Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2676
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Sentenza 25 febbraio 2002

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Nel caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse l'evento interruttivo che interessa la parte di uno di detti procedimenti non intacca minimamente l'effettività del contraddittorio rispetto alle parti degli altri procedimenti connessi (e, come tali, scindibili e tra di loro autonomi), ne' viene a ledere l'attività difensiva o una efficiente rappresentanza tecnica di dette parti. Ne consegue che, nel caso di specie, l'interruzione del processo deve essere dichiarata limitatamente alla parte colpita dall'evento interruttivo e non in riferimento all'intero processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2676
    Data del deposito : 25 febbraio 2002

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