Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 10202
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Sentenza 24 novembre 2005

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In materia edilizia, la disposizione di cui all'art. 39 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 (per la quale il pagamento dell'oblazione, qualora le opere abusive non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'art. 38 della stessa legge, ovvero le sole contravvenzioni previste dalle leggi urbanistiche ed edilizie), si applica allorché è stata avanzata domanda di sanatoria per un'opera astrattamente sanabile e la sanatoria non sia stata conseguita per difetto di condizioni soggettive o oggettive; diversamente non si applica quando le opere non sono sanabili neppure astrattamente anche se è stata versata l'oblazione a seguito della domanda stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 10202
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10202
    Data del deposito : 24 novembre 2005

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