Sentenza 7 maggio 1997
Massime • 3
In tema di attendibilità intrinseca della chiamata in correità, il requisito del disinteresse costituisce uno solo dei criteri con i quali si misura la affidabilità della chiamata, di talché, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla. Infatti, la presenza di un interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il giudice a usare una maggiore cautela, accertando, da un lato, se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dalla esperienza e dalla logica. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto non illogica la valutazione dei giudici di merito circa il valore "neutro" dell'interesse premiale che poteva avere determinato la scelta di collaborazione del chiamante in correità, sulla base della considerazione che, seppure tale interesse poteva costituire motivo di dubbio circa l'attendibilità della chiamata, per altro verso esso poteva essere visto come garanzia di veridicità, posto che l'accertamento della eventuale falsità delle dichiarazioni avrebbe determinato la revoca dei benefici conseguiti alla collaborazione e quindi vanificato il risultato pratico che aveva stimolato tale scelta).
In mancanza di correlazione tra la imputazione contestata e il fatto accertato all'esito del dibattimento, la ordinanza del giudice che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., non è impugnabile, trattandosi di decisione meramente processuale che non incide ne' sul merito della "res judicanda" ne' sulla competenza ne' sulla libertà personale.
In tema di giudizio abbreviato, il giudice del dibattimento, in presenza della contestazione di un reato per il quale, ricorrendo una circostanza aggravante, è prevista la pena dell'ergastolo che abbia provocato per tale motivo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, non può applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., ove ribadisca la sussistenza della aggravante importante la pena dell'ergastolo , pur se l'aggravante, nel giudizio di comparazione con una circostanza attenuante, risulti equivalente o sottovalente, così da consentire l'irrogazione di una pena detentiva temporanea, in quanto la pena in astratto applicabile a un simile reato aggravato rimane sempre quella dell'ergastolo, che è impeditiva del giudizio abbreviato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 23 aprile 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1997, n. 7322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7322 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1997 |
Testo completo
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3 22 7 REGISTRO GENERALE N. 43491/96
UDIENZA PUBBLICA DEL 7 maggio 1997 SENTENZA N. 636
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQ Trojano Presidente Dott. Francesco Romano Consigliere
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dott. VA Caso Consigliere UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio Dott. Tito Garribba Consigliere SOLE 24 OR dal Sig. per diritti L. 26000 Albamonte Consigliere Dott. Adalberto
26 LUG. 1997 il IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: BA CO, BA SS, IA Francesco, OR ER, ND LO, CC Giusep-
pe, SO LD, De RG FE, De RG IA,
DE TA VA, DE TA IL, GA Pasqua-
(uei cui confronti è stata disposte la segarazione sul relative procediments) le, ME RGo, RL SA, PA UI, PA
LL, PA EO SA, LM UI, AL
SS, IR UI, IR SA, CI SS e
LOKIE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta upla studio dal Sig. BELMONTE per dirite ees il ☐ SET. 1997 IL CAMBELL ARE
RA FE
AVVERSO
la sentenza della Corte di assise d'appello di Lecce emessa il 22 maggio 1996;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Genera-
le Dott. NI Albano, che ha concluso per annullamento RG FE fer non aver commercil Jer De senza rinvio jatio;
annullamento con rinvia CA LD, RL jer SA, De RG AN, AL SS & Carroccie PP limitatemente ai eapi B/d - B/c; Inemmi.. sibilia fer ND;
cigeno degli alta ricorsi;
di
- chiarazione di inammissibilna delle dedotte questioni di legittimità easitusionale .
Uditi i difensori avvocati LD PANNARINI del Foro di
Rome, Avv. Stefano BORTONE del Foro di Rome, Avv. Elvie BELMONTE del Foro di Lecce, Avv. UI PlecINNI del Fore di Lecce, Avv. Mauro MELLIMI did Fore di Rome Avv.
Matilde PASCALI del Foro di Lecce Avv.
NI LISI del Foro di Lecce, Avv. Gianfranes MARIS del Foro di Milano, Avv. NZ VENNERI del Foro di Lecce -
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10 agosto 1993, a seguito di indagini che avevano impiegato anche lo strumento dell'intercetta-
zione ambientale, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Lecce per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.,
veniva arrestato BA CO e all'esito di perquisi-
zione domiciliare era sequestrata una certa quantità
di hashish e cocaina.
Dopo alcuni mesi di detenzione BA decideva di collaborare con la giustizia e raccontava la sua carriera criminale, confessando anche due omicidi.
Aveva cominciato a spacciare stupefacenti e a commet- tere estorsioni, appoggiandosi ad una squadra di
coetanei. Poi, nel dicembre '92, mentre era detenuto nel carcere di Lecce, aveva prestato giuramento a carico di PA SA, affiliato alla Sacra
Corona Unita, entrando a far parte di un'organizza-
zione che, costituitasi nel comune di Gallipoli, con-
trollava il traffico degli stupefacenti e taglieggia-
va commercianti e pescatori. Ottenuti nel marzo 1993
gli arresti domiciliari, seguendo le direttive di
PA SA, preso contatto con DE TA Silvio e CI SS che erano persone già
affiliate al predetto PA, aveva con loro gesti-
to un'intensa attività di acquisto e spaccio di - 4
hashish e cocaina, i cui profitti venivano divisi con la famiglia PA.
Alle dichiarazioni confessorie e accusatorie di Barba si aggiungevano quelle di TA NI,
che era stato, in posizione subordinata, suo assiduo collaboratore in moltissime imprese criminali, nonché
quelle di GA SQ, appartenente al clan della famiglia PA.
Al termine delle indagini preliminari venivano numerose imputazioni, il cui nucleo è co-formulate
stituito:
dall'associazione per delinquere di tipo mafioso costituita in Gallipoli, diretta da Padovano
UI, PA SA e BA CO, e composta da IA SC, OR ER, DE TA
IL, ME RGo, TA Daniele e CI
SS;
dall'associazione finalizzata al traffico di stu-
pefacenti diretta da PA SA e Barba
CO, composta dalle persone poc'anzi nominate,
oltre per quanto qui interessa a DE TA-
-
VA e PA LL;
dai reati-scopo connessi alle cennate associazioni criminose.
Il giudizio di primo grado si concludeva con
sentenza della Corte di assise di Lecce del 3 giugno
1995. 5
La Corte d'assise d'appello, con sentenza del
22 maggio 1996, confermava la maggior parte delle statuizioni di condanna. Avverso quest'ultima sentenza gli imputati specificati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI LA DECISIONE
L'attendibilità delle dichiarazioni di RB CO.
Tutti i ricorrenti (eccettuati ovviamente i chiamanti in correità) denunciano la violazione del-
l'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. e la mancanza e
manifesta illogicità della motivazione, assumendo che non sarebbe stata rigorosamente verificata l'attendi-
bilità intrinseca delle chiamate in correità elevate da BA CO. Al riguardo si contesta l'esistenza
dei requisiti della spontaneità e del disinteresse,
assumendo che il dichiarante sarebbe stato mosso dal desiderio di fruire dei benefici premiali previsti per i collaboratori di giustizia, oppure da sentimen-
ti di rancore o vendetta. Si argomenta che lo stesso,
avendo addossato ad un complice, anziché a se stesso
,
il ruolo di autore materiale dell'omicidio di ER
ON e avendo dato copertura a IA SC per 6
la parte avuta nell'omicidio di MA IZ, si sarebbe dimostrato inaffidabile. Si sostiene ancora che le numerose assoluzioni, pronunciate nei confron- ti di imputati da lui accusati, comproverebbero la sua scarsa credibilità.
***
Le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie di BA CO sono prive di fondamento.
Il giudice di merito, attenendosi a canoni
giurisprudenziali ormai consolidati (vedi per tutte la sentenza delle Sezioni Unite del 21.10.1992, nel proc. Marino e altri, rv 192465), ha prima verificato la credibilità intrinseca delle chiamate, esaminando,
sotto il profilo soggettivo, la personalità del chia-
mante, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità, la genesi della sua risoluzione a con-
fessare e collaborare e, sotto il profilo oggettivo,
la consistenza delle sue dichiarazioni alla stregua dei parametri della precisione, logicità, coerenza,
costanza, disinteresse%;B quindi le ha confrontate con le altre emergenze processuali, rappresentate soprat-
tutto dalle dichiarazioni di altri chiamanti in cor-
reità (GA e TA) e dalle conversazioni inter-
cettate nell'abitazione del BA nel giugno 193;
infine, ove convergenti con altra chiamata o corrobo-
rate da altri elementi, le ha ritenute idonee a giu- - 7
stificare il giudizio di responsabilità.
