanzaro confermava tale pronuncia di condanna con sentenza del 7.2.2001. Detta decisione veniva annullata dalla 4^ Sezione di questa Corte Suprema, con sentenza di rinvio del 30.4.2003, depositata il 17.6.2003, con la quale veniva accolta "la censura relativa al vizio motivazionale in ordine alla richiesta di sottoporre l'imputato a perizia per accertare la di lui capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei reati", sul rilievo che "nulla i giudici di secondo grado avevano detto sul punto, benché con l'atto di appello fosse stato formulato specifico motivo di impugnazione, in considerazione dello stato di tossicodipendenza dell'LI". La Corte di Appello di Catanzaro, nel processo conseguente al rinvio, disponeva la rinnovazione parziale del dibattimento, conferendo allo psichiatra Dr. Orlando Matacera incarico peritale rivolto all'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'LI al momento della commissione dei reati e, all'esito del giudizio, confermava - con sentenza del 28.10.2004 - la pronuncia di condanna adottata dal primo giudice.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'LI, il quale - sotto i profili della violazione di legge e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione - ha eccepito:
- carenza assoluta di motivazione "sulle ampie, articolate, specifiche doglianze esposte nei motivi di appello";
- la nullità del giudizio di primo grado, per l'incompatibilità del giudice che lo aveva celebrato, in quanto quegli, procedendo con rito direttissimo, aveva convalidato l'arresto ed applicato ad esso imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo la prospettazione difensiva, la questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p., già dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 177/1996, "deve essere rivisitata alla luce della nuova civiltà giuridica, dottrinaria, normativa ed interpretativa", tenuto conto che "l'emissione di un'ordinanza custodiale coinvolge necessariamente, in modo pesante, la valutazione della responsabilità dell'imputato con riferimento al fatto per il quale si procede";
- l'apoditticità ed irrazionalità delle osservazioni formulate dalla Corte di Appello, circa la ritenuta piena capacità di esso imputato di intendere e di volere al momento della commissione dei reati.
Esse, infatti, si pongono in contrasto con le conclusioni rassegnate dal perito di ufficio Dr. Orlando Matacera, ove si evidenziava che "la capacità di intendere e di volere del sig. LI GI, all'epoca dei fatto per cui è processo, era completamente scemata a causa delle sue compromesse condizioni psichiche, dovute a cronica intossicazione di sostanze stupefacenti". La Corte territoriale ha considerato tali affermazioni "slegate da ogni concreto riferimento alla situazione personale del periziato, sì da mostrarsi del tutto generiche", ma avrebbe omesso di acquisire, in sede di esame dibattimentale del perito, i riferimenti necessari per intendere il quadro scientifico posto a fondamento delle stesse;
- l'inconfigurabilità giuridica delle ritenute aggravanti di cui all'art. 625 c.p., nn. 4 e 7;
- la incongruità del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6;
- la incongruità dell'effettuata valutazione di mera equivalenza delle riconosciute attenuanti alle aggravanti ed alla recidiva accertate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
1. La prima doglianza è formulata in modo assolutamente generico, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
2. Il secondo motivo di ricorso è già stato esaminato da questa Corte - con la precedente sentenza di annullamento con rinvio pronunziata dalla 4^ Sezione in data 30.4.2003 - e ne è già stata riconosciuta l'infondatezza alla stregua della pronuncia della Corte Costituzionale n. 177 del 31.5.1996, ove è stato affermato l'ineccepibile principio secondo il quale non è prefigurabile una menomazione dell'imparzialità del giudice il quale adotta decisioni sulla libertà dell'imputato, anche incidentali, preordinate al giudizio di cui è legittimamente investito.
3. Quanto alla individuazione della capacità di intendere e di volere dell'LI al momento dei fatti, il giudice di rinvio si è correttamente uniformato al principio di diritto affermato da questa Corte Suprema nella precedente sentenza di annullamento ed ha giustificato il proprio convincimento in adesione allo schema enunciato nella sentenza rescindente.
Con i motivi di appello era stato richiesto l'accertamento (anche mediante perizia) della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione dei reati, in considerazione detto stato di tossicodipendenza di esso: con evidentemente riferimento, quindi, alla previsione dell'art. 95 c.p., a norma del quale "per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89". Deve anzitutto riaffermarsi al riguardo che, come costantemente evidenziato da questa Corte Suprema, la situazione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere, è solo quella di intossicazione cronica, cioè quella che - per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione - provoca alterazioni patologiche permanenti (vale a dire una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti), tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia psichica (vedi, tra le molteplici pronunce in tal senso, Cass, Sez. 6, 16.6.1999, n. 7885; Sez. 1, 11.4.1994, n. 4096 e 18.3.1992, n. 3191). L'intossicazione cronica, prevista dall'art. 95 c.p., deve tenersi ben distinta, inoltre (e lo è sotto il profilo clinico), dalla intossicazione derivante da un uso abituale di sostanze stupefacenti, che aggrava la pena ai sensi dell'art. 94 c.p., comma 3. Stabilire se ed in quale delle situazioni anzidette l'imputato versasse al momento del compimento dell'azione delittuosa costituisce, comunque, valutazione di fatto che compete esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Nel paso in cui sia stato disposto un accertamento peritale di ufficio - inoltre - il giudice, ove ritenga erroneo il risultato della perizia effettuata, può sicuramente disattenderlo, fermo restando l'adempimento del dovere di motivazione anche con riferimento ai criteri seguiti e, qualora sussista contrasto rispetto alle deduzioni delle parti, pure quello di contestare ogni singolo profilo di censura.
