Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
Nel caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse l'evento interruttivo che interessa la parte di uno di detti procedimenti non intacca minimamente l'effettività del contraddittorio rispetto alle parti degli altri procedimenti connessi (e, come tali, scindibili e tra di loro autonomi), ne' viene a ledere l'attività difensiva o una efficiente rappresentanza tecnica di dette parti. Ne consegue che, nel caso di specie, l'interruzione del processo deve essere dichiarata limitatamente alla parte colpita dall'evento interruttivo e non in riferimento all'intero processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VA MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS SA, UT EV, UT OM, ON NI, BR NA, IN IS, BI IT, IG IA, EL LE, IN ES, RT AN, CE LI (nella qualità di erede di OR TI), GI VE, CE ID, CI VA, CI IE, VA IV, NI RT e BI AR IO, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Mereu ed elettivamente domiciliati in Roma alla via G.G. Belli n. 27 (presso lo studio dell'avv. Gian Michele Gentile), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona, del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (presso l'avvocatura centrale di detto Istituto), giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Prato - Sezione Lavoro n. 264/98 dell'11 maggio 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 918/1994).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2001 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Michele Di Lullo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Pretore-Giudice del Lavoro di Prato l'I.N.P.S. proponeva opposizione avverso ventinove decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il credito derivante dal riconoscimento giudiziale dell'integrazione al trattamento minimo su pensioni di reversibilità, deducendo che le pretese monitoriamente proposte erano fondate su sentenze meramente dichiarative e non determinate del "quantum", negando l'attribuibilità del carattere di documento al calcolo effettuato dalle parti opposte e recepito dal Pretore nei singoli decreti, contestando infine la legittimazione degli assistiti all'effettuazione stessa del calcolo.
Con sentenza n. 61/94 del 10 febbraio 1994, il Pretore adito, riuniti i ricorsi, osservava che nella specie la prova scritta rilevante agli effetti dell'art. 634 c.p.c. doveva dirsi rappresentata dalle sentenze definitive dichiarative del diritto degli opposti alla percezione della pensione di reversibilità integrata al minimo e cristallizzata alla data del 30 settembre 1983 e che la pretesa azionata era stata determinata sulla base di un'operazione aritmetica condotta su elementi di calcolo obiettivi, facilmente accertabili e non ritualmente contestati dall'I.N.P.S.. Ciò premesso, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione proposta nei confronti di GO AU e FI SA, stante il riconoscimento da parte delle opposte dell'avvenuta soddisfazione del credito;
accoglieva l'opposizione con riferimento alle posizioni UG IA, AC NA HE AR e NI AN - non avendo costoro dimostrato la sussistenza del requisito del passaggio in giudicato delle sentenze emesse in loro favore - nonché con riferimento alle posizioni ES RU, AR IN, EN LO, SO RU RC - poiché inerenti a prestazioni con decorrenza successiva al 30 settembre 1983 -;
condannava l'I.N.P.S. a corrispondere a BI RI la differenza tra quanto dovuto e quanto l'opposta aveva riconosciuto esserle stato già pagato;
respingeva le opposizioni relativamente alle restanti posizioni e compensava per un quinto le spese di lite, ponendo le rimanenti a carico dell'I.N.P.S..
