Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6678 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Aula "A" 1 66 78 /01 RE PUBBLICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE LAVORO R.G.n. 6794/00SEZIONE LAVORO .14972. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Rep. Dott. Francesco Amirante - Presidente Ud. 16.02.2001 11 Paolino Dell'Anno Consigliere - IT Rel. " Giovanni Prestipino " Mario RO ON " " Federico Roselli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto в da NT IA, elett.te dom.to in Roma presso lo studio via cassiodoro MR 1/A, dell'Avv. Maria Cristina D'Alessandro che unitamente all'Avv. Vincenzo Reale lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente
contro
S.p.a. SABAH, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett.te dom.ta in Roma presso lo studio vie Valaser m² 53 dell'Avv. Andrea Luciani, che unitamente all'Avv. Ernesto Santelli la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso. 798 - Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lodi n. 153 del 20.4.1999 (R.G.n. 1000/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.02.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Andrea Luciani per il controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 26 ottobre 1992 IA NT impugnava il licenziamento che il 25 giugno 1992 gli era stato intimato dalla s.p.a. SABAH e conveniva tale società davanti al Pretore del lavoro di Milano, chiedendo che il recesso fosse dichiarato nullo inefficace o illegittimo e che fosse disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro. A sostegno del ricorso il NT preliminarmente rilevava che il provvedimento espulsivo altro non era che la reiterazione di un precedente licenziamento, da lui prontamente impugnato e riguardo al quale era ancora pendente il relativo giudizio e deduceva l'esistenza di diversi vizi procedimentali (tardività della contestazione, omessa motivazione, illegittimità 2 per essere stato il recesso intimato nella pendenza del termine previsto per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970); nel merito, il ricorrente contestava l'esistenza della giusta causa, eccependo l'inesistenza dei fatti che gli erano stati addebitati e consistenti nell'essersi reso promotore della costituzione di una società, nella quale aveva assunto la carica di amministratore delegato, che si era messa a svolgere quella esercitata dalla un'attività concorrente a datrice di lavoro e nell'avere sottratto a quest'ultima tre agenti. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Pretore,Con sentenza del 26 marzo 1993 il ritenuti i due provvedimenti espulsivi sostanzialmente identici, dichiarava la nullità del licenziamento. Decidendo sull'appello proposto dalla società SABAH con sentenza del 15 dicembre 1993, il Tribunale di Milano, in riforma della decisione emessa dal primo giudice, rigettava la domanda proposta dal NT in base al rilievo che il secondo licenziamento conteneva elementi di novità rispetto al primo e che risultavano dimostrati i fatti addebitati al lavoratore. 3 Questa pronuncia veniva impugnata dal NT, che deduceva quattro distinti motivi, e questa Corte, con sentenza n. 2949 del 4 aprile 1997, accoglieva il primo motivo del ricorso, dichiarava assorbiti gli altri motivi e rinviava la causa al Tribunale di Lodi. giudice delRiassunta la causa dal NT, il rinvio, con sentenza del 20 aprile 1999, rigettava le domande proposte dal lavoratore. Il Tribunale di Lodi, richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, osservava che era stato provato il fatto addebitato, dato che il M. NT, subito dopo il primo licenziamento e quando era pendente il giudizio dallo stesso promosso per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro (e al tempo, quindi, in cui il rapporto doveva considerarsi come mai interrotto e persistente, attesa la reintegrazione poi disposta con sentenza emanata dal Pretore), aveva promosso la costituzione di una società, della quale aveva assunto la carica di amministratore delegato, per svolgere un'attività concorrente a quella della società SABAH. Aggiungeva il giudice del rinvio che questo comportamento era tale da incidere sull'elemento della fiducia, essendo stato gravemente violato il dovere di fedeltà, mentre non poteva valere la giustificazione addotta dal lavoratore, fondata sulla necessità di assicurare sostentamentoun a sé e alla propria famiglia, dato che il NT non si era limitato a dare la propria disponibilità per farsi assumere da un'altra impresa svolgente un'attività ma,similare, conoscenzeavvalendosi dell'esperienza e delle acquisite, si era fattivamente adoperato per costituire la nuova società, che era stata immessa nel mercato per sottrare una fetta di clientela alla datrice di lavoro. