Sentenza 19 settembre 2002
Massime • 1
In tema di procedimento per la restituzione delle cose sequestrate (art.263 cod. proc. pen.), non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari provveda - a seguito di parere negativo espresso dal Pubblico Ministero - su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, in quanto il parere negativo, irritualmente espresso dal P.M., è assimilabile al decreto di rigetto previsto dall'art. 263, comma 4,cod. proc. pen. che precede il provvedimento del giudice, purché quest'ultimo non sia adottato de plano ma in esito all'udienza camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2002, n. 33393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33393 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/09/2002
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 2018
3. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 9364/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PICA CIRO, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 22/11/2000 del GIP (Giudice per le indagini preliminari) del Tribunale di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
letta la requisitoria scritta del Sost. Proc. Gen. Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza 22/11/2000 il GIP del Tribunale di Roma rigettava l'istanza di IC IR tendente ad ottenere il dissequestro della vettura "Mercedes 220 CDI tg. BK-262-BF", disponendo nel contempo il dissequestro e la restituzione di detta vettura in favore di ST DI manfred.
In motivazione, il Gip poneva in particolare evidenza: come il IC risultasse "aver acquistato non la proprietà della vettura in questione.. ma solo il possesso della medesima in circostanze anomale e molto sospette"; come, infatti, detta vettura fosse stata di una truffa organizzata da tale Grippa Orlando in danno di ST;
come fosse da escludere qualsiasi ipotesi di buona fede del IC. Proponeva ricorso per Cassazione il difensore dello stesso IC, deducendo nell'ordine:
1) "Manifesta illogicità della motivazione": sarebbe stato provato il pagamento in contanti del prezzo della vettura da parte del IC;
2) "Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, o comunque erronea applicazione di norme generiche": il provvedimento del GIP sarebbe abnorme, giacché sulla richiesta di restituzione dell'autovettura - trattandosi di sequestro probatorio - avrebbe dovuto provvedere il PM con decreto motivato (ex art. 263 CPP). Con requisitoria scritta in data 13/6/2001 il Procuratore generale presso questa corte ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo quanto opportunamente e correttamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte (v. requisitoria scritta 13/6/2001), le argomentazioni proposte a sostegno del primo motivo di ricorso sono da ritenere inammissibili per un duplice ordine di ragioni: a) perché si risolvono in censure di puro fatto;
b) perché si riferiscono al contenuto di atti del procedimento e non a quello dell'ordinanza impugnata.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione delle norme di cui all'art. 263 commi 4-5 cod. proc. pen., perché nel caso di specie non vi fu il decreto del PM previsto dal comma 4 dell'art. 263, ne' l'opposizione a tale decreto (in relazione alla quale il GIP avrebbe potuto pronunciare l'ordinanza di cui al comma 5 dell'art. 263), bensì solo un irrituale parere dello stesso PM e quindi un'altrettanto irrituale ordinanza del GIP.
La doglianza non è fondata.
Come puntualmente rilevato dal Procuratore generale (v. requisitoria scritta 13&6&2001), la giurisprudenza sul tema non è univoca;
A) Secondo un primo orientamento (Cass., 3^, sent. 1315 del 26/4/96, Mascherino), sarebbero "abnormi", e dovrebbero essere annullati senza rinvio, sia il parere espresso dal PM su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, sia il provvedimento del GIP che (in seguito al detto parere) abbia provveduto sulla richiesta;
ai sensi dell'art. 263 c. 4 CPP, infatti nel corso delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione dovrebbe comunque pronunciarsi il PM con decreto (eventualmente opponibile secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo), ne' sarebbe possibile considerare il parere come rigetto e convertire in opposizione la trasmissione degli atti al GIP per la decisione;
i provvedimenti in questione dovrebbero, perciò, essere annullati e gli atti dovrebbero essere trasmessi al PM per la decisione sulla richiesta.