Con "ricorso in appello" depositato il 31 marzo 1994 l'I.N.P.S. impugnava la cennata sentenza, rilevando che i criteri azionati con i singoli decreti erano stati determinati da parte degli opposti con criteri contrari alla legge e non conformi a quanto stabilito nelle diverse sentenze da cui traevano origine, con il risultato che il diritto riconosciuto nel titolo aveva un contenuto ed una estensione diversi rispetto alla pretesa azionata in via monitoria (l'individuazione precisa del "quantum" dovuto in base alle sentenze avrebbe consentito così di verificare la non esatta rispondenza al giudicato di calcoli effettuati e, quindi, l'infondatezza delle domande). In particolare, l'appellante evidenziava come per alcuni decreti la pretesa concedesse un trattamento minimo integrale successivo al 30 settembre 1983 - laddove la sentenza non riconosceva e non avrebbe potuto riconoscere tale prestazione - o addirittura con decorrenza successiva alla sentenza stessa;
affermava, inoltre, che incombeva agli opposti, quali attori in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova del diritto e della sua estensione, posto che nella specie si era contestato non semplicemente la legittimazione a procedere al calcolo ma il valore giuridico dei conteggi allegati ai decreti;
infine, sviluppava le argomentazioni già svolte con riferimento alle singole posizioni, per ciascuna delle quali concludeva per la revoca dei decreti emessi.
Nel relativo giudizio si costituivano gli appellati che contestavano la fondatezza dell'appello sottolineando in particolare la tardività - già rilevata dal Pretore - delle deduzioni dell'I.N.P.S. in punto di erroneità dei conteggi allegati ai ricorsi;
eccepiva, inoltre, il difetto dell'interesse ad impugnare con riferimento alle posizioni GO, FI, AC e NI.
Avverso la medesima sentenza, venivano proposti distinti "ricorsi in appello" da parte di GO AU e FI SA (n. 1597794 R. Gen.) e da parte di UG IA, AC NA, HE AR e NI AN (n. 2098/94 R. Gen.) depositati rispettivamente il 2 giugno 1994 ed il 21 luglio 1994. Nel primo di detto ricorso le appellanti si dolevano del fatto che nella sentenza impugnata il Pretore avesse proceduto alla parziale compensazione delle spese di lite anche nei loro confronti laddove avrebbe dovuto, in base al principio della soccombenza virtuale, porle esclusivamente a carico dell'I.N.P.S.. Nel secondo, si deduceva da parte dei ricorrenti l'inesistenza di litispendenza tra il giudizio di cognizione e la procedura monitoria, di talché non si poteva condividere l'impostazione seguita dal Pretore secondo la quale non era possibile proporre la seconda in pendenza del primo.
In tali giudizi si costituiva l'I.N.P.S. contestando la fondatezza del diritto azionato dalle ricorrenti in sede monitoria e chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli.
Disposta la riunione dei summenzionati giudizi di impugnazione avverso la medesima sentenza l'adito Tribunale di Prato (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - dopo aver disposto e fatta espletare consulenza tecnica al fine di determinare l'esatto ammontare delle prestazioni dovute agli opposti in forza delle sentenze emesse a loro favore - così decideva: "- dichiara inammissibile l'appello dell'I.N.P.S. per difetto di interesse ad agire in ordine alle posizioni ES RU, EN LO, AR IN, SO RU RC, AC NA, UG IA, HE AR e NI AN;
- accoglie appello dell'I.N.P.S. in ordine alle posizioni UT LI, UT AN, NI NN, SC NA, FI SA, GO AU, IN IA, OR TI, NN DA, NU DI, LI UL, CA AR, IG MA OL e AN NT (per quest'ultima, limitatamente al decreto n. 46/93) e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi di seguito indicati ...; - in riforma della sentenza impugnata, condanna l'I.N.P.S. a corrispondere a BI RI quanto a lei spettante a titolo di interessi per il periodo settembre 1986 - maggio 1993 sul capitale di lire 39.562.400. già corrisposto;
- rigetta l'appello proposto da AC NA, UG IA, HE AR e NI AN e conferma sul punto la sentenza impugnata;
rigetta l'appello proposto da GO AU e FI SA;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di primo e di secondo grado, e pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto". Per la cassazione di tale sentenza AN NT, UT LI, UT AN, NI NN, SC NA, FI SA, BI RI, GO AU, AC NA, IN IA, NI AN, RA IL (nella qualità di erede di OR TI), UG IA, NN DA, TT AN, TT UI, HI DI, CA AR e IG MA OL, hanno proposto ricorso affidato a nove motivi.
