Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2002, n. 2626
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Sentenza 22 febbraio 2002

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In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nel deposito delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali integra gli estremi dell'illecito disciplinare, lesivo del prestigio dell'ordine giudiziario, allorché sia sintomo di mancanza di operosità e non sia giustificato da situazioni di forza maggiore, come lo stato di salute o l'entità del carico di lavoro.

L'estinzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati - contemplata dall'art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, sostituito dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - per la comunicazione oltre il termine di un anno del decreto di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare del CSM, postula che "l'incolpato vi consenta", e, pertanto, non si verifica ove questi, comparendo a detta udienza, manifesti una volontà contraria, chiedendo espressamente una pronuncia sul merito dell'addebito; la volontà in ordine allo svolgimento del giudizio, una volta manifestata, è irrevocabile, sicché l'incolpato non può negare per la prima volta il suo consenso a detto svolgimento con il ricorso per cassazione proposto contro la decisione della sezione disciplinare pronunciata a conclusione di esso.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la declaratoria di illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 497 del 2000, dell'art. 34 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui escludeva che il magistrato potesse farsi assistere in detto procedimento da un avvocato, pur avendo, per sua natura, efficacia retroattiva, con il solo limite dei rapporti esauriti, non dispiega alcun effetto sulla sorte dei procedimenti svoltisi con l'assistenza di altro magistrato appartenente all'ordine giudiziario allorché l'incolpato non abbia manifestato, nel corso della discussione dinanzi alla sezione disciplinare del CSM, la volontà di nominare come proprio difensore un legale del libero foro, atteso che la mancata rivendicazione, allora, di tale facoltà preclude, in sede di impugnazione dinanzi alle Sezioni unite avverso la sentenza della sezione disciplinare, la rilevanza della detta pronuncia di incostituzionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2002, n. 2626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2626
    Data del deposito : 22 febbraio 2002

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