Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1997, n. 7322
CASS
Sentenza 7 maggio 1997

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In tema di attendibilità intrinseca della chiamata in correità, il requisito del disinteresse costituisce uno solo dei criteri con i quali si misura la affidabilità della chiamata, di talché, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla. Infatti, la presenza di un interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il giudice a usare una maggiore cautela, accertando, da un lato, se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dalla esperienza e dalla logica. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto non illogica la valutazione dei giudici di merito circa il valore "neutro" dell'interesse premiale che poteva avere determinato la scelta di collaborazione del chiamante in correità, sulla base della considerazione che, seppure tale interesse poteva costituire motivo di dubbio circa l'attendibilità della chiamata, per altro verso esso poteva essere visto come garanzia di veridicità, posto che l'accertamento della eventuale falsità delle dichiarazioni avrebbe determinato la revoca dei benefici conseguiti alla collaborazione e quindi vanificato il risultato pratico che aveva stimolato tale scelta).

In mancanza di correlazione tra la imputazione contestata e il fatto accertato all'esito del dibattimento, la ordinanza del giudice che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., non è impugnabile, trattandosi di decisione meramente processuale che non incide ne' sul merito della "res judicanda" ne' sulla competenza ne' sulla libertà personale.

In tema di giudizio abbreviato, il giudice del dibattimento, in presenza della contestazione di un reato per il quale, ricorrendo una circostanza aggravante, è prevista la pena dell'ergastolo che abbia provocato per tale motivo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, non può applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., ove ribadisca la sussistenza della aggravante importante la pena dell'ergastolo , pur se l'aggravante, nel giudizio di comparazione con una circostanza attenuante, risulti equivalente o sottovalente, così da consentire l'irrogazione di una pena detentiva temporanea, in quanto la pena in astratto applicabile a un simile reato aggravato rimane sempre quella dell'ergastolo, che è impeditiva del giudizio abbreviato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 23 aprile 1991.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1997, n. 7322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7322
    Data del deposito : 7 maggio 1997

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