L'I.N.P.S. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo i ricorrenti - denunziando "violazione in rito degli artt. 414 e segg., 163 e segg. e 112 cod. proc. civ." - addebitano al Giudice di appello di "non avere considerato che i combinati disposti delle summenzionate norme dovevano far ritenere male introdotto l'appello dell'I.N.P.S., appello che dovrà essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile ed insuscettibile di sanatoria ex tunc".
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per "violazione dell'art. 300 cod. proc. civ." per "non avere il Tribunale di Prato disposto la mancata interruzione di tutto il giudizio, stante la morte di uno degli opposti EI FR, non essendo concepibile nel nostro ordinamento che possa ritenersi possibile una interruzione del procedimento relativamente ad una sola parte".
Con il terzo motivo i ricorrenti - denunziando "violazione degli artt. 342, 346, 416, 421, 424, 434, 437, 441 e 112 cod. proc. civ." - rilevano che "la 'consulenza tecnica di ufficio' non poteva essere disposta dal Tribunale di Prato in ordine al quantum debeatur perché i poteri di esso in ordine anche alla ammissibilità d'ufficio di tale mezzo istruttorio non possono estendersi fino a coprire un giudicato ormai formatosi nel processo, relativo e conseguente alla mancata impugnazione come specifico motivo di doglianza di quella parte della sentenza di prime cure che dichiarava decaduta la parte dalla stessa richiesta".
Con il quarto motivo i ricorrenti - denunziando "error in procedendo, eccezione di giudicato esterno, violazione dell'art. 2909 cod. civ., omessa motivazione in punti decisivi della controversia o violazione delle norme di diritto" - censurano la decisione del Giudice di appello "per avere disatteso l'eccezione di giudicato 'esterno' svolta dai ricorrenti nel corso del processo di appello riguardo alla stessa ammissibilità della c.t.u. contabile e per non avere motivato precisamente sul punto ..., (atteso che) la sentenza n. 427/1992 del Pretore di Prato, passata in giudicato, si poneva esplicitamente con l'efficacia di una exceptio rei iudicatae, già contenuta negli atti defunzionali di prime cure, come un ulteriore insormontabile ostacolo all'ammissione della c.t.u. contabile".
Con il quinto motivo i ricorrenti - denunziando "violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 e 437 cod. proc. civ. per violazione del giudicato interno e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ." - evidenziano che "l'ammissione della c.t.u. contabile si poneva altresì in netto contrasto con il giudicato interno che aveva già stabilito che vi era decadenza dall'ammissione di una c.t.u. contabile per quantificare il dovuto agli interessati già in atti". Con il sesto motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per "contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti o rilevabile di ufficio" in quanto "la motivazione adottata dal Tribunale è assolutamente illogica sotto questo profilo, perché proprio la sola contestazione sull'an, come sembra emergere dalla stessa sentenza del Tribunale, non potrebbe attribuire all'I.N.P.S. una successiva possibilità di contestare il quantum, ed avrebbe dovuto condurre all'apposto risultato logico-giuridico".
Con il settimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere il Tribunale dichiarato la nullità della c.t.u. assunta in contrasto con gli artt. 194 e 416 cod. proc. civ. in tal guisa violati dal Giudice di appello.
Con l'ottavo motivo i ricorrenti - denunziando "violazione degli artt. 116 e 112 cod. proc. civ. e omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia" - addebitano al Tribunale di Prato di non avere considerato che "i risultati della consulenza, fatta propria dal Tribunale, erano inattendibili, viziati da errori logici, errati sotto i profili delle decorrenze, lacunosi sotto lo stesso profilo dello svolgimento dei conteggi, addirittura aberranti per quanto riguarda le conclusioni che hanno travolto periodi e criteri di liquidazione che niente avevano a che fare con il thema decidendum", evidenziando esemplificatamente il "travisamento dei fatti" che sarebbe stato commesso dal c.t.u. e, quindi, dal Tribunale in relazione alle posizioni di UT AN, AN NT, NI NN, SC NA, FI SA, IN IA, OR TI, NN DA, UC ND, HI DI, CA AR, IG MA OL con approfondimento più specifico - in rapporto ai pretesi "vizi di extra ed ultra petizione elaborati dal c.t.u. e numerosi vizi di omessa motivazione e di travisamento dei fatti operati dal Tribunale nonché di ultrapetizione" - per le posizioni di HI, UC, UT LI, NN, IG, UT AN, AN, NI, IN, SC, OR e CA.