La Corte territoriale, nel procedere alla
-cennata verifica conclusasi, per le posizioni che qui interessano, con un giudizio di piena attendibi-
lità non ha trascurato di rispondere alla deduzione di molti ricorrenti secondo cui l'interesse premiale,
spingendo il chiamante alla collaborazione con gli organi inquirenti, avrebbe inquinato la genuinità
: delle sue rivelazioni. На osservato, infatti, in
linea generale, che le aspettative premiali sono "un elemento neutro e comunque non specificamente rivelatore di scarsa genuinità della collaborazione",
e poi, con riferimento al caso concreto, ha escluso che avessero inficiato la bontà del contributo forni-
to, posto che le dichiarazioni rese, essendo connota- te da precisione, coerenza e costanza, apparivano comunque intrinsecamente attendibili.
Tale risposta non merita censura, perché il requisito del disinteresse è uno, ma non il solo dei
criteri con i quali si misura l'affidabilità della non può por- chiamata, cosicché come la sua presenza tare automaticamente a ritenere l'attendibilità della chiamata, così la sua assenza non deve necessariamen-
te portare ad escluderla. Infatti la presenza di un
interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il giudice a usare una maggiore cautela, - 8
accertando, da un lato, se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro,
applicando con il massimo scrupolo gli altri parame
tri di valutazione offerti dall'esperienza e dalla
logica.
Ciò premesso, si rileva che la valutazione della Corte di merito, che ha qualificato "neutro"
l'interesse, che nel caso specifico avrebbe indotto il chiamante a confessare e accusare, non appare irra-
zionale, perché proprio l'interesse premiale, che i ricorrenti prospettano come fattore di inquinamento,
potrebbe invece essere visto come una garanzia di veridicità, posto che l'accertamento dell'eventuale falsità delle dichiarazioni determinerebbe la revoca dei benefici ottenuti e quindi la vanificazione del risultato che avrebbe stimolato la collaborazione
(cfr. art. 8, commi 3, 4 e 5, D.L. 1991 n. 152).
Comunque la Corte ha dissipato il sospetto di una possibile influenza perturbatrice derivante dal ridetto interesse, applicando con rigore gli altri parametri di valutazione dell'attendibilità della chiamata.
La Corte d'appello ha anche tenuto conto degli asseriti gravi contrasti, esistenti con taluni dei
coimputati, che avrebbero generato nel BA senti-
menti di odio o vendetta, osservando, secondo logica,
che essi non valgono ad escludere in radice la credi- 9
bilità del dichiarante, ma costituiscono ragione per saggiare in modo particolarmente attento e approfon- dito la veridicità delle chiamate riguardanti gli anzidetti coimputati.
Parimenti l'iniziale falsa attribuzione a IR
SA della responsabilità materiale dell'omici-
dio ER e la presunta copertura assicurata a
IA SC per l'omicidio Mesti, pur ritenute rivelatrici della mancanza di un autentico ravvedi-
mento morale e frutto di un'interessata strategia difensiva, non hanno indotto la Corte di merito a una valutazione di generale e indiscriminata inattendibi-
lità, ma, più ragionevolmente, a ribadire l'esigenza di un severo e prudente discernimento per individua-
re, all'interno delle dichiarazioni, quelle eventual-
mente false, perché indirizzate a scopi di sviamento della giustizia nell'interesse proprio o di altri, e quelle invece attendibili. Il che corrisponde al
principio della valutazione frazionata delle dichia-
razioni provenienti dal chiamante in correità, secon-
do cui l'attendibilità del medesimo, anche se denega-
ta per una parte delle accuse, permane per tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale della conferma;
e, viceversa, dalla provata attendibilità
di un'accusa non può inferirsi la sua comunicabilità,
per traslazione, a tutte le altre, dovendo ogni parte del racconto essere oggetto di verifica così da far - 10 -
residuare l'inefficacia probatoria delle parti non
confermate.
Si osserva infine che dalle pronunce assoluto- rie emesse nei confronti di alcuni imputati, per delitti di cui erano stati accusati in base alla parola del BA, non può dedursi l'inaffidabilità
posto che, dalla lettura delle dell'accusatore,
rispettive motivazioni, appare che la vera ragione delle assoluzioni risiede non nella negata attendibi-
lità del chiamante, bensì nel mancato rinvenimento di di conferma delle accuse pur ritenuteelementi intrinsecamente credibili. - 11 -
I ricorsi di CA LD e LA SA, condannati per il reato di cui all'art. 416 bis, comma 1, cod.
pen., commesso in Lecce.
I ricorrenti denunciano i seguenti vizi:
1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di BA CO, censurando che la
Corte di merito non abbia rilevato né l'inverosi-
miglianza del racconto sulla cerimonia della sua presunta affiliazione alla Sacra Corona Unita né
il contrasto con le dichiarazioni
- assunte come rese da GA sul medesi- elemento di riscontro mo fatto;
2) erronea applicazione della legge penale, sostenen-
do che la mera presenza alla cerimonia di affilia-
zione non sarebbe elemento sufficiente a configu- rare la ritenuta partecipazione all'associazione criminosa;
3) mancanza di motivazione in ordine al negato rico-
noscimento delle attenuanti generiche.
***
I motivi di ricorso sono privi di fondamento.
In ordine al primo, si rileva che l'impugnata sentenza non solo ha esaurientemente motivato circa
èle ragioni dell'attendibilità del BA, ma si fatta carico delle censure ora riproposte dalla dife- - 12 -
sa, osservando, con argomentazioni immuni da vizi logici, che BA aveva collocato il suo giuramento all'alba di un sabato, ossia di un giorno corrispon-
dente alle regole dell'associazione in discorso, e che tale indicazione non poteva dirsi contraddetta dal riferimento alla nascita della figlia (avvenuta di giovedì), perché era plausibile un'imprecisione del ricordo o un ritardo nella ricezione della lieta notizia. Quanto alle affermazioni di GA sul nume-
ro dei partecipanti alla cerimonia di affiliazione, a parte la considerazione che la divergenza è solo
apparente, si è osservato che, quattro o cinque che partecipanti, restava il fatto che sia fossero i
GA che BA concordavano comunque sulla sicura presenza dei due ricorrenti al giuramento.
In ordine al secondo, si rileva che il giudice di merito ha correttamente desunto l'appartenenza dei ricorrenti alla Sacra Corona Unita non solo dalle affermazioni in tal senso rese da GA, che ha altresì precisato i nomi dei rispettivi padrini, ma anche dalla partecipazione, nella veste di offician- partecipazione che,ti, al giuramento del BA, oltre a esternare il ruolo di componenti dell'asso-
ciazione, ha realizzato, con l'inserimento di un nuo-
vo sodale, un importante contributo per la vitalità
dell'organizzazione, che, attraverso il nuovo acqui-
sto, ha visto accresciute le sue potenzialità opera- - 13 -
tive.
Infine è insindacabile il diniego delle atte-
nuanti generiche, perché il giudice di merito, valu-
tando discrezionalmente gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., non ne ha rinvenuto alcuno di segno positivo, e anzi ha rilevato che la gravità del fatto e i gravi precedenti penali si opponevano a qualsiasi riduzione di pena. - 14 -
I motivi di ricorso di IA SC, BO Ro-
berto, LA TA IL, EL RGo, PADOVANO
UI, OV SA e LP SS, con-
dannati per il reato di cui all'art. 416 bis, commi
1, 2 e 4, cod.pen., commesso in Gallipoli.
I ricorrenti denunciano la violazione del-
l'art. 416 bis cod.pen. e vizio di motivazione,
sostenendo che la connotazione mafiosa dell'associa-
zione sarebbe stata ricavata dalla circostanza che due chiamati in correità (PA UI e PA
SA) appartengono alla famiglia di PA
SA, già riconosciuto colpevole di questo reato con sentenza definitiva e, comunque, che non sarebbe stata provata l'esistenza degli elementi che caratte- rizzano l'associazione di tipo mafioso, poiché la forza intimidatrice non promanava dal vincolo asso-
ciativo, ma dalla paura che BA CO, per la sua
personalità aggressiva e violenta, incuteva in tutti.
