Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
O 0 I T 1 R A . E T I 1 S 1 N A . O R T L T L R S E A E D 8 N O 9 O I - LA CORTE SUP034 9 3/ 0 1 C S I 3 L - R U 6 REPUBBLICA ITALIANA A P C L S E E A : D IN NOME L POTOLO ALI E A I S 0 R E 4 E P T . S A L M Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 16209/98 Cron. 7230 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere - Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IK RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso l'avvocato IMBARDELLI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRIMOSIG CARLO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2001 13 controricorrente -1- avverso il decreto del Tribunale di GORIZIA, depositato il 04/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Imbardelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Gorizia, con provvedimento 11 giugno 1998, rigettava il ricorso proposto da JO IC di nazionalità iugoslava contro il decreto del precedente 14 maggio con il quale il Prefetto di Gorizia aveva disposto la espulsione del IC, che nella notte del 7 dello stesso mese era entrato per sua stessa ammissione nel territorio dello Stato attraverso il confine di Tarvisio, sottraendosi ai controlli di frontiera. Contro tale provvedimento il IC proponeva reclamo ex art. 739 c.p.c. che il Tribunale di Gorizia dichiarava inammissibile, sul ritenuto presupposto che l'unico rimedio dato contro il decreto pretorile ex art. 11, comma 9, legge 40/1998 fosse il ricorso in cassazione previsto dall'art. 111, comma 2, Costituzione. Contro il decreto del Tribunale il IC ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazione. Ha resistito con controricorso il Prefetto di Gorizia. Motivi della decisione Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, loweve perché privo del requisito di contenuto prescritto, "a 3 pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma, sub 3), c.p.c., essendo stata nella stesura del testo dell'atto del tutto omessa "l'esposizione sommaria dei fatti di causa", neppure ricostruibili attraverso la • lettura del motivo argomentato in diritto nelle quattro pagine dell'atto. - deve innanzitutto rilevarsi che Non v'è dubbio il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, come positivamente espresso nel primo comma con riguardo dell'art. 366 c.p.c., sia operante pure al rimedio straordinario dato dall'art. 111, comma 2, Cost. per violazione di legge, cui è applicabile, fatta eccezione per il motivo di cui sub 5) dell'art. 360 c.p.c., la disciplina codicistica del ricorso per cassazione. Ebbene, il ricorso, così come nella specie formulato, non consente di conoscere (e neppure la lettura del decreto impugnato, anch'esso argomentato solo in diritto, offre elementi integrativi di informazione) la vicenda sulla quale aveva provveduto il Prefetto di Gorizia e quale, in particolare, delle ipotesi di espulsione contemplate dall'art. 11 comma 2, legge 6 marzo 1998, n. 40 (sub a, b, c) ricorresse nella specie. Dichiarata perciò la inammissibilità del ricorso - ravvisa il a norma dell'art. 366, primo comma c.p.c. -, le parti collegio giusti motivi di compensazione tra losavo 4 delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
inammissibile il ricorso eLa Corte dichiara compensa tra le parti le spese del giudizio. Roma, 9 gennaio 2001. Pellegrino Senofonteमैन Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio froramulosans JL CANCELLIERE Domenico Mazzahupi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 9 MAR. 2001. IL CANCELLIERE O T A T 0 I 1 S R . 1 IE O 1 L N L . A E T R D T R S A O E C 8 I N 9 R IO - A 3 S - C L 6 U A P L S E E E S D : E A P I 0 S R 4 E T . L A M 1 0 5