Con il nono, ed ultimo, motivo i ricorrenti - denunziando "violazione dell'art. 39 cod. proc. civ., dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa ed insufficiente motivazione, dell'art. 116 cod. proc. civ. per travisamento delle risultanza istruttorie e dell'art. 342 cod. proc. civ." - rilevano che nella sentenza impugnata "sono state travisate le risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'autonomo ricorso in appello promosso da UG IA, AC NA, HE AR e NI AN, rubricato al n. 2098/94, confermato nel merito con una stringata motivazione che ha ritenuto valido il motivo di rigetto del giudice di prime cure siccome alla base di tale accertamento non erano risultate passate in giudicato le sentenze sulla cui base poi sono stati emessi decreti ingiuntivi" e, con riferimento ai giudizi di appello instaurati da GO AU e GO SA, "il Tribunale di Prato non poteva disporre ne' prendere in considerazione le doglianze dell'Istituto stante il mancato specifico e puntuale appello riguardo a tale punto della sentenza del giudice di prime cure, violando così il principio del tantum devolutum appellatum, anche per le violazioni di legge e per gli 'errores in procedendò denunciati (con la conseguenza che) in questo senso la sentenza è da riformare per violazione dell'art. 342 c.p.c.".
2 - Si deve, anzitutto, precisare l'esatta individuazione delle parti che hanno proposto ricorso per cassazione anche in relazione a quelle che erano effettivamente legittimate ad instaurare il presente giudizio in sede di legittimità.
A tale riguardo: a) dei venticinque appellati nel giudizio di appello (avente il n. di r.g. 918/1994) non hanno proposto ricorso per cassazione RU ES, LO EN, IN AR, AR HE, ND UC, UL LI, RU RC SO - per cui nei loro confronti la sentenza del Tribunale di Prato n. 264/98 è passata in giudicato -; b) per RC TI, deceduta, il ricorso per cassazione è stato legittimamente proposto dall'erede della stessa RA IL;
c) per EI FR RU, deceduto, il Tribunale di Prato ha dichiarato l'interruzione del giudizio limitatamente alla posizione processuale dello stesso;
d) le appellanti, nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1597/1994, AU GO e SA FI - già comprese, quali appellate, nel giudizio di appello r.g. 918/1994 - hanno legittimamente proposto ricorso per cassazione;
e) le appellanti, nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2098/1994, IA UG, NA AC e AN NI - già comprese, quali appellate, nel giudizio di appello r.g. 918/1994 - hanno legittimamente proposto ricorso per cassazione;
mentre non ha proposto ricorso AR HE - anch'egli appellante nel giudizio di appello ng. 2098/1994 e appellato nel giudizio r.g. 918/1994 -, per cui nei suoi confronti la sentenza n. 264/1998 è passata in giudicato. È, altresì (e soprattutto), da evidenziare che fra i diciannove attuali ricorrenti OV TT e UI TT non risultano - dalla disamina completa della sentenza del Tribunale di Prato impugnata - essere stati parti nel giudizio di appello dalla medesima decisione definito (a differenza di HI NA, anch'essa non indicata nell'intestazione della sentenza, ma che è stata inserita nel "dispositivo"): per cui il ricorso proposto dai cennati TT OV e TT UI appare chiaramente inammissibile e, conseguentemente, deve essere respinto.
3 - Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato.