Inoltre i ricorrenti, singolarmente, deducono quanto segue:
IA, che la sua adesione al sodalizio sarebbe stata affermata apoditticamente e comunque che
sarebbe contraddetta dalla mancata prestazione del giuramento di affiliazione;
OR, che la sua partecipazione non sarebbe stata
-
provata e le affermazioni del BA sulla sua pre- - 15 -
tesa affiliazione non sarebbero state riscontrate;
DE TA IL, che alle accuse del BA,
peraltro animate da astio e rancore, non può
fornire riscontro la conversazione intercettata,
in cui 10 stesso BA lo accusa di frapporre difficoltà all'affiliazione di IA;
ME, che le dichiarazioni di TA non possono essere utilizzate come conferma di quelle di
BA, perché vi sarebbe contraddizione tra le une e le altre;
PA UI, che la chiamata di BA sarebbe priva di riscontri esterni;
PA SA, che la chiamata di BA non sarebbe stata confermata, perché le dichiarazioni di TA e GA non avrebbero valore di riscon-
tro, le prime, perché prive di autonomia (in quanto riferiscono fatti appresi da BA), le seconde,
perché prive di spontaneità (in quanto rese solo al dibattimento);
CI, che le dichiarazioni di BA non prove-
rebbero la ritenuta adesione al sodalizio e sareb-
bero prive di riscontro, non potendo assolvere tale funzione né la parola di TA, dato che costui riferisce fatti appresi dallo stesso BA,
l'intercettazione ambientale, da cui risultané
che BA si duole del suo scarso impegno verso le attività del sodalizio. -16-
Tutte le censure sopra riportate, comuni 0
singole, sono prive di fondamento.
I giudici del merito hanno desunto l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso dalla concatenazio-
ne del giudicato della sentenza della Corte d'assise d'appello di Lecce del 17.4.1992 (che aveva accertato che PA SA, nell'ambito della più vasta organizzazione criminale della Sacra Corona Unita,
aveva dato vita a un gruppo al quale era riservato il territorio gallipolino, dove con modalità mafiose
esercitava il controllo delle diverse attività delit-
tuose) con le dichiarazioni di BA e GA (secon-
do cui PA UI e PA SA realizzarono l'organico inserimento di BA e dei suoi compagni nella compagine gallipolina della Sacra Corona Unita,
asicurandole la continuità operativa messa in perico-
lo dalla contemporanea detenzione dei fratelli
PA SA e SA) e con le emergenze relative agli attentati anche contro le forze del-
l'ordine, alle estorsioni in danno di titolari di esercizi commerciali, ai ritrovamenti e sequestri di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti.
La innatura mafiosa dell'associazione discorso è stata dunque correttamente affermata in
base al richiamo al precedente giudicato, all'accer-
tata continuità delle modalità di essere e di agire,
alle evidenti e inconfondibili connotazioni dei reati - 17 -
attribuiti ai suoi componenti. Non solo, ma l'impu-
gnata sentenza non ha mancato di rilevare
- con una valutazione di fatto non censurabile in questa sede di legittimità
- che il clima di intimidazione e di omertà esistente in quegli anni a Gallipoli non
poteva essere riduttivamente attribuito alla persona-
le temibilità del BA, ché "un'intera città non si sarebbe lasciata tenere in scacco da un ragazzo 0
poco più, ancorché pronto a farsi strada con le armi e gli esplosivi, se non avesse intuito dietro e
accanto a lui non soltanto una banda di coetanei, ma una realtà criminale ben più solida e forte".
Passando all'esame delle singole censure si osserva quanto segue.
IA E BO
Dall'impugnata sentenza emerge che costoro concorsero nelle prime gesta criminose realizzate dal
BA, e quando quest'ultimo, compiuto il giuramento di affiliazione e ottenuti gli arresti domiciliari,
cominciò a operare secondo le direttive di PA
SA, essi lo seguirono senza incertezze, apprez-
zando la di stabilità del rapporto, il potere intimidazione, la condizione di monopolio e, non ultimo, l'aumentato profitto che l'ombrello protetti-
vo della Sacra Corona Unita loro assicurava. La par-
tecipazione all'associazione criminosa risulta dunque - 18 -
per "facta concludentia" dal contributo concreto con-
sapevolmente e stabilmente prestato in favore della realizzazione del programma comune di delinquenza,
senza che abbia rilevanza alcuna la circostanza della mancata prestazione del giuramento rituale.
Infatti, in tema di associazione per delinque-
è irrilevante, ai fini del riconoscimento del- re,
l'intervenuta adesione di taluno al sodalizio crimi-
noso, il fatto che, secondo le regole interne del gruppo, il soggetto non sia da considerare un associato a pieno titolo, dovendosi invece avere
riguardo soltanto all'obiettività della sua condotta,
onde verificare se essa sia o meno rivelatrice, alla stregua della logica e della comune esperienza, di un'adesione che, nei fatti, si sia comunque realizza-
ta (Sez. I, 25.10.1993, Santoriello, rv 195609).
LA TA
Le censure ripropongono questioni di fatto già
valutate dal giudice d'appello, il quale, con motiva-
processuali zione coerente con le risultanze e conforme a logica, afferma:
che non esistono concreti elementi per ritenere che il BA nutrisse odio o risentimento verso il ricorrente, dato che i contrasti riferiti dallo stesso BA riguardavano questioni associative, e non personali, appianate con l'intervento del - 19 -
comune padrino PA SA;
che la conversazione del 26.6.1993, ore 0,15, in cui si attribuisce al ricorrente una certa resistenza ad accettare l'affiliazione di IA che Francesco per la ragione avrebbe aumentato il numero dei soggetti ammessi alla spartizione dei proventi dell'organizzazione, costituisce un pre-
ciso e inconfutabile riscontro della dichiarazione del BA, secondo cui DE TA IL faceva parte dell'associazione mafiosa e partecipava alle relative decisioni.
EL
L'impugnata sentenza afferma che la precisa avvalora-chiamata in correità proveniente dal BA,
ta dalle convergenti dichiarazioni di TA e dalle intercettazioni ambientali, fornisce la prova che il ricorrente faceva parte del nucleo centrale dell'or-
ganizzazione mafiosa ed era tra coloro che, ancor
prima della formale affiliazione, avevano operato per la realizzazione del programma criminoso, partecipan-
do personalmente a estorsioni, attentati dinamitardi e al traffico della droga.
La doglianza sulle "troppe contraddizioni" che sarebbero emerse tra le dichiarazioni del BA e quelle di Natali non merita ascolto, perché non
precisa quali sarebbero queste asserite contraddizio- - 20 -
ni, precludendo l'esame della loro consistenza e
rilevanza.
OV UI
L'impugnata sentenza, a riscontro del ruolo
operativo che il ricorrente, stando alle dichiarazio-
ni del BA, avrebbe assunto nell'ambito dell'asso-
ciazione (dopo il 23.5.1991, data della sentenza della Corte di assise di Lecce che, assolvendolo dal reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., ne dispose la
- adempiendo così il scarcerazione), ha indicato dovere motivazionale derivante dall'art. 192, comma le dichiarazioni di TA, che ha 3, cod. proc.pen.
riferito circa l'influenza esercitata dal ricorrente sullo stesso Barba e circa le periodiche consegne,
nelle sue mani, delle somme di denaro, provento di attività illecite, destinate al figlio SA, non-
ché il contenuto di una conversazione intercettata,
in cui BA gli attribuisce l'esortazione a mandare avanti gli affari associativi nonostante la ridotta capacità di manovra permessagli dagli arresti domici-
liari.