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NT in base a cinque distinti motivi. Ha resistito con controricorso la società SABAH, che ha depositato una memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che non può tenersi conto di quanto è stato dedotto dalla società SABAH nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., dato che, ai sensi dell' art. 372 stesso codice, non può essere preso in esame il documento allegato. Con il primo motivo del ricorso il NT denuncia la violazione degli artt. 2105, 2106 e 2119 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene: a) che nella sentenza n. 2949 del 4 aprile 1997, con la quale dalla Corte era stata cassata la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano ed era stato disposto il giudizio di rinvio davanti al Tribunale di Lodi, non era stato tenuto conto della regola dell'aliunde perceptum, sicché, pur essendo corretto il principio enunciato nella suddetta sentenza, secondo cui il rapporto di lavoro deve ritenersi come mai interrotto e persistente nel periodo compreso tra il la pronuncia chee ordina lalicenziamento reintegrazione del lavoratore, tuttavia da tale esatto principio è stata tratta l'errata conclusione che il lavoratore resta soggetto ai medesimi obblighi che su di lui gravano nel caso di piena funzionalità del rapporto, senza considerare che il medesimo lavoratore ha piena facoltà di ricercare un'altra occupazione, essendo anzi tale facoltà l'attuazione di un vero e proprio dovere derivante dalla sopra indicata regola dell'aliunde perceptum e dal principio della compensatio lucri cum damno;
b) che, in ogni caso, il Tribunale non si è attenuto alle disposizioni impartite nella sentenza della Corte di Cassazione, che aveva affermato che non può sussistere alcun automatismo fra l'inadempimento dell'obbligo di fedeltà e la giusta causa del recesso, non avendo considerato che, per la necessità di provvedere al proprio sostentamento e a quello della propria famiglia, egli aveva fatto presente alla società datrice di lavoro che avrebbe chiuso tutti i rapporti con l'impresa concorrente, della quale non era socio, e si sarebbe dimesso dalla carica di amministratore nel momento in cui fosse stato riammesso al lavoro, sicché era stata la datrice di lavoro a porre in essere un comportamento contrario a buona fede per non averlo messo alla prova, rifiutandosi di reintegrarlo. Queste censure sono prive di fondamento. ne deve rilevareQuanto alla prima, se l'inammissibilità, noto essendo che, per il principio di certezza dei rapporti giuridici, le sentenze emanate dalla Corte di Cassazione, a parte il rimedio della Mr. revocazione nei casi consentiti dalla legge, non sono suscettibili di impugnazione. Non può, per conseguenza, ora il per effetto, oltrericorrente pretendere - tutto, di una non attenta lettura della precedente pronuncia emessa da questa Corte che in questa sede - di legittimità vengano esaminati, oltre ai vizi dedotti in relazione alla sentenza che ha chiuso il giudizio rescissorio, anche asseriti vizi che inficerebbero la sentenza resa nel giudizio rescindente. Per quanto riguarda la seconda censura, va rilevato che nella sentenza n. 2949 del 4 aprile 1997 era stato enunciato il principio secondo cui, fermo restando che nel periodo compreso fra il licenziamento del lavoratore e la sentenza che ne ordina la 7 reingrazione non vengono meno i diritti e gli obblighi delle parti attinenti al rapporto di lavoro, con la conseguenza che il lavoratore resta vincolato dall'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.C., tuttavia dall'inadempimento di tale obbligo non deriva automaticamente la legittimità del licenziamento, dovendo viceversa il giudice del merito, procedendo alla valutazione di tutti gli elementi del caso concreto, accertare la gravità del comportamento e verificare se sussista la proporzionalità fra la M condotta e la sanzione espulsiva erogata dal datore di lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella sentenza ora riportato il impugnata, dopo avere integralmente principio di diritto indicato, ha affermato che il NT, mentre era pendente il giudizio da lui promosso a seguito del precedente licenziamento per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, si era dato da fare per costituire una società, poi effettivamente costituita e della quale aveva assunto la carica di amministratore delegato, avente uno scopo identico a quello della società SABAH, ponendosi, quindi, in concorrenza con quest'ultima; e ha aggiunto che con questo comportamento senza che avesse rilievo il mancato acquisto della qualità di socio - era stato 8 gravemente violato il dovere di fedeltà che continuava sul lavoratore, mentre non poteva avere a gravare giustificazione addotta dall'interessato, valore la basata sulla necessità di assicurare un sostentamento a sé e alla propria famiglia, dato che il NT non si era limitato a dare la propria disponibilità per farsi assumere da un'altra impresa svolgente un'attività similare, ma, avvalendosi dell'esperienza e delle conoscenze acquisite, si era fattivamente adoperato per costituire la nuova società, che era stata immessa nel mercato per sottrarre una fetta di clientela alla M datrice di lavoro. Come risulta da queste argomentazioni, il giudice con la del rinvio è pervenuto alla decisione finale, quale sono state riconosciute la gravità della condotta posta in essere dal lavoratore e la proporzionalità fra i fatti contestati e la sanzione comminata, previa puntuale e corretta applicazione del principio di di diritto che era stato enunciato nel giudizio legittimità e dopo avere proceduto, con motivazione esauriente e priva di qualsiasi vizio logico, all'accertamento dei fatti che avevano dato causa al giudizio. E si deve, quindi, affermare che le argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione a censura dedotta integrano, insostegno della 9 definitiva, una valutazione dei fatti attinenti alla controversia diversa da quella compiuta dal giudice del merito e per ciò solo inammissibile in questa sede di legittimità. Ciò posto, passando all'esame degli altri motivi, debbono essere esaminati congiuntamente quelli contraddistinti con i numeri II, III e IV, con i quali il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso qualsiasi motivazione sui seguenti punti della causa: a) sulla eccepita nullità del licenziamento in quanto privo di qualsiasi motivazione;