Infatti, l'art. 414 cod. proc. civ., così come richiamato dall'art. 434 cod. proc. civ., non prescrive tra i requisiti essenziali per la rituale proposizione del ricorso introduttivo o del ricorso in appello "la richiesta al presidente della nomina del giudice relatore e della relativa convocazione delle parti" - così come erroneamente opinato dai ricorrenti - in quanto la nullità del ricorso (non suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione della controparte) consegue esclusivamente dall'omessa indicazione dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 cit. (determinazione della domanda ed esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda), mentre "la nomina del giudice relatore" e "la fissazione dell'udienza di discussione" rientrano nell'ambito dell'attività ex officio del presidente del tribunale con riferimento unicamente al deposito del ricorso in appello senza che sia necessaria una specifica richiesta per l'emanazione dei provvedimenti presidenziali: richiesta, peraltro, non prescritta da alcuna norma atteso che l'art. 435 cit. fa riferimento unicamente al mero "deposito del ricorso" quale impulso per l'emanazione dei cennati provvedimenti.
In ogni caso, nel giudizio di appello, nelle controversie soggette al rito del lavoro, si realizza una scissione fra editio actionis - che si realizza con il tempestivo deposito, nella cancelleria del giudice competente a conoscere del gravame, del ricorso introduttivo del giudizio d'impugnazione e che impedisce il verificarsi di ogni decadenza dell'impugnazione - e la vocatio in ius - che si pone come fatto successivo di carattere necessario, ma alla quale ultima non possono applicarsi (in presenza di vizi della stessa) ed in difetto di esplicite norme, le disposizioni proprie del giudizio di cognizione introdotto con citazione ad udienza fissa, nel quale non sono ravvisabili le predette due fasi -: ciò a conferma che, nella specie, debbono applicarsi esclusivamente le cennate norme peculiari del processo del lavoro che non prescrivono, a carico del ricorrente, ulteriori adempimenti oltre quelli summenzionati - tra i quali non rientra certo "la richiesta" erroneamente ritenuta indispensabile dai ricorrenti al fine della rituale introduzione del giudizio di appello.
4 - Con il secondo motivo i ricorrenti hanno "eccepito la mancata interruzione di tutto il giudizio stante la morte di uno degli opposti EI FR A" - limitatamente alla cui posizione processuale il Tribunale di Prato ha (come si è dinanzi constatato) dichiarato l'interruzione del processo - e si sono richiamati al "precedente" costituito dalla "sentenza della Cassazione n. 10167/1993". Nella dedotta questione la Corte, più ancora che con il cennato "precedente" - la cui statuizione, anche se riferita "alla verificazione di un evento interruttivo con riguardo ad uno dei soggetti delle distinte vertenze non partecipe della altre che si riflette, di necessità, sull'intero processo, non essendo concepibile una interruzione parziale di questo", prevede pur sempre "la possibilità per le parti di ciascuna delle liti di riassumere solo il giudizio riguardante la causa della quale siano interessate, delimitando alla medesima la riattivazione del processo lasciando operare l'estinzione di questo in relazione alla altre vertenze" -, con la sentenza n. 1383/1987 ha espressamente affermato (se ne riporta il testo completo della motivazione) che "la riunione di più cause in un unico processo comporta che la vicenda interruttiva opera rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite, per cui non è ammessa alcuna distinzione, ai fini di un'eventuale interruzione parziale, tra i rapporti sostanziali che intercorrono tra le diverse parti, al fine di escludere il fenomeno interruttivo per i rapporti ai quali sono estranee le posizioni dei litiganti in ordine ai quali si sono verificati gli eventi che hanno dato causa alla dichiarazione di interruzione".
