Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 3
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nel deposito delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali integra gli estremi dell'illecito disciplinare, lesivo del prestigio dell'ordine giudiziario, allorché sia sintomo di mancanza di operosità e non sia giustificato da situazioni di forza maggiore, come lo stato di salute o l'entità del carico di lavoro.
L'estinzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati - contemplata dall'art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, sostituito dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - per la comunicazione oltre il termine di un anno del decreto di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare del CSM, postula che "l'incolpato vi consenta", e, pertanto, non si verifica ove questi, comparendo a detta udienza, manifesti una volontà contraria, chiedendo espressamente una pronuncia sul merito dell'addebito; la volontà in ordine allo svolgimento del giudizio, una volta manifestata, è irrevocabile, sicché l'incolpato non può negare per la prima volta il suo consenso a detto svolgimento con il ricorso per cassazione proposto contro la decisione della sezione disciplinare pronunciata a conclusione di esso.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la declaratoria di illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 497 del 2000, dell'art. 34 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui escludeva che il magistrato potesse farsi assistere in detto procedimento da un avvocato, pur avendo, per sua natura, efficacia retroattiva, con il solo limite dei rapporti esauriti, non dispiega alcun effetto sulla sorte dei procedimenti svoltisi con l'assistenza di altro magistrato appartenente all'ordine giudiziario allorché l'incolpato non abbia manifestato, nel corso della discussione dinanzi alla sezione disciplinare del CSM, la volontà di nominare come proprio difensore un legale del libero foro, atteso che la mancata rivendicazione, allora, di tale facoltà preclude, in sede di impugnazione dinanzi alle Sezioni unite avverso la sentenza della sezione disciplinare, la rilevanza della detta pronuncia di incostituzionalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2002, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, VIA S.31, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in LOCALITA1, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8/01 del Consiglio superiore magistratura di LOCALITA1, depositata il 27/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. NOME3;
uditi gli Avvocati NOME4, per delega dell'avvocato NOME2;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME5 che ha concluso per l'inammissibilità dei primi quattro motivi per il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione promosse, nel mese di maggio dell'anno 1999, l'azione disciplinare contro il dott. NOME1, giudice del Tribunale di LOCALITA2, accusato dell'illecito previsto dall'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, per avere consegnato le minute di molti provvedimenti, dei quali era stato nominato estensore. con ritardi considerevoli e ingiustificati. Nel corso dell'istruzione sommaria l'incolpato si difese affermando che, nel periodo intercorso tra la primavera dell'anno 1996 e gli ultimi mesi dell'anno 1998, non aveva potuto rispettare i termini prescritti per il deposito dei provvedimenti, per le ragioni esposte al Presidente del Tribunale da quello della sua sezione, il quale aveva fatto presente che il lavoro di ciascun magistrato era aumentato con l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 (si era aggiunta un'udienza per le cause di nuovo rito) e del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (istitutivo del giudice unico di primo grado),a seguito del quale due magistrati erano stati trasferiti alle sezioni penali e le cause pendenti sui loro ruoli erano state assegnate ai giudici rimasti nella sezione civile. Con decisione del 27 aprile 2001 la Sezione disciplinare, ha inflitto all'incolpato la sanzione dell'ammonimento, avendo ritenuto la sua responsabilità per l'imputazione ascrittagli.
L'NOME1 ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con una memoria. Il Ministro di Grazia e Giustizia resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la decisione impugnata per non avere la sezione disciplinare dichiarato estinto il procedimento promosso nei confronti dell'incolpato, pur non essendogli stato comunicato, entro l'anno dal suo inizio, il decreto di fissazione della discussione orale davanti ad essa, come prescritto dall'art. 59 8^ comma del d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, (testo modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981 n. 1), il quale, per l'inosservanza di tale termine, commina espressamente l'estinzione del giudizio. Nella specie il decreto, che aveva fissato la data del 31 gennaio 2001 per la discussione orale, era stato emesso il 14 dicembre 2000, quando era già decorso un anno dall'inizio del procedimento disciplinare, risalente al 25 maggio dell'anno precedente. Ne, si aggiunge, l'estinzione del procedimento era stata evitata dall'anteriore decreto, con cui si era fissata la discussione orale per il 3 maggio 2000, perché questo provvedimento - emanato quando vigeva ancora l'art. 34, comma 2^ del rd. legs. 31 maggio 1946 n. 511, dichiarato illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 2000 - era stato sostituito da quello di data posteriore (14 dicembre 2000), espressione di una nuova attività valutativa della situazione determinata da tale pronuncia. Il motivo è infondato.