Nè sussiste, per il giudice che intenda discostarsi dalle conclusioni peritali, alcun obbligo di disporre nuove perizie qualora, procedendo come sopra, sia in grado di giungere a diversi risultati.
Nella fattispecie in esame al perito Dr. Matacera è stato consegnato dal periziando, quale unica documentazione sanitaria, un certificato medico del Servizio per le tossicodipendenze di CA (in data 29.2.2000), attestante che "il signor LI è stato in trattamento socio-sanitario dal 6.10.1997 presso questo servizio e che lo stesso assume, quotidianamente, terapia a base di metadone per un accertato stato di tossicodipendenza da oppiacei". Lo stesso perito, però, all'esito dell'esame neurologico da lui effettuato, non ha evidenziato la sussistenza di alterazioni patologiche permanenti ed ha anzi palesato condizioni presenti di assoluta normalità psichica, sicché legittimamente la Corte territoriale ha affermato che lo stato di "intossicazione cronica" dell'imputato non risulta dimostrato, ma soltanto asserito sulla base di nozioni generiche di comune esperienza (quali la tipologia delle sostanze psicotrope ed i notori effetti derivanti dalla loro assunzione, le comuni conseguenze dell'assuefazione all'uso delle stesse e della temporanea astinenza), sfornite di adeguata idoneità descrittiva e documentativa delle reali condizioni psichiche del soggetto riferite al "tempus commissi delicti".
4. Con corrette argomentazioni i giudici del merito hanno ravvisato la sussistenza delle contestate aggravanti di cui all'art. 625 c.p., nn. 4 e 7. 4.1 Quanto all'aggravante della destrezza nel furto, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale:
- la condotta di destrezza è quella condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a svisare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa (vedi Cass., Sez. 1, 25.3.1998, n. 3763, Mauri);
- per la configurazione dell'aggravante in esame, non si richiede necessariamente l'uso di una eccezionale abilità, per cui il derubato non possa in alcun modo accorgersi della sottrazione;
basta invece che si approfitti di una qualsiasi situazione soggettiva od oggettiva, favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiché ciò costituisce di già espressione di quella maggiore criminosità, in vista della quale la legge ha disposto un inasprimento della pena (vedi Cass., Sez. 1, 26.1.1995, n. 919, Gaeta);
- è sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità dell'azione furtiva idonea a non destare l'attenzione suddetta (vedi Cass., Sez. 5, 2.12.2005, n. 44018, Fazio;
7.4.2005, n. 12974, Russo). Quanto ai fatti costituenti oggetto del presente giudizio, in entrambi gli episodi di furto accertati l'imputato ha sicuramente agito con astuzia e rapidità, cogliendo (nella sottrazione dell'autovettura) ed anche provocando (in quella dello strumento meccanico di lavoro) favorevoli condizioni di attenuata difesa per ridotta vigilanza.
4.2 Con riferimento, poi, alla esposizione alla pubblica fede, va confermato il costante orientamento secondo il quale, in caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, l'aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura è stata lasciata per qualsiasi motivo (come nella vicenda in esame) con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto (Cass., Sez. 2, 15.1.1990, n. 164, Corrente;
8.9.1977, n. 10192, Santini).
5. Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto (vedi Cass., Sez. 4, 30.12.1994, n. 13068, Lo Re). È necessario, inoltre, che il danno cagionato alla parte offesa sì a di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia soltanto lieve (vedi Cass., Sez. 6, 10.2.1990, n. 1857). I giudici del merito hanno applicato correttamente tali principi nella vicenda in esame ed hanno sufficientemente motivato in ordine al non trascurabile valore di mercato dell'autovettura e del martello pneumatico sottratti dall'LI.
6. Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 c.p., è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Il medesimo giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato pure quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale a lui demandato, scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass, Sez. 1, 26.1.1994, n. 758). Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (vedi Cass., Sez. 6, 4.9.1992, n. 9398). Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alla entità oggettiva delle condotte criminose accertate (desumibile anche dalle modalità e circostanze di tempo e di luogo dell'azioni), deducendo logicamente da un precedente specifico significazioni negative della personalità dell'imputato nel senso di una propensione dello stesso a comportamenti lesivi dell'altrui patrimonio.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007