In consapevole contrasto con i surriferiti "precedenti", si rileva che l'istituto processuale della "interruzione" - che costituisce una stasi del processo che ne modifica il corso e lo svolgimento, determinandone uno stato di quiescenza, per effetto di eventi involontari menomativi o esclusivi della capacità di stare in giudizio della parte, o del suo rappresentante legale o del suo procuratore ad litem - trova la ragion d'essere nella necessità di assicurare l'effettività del contraddittorio e di impedire che circostanze esterne al processo possano pregiudicare l'attività difensiva delle parti (o meglio, come è stata definita in dottrina, un'efficiente rappresentanza tecnica della parte nel processo). in particolare, le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento con la conseguenza che è solo detta parte legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva (Cass. n. 8931/2000). Più in particolare, nel caso di riunione di procedimenti connessi, le cause riunite conservano la loro autonomia, senza che si fondino i relativi elementi, con conseguente possibilità e necessità di individuazione delle singole statuizioni relative a ciascuna causa al fine di autonome impugnazioni (cfr. Cass. n. 1331/1996), anche in quanto il provvedimento di riunione lascia, appunto, immutata l'autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti in ciascuno di essi, potendo il giudice disporre (nel corso del processo) la separazione delle cause allorché ritenga che siano venuti meno i motivi di opportunità che avevano giustificato il simultaneus processus (cfr. Cass. n. 3800/1998). Dalla precisazione dei cennati principi deriva che, nel caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse, l'evento interruttivo che interessa (vulgus, colpisce) la parte di una di detti procedimenti non intacca minimamente l'effettività del contraddittorio rispetto alle altre parti dei procedimenti connessi (e, come tali, scindibili e tra di loro autonomi), ne' viene a ledere l'attività difensiva o una efficiente rappresentanza tecnica di dette parti nel processo: per cui l'interruzione del giudizio nella sua interezza per effetto di un evento del tutto estraneo a tali parti costituisce una superfetazione dell'istituto dell'interruzione al di fuori di quanto previsto in ordine a esso dall'ordinamento. Si conferma, conclusivamente, l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, ribadendo che, nella specie, la morte di uno dei litisconsorti facoltativi non poteva determinare l'interruzione dell'intero processo e, quindi, esattamente il Tribunale di Prato ha dichiarato l'interruzione del giudizio limitatamente alla parte "colpita" dall'evento interruttivo.
5/a - Il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso possono essere esaminati e valutati congiuntamente attenendo tutti tali motivi a censure riguardanti sostanzialmente - se pure sotto diversi profili - la consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Prato. In particolare, sintetim: con il terzo motivo si addebita al Giudice di appello di avere ammesso la consulenza in assenza di una richiesta di parte e in contrasto con un giudicato;
con il quarto motivo si censura il Tribunale per avere omesso di pronunziarsi sulla eccezione di "giudicato esterno" con specifico riferimento alle risultanze della c.t.u.; con il quinto motivo si rimarca che l'ammissione della c.t.u. veniva a porsi in contrasto con il "giudicato interno"; con il sesto motivo si contesta alla sentenza impugnata un vizio di motivazione sempre in ordine alle risultanze della consulenza;
con il settimo motivo si rileva la nullità della c.t.u.; con l'ottavo motivo si evidenziano pretesi "vizi di motivazione" e "travisamento dei fatti" nella decisione assunta dal Tribunale in aderenza alle conclusioni del c.t.u. relative alle singole posizioni dei ricorrenti.