OV ROSARIO
le convergenti Quando si afferma che
di più chiamanti in correità possono dichiarazioni riscontrarsi reciprocamente a condizione che siano - 21 -
"autonome", si intende dire che occorre preliminar-
mente accertare che siano state rese in modo indipen-
dente le une dalle altre, così da escludere che la convergenza delle accuse sia frutto di una concerta-
zione o comunque di una reciproca influenza tra chia-
manti. Nel caso di specie è pacifico che Barba e
TA hanno separatamente maturato la decisione di collaborare con la giustizia e che nel corso delle
indagini preliminari ed anche successivamente, non 1
hanno avuto il modo né cercato l'occasione di concor-
dare o anche solo confrontare le rispettive versioni dei fatti. Pertanto le dichiarazioni di TA sono legittimamente utilizzate come elemento di state riscontro di quelle più ampie e articolate rese dal
BA. Né vale obiettare che TA, nel descrivere il ruolo di capo dell'organizzazione esercitato da Padovano Rosario, ha riferito soprattutto informa-
zioni apprese dal BA, perché le sue dichiarazioni,
riportando le cose dette dal BA durante lo svolgi-
mento della comune attività delittuosa quando ancora non operavano i possibili condizionamenti connessi
all'apertura del procedimento penale, sono idonee a
conferire credibilità alle conformi dichiarazioni successivamente riversate dal BA nei verbali redatti dagli inquirenti.
Quanto alle dichiarazioni di GA, i giudici - 22 -
del merito, con apprezzamento di fatto condotto con rigore logico e nel rispetto dei canoni elaborati dalla giurisprudenza, ne hanno affermato l'intrinseca attendibilità, osservando che esse, anche se rese
- ma in piccola parte - soltanto al dibattimento,
frutto di esperienzasono dettagliate, verosimili,
diretta, scevre da risentimenti personali.
Va infine ricordato che l'impugnata sentenza individua altri numerosi riscontri nelle conversazio-
ni intercettate, che rafforzano la veridicità delle accuse del BA.
LP
L'impugnata sentenza desume la partecipazione del ricorrente all'associazione di tipo mafioso dalle dichiarazioni del BA, che lo definisce come "il suo più assiduo e fidato collaboratore" e ne descrive attività criminali del l'impegno profuso nelle gruppo. Tali dichiarazioni sentenzaprosegue la -
-
sono confermate dalle parole di GA e di TA
nonché dal contenuto di due conversazioni intercetta-
te (del 24.6.93, ore 17,25 e del 26.6.93, ore 0,15). Gli elementi indicati dal giudice di merito hanno indubbiamente valore di riscontro:
- la parola di TA, perché riferisce fatti appresi da BA in tempi non sospetti e comunque personalmente constatati durante lo svolgimento - 23-
della comune attività criminosa;
le affermazioni di GA, perché ritenuto sicura-
mente attendibile;
la conversazione del 24 giugno, perché il
-
significato confermativo attribuito allo sfogo del
BA, che lamentava che DE TA IL e
CI, pur partecipando alla divisione dei pro-
fitti, non si impegnavano a fondo nella gestione degli affari comuni, è logicamente ineccepibile. - 24 -
I motivi di ricorso di IA SC, BO Rober- to, LA TA VA, EL RGo, OV
LL, OV SA e LP SS,
condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74
D.P.R. 1990 n. 309.
I ricorrenti, oltre al motivo comune con cui
la ritenuta attendibilità intrinseca del contestano chiamante BA, singolarmente deducono, sotto il profilo della mancanza di motivazione e violazione della legge penale:
IA, che mancherebbe la prova della "affectio societatis" come libera volontà di aderire al sodalizio, dal momento che gli spacciatori erano costretti a ubbidire a BA, temendone il carat-
tere violento%3B che non è stata provata l'attività
di spaccio attribuitagli;
OR, che non sarebbe stata fornita la prova né
di un vincolo associativo stabile, né della prete-
sa attività di spaccio%;B
DE TA, che non sarebbe stata provata la sua appartenenza all'associazione e l'intercettazione ambientale, utilizzata come elemento di riscontro alla chiamata di BA, sarebbe stata a lui errone- amente riferita;
ME, idem come sopra per il reato di cui all'art. - 25 -
PA LL, che la chiamata in correità non può ritenersi riscontrata né dalle dichiarazioni di TA, posto che questi si limita a riferire
cose apprese dal chiamante BA, né da quelle di
GA 0 dalle risultanze delle intercettazioni ambientali, dato che la sentenza non ne precisa il contenuto;
che sarebbe stato violato l'art. 649
cod. proc.pen., essendo stato egli già condannato,
per detenzione e cessione illecita di eroina, dal
G.I.P. del Tribunale di Lecce con sentenza defini-
tiva del 3.3.1994;
PA SA, che non sarebbe stata fornita la prova degli elementi costitutivi dell'associazione criminosa;
che il ruolo di promotore e organizza-
tore attribuitogli da BA sarebbe incompatibile con la sua condizione di detenuto%3B che le inter-
cettazioni ambientali non avrebbero valore di riscontro, perché il riferimento fatto da BA
-
al ricorrente sarebbe "un tentativo di rendersi più importante agli occhi dell'interlocutore";
CI, idem come per il reato ex art. 416 bis inolta aggiunge che la prova dell'attività di cod.pen.;
spaccio sarebbe stata desunta soltanto dalle
TA, non confermate da di dichiarazioni alcunché.
***
" 26- In ordine ai suesposti motivi si Osserva
quanto segue.
IA E BO
L'impugnata sentenza, basandosi sulle chiamate in correità di BA e TA puntualmente confermate dalle risultanze delle conversazioni intercettate,
dimostra come, per iniziativa di PA SA, Barba Marco e i suoi compagni più fidati (IA,
OR, ME e TA) siano confluiti nel clan della famiglia PA, dismettendo le vesti di "spaccia- tori liberi" e andando a formare con gli altri affi-
liati (DE TA IL, CI SS e
PA LL) un'unica, stabile e ben struttura-
ta organizzazione, radicata nel teritorio del comune di Gallipoli, dedita al traffico degli stupefacenti in regime di monopolio. Nell'ambito dell'associazio-
ne, secondo una precisa distinzione dei ruoli, BA,
DE TA IL e CI curavano gli acquisti delle sostanze, il taglio della cocaina, la riparti-
zione dei proventi;
IA, OR e ME reclutavano invece i singoli spacciatori, li rifornivano e, sera
per sera, ne raccoglievano gli incassi.
Risulta provata, dunque, la partecipazione dei ricorrenti sia all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sia all'attività
posta in essere per diffondere la droga nel territo-
rio. - 27 - Per contestare la legittimità della condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 1990 n. 309,
si deduce che mancherebbe la prova che i ricorrenti abbiano spacciato. Ma l'assunto non ha pregio,
perché, anche ammesso che non vendessero la droga per strada, risulta però che essi, secondo la divisione dei compiti sopra ricordata, provvedevano ogni sera a consegnare lo stupefacente ai singoli spacciatori e a ritirare il ricavato della vendita, concorrendo così
quali istigatori allo spaccio medesimo, che, come si legge nel capo d'imputazione C), è stato contestato anche a titolo di concorso.
LA TA AN
L'impugnata sentenza ha desunto il suo stabile inserimento nell'associazione dalle dichiarazioni del
BA, che lo indica come un volenteroso collaborato-
pronto a sbrigare le più varie incombenze re,
relative al traffico della droga: conservava e
quantitativi di hashish e distribuiva grossi marijuana, fungeva da corriere per il trasporto di hashish tra Barba e il proprio fratello, spacciava cocaina, riscuoteva l'incasso dello spaccio effettua- to dai "ragazzi", partecipava alla divisione dei
profitti con una quota uguale a quella spettante a
IA, OR e ME.
La sentenza cita come elementi di riscontro le - 28 -
dichiarazioni di TA e due conversazioni intercet-
tate, spiegando in modo convincente come quella del
24 giugno delle ore 17,25 non possa riguardare che il ricorrente, dato che non v'erano altri frequentatori della casa del BA, di nome VA, impegnati nello spaccio insieme con un fratello.
EL
Le censure sono infondate per le ragioni già
trattando l'imputazione di cui all'art.illustrate
416 bis cod.pen.
OV AR
In primo luogo le dichiarazioni di TA, anche se "de relato", possono fungere da riscontro alla chiamata in correità elevata dal BA per la ragione già spiegata sopra, trattando l'uguale motivo dedotto da PA SA.
In secondo luogo la sentenza d'appello espone a pag. 113 il contenuto delle dichiarazioni rese da
GA in merito all'attività svolta dal ricorrente,
nel luglio 190, in concorso con PA Rosario e
CI SS, nel traffico di eroina e cocai-
na.
