Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2019, n. 9986
CASS
Sentenza 19 dicembre 2019

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In tema di sequestro probatorio, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari, è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.

E' abnorme il provvedimento di "confisca anticipata" disposto dal giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, in quanto strutturalmente estraneo all'ordinamento processuale penale. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto una generica "confisca anticipata" di rifiuti oggetto di un precedente sequestro).

Commentario1

  • 1Sequestro probatorio: il GIP non può decidere sull'istanza di restituzione durante le indagini (Cass. Pen. n. 39411/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 dicembre 2025

    Con la sentenza n. 39411/2025, la Sesta Sezione penale afferma che nelle indagini preliminari, la richiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere decisa esclusivamente dal Pubblico Ministero. Se il GIP interviene prima che vi sia opposizione a un formale decreto reiettivo del PM, l'atto del giudice è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale. Un principio noto, ma troppe volte disatteso. 1. Il caso Il procedimento nasce dal sequestro probatorio di beni riferibili a un soggetto indagato per esercizio abusivo della professione sanitaria (art. 348 c.p.), nella specie l'esercizio dell'attività di osteopata senza titolo abilitante. La difesa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2019, n. 9986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9986
Data del deposito : 19 dicembre 2019

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