In merito al valore processuale della consulenza tecnica di ufficio ed ai limiti del sindacato in sede di legittimità delle risultanze della stessa occorre precisare, in linea generale, che: - la consulenza tecnica di ufficio è un mezzo istruttorio non una prova vera e propria ed è, pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n. 14979/2000); - la consulenza tecnica, anche se non costituisce mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili con l'ausilio di specifiche cognizioni tecniche (così, per Cass. n. 15630/2000, nel caso in cui si debbano accertare per via contabile i rapporti "di dare e avere" tra le parti); - la consulenza tecnica rappresenta l'espressione di un potere discrezionale del giudice del merito cui è rimessa la facoltà di valutare la necessità e l'opportunità in relazione alla valutazione dei fatti di causa normalmente sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 10707/2000), per cui non sono deducibili in sede di legittimità le cause di incompatibilità della c.t.u. qualora le stesse non siano state fatte valere mediante tempestiva istanza di ricusazione ai sensi degli artt 63 e 51 cod. proc. civ. (Cass. n. 6039/2000); - la censura inerente all'esorbitanza delle indagini del consulente di ufficio rispetto ai quesiti formulati resta ininfluente ove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo in tale caso utilizzabile dal giudice per il proprio convincimento (cfr. Cass. n. 117/2000); - eventuali irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove incidano sulle garanzie del contraddittorio, come quelle consistenti nell'omissione delle comunicazioni di cui agli artt. 90 e 91 disp. att. cod. proc. civ., peraltro da considerarsi alla stregua di nullità relative che restano sanate se non opposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale e che si verificano solo se detta omissione attenga all'inizio delle operazioni, non richiedendosi analoghe comunicazioni per ogni singola ulteriore attività che il consulente tecnico ritenga di dover compiere (Cass. n. 3615/1998). 5/b - Da quanto testè precisato deriva che, rispetto al principio dispositivo che di regola regge il processo civile, la consulenza tecnica rientra tra quei poteri istruttori che il giudice può esercitare di ufficio e che costituiscono peculiari attenuazioni al principio dispositivo stesso, per cui - vale ribadirlo - la consulenza tecnica non è rimessa alla disponibilità delle parti, ma al potere discrezionale del giudice quale strumento di eterointegrazione della sua conoscenza specialistica - potere discrezionale che, in quanto tale, è sottratto al sindacato in sede di legittimità.
Nella specie, pertanto, le censure proposte dai ricorrenti con i motivi surriferiti attinenti all'ammissibilità ed alle risultanze della consulenza tecnica si appalesano inammissibili anche perché riguardano valutazione degli elementi di fatto processualmente acquisiti ed involgono, quindi, un sindacato di merito, (in ogni caso) non consentito in sede di legittimità.
5/c - Parimenti, per quanto concerne i vizi di insufficienza e di contraddittorietà della motivazione denunziati passim dai ricorrenti, si rimarca - a conferma della congruità (dal punto di vista logico-giuridico) della motivazione addotta dal Tribunale di Prato - che il vizio di carenza della motivazione può sussistere soltanto nell'ipotesi di motivazione insufficiente sotto un profilo sostanziale, in quanto rilevi, nel suo insieme, un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento e non già quando essa rilevi - come per la sentenza impugnata - che il giudice ha valutato, sia pure in modo coinciso, gli elementi sottoposti al suo esame in modo diverso da quello preteso dalla parte (così, ex plurimis, Cass. n. 2714/1999); ciò in quanto il giudice di merito non è tenuto ad esaminare singolarmente in sentenza tutti gli elementi processualmente acquisiti, giacché detto obbligo deve ritenersi ugualmente assolto quando alla motivazione risulti che il convincimento del giudice, basato soltanto su alcuni di tali elementi, si sia formato avendo presenti anche gli altri non menzionati, considerati nel loro complesso, e risulti altresì logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6752/1992). In particolare, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza nella dedotta impugnativa dei principi da osservarsi in materia, vale precisare che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente dai ricorrenti - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Prato - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994).
5/d - In ordine alle censure riferite alle eccezioni di "giudicato interno" e "esterno" - che, secondo i ricorrenti, sarebbero state disattese erroneamente dal Tribunale di Prato sempre in relazione alle risultanze della consulenza tecnica (donde, in ogni caso, l'inammissibilità in primo luogo di tali censure) - si rileva che, per il cosiddetto "giudicato esterno" (giudicato formatosi in un precedente e diverso processo tra le stesse parti), i poteri attribuiti alla Cassazione, essendo limitati al sindacato di legittimità, non consentono accertamenti circa il contenuto sostanziale della cosa giudicata, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito (Cass. n. 7890/1994). Di fronte, invece, al cd. "giudicato interno" formatosi nello stesso processo, la Corte ha il potere di controllare - mediante il diretto esame degli atti processuali consentito anche in sede di legittimità trattandosi di denunziato error in procedendo - se sul punto oggetto di contestazione si sia, o meno, esaurita, con la formulazione del giudicato, la funzione giurisdizionale.