In terzo luogo la sentenza accenna, sia pure in sintesi, ma indicandone gli estremi, al contenuto della conversazione intercettata, spiegandone, con - 29 -
apprezzamento di fatto immune da illogicità, il valo-
re confermativo della chiamata.
Si osserva, infine, che è infondato anche il motivo con cui si denuncia la violazione del princi-
pio "ne bis in idem". PA LL, quale componente dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e contraente dell'accordo generale che, operando una razionale divisione del "lavoro",
riservava a lui l'acquisto e la distribuzione dell'e-
roina e assegnava invece a Barba e compagni quello dell'hashish e cocaina, è stato ritenuto responsabi-
le, così come ogni altro imputato partecipe del cen-
nato accordo, non solo dell'illecito commercio della sostanza personalmente trattata, ma anche
- a titolo di concorso - della compravendita delle altre sostan-
ze stupefacenti distribuite dagli associati.
In coerenza con tale ricostruzione del fatto,
il giudice di primo grado, considerato che la succi-
tata sentenza del G.I.P. di Lecce l'aveva dichiarato colpevole di detenzione e cessione continuata di
eroina fino al settembre '93, ha corret tamente pro- sciolto il ricorrente dall'imputazione di cui
all'art. 73 DPR 1990 n. 309 limitatamente all'eroina perché già giudicato per il medesimo fatto, condan-
nandolo invece per concorso nella detenzione e ces-
sione illecita dell'hashish e cocaina compravenduti dagli altri associati. - 30 -
OV ROSARIO
censura inammissibile, perché La prima una violazione di legge non dedotta con i denuncia motivi d'appello.
La seconda censura è anch'essa inammissibile,
perché sollecita questa Corte di legittimità a espri-
mere una valutazione di fatto riservata alla compe-
tenza del giudice di merito, il quale, peraltro, ha adeguatamente motivato sul come il ricorrente,
nonostante fosse detenuto, potesse comunicare con Barba attraverso terze persone (prima GA, poi i genitori che andavano a colloquio), in modo da tra-
smettergli i messaggi essenziali per dirigere l'asso-
ciazione.
La terza censura è anch'essa inammissibile,
perché suggerisce un'interpretazione alternativa a quella assolutamente logica e credibile proposta
-
giudice di merito, il quale, dalla lettura dal congiunta delle numerose conversazioni intercettate in cui BA, parlando della gestione degli affari illeciti, evoca il nome di PA SA o ne rim-
piange l'assenza, ha ricavato la conferma del profon-
do legame che univa BA al suo padrino e più in generale alla famiglia PA.
LP
L'impugnata sentenza ha ampiamente motivato in - 31 -
ordine allo stabile inserimento del ricorrente nell'associazione, basandosi sulle dichiarazioni di
BA CO, che l'ha indicato come suo assiduo collaboratore negli acquisti dello stupefacente e nel taglio della cocaina. Ha altresì ravvisato nelle con-
vergenti dichiarazioni di TA e nelle risultanze ambientali gli elementi didelle intercettazioni
riscontro alla chiamata in correità.
Infine l'assunto secondo cui sarebbe stata il-
legittimamente affermata la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 DPR 1990 n. 309 perché
TA non ha indicato CI come spacciatore è
inconsistente. Infatti dalla parola dei chiamanti in correità emerge che il ricorrente, attenendosi alla divisione dei compiti attuata all'interno dell'asso-
ciazione, si interessava solo della fase di approvvi-
gionamento delle sostanze stupefacenti, mentre altri provvedevano alla susseguente distribuzione tra i singoli spacciatori al minuto. Quindi il fatto che non abbia personalmente compiuto atti di spaccio non esclude la sua responsabilità, avendo egli comunque posto in essere le azioni tipiche dell'acquisto,
detenzione e cessione. - 32 -
Il ricorso di RB CO.
Il ricorrente nei motivi di gravame censura:
1) il mancato riconoscimento della riduzione di pena di cui all'art. 442 cod.proc.pen., assumendo che non doveva ritenersi preclusiva la contestazione di un delitto punito con la pena dell'ergastolo
(artt. 575 e 61 n.1 cod.pen.), giacché, dovendo essergli riconosciuta la "diminuente" (così è
definita in ricorso) di cui all'art. 8, comma 1,
152, la pena dell'ergastolo dovevaD.L. 1991 n. ritenersi sostituita da quella della reclusione
(da dodici a venti anni)%;B in subordine eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 438
segg. cod.proc.pen. "per contrasto con l'art. 2,
punto 53, della legge 1987 n. 81 e per esso con
l'art. 76 Cost.", nonché con gli artt. 3, 24, 25 e
27 Cost., nella parte in cui, non consentendo al giudice dell'udienza preliminare di valutare la
sostituibilità dell'ergastolo con la pena tempora-
nea e quindi di procedere a giudizio abbreviato,
disparità di trattamento, lesione del creano diritto di difesa e sottrazione al giudice natu-
rale;
2) il negato riconoscimento delle attenuanti generi-
che, sostenendo che il giudice avrebbe errato nel ritenere che il comportamento processuale che già - 33 -
gli valse l'attenuante speciale di cui all'art. 8
D.L. cit. non poteva essere ancora valutato per la concessione delle attenuanti in discorso.
***
In ordine al primo motivo si Osserva che,
all'esito della sentenza della Corte costituzionale del 23.4.1991 n. 176 che ha dichiarato l'illegittimi -
tà dell'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. laddove sta-
bilisce che "alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta", al presuppo- sto per l'instaurazione del giudizio abbreviato,
costituito dalla decidibilità del processo allo stato degli atti, si è aggiunto quello dell'applicabilità
al reato per cui si procede di una pena detentiva temporanea. E poiché la diminuente di cui all'art. 442 cit. è concedibile dal giudice del dibattimento nel caso che il dissenso del pubblico ministero o il provvedimento reiettivo del G.U.P. risultino illegit-
timi, cioè non giustificati dalla situazione proces-
suale esistente al momento in cui l'imputato propose la richiesta, ne consegue che il giudice del dibatti-
mento, nell'ipotesi di reato punibile per effetto
dell'aggravante contestata con la pena dell'ergasto-
lo, non può applicare sempre che riconosca la sus-
sistenza dell'aggravante la riduzione di pena
-
prevista dal citato art. 442, comma 2. Neppure può
applicarla nel caso che, per effetto del giudizio di 34-
comparazione con attenuanti ritenute prevalenti 0
equivalenti, pervenga all'irrogazione di una pena detentiva temporanea, in quanto la sanzione in astratto applicabile al reato in tal modo aggravato rimane sempre quella dell'ergastolo (v. ex plurimis,
Sez. I, 15.3.1995, Costa, RV 201135; Sez. VI, 21.1.
1995, Campanella, RV 205085).
Affermato dunque il principio che il giudice del dibattimento deve applicare o negare la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato, secondo che, con giudizio ex ante, ritenga che il reato puni- to con la pena dell'ergastolo sia stato erroneamente
legittimamente contestato, ne deriva che a tale о
fine è irrilevante che la concreta irrogazione della pena temporanea consegua alla favorevole comparazione circostanze aggravanti e attenuanti oppure al tra riconoscimento di una diminuente, qual si sostiene
essere quella prevista dall'art. 8 del D.L. 1991 n.
152, posto che, una volta ritenuta corretta l'imputa-
zione, l'originaria previsione della pena dell'erga-
stolo preclude comunque l'ingresso al rito abbrevia-
to.
La disciplina così delineata non è censurabile sotto i profili di legittimità costituzionale denun-
ciati dal ricorrente.
Al riguardo la Corte costituzionale si è già
pronunciata per tre volte (ordinanza del 3.4.1992 n. - 35 -
163; sentenza del 7.7.1993 n. 305; ordinanza del 19.6.1995 263), ripetendo che non è fondata la n.
questione di legittimità degli artt. 438, 439, 440 e
442 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevedono che possano essere definiti con giudizio abbreviato anche i processi per reati punibili con la pena del-
l'ergastolo o non consentono al giudice dell'udienza preliminare di delibare la ricorrenza di una circo- stanza attenuante e la relativa comparazione con la circostanza aggravante che determina la punibilità
del reato per cui si procede con l'ergastolo. Infine
il giudice delle leggi, con l'ultima delle decisioni sopra specificate, ha dichiarato manifestamente
infondata proprio la questione di legittimità ora
riproposta con riferimento all'attenuante (o, secondo il ricorrente, diminuente) prevista dall'art. 8 D.L.
cit., ribadendo ancora una volta che la mancata attribuzione al giudice dell'udienza preliminare del potere di neutralizzare la contestazione, in sé pre-
clusiva del rito, attraverso il riconoscimento e l'applicazione di attenuanti non è in contrasto con alcuna delle norme costituzionali considerate. E poi- ché nel ricorso non si deducono nuovi profili di
illegittimità costituzionale, la questione deve esse-
re dichiarata manifestamente infondata.