Tale indirizzo non appare convincente e non può essere condiviso, giacché, secondo l'orientamento di gran lunga prevalente (v. per tutte: Sez. Un., sent. 26/1/2000, Magnani, rv. 215094; Cass., 3^, 8/9/95, n. 2853), l'atto processuale può essere qualificato "abnorme" sotto il profilo strutturale solo quando - per la sua singolarità - si ponga del tutto al di fuori del sistema organico della legge processuale: situazione non certo ravvisabile nel caso di specie, nel quale il GIP ha comunque "emesso un'ordinanza in relazione a un atto del PM nei confronti del quale la parte privata ha potuto pronunciarsi, perché vi è stata un'udienza a norma dell'art. 127 CPP" (così testualmente nella requisitoria scritta dal PG in data 13/6/2001); tanto più che, attribuendo proprio la norma di cui all'art. 263 CPP "competenza al GIP a pronunciarsi sulla sorte delle cose sequestrate" (e ciò sia nel caso delle indagini preliminari sia nel corso del giudizio di merito), non vale certo a integrare un'ipotesi di "abnormità" la pur "verificata difformità" (nella fattispecie in esame) rispetto allo "schema normalmente previsto dal più volte citato art. 263 CPP". B) Secondo un diverso orientamento (Cass. 1^, sent. 5926 del 6/2/98, Palamara;
Cass., 1^, sent. 2821 del 26/8/94, Maltauro), invece, "qualora il giudice per le indagini preliminari ricevuta un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di restituirla al PM per quanto di sua competenza (ex. art.263 c. 4 CPP), provveda negativamente, con ordinanza de plano, in conformità
a irrituale parere espresso dal medesimo PM e fatto pervenire unitamente all'istanza, l'eventuale appello proposto ai sensi dell'art. 310 CPP avverso detta ordinanza va qualificato come 'opposizionè ex art. 263 c. 5 CPP avverso il parere negativo summenzionato, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto previsto dal precedente comma 4, e va quindi trasmesso per la decisione allo stesso giudice per le indagini preliminari". In dette indicazioni - che questa Corte ritiene di poter condividere - si ravvisa un giudizio di sostanziale equivalenza fra parere contrario e decreto di rigetto da parte del pubblico ministero, quando uno di questi atti preceda il provvedimento del GIP, purché quest'ultimo non sia assunto de plano.
Osserva testualmente il Procuratore generale nella requisitoria scritta 13/6/2001: "In questa logica si aggiunge, infatti, che l'eventuale appello proposto ai sensi dell'art. 310 CPP avverso detta ordinanza va qualificato come opposizione. In questa stessa logica e con un più generico riferimento all'istituto dell'opposizione, un'altra decisione (Cass., 1^, sent. 1709 del 6/4/98, PM in proc. Guidella) ha affermato 'trattarsi di rimedio che, pur costituendo - in considerazione delle sue particolari caratteristiche strutturali che lo distinguono nettamente da quelli disciplinati dagli artt. 593 e ss CPP - una semplice rimostranza rivolta al giudice per sollecitare una revisione della sua decisione con il contributo dialettico delle parti, va assimilato a un mezzo di impugnazione', perché mira anch'esso, in sostanza, alla eliminazione della lesione attuale di una posizione soggettiva tutelata dalla legge". Il procuratore generale prosegue, quindi, osservando puntualmente:
"Il dato pare dunque quello di consentire alla parte di poter svolgere le proprie difese in relazione a un provvedimento ottenendo la revisione di esso, ciò che comunque avviene quando la decisione del GIP sia assunta non de plano, ma appunto all'esito della procedura camerale".
Orbene, nel caso di specie la richiesta del IC è stata respinta all'esito di una sequenza di atti che gli ha comunque permesso di rappresentare al Giudice per le indagini preliminari le sue osservazioni in ordine al diniego di restituzione formulato dal Pubblico Ministero, prima che lo stesso Giudice per le indagini preliminari rendesse la sua ordinanza;
se ne deve dunque dedurre - in accoglimento della condivisibile tesi proposta sul punto dal Procuratore generale - l'infondatezza del secondo dei motivi di ricorso proposti.
È appena il caso di aggiungere (solo per completezza di esposizione) che questa stessa sezione (Cass., 6^, sent. 4/2/2002 CC), ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da RE D'PI e LU D'PI avverso la medesima ordinanza 22/11/2000 del Giudice per le indagini preliminari, sottolineando espressamente "l'ampia e coerente motivazione del provvedimento denunciato".
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che il ricorso proposto nell'interesse di IR IC debba essere rigettato e che esso ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2002