Nella specie, a seguito di tale disamina, si evince che l'I.N.P.S. aveva ritualmente impugnato la sentenza pretorile in ordine alla quantificazione delle pretese delle controparti e, sul punto della pretesa mancata contestazione (da parte dell'Istituto) dei conteggi a base degli opposti decreti ingiuntivi, appare condivisibile (sempre in base all'esame diretto degli atti processuali) quanto ritenuto dal Giudice di appello sulla valenza della tempestiva contestazione del "quantum inteso come estensione della pretesa e dunque dell'an stesso del credito azionato nella misura in cui di esso si assume l'esorbitanza rispetto alla pronuncia su cui è fondato". 5/c - A conferma, inoltre, dell'inammissibilità delle censure si rileva che i ricorrenti (per denunciare "la nullità della perizia" e "l'erronea valutazione delle circostanze processuali") si sono limitati a riferirsi genericamente a "brogliacci depositati dal c.t.u," o a cd. "tabulati INPS TE08" senza riportarne in dettaglio (per questa documentazione e per altri atti pure genericamente riportati nel contesto del ricorso) il contenuto: il cui effettivo rilievo non può, quindi, venire accertato dalla Corte al fine di valutare la fondatezza, o meno, dei relativi motivi di ricorso, per cui - anche sotto tale profilo - si ribadisce l'inammissibilità delle censure a tale riguardo sollevate. Ciò per il principio dell'"autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che i ricorrenti non hanno nella specie sicuramente censurato. In ogni caso, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). In relazione al cennato indirizzo giurisprudenziale, nella specie, l'inammissibilità delle censure come dinanzi specificatamente accertata in linea generale comporta, dunque, l'infondatezza (o, rectius, l'inammissibilità) delle censure sollevate dai ricorrenti con riferimento fattuale alle singole posizioni "creditorie" in dettaglio specificate in ricorso.
5/d - Da ultimo, sono anche da considerare inammissibili le censure proposte (in particolare, con l'ottavo motivo di ricorso) per "travisamento del fatto", atteso che il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata (ovvero fondata sull'affermazione che il giudice del merito abbia presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze istruttorie oppure abbia erroneamente ritenuto non contestata una circostanza di causa) è da ritenersi, appunto, inammissibile giacché in tale ipotesi si configura un vizio della decisione contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1195/2000). Pervero, il denunciato "travisamento", risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile esclusivamente mediante, appunto, ricorso per revocazione.
Comunque, anche a voler ritenere la denuncia di "travisamento del fatto" (proposta sostanzialmente dai ricorrenti) attinente a censure alla motivazione della sentenza de qua, l'impugnativa si connota sempre per la sua sostanziale inammissibilità in quanto il vizio di contraddittoria o carente motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Giudice di appello, con completa ed idonea motivazione, ha correttamente valutato le risultanze processuali e tutti gli elementi sottoposti al suo esame dalle parti in causa.
6 - Anche il nono motivo - con cui i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per "vizi di motivazione" e per "travisamento delle risultanze istruttorie" (in tale mezzo riferendo le cennate censure direttamente al contenuto della decisione del Tribunale di Prato e non in relazione alle risultanze della consulenza tecnica) - appare inammissibile per le ragioni dinanzi esposte per respingere specie l'ottavo motivo di ricorso e che vale confermare per extenso al fine di rigettare pure il motivo da ultimo proposto.
7 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Trattandosi nella specie di "causa previdenziale", non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002