In ordine al secondo motivo di ricorso, si - 36 -
pen., che conferisce al giudice il potere discrezio-
nale di prendere in considerazione, al fine di miti-
gare il rigore della pena, circostanze "diverse" da quelle prevedute dall'art. 62, va interpretata nel senso che gli elementi su cui basare il riconoscimen-
to delle attenuanti generiche devono essere altri da quelli che hanno giustificato la concessione di attenuanti comuni comunque di attenuanti tipiche la pretesa già previste dalla legge. Pertanto
dell'imputato di ottenere la concessione delle atte-
nuanti generiche in virtù di quella stessa condotta processuale che già gli valse il riconoscimento del-
l'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 8 del D.L. 1991 n. 152, è giuridicamente infondata.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Il ricorso di RB SS.
Il ricorrente, condannato per concorso nel porto illegale di un ordigno esplosivo utilizzato per danneggiare un garage, chiede l'annullamento dell'im-
pugnata sentenza, assumendo che dalla stessa confes-
sione di BA CO che ha detto di essere andato a prelevare l'ordigno a bordo di un ciclomotore insieme con EL UI - emergerebbe la prova della propria estraneità al fatto addebitatogli. - 37 -
Il ricorso è infondato. Dalla ricostruzione del fatto compiuta dai
giudici del merito risulta che BA CO e Cardel-
lini UI, a bordo di un ciclomotore, andarono a
prelevare l'ordigno esplosivo;
dopodiché, tornati in viale Europa, salirono sulla Golf del BA, prenden-
do con loro il ricorrente, il quale, conoscendo
l'ubicazione del garage che volevano colpire, li con-
dusse sul posto, assistendo alla collocazione e
accensione dell'ordigno.
Orbene, nell'avere guidato BA e EL,
che detenevano materialmente l'ordigno, fin sul posto dell'attentato, con la consapevolezza dell'azione punitiva che quelli per mezzo dell'ordigno si accin-
gevano a realizzare, il giudice del merito ha corret-
tamente ravvisato gli estremi oggettivi e soggettivi del concorso nel reato di porto illegale di esplosi-
vo.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. - 38 -
Il ricorso di IA SC.
Il ricorrente, oltre ai motivi sopra esaminati
(relativi ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod.
pen. e 73, 74 DPR 309/1990), si duole:
1) della condanna per il reato di detenzione e porto abusivo della pistola impiegata nell'omicidio di
MA IZ, assumendo che le dichiarazioni accusatorie di BA sarebbero contraddette da
TA;
2) della condanna per il reato di detenzione e porto abusivo di una pistola Beretta cal. 9, assumendo che il fatto non sarebbe stato sufficientemente provato.
Il primo motivo è infondato, perché
- come diffusamente spiega l'impugnata sentenza le dichia-
-
razioni di BA e TA in ordine al fatto ascritto al ricorrente sono perfettamente convergenti. E tale convergenza è ritenuta particolarmente affidabile,
perché TA non riferisce solo quanto apprese da
BA, ma anche quello che gli confidò lo stesso
ricorrente quando gli spiegò come e dove aveva occul-
tato l'arma usata per uccidere MA.
Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità, perché non specifica in alcun modo le
ragioni per cui la colpevolezza non sarebbe stata sufficientemente provata. - 39 -
Il ricorso di BO ER.
Il ricorrente, oltre ai motivi già illustrati
(relativi ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod.
pen. e 73, 74 DPR 309/1990), sostiene, in relazione alla condanna per concorso nella tentata estorsione in danno di IG UI, che le prove della com-
missione del reato sarebbero insufficienti, dato che la richiesta di denaro fu da lui avanzata senza pro-
spettare minacce e le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero "contrastanti".
Il motivo dedotto è infondato.
La parte offesa, smentendo l'assunto dell'ac-
cusato, ha deposto che le richieste di denaro furono accompagnate da minacce di morte indirizzate alla sua famiglia. Quanto ai pretesi contrasti rinvenibili
nelle dichiarazioni dei collaboranti, è da dire che tanto BA che TA hanno concordemente indicato il prevenuto come l'autore di una delle telefonate estorsive. Pertanto il giudice d'appello ha legitti-
mamente confermato la condanna anche per questo reato. - 40 -
Il ricorso di CANDIDO LO.
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 1990 n. 309, censura:
1) la mancata rinnovazione dell'istruzione dibatti-
mentale;
2) l'illogicità della motivazione della sentenza.
Il ricorso è inammissibile per inosservanza della disposizione di cui all'art. 581, lett. c),
cod. proc.pen., che prescrive che i motivi devono
contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Tale indicazione nella fattispecie è del tutto mancata, poiché le censure sopra trascritte non sono corredate dall'esposizione di qualsivoglia ragione per cui sarebbe necessaria la rinnovazione dell'istruzione o illogica la motivazione della sen-
tenza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue,
oltre alla condanna alle spese processuali, quella al versamento della somma ritenuta equa di lire unmilio-
ne alla cassa delle ammende. 41-
Il ricorso di AR PP.
Il ricorrente, condannato per tentato omicidio in persona di RE NZ e detenzione illegale di armi ed esplosivi, denuncia violazione degli artt.
192 e 195 cod.proc.pen. e mancanza e manifesta illo-
gicità della motivazione, assumendo che le dichiara-
zioni "de relato" rese da BA non possono avere valenza probatoria, sia perché smentite da colui che egli aveva indicato come fonte delle notizie riferi-
te, sia perché non confermate da riscontri esterni.
Censura inoltre che sia stato attribuito valore indi-
ziario alla supposta rivalità tra lui e PO Salva-
tore, al ritrovamento di armi ed esplosivi nel giar-
dino adiacente all'abitazione del proprio genitore e alla circostanza che gli ordigni ritrovati erano
identici a quello usato per attentare alla vita di
RE NZ.
La motivazione posta a sostegno della ritenuta responsabilità del ricorrente non merita censura.
Va anzitutto chiarito che le dichiarazioni di
BA, principale fonte d'accusa quanto all'imputa-
zione di tentato omicidio, non devono essere valutate stregua del criterio dettato dall'art. 192, alla comma 3, cod. proc.pen., perché, non essendovi tra il
reato in discorso e quelli ascritti a BA rapporto alcuno di connessione ○ collegamento, esse hanno - 42-
natura e valore di testimonianza. Unica condizione che riferisconoper la loro utilizzabilità, dato fatti appresi da altra persona, è l'audizione, ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod.proc.pen., della
fonte primaria. E TO SS, fonte delle notizie riferite, è stato in effetti sentito e ha negato di raccontato alcunché all'amico BA. Tuttavia avere la Corte di merito, nell'esercizio del potere discre-
zionale di valutazione dei risultati della prova, ha ritenuto veridica la deposizione di BA e mendace quella di TO, rilevando che mentre la prima appariva genuina e credibile, la seconda era ispirata dall'intento di salvare dai rigori della giustizia penale le persone, a lui legate da rapporti di paren-
tela e amicizia, la cui impresa criminosa aveva inca-
utamente rivelato. Non solo, ma la Corte di merito ha anche rimarcato che l'attendibilità delle dichiara-
zioni di BA è corroborata da due elementi ogget-
tivi: il legame di amicizia e fedeltà che univa la
vittima designata a PO SA col quale la famiglia CC s'era già scontrata a colpi di arma da fuoco e il rinvenimento in un nascondiglio riconducibile all'imputato di alcuni ordigni esplosi-
vi identici a quello usato per commettere il tentato omicidio.