Dal contenuto della norma dell'art.59, comma ottavo del d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, (nel testo modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981 n. 1), la quale dispone che: "Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta risulta che per il perfezionamento della fattispecie estintiva non è sufficiente il solo decorso del termine, ma è necessario anche il consenso dell'incolpato che, nella specie era, però, mancato, avendo l'NOME1 chiesto la propria assoluzione dall'imputazione nell'udienza di discussione, svoltasi il 31 gennaio 2001 dinanzi alla sezione disciplinare, la quale ha, pertanto, correttamente deciso nel merito. E poiché il consenso all'estinzione ha lo scopo d'impedire il giudizio, l'incolpato che ne abbia chiesto, invece, lo svolgimento, non può revocare la volontà manifestata, negando per la prima volta il suo consenso con il ricorso per cassazione proposto contro la decisione della sezione disciplinare pronunciata a conclusione di esso (conf.sent. nn. 3935 del 1988, 57 del 1993, 5896 del 1998). Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 32, 33 e 34 del d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511 e 59 del d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, si censura la decisione impugnata per avere la sezione disciplinare omesso di dichiarare la nullità del procedimento, promosso nei confronti dell'incolpato, determinata dall'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 2000, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34 del lgs. n. 511 del 1946, nella parte in cui non consentiva al magistrato sottoposto a procedimento disciplinare di nominare un avvocato come suo difensore. Anche questo motivo è infondato, perché l'incolpato, non avendo manifestato, nel corso del procedimento disciplinare la volontà di nominare proprio difensore un legale del libero foro, come avrebbe potuto fare pur nel vigore della norma del secondo comma dell'art. 34 del r.d. leg. n. 511 del 1946, poi dichiarata illegittima, ne' rilevato la questione di costituzionalità di essa, non può denunziare in questa sede la lesione di una facoltà difensiva non rivendicata, ed è perciò irrilevante che la pronuncia d'illegittimità costituzionale - sebbene abbia efficacia retroattiva, con il solo limite dei rapporti già esauriti al momento della sua pubblicazione- sia intervenuta durante la pendenza del procedimento definito con la decisione impugnata.
Con il terzo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 18 del d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511 e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata, si sostiene che la sezione disciplinare ha inflitto erroneamente la sanzione dell'ammonimento all'incolpato, pur essendo l'illecito contestatogli risultato insussistente dagli attestati dei suoi "superiori gerarchici" e dal documenti acquisiti. E, in proposito, si afferma che i ritardi nel deposito dei provvedimenti erano stati determinanti da casi di forza maggiore, ("abnorme carico di lavoro, difficoltà connesse all'entrata in vigore del nuovo processo civile, applicazioni frequenti alle sezioni penali"),in presenza dei quali il magistrato non si rende immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, ne' è compromesso il prestigio dell'Ordine giudiziario e, che, in particolare, la sezione disciplinare ha ritenuto "modesta" la produttività del ricorrente, rispetto a quella degli altri suoi colleghi inquisiti ma prosciolti, senza avere esposto le ragioni del suo giudizio negativo. Nemmeno questo motivo è fondato.
Costituisce fermo principio di diritto quello secondo cui il ritardo con cui il magistrato deposita in cancelleria le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali integra l'illecito disciplinare, lesivo del prestigio dell'Ordine giudiziario se sia sintomo di mancanza di operosità, non essendo giustificato da situazioni di forza maggiore, come lo stato di salute o l'entità del carico di lavoro (sent. nn. 139013 del 1992, 11283 del 1994). Nella specie la sezione disciplinare ha riconosciuto la responsabilità dell'incolpato e gli ha inflitto la pena dell'ammonimento, avendo ritenuto che i ritardi nel deposito delle minute dei suoi provvedimenti erano tali da superare, per consistenza e numero, i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità, anche se confrontati con le udienze alle quali aveva partecipato, soprattutto in considerazione del fatto che essi si erano verificati nel periodo anteriore a quello nel quale, secondo il Presidente della sua sezione, si era avuto l'aumento del carico di lavoro determinato dall'entrata in vigore nella legge istitutiva del giudice unico. E questo giudizio, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e da errori di diritto, è insindacabile in sede di legittimità.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato, e, per la sussistenza di giusti motivi, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in LOCALITA1, il 7 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002