b) sulla ulteriore eccezione di nullità del licenziamento per violazione del principio di immediatezza tra i fatti addebitati e la contestazione dei medesimi;
c) sulla deduzione secondo cui, essendo stato il recesso intimato mentre era ancora pendente il precedente giudizio (inerente all'altro licenziamento), la società SABAH non poteva nuovamente licenziare il lavoratore se non dopo la relativa reintegrazione o dopo l'esercizio, da parte del dipendente, del diritto di opzione previsto dall'art. 18, quinto comma, 1. 20 maggio 1970 n. 300 (o dopo la scadenza del termine indicato dalla norma). Tutti questi motivi sono inammissibili. Va al riguardo precisato che nel precedente ricorso per cassazione - quello avverso la sentenza a 10 suo tempo emessa dal Tribunale di Milano il NT aveva formulato, dopo il primo, gli stessi tre motivi ora dedotti, essendosi doluto che i giudici di merito non avessero esaminato anche le censure attinenti alla nullità del licenziamento. Tutti e tre i motivi, nella sentenza n. 2949 del 4 aprile 1997, erano stati dalla Corte dichiarati "assorbiti dall'accoglimento del primo motivo". Orbene, la pronuncia di cassazione resa dalla Corte implicava che davanti al giudice del rinvio perdurato il dovessero essere proposte, se fosse relativo interesse, tutte le questioni già fatte valere nella precedente fase di merito davanti al giudice di appello, comprendenti sia quella presa espressamente in esame e quindi decisa nel giudizio rescindente, sia quelle non esaminate in tale giudizio in quanto dichiarate assorbite. A norma dell'art. 394, secondo comma, c.p.c., infatti, nel giudizio di rinvio "le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata". D'altra parte, l'onere della riproposizione delle suddette questioni sussisteva nonostante il carattere chiuso del giudizio di rinvio. Tale carattere importa, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo di 11 legge, l'impossibilità di svolgere "conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata" (fatta salva una diversa evenienza derivante dalla sentenza di cassazione о dallo ius superveniens о dal sopraggiungere di una nuova situazione di fatto), ma non esonera la parte che ne e che intenda ottenere la relativaabbia interesse - pronuncia qualora il giudice di rinvio pervenga ad una decisione ad essa sfavorevole sulla questione esaminata dalla Corte di Cassazione - dal riproporre tutte le domande e le eccezioni già dedotte о nei motivi di appello (se appellante) o ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (se appellata), ivi comprese quelle dichiarate assorbite nella sentenza rescindente. Pertanto, nel caso in esame, poiché la mancata deduzione, nell'atto di riassunzione, delle questioni dichiarate assorbite dalla Corte ha impedito al Tribunale di Lodi di prenderle in esame, non sussiste il vizio di omessa motivazione denunciato dal ricorrente. ma per unaAnaloga pronuncia di inammissibilità, ragione diversa, deve essere emessa sul quinto motivo del ricorso proposto dal NT, con il quale quest'ultimo deduce che il Tribunale di Lodi non ha tenuto conto del fatto che il licenziamento intimatogli 12 dalla società SABAH altro non era che la reiterazione di quello precedente (il quale, a dire del ricorrente, una volta comminato, aveva determinato la consumazione del potere disciplinare spettante al datore di lavoro). Nella precedente sentenza emessa da questa Corte (quella n. 2949 del 1997, più volte indicata) era stato testualmente affermato che "con un apprezzamento di non censurato in questa sede di legittimitàmerito - - i giudici di appello hanno accertato che il secondo licenziamento del 25 giugno 1992 conteneva un elemento del 13 di novità rispetto al primo licenziamento con la febbraio 1991 ed alla relativa contestazione", conseguenza che non "vi era dubbio" che la seconda contestazione integrava "un fatto nuovo". Pertanto, avendo questa Corte a suo tempo deciso la questione ora di nuovo prospettata, disattendendola, ne è derivata la preclusione nella successiva fase davanti al giudice del rinvio;
con la conseguenza che la censura dedotta dal NT non può più essere presa in esame in questa ulteriore sede di legittimità. A conclusione di tutte le argomentazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
13 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società SABAH le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 18 200 ' oltre a L. 5.000.000 (cinquemilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 16 febbraio 2001 Il Presidente: ра Il Consigliere estensore: Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I oggi, 15 MAG 2001 D , O IL CANCELLIERBPhill L A L S 0 O 1 S 3 B . A 3 I T T 5 , D R . A A A S ' N T E L S P L S 3 O E I 7 P D - N I M 8 I G - S 1 O N A 1 E D A S D E E I T E G A , N G O E O E S R T L E T T I S I R A I G L E D L R E O D 14