Il ricorrente contesta il valore indiziario dei predetti elementi, sostenendo che si tratterebbe - 43 -
di dati meramente congetturali. Ma la censura non coglie nel segno, perché l'impugnata sentenza, con
puntuali riferimenti alle risultanze probatorie, ha ricostruito la storia del conflitto, anche armato,
che opponeva i CC ai PO (v. pag. 177 e
segg.) e vi ha ragionevolmente individuato la causale del delitto in esame. Inoltre, dalla particolare disclocazione del giardino nelle cui aiuole furono rinvenuti sotterrati armi ed esplosivi (giardino immediatamente adiacente all'abitazione del genitore del ricorrente e facilmente accessibile dal relativo terrazzo) e dalla presenza di due fili di nylon che con finalità segnaletiche partivano dal detto terraz-
zo e finivano nelle aiuole, i giudici di merito, con valutazione non sindacabile perché dotata di indubbia logicità, hanno tratto il convincimento che le armi interrate appartenevano al ricorrente e, quindi,
rilevata l'identità tra l'ordigno usato per l'atten- tato e quelli rinvenuti nell'aiuola, hanno ritenuto che risultasse pienamente confermata la testimonianza di BA.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. - 44 -
Il ricorso di DE GI IA.
ricorrente, condannato per estorsione Il
discoteca,in danno dei gestori di una aggravata censura la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di BA, assumendo che sarebbero dettate da rancore e che sarebbero contraddette dalla testi- monianza della presunta parte offesa, la quale ha credibilmente affermato che le richieste estorsive non provennero da BA, ma da altra persona (ER
NI). Censura altresì la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 1991 n. 152,
assumendo che, non essendo stata elevata imputazione di concorso nei confronti di PA UI, esponen-
te della Sacra Corona Unita, non potrebbe configurar-
si l'ipotesi di avere commesso il reato al fine di agevolare l'attività della predetta associazione, né
sarebbe stato comunque provato che avessero agito con metodi mafiosi. Si duole infine della mancata conces-
sione delle attenuanti generiche e dell'eccessività
della pena inflitta.
Il ricorso ripropone questioni di fatto sulle quali la Corte territoriale si è pronunciata con
motivazione logica, congrua e approfondita, osser-
vando:
che la pretesa inimicizia tra BA e il ricorren-
te è smentita dal fatto che i due, durante la - 45 -
detenzione nel carcere di Lecce, avevano condiviso la medesima cella;
che la chiamata di BA è riscontrata dalle con-
-
formi dichiarazioni di GA e dal rinvenimento,
nell'abitazione del ricorrente, a pochi giorni dal fatto, della somma di lire undici milioni, occul-
tata sotto una mattonella;
che la reticenza della parte offesa nell'indicare i nomi delle persone che avevano agito in concorso con ER NI era dovuta al timore di patire ritorsioni;
B
che la persona offesa, confermando su questo punto il racconto di BA, ha specificato che ER
NI, nel presentare la richiesta di pagamento,
s'era qualificato come "amico di PA", facen-
do così valere la forza di intimidazione promanan-
te dal vincolo associativo.
Anche le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio sono infondate, poiché la sentenza fornisce adeguata spiegazione delle ragioni per cui si è ritenuto di non concedere le attenuanti generi- che e di non ridurre la pena, peraltro determinata partendo dal minimo edittale.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. -46-
Il ricorso di DE GI FE.
Il ricorrente, condannato per concorso nel reato di fabbricazione illegale di ordigno esplosivo per avere istigato il figlio IA nonché BA
CO a commettere un attentato dinamitardo contro un imprenditore edile suo concorrente, deduce, sotto il profilo della mancanza e illogicità della motivazione e della violazione della legge penale: che nelle
secondo cui De RG GI dichiarazioni di BA -
luca gli chiese l'ordigno, dicendogli che intendeva compiere un attentato contro un'impresa edilizia concorrente di quella paterna non vi sarebbero gli
-
estremi necessari ad integrare il ritenuto concorso;
che, ammesso e non concesSO che esso ricorrente avesse incaricato il figlio di compiere un atto inti-
midatorio contro il concorrente, non si sarebbe ugualmente potuto dichiararlo colpevole del reato
ascrittogli, perché l'istigazione avrebbe riguardato soltanto l'atto intimidatorio, che poteva essere attuato anche con mezzi diversi dall'esplosivo%3B che l'impacchettamento di esplosivo da cava con apposi-
zione di miccia non costituirebbe il reato di fabbri-
cazione di ordigno esplosivo.
L'assunto difensivo, secondo cui la chiamata in correità elevata da BA nei confronti di De
RG IA non conterrebbe elementi rappresen- - 47-
tativi dell'azione istigatrice attribuita a De RG
FE, è esatta. Sennonché l'impugnata sentenza non ricava la prova della responsabilità del
ricorrente direttamente dalle dichiarazioni di BA,
bensì dal risultato di un processo inferenziale che,
collegando logicamente le confidenze fatte da De
RG IA a BA sulla motivazione dell'atten-
tato, al fatto che tra i due imprenditori s'era
instaurata un'accesa rivalità al punto che il preve-
nuto, soppiantato dal concorrente nei lavori di
ristrutturazione di un panificio, gli aveva più volte indirizzato frasi minatorie fino a dichiarare che voleva "distruggerlo", perviene all'univoca conclu-
sione che ideatore e istigatore dell'azione criminosa era stato proprio il ricorrente.
Si Osserva infine che l'ultima censura,
riguardando una violazione di legge non dedotta con i motivi d'appello, è inammissibile.
Z - 48 -
Il ricorso di LA TA IL.
Il ricorrente, oltre ai motivi già esaminati relativi al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.,
deduce:
1) l'illegittimità della statuizione con cui la Corte
d'appello ha dichiarato inammissibile 1'impugna-
zione proposta avverso l'ordinanza con cui il giudice di primo grado dispose, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod.proc.pen., la trasmissione al
pubblico ministero degli atti relativi all'imputa-
zione di cui all'art. 74, 2. D.P.R. comma
309/1990, avendo ravvisato il suo diverso ruolo di dirigente dell'associazione, sostenendo che l'art. 586, comma 1, cod. proc.pen., con la clausola
"quando non è diversamente stabilito dalla legge",
assoggetterebbe l'ordinanza in discorso all'impu-
gnazione;
2) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 73
D.P.R. 309/1990, assumendo che le intercettazioni ambientali non confermerebbero le dichiarazioni di
BA;
3) violazione dell'art. 442, cod. proc.pen., assumendo che il giudice del dibattimento, nell'assolverlo dal reato di omicidio volontario aggravato,
avrebbe dovuto applicargli la diminuente prevista T
- 49 -
per il giudizio abbreviato, da lui richiesto fin dall'udienza preliminare;
4) violazione dell'art. 133 cod.pen., dolendosi che la riduzione di pena, corrispondente alle attenuan- ti generiche, non sia stata applicata nella misura massima consentita e che l'aumento inflitto per la continuazione non sia stato determinato in misura più contenuta.
***
I suesposti motivi sono tutti infondati.
Il primo, perché è giurisprudenza consolidata che il provvedimento del giudice di primo grado che,
rilevando mancanza di correlazione tra il fatto accertato e l'accusa contestata, disponga la trasmis-
sione degli atti al pubblico ministero, non è impu-
gnabile, trattandosi di decisione meramente proces-
suale che non incide né sul merito della "res iudicanda" né sulla competenza né sulla libertà
personale (Sez.Un., 6.12.1991, Paglini).
Il secondo motivo, perché l'impugnata sentenza oltre all'argomento di carattere logico secondo cui
-
l'imputato, ricoprendo nell'associazione un ruolo
direttivo, partecipava alla gestione del traffico non soltanto dell'hashish ma anche della cocaina
- cita puntualmente le conversazioni intercettate che suonano come conferma della chiamata del BA:
quella del 18 giugno, ore 18,50, in cui l'imputato - 50 -
afferma di dover pagare un milione e mezzo "per la coca di Monteroni" e quella del 26 giugno, ore 17,25,
in cui BA si duole col fratello dell'imputato che quest'ultimo non si impegni a dovere nella vendita della "coca che tiene". Il terzo motivo, perché il giudice d'appello ha puntualmente osservato che l'imputazione di con-
- che, compor- corso in omicidio volontario aggravato tando la pena dell'ergastolo, indusse il pubblico
- nonministero a negare l'assenso al rito abbreviato appariva affatto arbitraria o manifestamente infonda-
ta, posto che poggiava sulle dichiarazioni intrinse-
camente affidabili di BA, per di più riscontrate da una causale che, traendo origine dal mancato paga-
mento di una fornitura di droga, coinvolgeva anche l'imputato. Perciò, essendo emersi soltanto a seguito del dibattimento elementi di prova idonei a porre in
dubbio la predetta causale e quindi la responsabilità
dell'imputato, la diminuente invocata
- come corret-
non poteva essere ri- tamente motivato in sentenza -
conosciuta a posteriori dal giudice del dibattimento.
Infine va disatteso anche il quarto motivo,
perché l'impugnata sentenza, valutando secondo i pa-
rametri indicati dall'art. 133 cod. pen. la concreta gravità del fatto e la personalità del reo, ha
respinto la richiesta di riduzione della pena inflit-
ta, ritenendo, con giudizio insindacabile, che essa sig fin tropp write- - 51 -
Il ricorso di OV UI.
Il ricorrente, condannato per estorsione in danno di un negoziante, deduce che le dichiarazioni accusatorie di BA sono prive di riscontri nonché
contraddette dalla presunta parte offesa.
Il motivo di ricorso è infondato.
Il giudice d'appello, al termine di un'estesa
e approfondita analisi delle contrapposte versioni fornite da BA da un lato, e dall'imputato e dal negoziante dall'altro, attribuisce piena e sicura
attendibilità alla parola del BA, la quale risulta confortata, sul piano dei riscontri, dall'accertato inserimento dell'imputato in un'associazione di tipo mafioso che aveva tra le sue principali attività cri-
minose quella di esigere dai commercianti la "tangen-
te" in cambio della c.d. protezione. -52-
Il ricorso di RI UI.
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 1990 n. 309, denuncia:
1) manifesta illogicità e mancanza di motivazione,
assumendo che sarebbe stato incriminato a causa di un errore di persona, essendo stato confuso con il nipote RE GI, detto LM;
che l'ac-
cusa, che gli addebita di avere rifornito cocaina a BA, sarebbe in contraddizione con il fatto che dallo stesso BA acquistava la sostanza per il suo consumo personale;
che le accuse di BA
non sarebbero riscontrate;
2) violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità
del fatto;
3) violazione della legge penale, censurando la della pena a fronte delle ridotta diminuzione concesse attenuanti generiche e l'eccessivo aumen-
to di pena applicato per la continuazione.
Il ricorso è privo di fondamento e va rigettato.
In ordine al primo motivo l'impugnata sentenza ha diffusamente e convincentemente spiegato:
- che BA non ha affatto confuso l'attuale imputa- to con suo nipote, perché conosceva bene entrambi, dato che di entrambi si serviva per il trasporto - 53 -
dello stupefacente fornitogli da ND LO,
residente a [...];
che l'accusa non presenta profilo alcuno di con-
traddittorietà, posto che l'imputato non "riforni-
va" BA, ma era un semplice "corriere" e, quin-
di, per soddisfare il suo fabbisogno di consumato-
re di cocaina, doveva necessariamente comprarla;
che la chiamata in correità di BA è confermata dall'ascolto delle conversazioni intercettate, da cui risultano i contatti direttamente intercorsi tra chiamante e chiamato per accordarsi sulle consegne della cocaina.
In ordine al secondo motivo, si osserva che la doglianza circa il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc.pen. perché non dedotta con i motivi d'appello.
In ordine al terzo motivo, si osserva che la
Corte d'appello, proprio per meglio adeguare la pena inflitta alla personalità alla piùdell'imputato e limitata gravità dei fatti da lui commessi rispetto agli altri correi, ha concesso le attenuanti generi-
che e ridotto l'aumento per la continuazione. -
54-
Il ricorso di UM SS.
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 424, comma 1, cod.pen., denuncia il vizio di mancanza di motivazione, assumendo che le dichiara-
zioni accusatorie di BA sarebbero prive di riscon-
tro, perché la testimonianza della parte offesa, oltre a essere inattendibile, prospetterebbe un mo-
vente meramente possibile, inidoneo quindi ad assol-
vere la funzione di riscontro.
La motivazione dell'impugnata sentenza non
merita censura, perché, dopo avere esposto le ragioni per cui ha ritenuto attendibile la deposizione della persona offesa sui contrasti avuti con l'imputato e sulle molestie che quest'ultimo infliggeva alla sua clientela, ha individuato nell'esasperato antagonismo concorrenziale il movente concreto e plausibile dell'azione criminosa perpetrata. E tale movente,
rafforzando "ab extrinseco" la credibilità delle dichiarazioni del chiamante BA è stato validamente assunto come riscontro delle stesse ai sensi del-
l'art. 192, comma 3, cod.proc.pen.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. - 55 -
Il ricorso di IR UI.
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 1990 n. 309, denuncia il vizio di mancanza di motivazione:
1) in ordine all'affermazione di responsabilità,
deducendo che la chiamata in correità di BA non sarebbe riscontrata né dalle dichiarazioni di
TA né dalle intercettazioni ambientali;
2) in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena inflitta.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibi- le ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod.
proc.pen., perché proposto da difensore privo di
legittimazione in quanto sprovvisto del mandato a
impugnare. Infatti, dato che l'imputato fu giudicato in contumacia, il difensore, ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod.proc.pen., poteva impugnare "solo se
munito di specifico mandato".
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento in favore della cassa ammende della somma ritenuta equa di lire unmilione. -56-
Il ricorso di IR SA.
Il ricorrente, condannato per concorso nell'omicidio e tentata rapina in danno di ER
ON, denuncia l'erronea applicazione dell'art. 116
cod. pen., assumendo che il concorso anomalo nel-
l'omicidio sarebbe stato ritenuto in base all'astrat- ta anziché concreta prevedibilità che dalla rapina concordata sarebbe potuto scaturire il più grave delitto. La censura è priva di fondamento, perché, al contrario di quanto assume il ricorrente, l'impugnata prevedibilità del reato sentenza ha desunto la quello voluto, proprio dalle concrete diverso da circostanze del fatto. In particolare, ragionando sulla circostanza che gli imputati erano andati
insieme a prelevare il fucile e ne avevano controlla-
to il caricamento, che l'arma era stata presa da Bar-
ba, del quale IR e TA ben conoscevano la deter-
minazione e l'inclinazione alla violenza, che, prima di entrare in azione, avevano ispezionato la pizze-
ria, accertando che all'interno v'erano quattro per-
sone, il che aumentava la probabilità di una reazio-
- e la conclusione non è censurabile ne, ha ritenuto sotto il profilo logico che l'omicidio di ER
ON, che aveva reagito all'imposizione di conse-
gnare i portafogli, rappresentava il prevedibile svi- - 57 -
luppo della concordata rapina a mano armata.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Il ricorso di RA FE.
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 1990 n. 309, sostiene che la chia-
mata in correità di BA sarebbe inattendibile,
perché dettata da rancore, contraddittoria (avrebbe prima escluso e poi affermato ch'egli spacciava cocaina) e priva di riscontri.
Il ricorso è infondato, perché l'impugnata sentenza ha ampiamente illustrato le ragioni della sicura attendibilità delle dichiarazioni di BA,
dimostrando l'inconsistenza del sospetto di calunnio-
sità e rilevando che l'accusa di spaccio della
cocaina si era aggiunta in un secondo tempo a quella riguardante l'hashish, seguendo la normale successio-
ne delle domande poste dal pubblico ministero al Bar-
ba nel corso dell'esame dibattimentale. La sentenza, correttamente applicando la
disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen.,
ha altresì indicato come elemento di riscontro della chiamata una conversazione intercettata, in cui BA
esprime irritazione e formula minacce, perché l'impu-
tato non ha ancora finito di pagare una fornitura di - 58 -
cocaina.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta
dichiara inammissibili i ricorsi di ND LO e
IR UI;
rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché Candido Italo e IR UI anche a pagare lire unmilione ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 1997.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Tito Garribba SQ Trojano
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IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalla Depositato in Cancelleria Chaci oggi, 25 LUG. 1997
ECollaboratore di Cancelleria DI
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C 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
416 bis cod.pen.;
62 bis cod. Osserva che la disposizione dell'art.